Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 100 del 18/11/2021 – Marco Tomasini/Attività Sportive Confederate (A.S.C.)

Decisione n. 100
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
SEZIONI UNITE
composto da
Franco Frattini - Presidente
Massimo Zaccheo - Relatore
Dante D’Alessio
Mario Sanino
Attilio Zimatore - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 92/2019, presentato, in data 24 ottobre 2019, dal sig. Marco Tomasini, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Avagliano,
contro
A.S.C. - Attività Sportive Confederate, rappresentata e difesa dall’avv. Davide De Vivo,
avverso
la decisione della Commissione Nazionale di Appello ASC, emessa il 20 settembre 2019 e comunicata il successivo 24 settembre, con la quale è stata confermata, a carico del ricorrente,
la decisione emanata dal Consiglio Nazionale di Giustizia ASC in data 12 marzo 2019, che ha irrogato al sig. Tomasini la squalifica di 4 anni da qualsiasi attività dell'Ente di Promozione Sportiva denominato A.S.C. - Attività Sportive Confederate, per la violazione dell'art. 7 dello Statuto A.S.C., anche in relazione agli artt. 2, 7, 8, 11 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché dell'art. 32, comma 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità A.S.C.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
considerato quanto disposto dal decreto assunto dal Presidente Frattini in data 9 marzo 2020 (prot. n. 00187/2020), in base al quale, a fronte della particolare situazione contingente, “ciascun procedimento è deciso a porte chiuse sulla base degli atti depositati dalle parti e degli elementi acquisiti ai sensi degli articoli 59 e 60 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI”;
considerato che nessuno dei difensori delle parti ha rivolto formale e motivata istanza di discussione orale, ancorché in via telematica;
udito, nella camera di consiglio tenutasi il 10 marzo 2020, il relatore, prof. avv. Massimo Zaccheo.
Ritenuto in fatto
I) Con avviso di conclusione delle indagini, in data 22 gennaio 2019, il Procuratore Nazionale A.S.C. ha informato il sig. Marco Tomasini, già tesserato del medesimo A.S.C. - Attività Sportive Confederate, in qualità di tecnico della società Virtus Solbiate Olona, di voler procedere al deferimento nei suoi confronti “...per aver violato le disposizioni statutarie con inspiegabile scioglimento del Comitato di competenza (Varese), senza che vi fosse stata alcuna convocazione di assemblea delle associazioni, così da provocarne il Commissariamento, nonché per non aver minimamente collaborato alla ricostruzione documentale ed alla consegna di tutto il materiale afferente alla gestione del predetto Comitato ASC, nonostante vi sia stato un formale invito da parte del Commissario...”.
Il 3 febbraio 2019 il sig. Tomasini ha inviato le proprie deduzioni, affermando l’estraneità ai fatti di cui all’avviso di conclusione delle indagini.
All’udienza fissata per il 12 marzo 2019 dal Presidente del Consiglio Nazionale della A.S.C. - di cui il ricorrente afferma aver ricevuto la convocazione solo in data 8 marzo 2019 - il Tomasini non ha partecipato.
Con decisione del 12 marzo 2019, che l’odierno ricorrente afferma non essergli stata comunicata, il Consiglio Nazionale di Giustizia di A.S.C. ha disposto l’applicazione, nei confronti del Tomasini, della sanzione disciplinare della sospensione da qualsiasi attività dell’A.S.C. per la durata di quattro anni, avendo ritenuto di “...essersi verificata l’ipotesi dell’illecito disciplinare di cui all’art. 7 del Regolamento di Giustizia Sportiva A.S.C., per la violazione dell’art. 7 dello Statuto A.S.C. anche in relazione agli artt. 2, 7, 8, 11 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché dell’art. 32, comma 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità A.S.C.”.
