Decisione C.F.A. – Sezioni Unite  : Decisione pubblicata sul CU n. 0016/CFA del 9 Agosto 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Liguria - Delegazione distrettuale di Chiavari, di cui al Com. Uff. n. 50 del 23.05.2024

Impugnazione – istanza: –  Presidente federale/Sig. S.S. - società Ri Calcio

Massima: Accolto il reclamo del Presidente Federale e per l’effetto in riforma della decisione del Giudice Sportivo inflitta al dirigente la sanzione della inibizione di anni 2 (due) a decorrere dal 19 maggio 2024 applicando altresì le sanzioni amministrative previste dall’art.35, comma 7, del C.G.S. perché si rendeva autore di una condotta violenta nei confronti del Direttore di gara. Ed infatti si legge nel referto arbitrale: “Al termine della partita il dirigente del …Sig. … (non indicato nella distinta ufficiale) trovandosi indebitamente nella zona spogliatoi entra sul terreno di gioco e si avvicina in modo minaccioso al sottoscritto e mi afferra il collo trascinandomi in avanti procurandomi dolore, rivolgendomi le seguenti parole: Dove pensi di andare, tu ora esci fuori e te la vedi con me. Nel contempo il giocatore n 12 … sempre appartenente alla squadra ospite del …, mi tira i parastinchi colpendomi alla schiena”…Il Codice del 2019 – già nella sua formulazione originaria - aveva inteso affrontare la gravissima piaga della violenza nei confronti degli ufficiali di gara, prevedendo, a tal fine, un articolo specifico (Art. 35: “Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”) e inasprendo, comunque, le sanzioni rispetto a quanto in precedenza previsto. Il preesistente Codice, del resto, (art. 19, comma 4) si riferiva a categorie parzialmente diverse quali la “condotta ingiuriosa o irriguardosa” nei confronti degli ufficiali di gara (comma 4, lett. a)) oltre alla “condotta violenta” (comma 4, lett. d)) e prevedendo, soprattutto, un apparato sanzionatorio che si era rivelato insufficiente; le profonde innovazioni del 2019 sono intervenute a séguito di molteplici episodi di aggressione nei confronti degli arbitri - in gran parte occorsi in occasione di partite dilettantistiche - che, in qualche caso, hanno assunto rilievo addirittura penalistico. Dal raffronto tra la precedente e la nuova normativa emerge, dunque, la volontà repressiva dell’ordinamento verso qualsivoglia forma di violenza rivolta alla classe arbitrale, a tutela non solo dell’integrità fisica ma soprattutto della dignità del ruolo rivestito oltre che del regolare svolgimento delle competizioni calcistiche (v. anche CSA, Sez. III, n. 7/2022-2023); tale orientamento repressivo è stato poi recentemente ribadito con il C.U. FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023, diretto – come si legge testualmente – a porre in essere “ulteriori azioni di contrasto agli episodi di violenza nei confronti degli arbitri”. Con il novellato art. 35 si è giunti, dunque, ad un ulteriore inasprimento delle sanzioni a carico di chi commette atti di violenza nei confronti degli arbitri; già prima delle recenti modifiche normative questa Corte federale aveva più volte sottolineato che l’ordinamento non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza a danno degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità. E’ stato anche costantemente sottolineato che la figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo (CFA, SS.UU., n. 10/20242025; CFA, SS.UU., n. 52/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 54/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 56/2021/2022; CFA, SS.UU., n. 3/2022- 2023; CFA, SS.UU., n. 13/2022-2023: CFA, SS.UU., n. 66/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 76/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 11/20232024; CFA, SS.UU., n. 20/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 25/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 26/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 69/20232024; CFA, SS.UU., n. 98/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 99/2023-2024 CFA, SS.UU., n. 123/2023-2024). Orbene, l’art. 35, comma 3, prevede che: “1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.(...) 3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione”.

