CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 111 del 13/12/2021 – Federazione Italiana Turismo Equestre Ante (FITETREC-ANTE)/Alessandro Silvestri/Comitato Olimpico Nazionale Italiano/Commissario Straordinario FITETREC-ANTE

Decisione n. 111
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
TERZA SEZIONE
composta da
Massimo Zaccheo - Presidente
Aurelio Vessichelli - Relatore
Roberto Bocchini
Roberto Carleo
Leonardo Ferrara - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 44/2021, presentato, in data 12 aprile 2021, dalla Federazione Italiana Turismo Equestre - ANTE (FITETREC-ANTE), in persona del legale rappresentante pro tempore, avv. Alessandro Silvestri, che ricorre anche in proprio, rappresentata e difesa dal prof. avv. Filippo Lubrano,
contro
la Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Alberto Angeletti;
l’ing. Mario Checcoli, nella qualità di Commissario Straordinario della FITETREC-ANTE, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Pennisi,
la Corte Federale d’Appello presso la FITETREC-ANTE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
per l’annullamento, previa sospensione, dell’esecuzione anche in via d’urgenza, mediante decreto presidenziale
- del provvedimento avente ad oggetto il Commissariamento della FITETREC–ANTE, emanato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 9 aprile 2021, nonchè, “ove occorra”,
- della decisione della Corte d’Appello Federale presso la FITETREC–ANTE del 7 aprile 2021, n. 3, di accoglimento dei ricorsi proposti dai signori Claudia Vagni e Armando Stirpe avverso il provvedimento della stessa FITETREC–ANTE di riprogrammazione dell’Assemblea Elettiva fissata per il 12 aprile 2021, nonché avverso ogni eventuale atto, presupposto o conseguente, ad essi comunque connesso.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 21 maggio 2021, in collegamento, mediante la piattaforma telematica Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente – FITETREC-ANTE e avv. Alessandro Silvestri - prof. avv. Filippo Lubrano, nonché l'avv. Alberto Angeletti, per la parte resistente CONI, e l’avv. Fabio Pennisi, per l’ing. Mario Checcoli, quale Commissario Straordinario della FITETREC-ANTE, presenti personalmente presso i locali del CONI; udito, altresì, in collegamento, mediante la piattaforma telematica Microsoft Teams, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Aurelio Vessichelli.
Ritenuto in Fatto
1. La Federazione Italiana Turismo Equestre - ANTE (d’ora in avanti, FITETREC-ANTE ) ricorre al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, con atto del 12 aprile 2021, prot. 00478, per
ottenere l’annullamento del provvedimento del 9 aprile 2021, con il quale il CONI ha disposto il Commissariamento della Federazione.
La questione sorge in dipendenza dell’attività posta in essere dalle Federazioni Sportive Nazionali (e, per quello che qui interessa, dalla FITETREC-ANTE), nonché dalle Discipline Sportive Associate, per il rinnovo degli Organi direttivi per il quadriennio 2021/2024, secondo quanto previsto dalla normativa CONI e, in particolare, dall’art. 6 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, laddove si dispone che ciascuna Federazione doveva procedere al rinnovo dei propri organi direttivi entro il 15 marzo (in questo caso del 2021); disposizione recepita anche nello Statuto FITETREC-ANTE, all’art. 19, comma 1.
