F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 29/TFNT del 22 Dicembre 2021 (motivazioni) – Richiesta di giudizio del Giudice Sportivo c/o Comitato Regionale Sicilia – Reg. Prot. 28/TFN-ST

Decisione/0029/TFNST-2021-2022

Registro procedimenti n. 0028/TFNST/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente;

Roberto Bucchi – Vice Presidente;

Domenico Apicella – Componente (Relatore);

Francesco Corsi – Componente;

Angelo Pasquale Perta – Componente;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 17 dicembre 2021, sulla richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. b) CGS - FIGC proposta dal Giudice Sportivo c/o il Comitato Regionale Sicilia – LND onde definire la data di decorrenza del tesseramento del calciatore Passalacqua Gioele (nato il 4.3.2006 - matr. 2828101) in favore della società JSL Junior Sport Lab (matr. 942221),

la seguente

DECISIONE

Con ricorso ex art. 89, comma 1, lett. b) CGS – FIGC, presentato in data 19 novembre 2021, il Giudice Sportivo c/o il Comitato Regionale Sicilia - LND adiva il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, al fine di definire la data di decorrenza del tesseramento del calciatore Passalacqua Gioele (nato il 04.03.2006 – matricola n. 2828101). Le motivazioni poste a base del presente giudizio nascevano da un ricorso presentato dalla Società Unione Sportiva Trabia, la quale segnalava la partecipazione alla gara del 24.10.2021, in posizione asseritamente irregolare, del calciatore Passalacqua Gioele impiegato dalla Società JSL Junior Sport Lab in detta gara, ma risultante tesserato a far data dal 27.10.2021 e, dunque, in data successiva a quella di disputa della gara calcistica in questione.

Dalle controdeduzioni presentate dalla Società convenuta (JSL Junior Sport Lab) e dalla scansione cronologica della richiesta di tesseramento effettuata presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Sicilia, si rilevava che la richiesta di tesseramento era avvenuta telematicamente in data 30.09.2021 e posta in errore dalla Delegazione distrettuale di Barcellona P.G. il 21.10.2021 a causa del certificato medico scaduto. In data 22.10.2021 la Società richiedente il tesseramento caricava un nuovo certificato medico e, solo in data 27.10.2021, la richiesta di tesseramento veniva definitivamente accettata. Concludeva il Giudice Sportivo territoriale nel suo provvedimento che “…appare necessario definire in maniera certa la posizione di tesseramento del calciatore Passalacqua Gioele e pertanto delibera di sospendere ogni decisione in merito al ricorso proposto dalla Società Unione Sportiva Trabia, inviando gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti onde definire la data di decorrenza del tesseramento del calciatore stesso impiegato dalla Società JSL Junior Sport Lab nella gara del 24.10.2021” .

All’udienza del 17 dicembre 2021 nessuno compariva ed il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

Dagli atti depositati si evince la cronologia delle operazioni poste in essere dalla Società richiedente il tesseramento ovvero la JSL Junior Sport Lab, che ha, in più fasi ed in giorni diversi, caricato i documenti necessari alla definizione del tesseramento. In data 21.10.2021 risultava dai tabulati prodotti che occorreva inviare certificato medico in corso di validità insieme al tesseramento e che il giorno successivo (22.10.2021) la pratica sanitaria veniva inviata, firmata elettronicamente ed automaticamente ricevuta, mentre in data 27.10.2021 avveniva l’aggiornamento di posizione e la convalida della pratica di tesseramento del calciatore Passalacqua Gioele.

Occorre a tal punto richiamare quanto stabilito dall’art. 39, comma 3, N.O.I.F. il quale recita “la data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento”. Lo stesso articolo prevede altresì che “l’utilizzo del calciatore in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito o alla spedizione della richiesta di tesseramento e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa”.

Dall’interpretazione della norma appena citata, pertanto, si deduce che il tesseramento del calciatore Passalacqua Gioele sia decorrente dal giorno 22.10.2021, ovvero dalla data di deposito della richiesta di tesseramento, completa di tutta la documentazione necessaria e idonea a consentire la definizione del tesseramento in questione. In tal senso, ad avviso di questo Collegio, deve intendersi, infatti, il riferimento compiuto dalla norma sopra indicata al “deposito o alla spedizione della richiesta di tesseramento”, nel caso di specie caratterizzatosi per l’invio telematico, quale modalità di spedizione o di deposito, e per il completamento, avvenuto in data 22.10.2021, della documentazione prevista a corredo della originaria richiesta di tesseramento, che risultava inficiata dalla presenza di un certificato medico non in corso di validità. La richiesta (con la sua spedizione e deposito) si è, pertanto, perfezionata con l’invio integrativo della nuova documentazione sanitaria, avvenuto in data 22 ottobre 2021.

Deve dunque dichiararsi l’efficacia del tesseramento del calciatore Passalacqua Gioele (nato il 04.03.2006 – matricola n. 2828101) a far data dal 22.10.2021.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara efficace il tesseramento del calciatore Passalacqua Gioele (nato il 4.3.2006 - matr. 2828101) con la società JSL Junior Sport Lab (matr. 942221) a far data dal 22 ottobre 2021.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Domenico Apicella                                                           Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 22 dicembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

 

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