Come esposto nel reclamo, al termine della gara, il dirigente della Società Ri Calcio, …, che si trovava indebitamente nella zona degli spogliatoi, “entrava sul terreno di gioco” e, avvicinandosi minacciosamente al Direttore di gara, lo “afferra(va) fortemente per il collo trascinando(lo) in avanti procurando(gli) dolore”. La condotta tenuta dal Sig. … integra una “ condotta violenta” tale da provocare una “lesione personale (...) connotata da una volontaria aggressività” e, come tale, doveva essere sanzionata ai sensi dell'art 35, comma 3, “con la sanzione minima di 2 anni di inibizione” e non fino al 20 giugno 2025, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, peraltro facendo un riferimento del tutto inconferente all’art. 30 del Codice di giustizia sportiva che concerne la fattispecie di “Illecito sportivo e obbligo di denuncia”. E ciò senza contare che la decisione gravata deroga vistosamente a quanto statuito dall’art. 44, comma 3, del Codice di giustizia sportiva secondo cui “la decisione del giudice è motivata”, oltre che dall’art. 2, comma 4, del CGS CONI e – in via generale -  al precetto di cui all'art. 111 della Costituzione. L’indispensabilità della motivazione è stata ribadita dalle Sezioni Unite del Collegio di garanzia dello sport (Sezioni Unite, n. 17/2019) che hanno evidenziato che tale obbligo – sancito dalla Costituzione all’art. 111 e riconosciuto altresì a livello sovranazionale, dovendosi ritenere ricompreso nei principi enunciati dall’art. 6 CEDU – deriva dalla funzione che la motivazione tipicamente svolge nel processo, quale strumento di controllo della decisione nelle fasi di impugnazione a garanzia del diritto di difesa delle parti, nonche ́ quale strumento che consente al giudice dell’impugnazione di sindacare compiutamente il provvedimento giurisdizionale oggetto di gravame. L’obbligo di motivazione ha quindi funzione di garanzia e di trasparenza della giustizia sportiva dinanzi ai cittadini, siano essi tesserati, affiliati ovvero istituzioni; in tal senso la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e ̀ espressione della coerenza dell’ordinamento della giustizia sportiva con i principi generali dello Stato di diritto. Inoltre, l’art. 35, comma 7, CGS, prevede che le decisioni adottate dagli Organi di giustizia sportiva devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico della società professionistiche e di settore giovanile, deliberata dal Consiglio federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza (CFA, SS.UU., n. 130/20232024; CFA, SS.UU., n. 123/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 99/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 89/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 69/20232024; CFA, SS.UU., n. 85/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 60/2021-2022).

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0236/CSA del 31 Maggio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. n. 119/Campionati Giovanili del 29.04.2024

Impugnazione – istanza: Sig. F.P.

Massima: Confermata al medico sociale la sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2024 perché “A seguito di una decisione dell’Arbitro, usciva dalla panchina e proferiva ingiurie e minacce nei confronti dell’AA. Quindi, si avvicinava con fare minaccioso e intimidatorio allo stesso AA. e, malgrado un dirigente cercasse di trattenerlo, proferiva ulteriori minacce e ingiurie (R AA)”….Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 36, secondo comma, C.G.S. (nel testo modificato per effetto del Com. Uff. n. 165/A del 20 aprile 2023) prevede la sanzione minima della inibizione per due mesi, a carico dei dirigenti responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tale è da considerarsi, senza dubbio, quella addebitata al …, stando alla puntuale descrizione desumibile dal rapporto scritto dell’assistente dell’arbitro, che ha dato luogo all’applicazione del minimo edittale previsto dalla norma innanzi richiamata. Né potrebbe riconoscersi un trattamento sanzionatorio più favorevole, qualora le parole imputabili al Pastore fossero quelle ammesse e testualmente riportate nell’atto di reclamo (“quando torni a casa e ti guardi allo specchio, sputati in un occhio”), non meno offensive ed irriguardose nei confronti dell’ufficiale di gara, tanto più se provenienti da un professionista medico al seguito della squadra.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0200/CSA del 15 Aprile 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque LND FIGC, di cui al Com. Uff. n.783 del 14.03.2024

Impugnazione – istanza: - Sulmona Futsal A.S.D.

Massima: Confermata al dirigente l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.06.2024, perché “Allontanato per reiterato comportamento offensivo nei confronti degli arbitri alla fine del primo tempo ostacolava il regolare rientro della terna nello spogliatoio e nella circostanza rivolgeva agli arbitri frasi offensive e minacciose.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0191/CSA del 9 Aprile 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 105 del 12.03.2024

Impugnazione – istanza: - Sig. S.G.