2. Dalla documentazione versata in atti dalle Parti, e non contestata, risulta che:
- all’inizio del mese di luglio del 2020, il Consiglio Nazionale del CONI, a causa della situazione eccezionale creatasi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e del conseguente rinvio della XXXII^ edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici estivi, originariamente in programma per l'estate 2020, disponeva che, fatte salve le determinazioni in merito da parte dell'Autorità Politica delegata in materia di Sport, le Assemblee elettive delle FSN e delle DSA dovessero tenersi a partire dal settembre 2020 ed entro e non oltre il 17 ottobre 2021. La Presidenza del Consiglio - Ufficio per lo Sport, con nota n. 6995 del 14 luglio 2020, comunicava che la suddetta delibera CONI non risultava in linea con la normativa vigente, la quale non contempla l'ipotesi di proroga della durata del mandato degli organi del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali oltre il formale termine di legge. Quanto sopra veniva ribadito con la successiva nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2 settembre 2020, con la quale - a seguito di scambio di lettere con la Presidenza del CONI - pur prendendosi atto della straordinaria situazione dovuta all’emergenza epidemiologica, si confermavano le precedenti motivazioni, di cui alla nota del 14 luglio 2020, e si precisava l'obbligo del rispetto, per il rinnovo degli Organi direttivi, del termine per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria Elettiva previsto dall'art. 6 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, nonché dai rispettivi Statuti delle medesime (nel caso della FITETREC-ANTE, come già detto, art. 19, comma 1, del vigente Statuto), e si disponeva, altresì, che ciascuna Federazione doveva procedere al rinnovo dei propri organi direttivi entro il termine sopradetto, e, cioè, entro il 15 marzo 2021.
- La FITETREC-ANTE procedeva, in data 18 dicembre 2020, alla convocazione dell'Assemblea Elettiva per il quadriennio 2021-2024, da tenersi, nella città di Bologna, il 15 marzo 2021, per il rinnovo delle cariche federali. Con nota del 3 marzo 2021, il Presidente della Federazione comunicava che, a causa della situazione di emergenza epidemologica da Covid-19, veniva spostata la sede dell'Assemblea Elettiva da Bologna a Ostia, presso il Centro Olimpico PALAFIJLKAM. Peraltro, con successiva nota pubblicata sul sito federale il 12 marzo 2021, si comunicava la decisione assunta dal Consiglio Federale, di rinviare a data da destinarsi lo svolgimento della predetta Assemblea Elettiva, a causa delle nuove disposizioni governative in materia di Covid-19.
- Il Segretario Generale, con lettera del 15 marzo 2021, prendeva atto dell'oggettiva causa di forza maggiore che determinava il rinvio dell'Assemblea Elettiva rispetto al 15 marzo, termine ordinario fissato dall'Autorità di Governo vigilante in materia di Sport, invitando il Consiglio Federale a valutare la riprogrammazione dello svolgimento dell'Assemblea entro e non oltre il 12 aprile 2021, in modo da consentire agli atleti e tecnici eventualmente eletti in Consiglio di partecipare alle votazioni, calendarizzate per il giorno successivo, per l'elezione dei rispettivi rappresentanti in seno al Consiglio Nazionale del CONI e precisando che, in caso contrario, si sarebbe proceduto ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n, dello Statuto del CONI.
- L'Assemblea Ordinaria Elettiva veniva, quindi, convocata per il giorno 12 aprile 2021, ma la Corte d'Appello Federale della FITETREC-ANTE, con decisione depositata in segreteria il 7 aprile 2021 e pubblicata sul sito internet federale l'8 aprile 2021, in accoglimento dei ricorsi presentati da due tesserati (nella contumacia della Federazione), annullava la convocazione dell'Assemblea Ordinaria Elettiva fissata per il 12 aprile 2021, per mancato rispetto del termine di 60 giorni, previsto dall'art. 21, comma 5, dello Statuto Federale, intercorrente tra la convocazione e la celebrazione dell'Assemblea Ordinaria Elettiva. Il Presidente Federale, con delibera dell'8 aprile 2021 - vista la suddetta decisione della Corte d'AppelIo Federale del 7/8 aprile 2021 - disponeva il rinvio a data da destinarsi dello svolgimento dell'Assemblea Ordinaria Elettiva della FITETREC-ANTE.
3. Preso atto, la Giunta Nazionale del CONI, con delibera n. 70 del 9 aprile 2021, constatata la mancata celebrazione dell'Assemblea Ordinaria Elettiva FITETREC-ANTE per il rinnovo delle cariche federali e la conseguente decadenza degli organi direttivi e di vertice della medesima, e rilevata l'impossibilità di funzionamento degli Organi direttivi della Federazione, disponeva, ai sensi degli artt. 7, comma 5, lett. f), 23, comma 3, e 25, comma 4, dello Statuto del CONI, il commissariamento della odierna ricorrente, nominando, quale Commissario Straordinario, l'ing. Mauro Checcoli, affinché, con i poteri del Presidente e del Consiglio Federale, assicuri la regolare gestione dell'attività federale e provveda alla convocazione e celebrazione, a norma di Statuto, dell'Assemblea Ordinaria Elettiva per la ricostituzione degli Organi della Federazione decaduti.
