F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 091/CSA pubblicata il 01 Dicembre 2021 – U.C. Sampdoria S.p.A.

Decisione n. 091CSA/2021-2022          

Registro procedimenti n. 068/CSA/2021-2022

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:  

Carmine Volpe –  Presidente

Lorenzo Attolico - Componente (relatore)

Andrea Lepore – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 068/CSA/2021-2022, proposto dalla società U.C. Sampdoria S.p.A. in data 8.11.2021, avverso la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00, inflitta alla reclamante dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 73 del 29.10.2021, seguito gara Sampdoria/Atalanta del 27.10.2021;

Visto il reclamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.11.2021, l’Avv. Lorenzo Attolico, uditi il Sig. Massimo Ienca, Segretario Generale della reclamante, e l’Avv. Vittorio Rigo, in rappresentanza di quest’ultima;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.C. Sampdoria S.p.A. ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00, inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 73 del 29.10.2021, seguito gara Sampdoria/Atalanta del 27.10.2021.

Il Giudice ha così motivato la sua decisione: “per avere suoi sostenitori, al 49° del secondo tempo, intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto, in via principale, la revoca e/o l’annullamento dell’ammenda e, in via subordinata, la riduzione della stessa.

A sostegno delle proprie doglianze circa il carattere sperequato ed eccessivamente afflittivo della sanzione irrogata, la reclamante ha contestato la mancanza dei requisiti della percettibilità e significativa dimensione, necessari affinché, in relazione ad un coro insultante, possa essere comminata una sanzione.

In particolare, la reclamante, sul punto, ha osservato da un lato che i rappresentanti della procura, che avevano refertato tali cori, non erano posizionati correttamente (e, cioè, in tutte le zone del campo) per avere chiara evidenza del fatto che i medesimi cori fossero stati uditi da tutto lo stadio, dall’altro che nulla al proposito veniva refertato dagli Ufficiali di Gara.   La società deducente ha rilevato, infine, l’omessa considerazione ed applicazione delle circostanze esimenti e/o attenuanti di cui all’art. 29 C.G.S.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 18 novembre 2021, sono comparsi per la parte reclamante il Segretario Generale, Sig. Massimo Ienca, e l’Avv. Vittorio Rigo, il quale, dopo aver esposto le ragioni a fondamento del gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento per i motivi di seguito illustrati.

La Corte richiama nuovamente in questa sede l’orientamento, costante della giurisprudenza sportiva in subiecta materia, a tenore del quale le espressioni di insulto e discriminazione devono assumere «sotto un profilo fenomenologico, carattere e dimensione tal[i] da poter essere uditi e quindi “percepiti” in parte preponderante e significativa dello stadio». Detto principio, come affermato più volte da questo stesso collegio, impone al giudicante di valutare e soppesare concretamente la «effettiva portata del fenomeno e [la] percettibilità dei cori in questione, adempimento questo espressamente previsto dall’art. 28, comma 4, C.G.S., ma da ritenersi consustanziale anche rispetto al giudizio qui in rilievo in quanto snodo indefettibile per misurare la forza offensiva – e con essa la rilevanza giuridica – della condotta posta in essere dai sostenitori di una squadra» (cfr. ex plurimis, Corte Sportiva D’Appello Naz., I Sez., Decisione n. 040/CSA/2021-2022, Reg. procedimenti  n. 023/CSA/2021-2022).

Si osserva ancora che le società sportive rispondono «non per tutti i cori e/o insulti, ma solo ed esclusivamente per quelli che, per dimensione e percezione, costituiscono concreti comportamenti discriminatori della tifoseria» (Corte sport. app., in C.u. FIGC, 12 novembre 2019, n. 013/CSA).

Orbene, rilevata la circostanza per cui i cori, nella specie, sono stati uditi da tutti i collaboratori della Procura Federale, che, però, risultavano posizionati in modo da non presidiare tutto lo stadio (due al centro del campo ed uno nei pressi della gradinata sud, con la conseguenza che nessuno di loro era posizionato nei pressi della gradinata nord), si palesa la mancanza della prova dell’effettiva incidenza di tali cori, di segno negativo, non essendo stato dimostrato il requisito della ‘percettibilità e dimensione del fenomeno’, ai sensi dell’art. 28, comma 4, C.G.S. (cfr. sul punto, chiaramente, su fattispecie analoghe Corte sport. app., in C.u. FIGC, 16 maggio 2018, n. 139/CSA; nonché́, anche se più risalente, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 13 maggio 2014, n. 288/CGF). Requisito, quest’ultimo, da ritenersi, in una lettura sistemica dell’ordinamento federale, indicatore irrinunciabile anche rispetto alla fattispecie qui in rilievo.

Sì che, questa Corte, pur stigmatizzando fermamente il comportamento tenuto dai tifosi della reclamante, non può̀ che prendere atto che tale condotta nel caso di specie non possa essere degna di sanzione punitiva.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società U.C. Sampdoria S.p.A. deve essere accolto.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, in riforma della decisione impugnata, annulla la sanzione  irrogata. 

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                     IL PRESIDENTE

Lorenzo Attolico                                                   Carmine Volpe

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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