Massima: Confermata la sanzione della inibizione fino al 12.05.2024 inflitta al dirigente “Per avere rivolto espressioni offensive nei confronti della Terna Arbitrale.”…non accetto queste spiegazioni, dovete portare rispetto, non avete rispetto merde. Mi dovete dare del lei, voi non siete un cazzo di nessuno.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0186/CSA del 2 Aprile 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 100 del 05.03.2024

Impugnazione – istanza: - Sig. A.B.

Massima: Ridotta al dirigente la sanzione dell’inibizione fino al 30 luglio 2024 in quella fino al 05.06.2024 “Per avere, nel corso del primo tempo, invitato i propri tesserati ad abbandonare il terreno di gioco in segno di protesta nei confronti del Direttore di gara. Nella circostanza si avvicinava alla panchina della squadra avversaria con fare minaccioso insultandone i componenti. Alla notifica del provvedimento disciplinare si portava a distanza ravvicinata dell'Arbitro e di un suo Assistente con fare minaccioso e nell'abbandonare il terreno di gioco si avvicinava all'allenatore della squadra avversaria con fare intimidatorio profferendo espressione offensiva ai tesserati avversari (R AA)”. …. in seguito all'annullamento della rete della propria squadra, invitava prima i giocatori e componenti della propria panchina ad abbandonare il terreno di gioco in segno di protesta, per poi portarsi nei pressi della panchina ospite con fare minaccioso, insultandone i componenti ripetutamente. Dopo la notifica dell'espulsione, prima di abbandonare il terreno di gioco, assumeva un atteggiamento minaccioso nei miei confronti e dell'arbitro, portandosi a distanza ravvicinata, accennando verso di noi un movimento con la testa e con il corpo atto ad intimidirci. Infine, mentre abbandonava il terreno di gioco, si portava davanti alla panchina avversaria avvicinandosi all'allenatore della squadra ospite con fare minaccioso e simulando di dargli una testata, per poi insultare gli altri componenti della panchina con le seguenti parole: pezzi di merda”. Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 36, secondo comma, C.G.S. (nel testo modificato per effetto del Com. Uff.n. 165/A del 20 aprile 2023) prevede la sanzione minima della inibizione per due mesi, a carico dei dirigenti responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tale è da considerarsi, senza dubbio, quella addebitata al …, stando alla puntuale descrizione desumibile dal rapporto scritto dell’assistente dell’arbitro. A tanto deve aggiungersi, a carico del B., la sanzione per condotta gravemente antisportiva nei confronti dell’allenatore e dei calciatori della squadra avversaria, per la quale l’art. 39, terzo comma, C.G.S. prevede la sanzione minima della inibizione per un mese. La pena complessiva, per la condotta irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara e per le espressioni ingiuriose nei confronti degli avversari, può essere pertanto ridotta alla inibizione per tre mesi, applicando il minimo edittale previsto dalle norme innanzi richiamate.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0179/CSA del 26 Marzo 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 91 del 20.02.2024

Impugnazione – istanza: - S.S.D. A.R.L. Manfredonia Calcio 1932

Massima: Ridotta al dirigente la sanzione dell’inibizione fino al 20/05/2024 in quella fino al 15.04.2024: “Per avere poggiato la mano sul petto dell'Arbitro spingendolo leggermente, urlando al suo indirizzo espressione irriguardosa”.… si legge nel referto di gara: “(…) Al rientro negli spogliatoi per l'intervallo, fuori dal recinto di gioco in prossimità degli spogliatoi, in un contesto in cui si avvicinava con aria di sfida ad alcuni giocatori avversari, al mio invito di cessare il suo atteggiamento, preso dalla foga mi appoggiava la mano con una leggera spinta che non mi faceva né indietreggiare né cadere, tra collo e spalla, urlandomi: tu li devi ammonire loro ci provocano, svegliati”. Orbene, non può dubitarsi che la condotta del sig. S. sia stata irriguardosa, ai sensi dell’art. 36 C.G.S., nei confronti dell’arbitro….Deve escludersi, tuttavia, che l’aver portato le mani al petto dell’arbitro, con lieve pressione, senza aver provocato caduta o spostamento, possa integrare la fattispecie aggravata dal “contatto fisico”, prevista dal primo comma – lett. b) dell’art. 36. Al riguardo, deve richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza (cfr., per tutte: C.S.A., Sez. Un., 15 maggio 2019 n. 146), già formatosi sull’identica previsione sanzionatoria del previgente Codice, secondo il quale il “contatto fisico” deve integrare gli estremi della “volontaria aggressività”, finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in un’attività impetuosa ed incontrollata. Viceversa, nel caso di spinta leggera, inferta dal calciatore con un braccio sul petto del direttore di gara, la sanzione va quantificata sulla base dei criteri generali, tenendosi altresì conto della accertata esiguità del contatto.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0160/CSA del 29 Febbraio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 553 del 31.1.2024

