Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 99 del 18/11/2021 – Stefano Barilani/Federazione Italiana Pallacanestro/Comitato Italiano Arbitri

Decisione n. 99
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Guido Cecinelli - Relatore
Giuseppe Andreotta
Cesare San Mauro
Pier Giorgio Maffezzoli - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 83/2021, presentato, in data 11 agosto 2021, dal sig. Stefano Barilani, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Priscilla Baroncelli,
contro
la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Guarino,
nonché contro
il Comitato Italiano Arbitri (CIA), non costituito in giudizio,
avverso
la decisione della Corte Federale d’Appello FIP n. 12, di cui al C.U. n. 1137 del 12 luglio 2021.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza dell’11 novembre 2021, il difensore della parte ricorrente - avv. Maria Priscilla Baroncelli; l’avv. Giancarlo Guarino, per la resistente FIP, nonché il Procuratore Nazionale, avv. Marco Giontella, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Guido Cecinelli.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso presentato l’11 agosto 2021, il sig. Stefano Barilani ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello FIP n. 12, di cui al C.U. n. 1137 del 12 luglio 2021, con la quale è stato respinto il reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale FIP n. 19, di cui al C.U. n. 177 del 9 settembre 2020, e, per l'effetto, è stata confermata la delibera n. 48/2020, di cui al C.U. n. 630 del 30 giugno 2020-Presidenza n. 29, con cui il Presidente Federale ha emanato la lista arbitrale dei Campionati di Serie B maschile e A2 femminile per l'anno sportivo 2020/2021, disponendo la dismissione del sig. Barilani per raggiunti limiti di età.
La vicenda sottoposta allo scrutinio di questo Collegio origina dalla determinazione assunta dal Presidente del Comitato Italiano Arbitri della FIP, con la delibera 48/2020 del 30 giugno 2020, contenente la lista degli arbitri relativa ai Campionati di Serie B maschile e A2 femminile per l’anno sportivo 2020/2021, recante la dismissione, insieme ad altri, del Barilani. Con successiva e-mail del Presidente CIA, l’odierno ricorrente veniva messo a conoscenza del fatto di essere stato dismesso per sopraggiunti limiti di età.
2. Il Barilani proponeva, così, ricorso al Tribunale Federale FIP che, con la decisione n. 19 - di cui al C.U. n. 177 del 9 settembre 2020 - lo respingeva.
In particolare, il ricorrente sosteneva, come in effetti ha sostenuto in tutti i gradi di giudizio compreso il presente, la disparità di trattamento della delibera impugnata e, dunque, la violazione dell’art. 3 della Costituzione, in quanto, considerata la cristallizzazione delle classifiche dei campionati FIP 2019/2020, in ragione dell’emergenza epidemiologica, analogamente anche per gli arbitri si sarebbe dovuto disporre la sospensione di classifiche, promozioni e retrocessioni, e tale disparità di trattamento avrebbe determinato una perdita di chance, in quanto la suddetta sospensione non gli avrebbe concesso la possibilità di migliorare la propria posizione (in quel momento si trovava in 27a posizione) e di rimanere nei primi 25 posti della classifica.
Secondo il Giudice di prime cure, “non risulta che vi sia, in capo alla FIP, alcun obbligo, come invece rivendicato dal ricorrente, di garantire una “parità di trattamento”, sotto il profilo richiamato, tra squadre affiliate ed arbitri. In ogni caso, si deve rilevare, come la richiamata deroga di cui all’art. 6/a dei “Criteri di impiego e valutazione - Norme di comportamento Arbitri Nazionali - dei Campionati Dilettanti di Serie B Maschile e A2 Femminile e Serie C (2 a fase) Stagione sportiva 2019/2020”, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non “spetta”, bensì è una facoltà del CIA concedere e riconoscere. Infatti si legge, nelle previsioni che regolano l’anagrafica relativa al termine dell’attività nazionale degli arbitri, che “Indipendentemente dalla graduatoria finale, e dal suo giudizio, l’attività arbitrale cesserà per l’arbitro che al termine della stagione sportiva (30 giugno 2020) avrà già compiuto: a) 40 anni per il campionato di Serie B maschile e A2 femminile. Su proposta dell’Organo Tecnico, il Consiglio Direttivo del CIA potrà derogare il limite dei 40 anni, di anno in anno, e fino all’età massima di 43 anni per l’arbitro” che abbia “conseguito, prima dei playoff, una media aritmetica dalle valutazioni degli Osservatori che lo collochi nei primi 25 posti della graduatoria finale”. Appare quindi del tutto evidente come il termine “potrà”, rappresenti non già un diritto del singolo arbitro di ricevere la deroga, né un obbligo per il Consiglio Direttivo del CIA, bensì una facoltà in capo al Comitato Italiano arbitri, di concederla o meno”.
