C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 21/10/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. GINOBLE MARIANO LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 C.G.S. PREVIGENTE (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE ALL’ART.39 LETTERA EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (-CAMPIONATI DILETTANTI DI I E II CATEGORIA – LA PRIMA SQUADRA DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE AFFIDATA AD UN ALLENATORE DI 1 CATEGORIA UEFA PRO, DI 2 CATEGORIA UEFA A, ALLENATORE DI BASE-UEFA B, ALLENATORE DILETTANTI REGIONALI) ED IN RELAZIONE ALL’ART.44 REGOLAMENTO L.N.D. (E’ FATTO OBBLIGO ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI I^ E II^ CATEGORIA, DI AFFIDARE LA PRIMA SQUADRA AD UN ALLENATORE ABILITATO DAL SETTORE TECNICO, ISCRITTO NEI RUOLI UFFICIALI DEI TECNICI. L’ALLENATORE DOVRÀ ESSERE PRESENTE IN PANCHINA NELLE GARE UFFICIALI, SALVO CASI DI FORZA MAGGIORE) PER AVER SVOLTO DI FATTO L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. COLLEATTERRATO, PARTECIPANTE AL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIRONE D REGIONE ABRUZZO STAGIONE SPORTIVA 2018/2019, NON ESSENDO ABILITATO E PRIVO DI QUALIFICA IN QUANTO NON ISCRITTO AD ALCUN ALBO O NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO; DELLA SOCIETÀ A.S.D. COLLEATTERRATO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PREVIGENTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE CONDOTTE ANTIREGOLAMENTARI ASCRITTE RISPETTIVAMENTE AL PRESIDENTE E TECNICO MARINELLI VINCENZO ED AL DIRIGENTE TESSERATO GINOBLE MARIANO (ALLENATORE DI FATTO), COME ANALITICAMENTE DESCRITTE NELLA PARTE MOTIVA.

 

DEFERIMENTO:

DEL SIG. GINOBLE MARIANO LA VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS COMMA 1 C.G.S. PREVIGENTE (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE ALL'ART.39 LETTERA EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (-CAMPIONATI DILETTANTI DI I E II CATEGORIA - LA PRIMA SQUADRA DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE AFFIDATA AD UN ALLENATORE DI 1 CATEGORIA UEFA PRO, DI 2 CATEGORIA UEFA A, ALLENATORE DI BASE-UEFA B, ALLENATORE DILETTANTI REGIONALI) ED IN RELAZIONE ALL'ART.44 REGOLAMENTO L.N.D. (E' FATTO OBBLIGO ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI I^ E II^ CATEGORIA, DI AFFIDARE LA PRIMA SQUADRA AD UN ALLENATORE ABILITATO DAL SETTORE TECNICO, ISCRITTO NEI RUOLI UFFICIALI DEI TECNICI. L'ALLENATORE DOVRÀ ESSERE PRESENTE IN PANCHINA NELLE GARE UFFICIALI, SALVO CASI DI FORZA MAGGIORE) PER AVER SVOLTO DI FATTO L'ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. COLLEATTERRATO, PARTECIPANTE AL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIRONE D REGIONE ABRUZZO  STAGIONE SPORTIVA 2018/2019, NON ESSENDO ABILITATO E PRIVO DI QUALIFICA IN QUANTO NON ISCRITTO AD ALCUN ALBO O NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO;

DELLA SOCIETÀ A.S.D. COLLEATTERRATO LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PREVIGENTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE CONDOTTE ANTIREGOLAMENTARI ASCRITTE RISPETTIVAMENTE AL PRESIDENTE E TECNICO MARINELLI VINCENZO ED AL DIRIGENTE TESSERATO GINOBLE MARIANO  (ALLENATORE DI FATTO), COME ANALITICAMENTE DESCRITTE NELLA PARTE MOTIVA.

          Con nota del 18.9.19, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte.

Con raccomandate aa.rr. regolarmente notificate a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 21.10.19, alle ore 16.30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.

All’udienza compariva il rappresentante della Procura Federale, il sig. Ginoble Mariano, sig. Marinelli Vincenzo e la società A.S.D. Colleatterrato in persona di Marinelli Vincenzo i quali chiedevano di essere ammessi a patteggiare le sanzioni.

Il Presidente del Tribunale, constatata la regolarità della ricezione degli atti da parte degli interessati, dava inizio alla trattazione del procedimento.

Le parti convenivano l’applicazione delle sanzioni nella misura di tre mesi di inibizione per il sig. Ginoble Mariano ed il sig. Marinelli Vincenzo e di € 300,00 di ammenda per la società, ai sensi dell’art. 127 C.G.S.

Il Tribunale, preso atto della richiesta di patteggiamento come sopra formulata e ritenuta la congruità delle sanzioni concordate, applica nei confronti dei signori Ginoble Mariano e Marinelli Vincenzo l’inibizione di mesi tre e all’A.S.D. Colleatterrato € 300,00 di ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, applica a richiesta delle parti la sanzione dell’inibizione di mesi tre al sig. Ginoble Mariano ed al sig. Marinelli Vincenzo e l’ammenda di € 300,00 alla società A.S.D. Colleatterrato.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

 

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