4. Il provvedimento di Commissariamento viene impugnato, con ricorso del 12 aprile 2021, dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI dalla FITETREC-ANTE, in persona del Presidente pro tempore, che, con il patrocinio del prof. avv. Filippo Lubrano, chiede l’annullamento del provvedimento del CONI, previa sospensione cautelare dell’esecuzione dello stesso, anche in via d’urgenza, mediante decreto del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport.
Con Decreto Presidenziale d’urgenza dello stesso 12 aprile 2021 (prot. 00477/2021), veniva, con motivazione, respinta l’istanza cautelare invocata, assegnata la controversia ratione materiae alla Terza Sezione del Collegio di Garanzia e fissata l’udienza per la trattazione, in sede collegiale, dell’istanza cautelare al 22 aprile 2021.
Il CONI, ritualmente costitutosi nel giudizio in data 16 aprile 2021, con il patrocinio dell’avv. Alberto Angeletti, ha chiesto al Collegio di respingere l’istanza cautelare di sospensione del Commissariamento e di dichiarare il ricorso inammissibile, o comunque infondato, rigettandolo con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese del giudizio e con vittoria di spese ed onorari. Con memoria depositata lo stesso giorno dell’udienza, si costituiva, altresì, il Commissario Straordinario della FITETREC ANTE, con il patrocinio dell’avv. Fabio Pennisi, insistendo per il rigetto delle istanze cautelari.
All’esito dell’udienza cautelare del 22 aprile 2021, questo Collegio respingeva l’istanza cautelare della FITETREC-ANTE e rinviava per la trattazione nel merito del ricorso.
Alla successiva udienza pubblica del 21 maggio 2021 - uditi i legali delle parti e la Procura Generale dello Sport e raccoltene le rispettive conclusioni - il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Considerato in diritto
5. La presente decisione viene redatta in conformità ai principi di chiarezza, sinteticità ed informalità, di cui all’art. 2, commi 5 e 6, del Codice della Giustizia Sportiva.
6. Il ricorso si fonda su articolati motivi, a mezzo dei quali la FITETREC-ANTE essenzialmente intende censurare il provvedimento della Giunta Nazionale del CONI – chiedendone l’annullamento - che avrebbe disposto il Commissariamento in difetto dei presupposti richiesti dalla normativa vigente, con un atto amministrativo irragionevole ed ingiustamente sanzionatorio, laddove, al contrario, non ricorreva quella particolare gravità di situazione, solo in presenza della quale, a detta di parte ricorrente, il CONI può commissariare una Federazione.
Questo Collegio ritiene che tali motivi siano infondati.
Ai sensi di quanto prevede l'art. 7, comma 5, lett. f), dello Statuto del CONI, la Giunta Nazionale propone al Consiglio Nazionale il commissariamento delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, in caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'Ordinamento Sportivo, da parte degli organi direttivi, ovvero, come nel caso di specie, in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi o nel caso in cui non siano stati adottati, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, gli adempimenti regolamentari o il commissariamento ad acta delle articolazioni interne competenti, al fine di garantire il regolare avvio o svolgimento delle competizioni sportive nazionali.
La medesima norma, alla lett. r), prevede che la Giunta Nazionale adotti, in casi straordinari di necessità ed urgenza - necessità ed urgenza insite, come nel caso di specie, nella peculiarità del provvedimento di commissariamento adottato al fine di garantire la continuità della gestione federale altrimenti impossibilitata ad operare per l’intervenuta decadenza degli organi direttivi- con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione del Consiglio Nazionale, delibere di competenza dei Consiglio Nazionale, come avvenuto nel caso in discussione (con esclusione di quelle inerenti all'esercizio delle funzioni di indirizzo e all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo).