II) Con ricorso del 5 giugno 2019, proposto alla Commissione Nazionale di Appello dell’A.S.C., il sig. Tomasini ha impugnato la decisione di primo grado, emessa il 12 marzo 2019 dal Consiglio Nazionale di Giustizia A.S.C., affermando, fra l’altro: (i) di non aver mai ricevuto la sentenza di primo grado e (ii) di aver avuto cognizione di tale decisione solo a seguito di comunicazione inviatagli “per mera cortesia” dalla Federazione Italiana Danza Sportiva (presso la quale era anche tesserato) e ricevuta il 31 maggio 2019.
In data 20 settembre 2019, la Commissione Nazionale di Appello dell’A.S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione del Consiglio Nazionale di Giustizia e rilevando che la decisione era stata notificata tramite raccomandata a.r., spedita il 13 marzo 2019 (e ricevuta il 25 marzo 2019), presso la sede sociale della “Italian Cheerleading Cheerdance Majorets Association”, di cui il Tomasini risultava essere Presidente onorario e direttore generale. La notifica doveva, quindi, dirsi regolare perché effettuata “entro il termine di giorni 10 ..., presso la sede sociale mediante raccomandata a.r. ... in ossequio a quanto disposto dall’art. 23, n. 1, R.G.S. di A.S.C.” e che “il ricorso de quo, con i relativi allegati, è stato depositato a distanza di oltre due mesi dalla notifica di decisione di I grado, in palese violazione del termine perentorio di gg. 5, previsto dall'art. 27, n. 3, R.G.S. di A.S.C.”.
Il ricorso in appello era stato, invece, proposto a distanza di circa due mesi, in data 5 giugno 2019 e, quindi, oltre il termine di cinque giorni fissato dall’art. 27, n. 3, del R.G.S. di A.S.C.
In relazione alla dedotta violazione dei diritti di difesa, la Commissione Nazionale di Appello dell’A.S.C. ha, invece, rilevato che l’avviso di convocazione per l’udienza del 12 marzo 2019, tenutasi innanzi al Consiglio Nazionale di Giustizia, era stato notificato in via d’urgenza il quinto giorno precedente l’udienza, a causa della gravità del caso, ai sensi dell’art. 26, n. 4, R.G.S. di A.S.C. Inoltre, è stato sottolineato come il ricorrente, pur avendone avuta la possibilità, non abbia fatto richiesta di rinvio dell’udienza, preferendo, quindi, rimanere contumace.
III) Avverso tale decisione il sig. Marco Tomasini ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, per i seguenti motivi:
A) in via preliminare, nullità del giudizio di primo grado svoltosi innanzi al Consiglio Nazionale di Giustizia A.S.C. per: (i) violazione dell’art. 28, comma 1, lett. b), del Regolamento di Giustizia Sportiva A.S.C. e dell’art. 29, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI in relazione alla omessa notifica del procedimento; (ii) omessa sottoscrizione dell’atto di deferimento, acquisito a seguito di accesso agli atti del procedimento disciplinare; (iii) sarebbe, inoltre, stato violato il disposto dell’art. 29, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, che dispone che tra la comunicazione e la data fissata per l’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni essendo, nel caso di specie, stata comunicata la data di udienza con solo quattro giorni di anticipo e, quindi, anche in violazione del termine di cinque giorni prima, previsto dall’art. 26, n. 4, del Regolamento di Giustizia A.S.C. in relazione al differente procedimento di fronte al Giudice Unico Regionale;
B) sempre in via preliminare, nullità della decisione impugnata, anche ai sensi degli artt. 132 e 161 cod. proc. civ., per vizio della costituzione della Commissione Nazionale di Appello A.S.C., il cui componente, l’avv. Fulvio Muller, non sarebbe stato eletto dall’Assemblea Generale, secondo le previsioni dell’art. 44, comma 1, dello Statuto di A.S.C. e dell’art. 4, comma 1, del Regolamento di Giustizia Sportiva;
C) nel merito, erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto tardivo il ricorso presentato dal ricorrente alla Commissione Nazionale di Appello A.S.C., stante la mancata prova della notifica della sentenza di primo grado al ricorrente;
D) sempre nel merito, l’estraneità del ricorrente ai fatti addebitati e, in estremo subordine, l’ingiustificata applicazione di quattro anni di sospensione, anziché del minimo edittale.