3. Decidendo sul gravame interposto, la Corte Federale di Appello, con la decisione quivi impugnata, lo rigettava.
La CFA riteneva, in particolare, non fondata “la doglianza della dedotta disparità di trattamento tra “squadre” ed “arbitri””. Invero, “Le delibere del Consiglio Federale in materia di interruzione dei campionati per ragioni di tutela sanitaria in base alla normativa statale di contrasto al Covid-19 sono frutto di scelta politica federale rientrante nella piena e assoluta discrezionalità del Presidente e del Consiglio Federale, con la conseguenza che gli Organi di Giustizia non possono che valutare ed interpretare quelle delibere in relazione a singole fattispecie portate all’esame degli stessi … e rientranti nell’ambito di applicabilità delle suddette delibere, senza in alcun modo sindacare le scelte operate e, naturalmente, senza poter estendere la portata e l’ambito di applicabilità delle delibere medesime ad istituti e/o soggetti inseriti ed operanti nell’ambito federale non espressamente ricompresi nel testo delle delibere in trattazione. Una contraria presa di posizione finirebbe per attribuire agli Organi di Giustizia un potere - quello di emanare norme regolamentari o di integrare norme già esistenti - del tutto incompatibile con i propri compiti istituzionali. D’altra parte il carattere di eccezionalità del contenuto delle delibere non consente nemmeno di poter ipotizzare una loro interpretazione estensiva… Giova altresì sottolineare che la posizione del reclamante non è riconducibile a quella di un soggetto portatore di un “diritto” acquisito e tutelabile avanti gli Organi di Giustizia federali, dal momento che … la deroga al principio della dismissione dell’arbitro per raggiunto limite di età rientrava nelle facoltà del Comitato Italiano Arbitri e non nell’ambito dei doveri dello stesso Comitato (“…il Consiglio Direttivo del CIA potrà derogare il limite dei 40 anni…”) e quindi in una scelta discrezionale dello stesso organismo e che, comunque, non vi è alcuna certezza che il reclamante, anche se non vi fosse stata interruzione definitiva dei Campionati … 2019/2020, sarebbe stato in concreto in possesso dei requisiti dettagliatamente elencati sub art. 6 a) dei Criteri di impiego e valutazioni …, requisiti posti da questo testo normativo come condizione necessaria, ma di per sé non sufficiente, per procedere alla applicazione del richiamato istituto della deroga”.
4. Il sig. Barilani ha, dunque, presentato ricorso al Collegio di Garanzia chiedendo l’annullamento/riforma della decisione della Corte Federale.
Con un unico articolato motivo di diritto, il ricorrente sostiene che la scelta politica di interruzione dei Campionati, in ragione dell’emergenza sanitaria, avrebbe dovuto essere unica per tutti i tesserati della FIP. Ma per gli arbitri, diversamente a quanto accaduto con il blocco delle promozioni e retrocessioni, sono state disposte le dismissioni in base al punteggio di valutazione al momento della sospensione dei campionati, senza tener conto che al termine di campionato il loro punteggio avrebbe potuto essere diverso e avrebbero potuto avvalersi di quella detta e ridetta facoltà attribuita al CIA di concedere la proroga; da qui, dunque, la violazione dell’art. 3 della Costituzione.
A detta del ricorrente, la lesione del diritto non dipenderebbe dal fatto che la concessione della proroga sia una mera facoltà attribuita al CIA, ma dal fatto che agli arbitri, e nella specie al Barilani, sarebbe stata negata la possibilità di essere mantenuto nelle liste mediante la facoltà all’uopo concessa al CIA in caso di graduatoria entro il 24° posto.
Si tratterebbe, quindi, di negazione, o privazione, dell’opportunità di rimanere nelle liste dell’anno sportivo successivo.
Ha concluso il ricorrente chiedendo al Collegio di “riformare l’impugnato provvedimento della Corte Federale di Appello … e per lo effetto annullare o dichiarare nulla la DELIBERA N. 48/2020 pubblicata e resa nota con il COMUNICATO UFFICIALE N. 630 del 30.6.2020 - PRESIDENZA N. 29 - nella parte in cui delibera la dismissione di BARILANI STEFANO dalla lista degli arbitri di Serie B Maschile e A2 Femminile per l’anno sportivo 2020/2021, disponendone la reintegra”.
5. Si è costituita in giudizio la FIP chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile e comunque infondato. All’udienza dell’11 novembre 2021, la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Preliminarmente, il Collegio osserva che con il ricorso de quo non viene criticata la sentenza impugnata, ma ci si limita a ribadire le doglianze già espresse in primo e secondo grado, chiedendo un nuovo sindacato di merito, non ammissibile in questa sede. L’art. 12 bis dello Statuto del Coni prevede l’impugnazione, dinanzi al Collegio di Garanzia, “esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.”
L’art. 54 del Codice della Giustizia Sportive prevede che “… il ricorso è ammesso esclusivamente per violazioni di norme di diritto …”.
L’odierno ricorso ripropone, invece, la medesima questione in fatto e in diritto, di competenza del Tribunale Federale, prima, e della Corte Federale d’Appello, poi, senza eccepire alcun elemento di novità e proponendo una critica generica del giudicato, con una pedissequa riproposizione delle stesse argomentazioni già svolte.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, restando assorbita ogni altra doglianza.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in €2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente Federazione Italiana Pallacanestro.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIP.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 11 novembre 2021.
Il Presidente                         Il Relatore
F.to Mario Sanino                F.to Guido Cecinelli
Depositato in Roma, il 18 novembre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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