Impugnazione – istanza: U.S. Cures Calcio a 5

Massima: Ridotta al dirigente la sanzione dell’inibizione fino al 14/03 2024 in quella fino al 20.02.2024 “Per ingiurie nei confronti dell’arbitro e perché, allontanato nel corso dell’incontro, si posizionava in tribuna persistendo nel suo comportamento”….Come è noto, alle risultanze dei documenti ufficiali di gara viene attribuito valore di piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati, secondo quanto stabilito dall’art. 61.1 C.G.S.; il valore probatorio privilegiato, riconosciuto dall’ordinamento sportivo al referto arbitrale, attiene all’accertamento di un fatto concreto, in relazione ad un’astratta pretesa punitiva; si tratta, come ben chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, “(…) di accertare: a) se un fatto si sia verificato, b) se esso sia riferibile all’incolpato, c) se esso sia previsto dal sistema sanzionatorio ed in quale fattispecie astratta sia inquadrabile, d) quale sia, eventualmente, la sanzione giusta e proporzionata da applicare” (C.S.A., sez. un., 17 febbraio 2020 n. 51). Orbene, non può darsi prova privilegiata di fatti e comportamenti illeciti, quando gli stessi non siano puntualmente descritti nel referto, come nella fattispecie qui controversa. Gli ufficiali di gara non possono limitarsi a verbalizzare, in termini generici, l’utilizzo di espressioni ingiuriose da parte di tesserati o di spettatori presenti alla gara. Dal referto devono desumersi, con sufficiente dettaglio, l’identità degli autori e le concrete modalità delle condotte illecite (cfr., da ultimo, C.S.A., sez. III, 25 gennaio 2024 n. 124). D’altronde, soltanto in relazione ad una contestazione puntuale e specifica può esplicarsi, con pienezza ed effettività, il diritto di difesa dei tesserati dinanzi agli organi di giustizia sportiva. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, per quanto detto, è viziata da motivazione generica ed insufficiente, per la parte riguardante le ingiurie che il C. avrebbe pronunciato nei confronti dell’arbitro.Sussiste, viceversa, l’illecito disciplinare riferito alla permanenza del C. nella tribuna e nel recinto di gioco, dopo la notifica dell’espulsione.Come è noto, il paragrafo VII/12) dispone, per quanto qui rileva, che “(…) Tutti i tesserati, espulsi o allontanati dal terreno di gioco nel corso della gara, a seguito di provvedimento disciplinare, devono permanere fino al termine dell’incontro nella zona degli spogliatoi. L’eventuale inosservanza verrà menzionata dall’arbitro nel referto per le valutazioni di carattere sanzionatorio a carico del tesserato e della società di appartenenza”. Sulla base di quanto precede, il reclamo è parzialmente accolto e l’inibizione è temporalmente rideterminata nella misura indicata in dispositivo.

 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 0149/CSA del 21 Febbraio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n.  149 del 23.01.2024

Impugnazione – istanza: - Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. - Sig. N.B.

Massima: Confermata la squalifica fino a tutto il 20.2.2024 al dirigente “per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto pronunciava una frase irrispettosa nei loro confronti per dissentire verso il loro operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.”.….Quanto, poi, al richiamo ai precedenti di questa Corte, compiuto dalla difesa dei reclamanti, non può che osservarsi come, al di là della non vincolatività degli stessi, le decisioni richiamate riguardino tutte condotte disciplinari poste in essere in data anteriore alla modifica dell’art. 36 del C.G.S. disposta con C.U. N. 165/A del 20 aprile 2023. Con tale modifica, come noto, il legislatore federale ha volto inasprire, tra le altre, la sanzione prevista per la condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, portando il minimo edittale della stessa da due a quattro giornate di squalifica.