Sulla base di tali motivi, il sig. Marco Tomasini ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- IN VIA CAUTELARE:
sospendere l'efficacia della sanzione disciplinare comminata al Sig. Tomasini nelle more della definizione del presente procedimento e comunque almeno fino a quando l'Assemblea Generale A.S.C. non abbia nominato i membri mancanti della Commissione Nazionale d'Appello A.S.C.
- IN VIA PRELIMINARE:
accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intero procedimento n.01/2019 promosso a carico del Sig. Marco Tomasini per la omessa notificazione del deferimento nonché per le continue e reiterate gravissime limitazioni del suo diritto di difesa come meglio illustrate in narrativa;
- IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA:
accertare e dichiarare la nullità della decisione datata 20.09.2019 della Commissione Nazionale d'Appello A.S.C. giacché emessa in palese violazione del generale principio del giusto processo nonché in spregio al combinato disposto ex artt. 132 e 161 c.p.c., poiché composta anche con un soggetto estraneo al Collegio giudicante non eletto ai sensi dello Statuto e del Regolamento di Giustizia;
- IN VIA PRELIMINARE ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
accertare e dichiarare la omessa notifica della decisione di primo grado emessa dal Consiglio Nazionale di Giustizia A.S.C. e, per l'effetto, riconoscere la ritualità del ricorso proposto dal Sig. Marco Tomasini in data 05.06.2019 innanzi la Commissione Nazionale d'Appello A.S.C.;
- IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO:
In caso di mancato accoglimento di neanche una delle eccezioni preliminari sopra formulate, accertare e dichiarare la totale estraneità del Sig. Marco Tomasini dai fatti a questo erroneamente addebitati nella sentenza impugnata con consequenziale assoluzione dello stesso tramite la formula assolutoria piena "il fatto non sussiste".
- IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, NEL MERITO
rideterminare la sanzione inflitta e per l'effetto ridurre la sanzione di 4 anni irrogata dal Consiglio Nazionale di Giustizia A.S.C. nei confronti del Sig. Marco Tomasini con l'applicazione di una sanzione nel minimo edittale o comunque di gran lunga più ridotta”
Si è costituita in giudizio la A.S.C. rassegnando le seguenti conclusioni:
“1. In via preliminare, dichiarare l’inammissibilità del ricorso proposto dal sig. Tomasini per carenza di interesse ad impugnare;
2. In via subordinata preliminare, dichiarare l’inammissibilità del ricorso proposto da sig. Tomasini per difetto di legittimazione ad agire;
3. Nel merito, rigettare tutte le domande proposte dal sig. Tomasini, nonché tutte le eccezioni, in quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni tutte in narrativa e, per l’effetto, confermare integralmente i provvedimenti adottati dall’A.S.C. e dai suoi organi di giustizia”
Il ricorrente ha, quindi, depositato un’ulteriore memoria ai sensi dell’art. 60, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, con la quale ha replicato alla costituzione dell’A.S.C. e ribadito le proprie conclusioni.
IV) Con decisione n. 6/2020, il Collegio di Garanzia, Quarta Sezione, ha rimesso, ai sensi dell’art. 56 del Codice di Giustizia Sportiva, la questione afferente alla legittimazione ad agire del sig. Tomasini alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI, atteso che il medesimo non era più un tesserato dell’A.S.C. a far data dal 31 dicembre 2018, quindi da una data precedente al primo atto che lo ha coinvolto, costituito dall’avviso di conclusione delle indagini, recante la data del 22 gennaio 2019.
Visto il decreto assunto dal Presidente Frattini in data 9 marzo u.s. (prot. n. 00187/2020), in base al quale, a fronte della particolare situazione contingente, “ciascun procedimento è deciso a porte chiuse sulla base degli atti depositati dalle parti e degli elementi acquisiti ai sensi degli articoli 59 e 60 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI”, e considerato che nessuno dei difensori delle parti ha rivolto formale e motivata istanza di discussione orale, in data 10 marzo 2020, innanzi a questo Collegio si è tenuta la camera di consiglio.