Anche l'art. 23, comma 4, dello Statuto del CONI, disciplina la fattispecie, prevedendo che la Giunta Nazionale vigila sul corretto funzionamento delle Federazioni Sportive Nazionali e, in caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'Ordinamento Sportivo, da parte degli Organi Federali, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non sia garantito il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive, propone al Consiglio Nazionale la nomina di un commissario straordinario; e l'art. 25, comma 4, dello Statuto del CONI, secondo cui alle Discipline Sportive Associate e ai loro affiliati e tesserati, per quanto non previsto dal presente Titolo V e salvo espresse deroghe, si applicano tutte le norme del presente Statuto, dettate in riferimento all'Ordinamento delle Federazioni Sportive Nazionali.
Pertanto, la Giunta Nazionale del CONI ha ritenuto legittimamente che il mancato svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva, nei termini improrogabili prescritti dalle disposizioni normative di cui al precedente punto 2, e la conseguente decadenza ex lege degli organi direttivi e di vertice della FITETREC-ANTE integrasse ed integri la fattispecie di impossibilità di funzionamento degli organi direttivi della Federazione, nonché i presupposti di straordinarietà ed urgenza, di cui all'art. 7, comma 5, lett. r), dello Statuto del CONI, dal momento che, in assenza di organi direttivi e di vertice, era senz'altro indispensabile garantire, da un lato, il regolare svolgimento dell'attività federale, e, dall'altro, la convocazione e celebrazione, a norma di Statuto, dell'Assemblea Ordinaria Elettiva per la ricostituzione degli Organi Federali, anche considerato che lo svolgimento di tale Assemblea era stato rinviato a data da destinarsi.
7. Con l’ultimo motivo di ricorso, la FITETREC-ANTE chiede l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello della stessa FITETREC-ANTE, che aveva annullato la convocazione delle elezioni fissata, da ultimo, per il 12 aprile 2021, per mancato rispetto del termine di 60 giorni previsto dall’art. 21, comma 5, dello Statuto Federale, termine minimo che deve intercorrere tra la convocazione e la celebrazione dell’Assemblea elettiva. Si sostiene in ricorso che la Corte Federale avrebbe errato, in quanto il termine statutario era da considerare ampiamente rispettato in riferimento alla prima convocazione dell’Assemblea elettiva del 18 dicembre 2020 (inizialmente fissata al 15 marzo 2021), mentre la comunicazione successiva del 23 marzo 2021, per la fissazione dell’Assemblea al 12 aprile 2021, non integrava una nuova convocazione, ma una “riprogrammazione” della precedente.
Il motivo è infondato in quanto, dall’esame della documentazione versata in atti, risulta che la comunicazione a firma del Presidente Federale, datata 23 marzo 2021, avente ad oggetto “Assemblea Elettiva ordinaria”, costituisce, ai fini del rispetto delle norme statutarie, una nuova convocazione – laddove, solo a titolo di esempio, si allega l’elenco delle ASD/SSD con diritto al voto alla data dell’11 aprile 2021 o si prevede la possibilità di modificare i nominativi dei Rappresentanti dei Cavalieri e dei Tecnici già presenti in elenco fino al 7 aprile o, ancora, si prevede l’insediamento di una nuova Commissione verifica poteri – che, come tale, imponeva il rispetto del termine dei 60 giorni.
8. In ordine, infine, all’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa del CONI, in quanto il Presidente della FITETREC-ANTE che ricorre al Collegio di Garanzia dello Sport non ne avrebbe più la legittimazione, essendo decaduto per effetto dell’intervenuto Commissariamento, questo Collegio non intende discostarsi da quanto statuito dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, con decisione n. 19/2015, secondo la quale in questi casi “permane in capo al Presidente la legittimazione a ricorrere”.
9. Conclusivamente, per le indicate motivazioni, il ricorso va respinto.
10. La particolarità della questione esaminata giustifica per il Collegio la integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Terza Sezione
Respinge il ricorso.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 maggio 2021.
Il Presidente                     Il Relatore
F.to Massimo Zaccheo     F.to Aurelio Vessichelli
Depositato in Roma in data 13 dicembre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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