 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 0137/CSA del 9 Febbraio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 105/DIV del 12.12.2024

Impugnazione – istanza: - sig. V.R.

Massima: Confermata l’inibizione a tutto il 12 giugno 2024 al dirigente “A) per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, dopo l’annullamento di un gol, accedeva sul terreno di gioco pur non essendo iscritto in distinta; B) per avere, al termine del primo tempo, fatto accesso nella zona antistante gli spogliatoi, pur non essendo iscritto in distinta e per aver aggredito, colpendolo con un pugno al volto, l’Allenatore dei portieri avversario.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0135/CSA del 7 Febbraio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 77 del 18.01.2024

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Ragusa Calcio 1949

Massima: Confermata la sanzione della inibizione fino al 18.03.2024 al dirigente “Per avere rivolto all'Arbitro espressione offensiva.”….“che cazzo stai facendo”.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0119/CSA del 25 Gennaio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 69 del 22.12.2023

Impugnazione – istanza: - ASD POL. Afragolese 1944

Massima: Confermata la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività fino al 16/1/2024, inflitta al dirigente “Per essere uscito dalla propria are tecnica tenendo comportamento aggressivo nei confronti di un dirigente avversario cosi determinando uno stato di tensione. Sanzione così determinata in considerazione della sospensione delle attività per le festività natalizie."

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0088/CSA del 20 Dicembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 57 del 28.11.2023

Impugnazione – istanza: - S.S.D. Avezzano Calcio ARL - Sig. G.F.

Massima: Confermata la sanzione della inibizione fino al 28.1.2024, inflitta al dirigente “Per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di Gara, allontanato”.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0086/CSA del 20 Dicembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 59 del 05.12.2023

Impugnazione – istanza: - NF Ardea Calcio - Sig. C.C. - calciatore F.B.

Massima: Ridotta al dirigente l’originaria inibizione a svolgere ogni attività fino al 5.2.2024 in quella fino al 25/01/2024, “per avere rivolto espressione ingiuriosa all’indirizzo del Direttore di gara, allontanato”….Premesso che esso dirigente, “all’espulsione del proprio giocatore reagisce gridando a più riprese; ma che cazzo stai facendo, ti deve svegliare coglione, a fine gara continuava a protestare ripetendo: un coglione del genere solo da Milano poteva arrivare, sempre che a Milano ci torni, perché non se torni, sei una merda, sei un coglione. Dopo vari sfoghi veniva a scusarsi” (così il referto arbitrale), la sanzione dell’inibizione fino al 5.2.2024 ben può ritenersi congruamente comminata dal Giudice Sportivo ex art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S.. Ciò nondimeno, questa Corte Sportiva ritiene di poter valorizzare, in funzione attenuativa della sanzione, la circostanza, non considerata, delle scuse rivolte dal sig. C. al Direttore di Gara nell’immediatezza del fatto, quale chiaro segnale di resipiscenza e di riconoscimento delle proprie responsabilità.

 

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 0072/CSA del 12 Dicembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 100 del 14.11.2023

Impugnazione – istanza: - Sig. S.S.D.