Considerato in diritto
1. Preliminarmente, questo Collegio ritiene opportuno affrontare la questione relativa all’eccezione preliminare, sollevata dalla A.S.C., di inammissibilità del ricorso al Collegio di Garanzia per carenza di interesse e/o difetto di legittimazione ad agire.
Secondo la resistente, l’interesse e/o la legittimazione ad agire devono essere valutati con esclusivo riferimento al momento di proposizione del ricorso al Collegio di Garanzia. Poiché, a quella data, il ricorrente, pur tesserato al momento di avvio del procedimento, non lo era più al momento della proposizione del presente ricorso, ne deriverebbe l’inammissibilità del ricorso introduttivo stesso.
L’argomento non è condivisibile.
Il disconoscimento della legittimazione (attiva) dell’incolpato in ordine alla proposizione dei mezzi di impugnazione (e quindi anche della proposizione del ricorso davanti al Collegio di Garanzia) contrasta con il fatto che l’incolpato stesso è sicuramente legittimato (come soggetto passivo) a partecipare al giudizio disciplinare e può essere sanzionato per la condotta che ha tenuto quando era tesserato.
Non può disconoscersi, infatti, la legittimazione del ricorrente a reagire contro la decisione che ha disposto l’applicazione di una sanzione nei suoi confronti; tanto più se si considera che l’applicazione della sanzione ha specifiche conseguenze nella sfera del tesserato che non abbia rinnovato il tesseramento. L’art. 5, comma 4, dell’A.S.C. dispone, infatti, che: “È sancito il divieto di far parte dell’ordinamento sportivo per un periodo di 10 anni per quanti si siano sottratti volontariamente con le dimissioni o il mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti”.
Ne segue che, avendo la condanna una portata ultrattiva nei confronti di colui il quale non è più tesserato, non può negarsi la legittimazione a contraddire del ricorrente, anche al fine di evitare una disparità di trattamento dovuta all’assenza di contraddittorio sul punto decisivo che determina l’applicazione del richiamato art. 5.
La peculiarità della questione, dovuta proprio alla formulazione del richiamato art. 5, non contrasta affatto con il principio, affermato da questo Collegio di Garanzia, secondo cui l’accesso alla Giustizia Sportiva è riservato esclusivamente ai tesserati, anche tenuto conto della ultrattività della decisione impugnata.
Muovendo ai motivi di ricorso, pare assorbente la censura mossa in via preliminare dalla difesa del ricorrente avente ad oggetto la nullità del giudizio di primo grado svoltosi innanzi al Consiglio Nazionale di Giustizia A.S.C. L’art. 23 del Regolamento di Giustizia A.S.C., infatti, non prevede un termine inerente alle comunicazioni effettuate dagli Organi di Giustizia A.S.C agli associati. L’assenza di un termine di comunicazione impone, di conseguenza, di applicare in via diretta l’art 29, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva CONI, il quale dispone che tra la comunicazione e la data fissata per l’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.
Quanto, poi, alla difesa di A.S.C., secondo cui avrebbe trovato applicazione il termine di notificazione dell’udienza di 5 giorni, stabilito dall’art 26, comma 4, del Regolamento di Giustizia Sportiva A.S.C., deve rilevarsi che tale norma trova applicazione ai processi dinanzi al Giudice Unico Regionale e non ai processi dinanzi al Consiglio Nazionale di Giustizia.
Nel caso di specie, quindi, la data dell’udienza, fissata il 12 marzo 2019 dal Presidente del Consiglio Nazionale della A.S.C. per la discussione, è stata comunicata al ricorrente solo in data 8 marzo 2019, ovvero in palese violazione del termine previsto dall’art 29, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva CONI. Ne deriva che, potendosi applicare in via diretta l’art 29, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva CONI, non può trovare ingresso, in via analogica, l’art 26, comma 4, del Regolamento Unico Regionale.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite
Accoglie il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, a carico della resistente ASC.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 10 marzo 2020.
Il Presidente                         Il Relatore
F.to Franco Frattini              F.to Massimo Zaccheo
Depositato in Roma in data 18 novembre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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