Massima: Confermata la squalifica a tutto il 4 dicembre 2023 al presidente della società per avere, al termine della gara «negli spogliatoi assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti degli Ufficiali di gara rivolgendo loro reiteratamente espressioni offensive e minacciose; infrazione rilevata da un Assistente»….È giusto ribadire, anche per il caso che occupa, che i rapporti degli ufficiali di gara costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento degli incontri (art. 61, comma 1, C.G.S.) e sono contestabili soltanto per manifesta irragionevolezza (in tale direzione, oltre a giurisprudenza consolidata endofederale, tra cui già Corte. giust. fed., 25 novembre 2010, in C.u. FIGC, 23 dicembre 2010, n. 132/CGF; più di recente, Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 27 giugno 2019, n. 165/CSA; Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 15 maggio 2019, n. 146/CSA; Corte sportiva d’appello, 21 luglio 2020, dec. n. 245; Corte sportiva d’appello, 27 luglio 2020, dec. n. 250; Corte sportiva d’appello, 1 aprile 2021, dec. n. 137; Corte sportiva d’appello, 3 maggio 2021, dec. n. 172, Corte sportiva d’appello, 13 marzo 2023, dec. n. 165; v., altresì, Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 20 gennaio 2021, dec. n. 9; Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. I, 6 settembre 2021, dec. n. 73). Tanto premesso, si rileva che il comportamento del Presidente dell’U.S. Lecce, di là di qualsiasi circostanza esposta nelle memorie, è da considerarsi gravemente irriguardoso e in violazione dell’art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S., e per tale motivo va senza dubbio fortemente stigmatizzato. L’avv. …, in qualità di dirigente apicale del proprio sodalizio, avrebbe il dovere, ancor più dei propri calciatori, di mantenere un comportamento decoroso e osservare una condotta esemplare nei confronti degli ufficiali di gara e dei commissari di campo (art. 4 C.G.S.), nonostante la concitazione del momento. La puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte e irriguardose azioni, costituisce un contegno assolutamente esigibile da qualsiasi tesserato, soprattutto se Presidente (in questa direzione, ex plurimis, cfr. Corte sportiva d’appello, 1 aprile 2021, dec. n. 137; Corte sportiva d’appello, 2 maggio 2022, dec. n. 271).

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0069/CSA del 6 Dicembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 47 del 7.11.2023

Impugnazione – istanza: - ASD Derthona FBC 1908

Massima: Confermata l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 6 gennaio 2024 a carico del dirigente “ Per avere rivolto espressioni offensive all’indirizzo della Terna Arbitrale, allontanato”; il tutto in relazione alla gara del 5 novembre 2023 del Campionato di Serie D, girone A, disputata contro il Borgosesia Calcio.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0054/CSA del 16 Novembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n.173 del 01/11/2023

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Polisportiva Forte Colleferro - Sig G.V.Z.

Massima: Confermata l’inibizione a svolgere ogni attività fino all’8.12.2023 al dirigente “Per proteste nei confronti dell’arbitro”.. al minuto 9’ del 2T il suddetto dirigente veniva espulso dall’arbitro poiché: “all'atto di una mia decisione su una situazione di chiara spa con porta presidiata e con numero di difendenti uguale a numero di attaccanti fuori da area di rigore, per il quale ammonivo il n. 28 del Frosinone sig. …., contestava a gran voce la mia decisione proferendo la seguente frase: arbitro vaffanculo lo devi cacciare fuori, in maniera plateale e a gran voce.”….Sotto il profilo della commisurazione della sanzione, l’art. 36, C.G.S. (“Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara”) nella formulazione novellata e vigente al momento della disputa della gara (così come modificata dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023) stabilisce, al comma 2, che: “2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;”. Alla luce del chiaro dettato normativo, ritiene la Corte che la sanzione concretamente irrogata dal Giudice Sportivo possa ritenersi congrua e condivisibile, indipendentemente dal processo motivazionale, non esternato nella decisione, che lo ha condotto a detta commisurazione. Ritiene, infatti, questa Corte, apprezzabile la condotta tenuta dal dirigente che al termine della gara ha porto le proprie scuse all’arbitro, ammettendo così la propria colpa; potendosi così riconoscere al tesserato le attenuanti generiche sub art.13, comma 2, C.G.S. con conseguente riduzione del minimo edittale della sanzione (due mesi), nella misura congruamente stabilita dal Giudice Sportivo (equivalente a 37 giorni di inibizione).

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0026/CSA del 25 Ottobre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 31 del 10.10.2023

Impugnazione – istanza: AC Carpi SSD A RL

Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il dirigente con l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 7.11.2023 “Per avere rivolto frasi offensive e irriguardose nei confronti del Direttore di Gara al termine della gara”;

Decisione C.S.A. – Sezione II : DECISIONE N. 0001/CSA del 5 Luglio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al  Com. uff. n. 249/DIV del 1 giugno 2023

Impugnazione – istanza: F.C. CROTONE

Massima: Confermata l’inibizione fino al 15.08.2023 al dirigente “A) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e irriguardoso nei confronti dell'Arbitro, in quanto inveiva nei confronti dello stesso e, con un pugno, colpiva una barriera laterale della propria panchina, sfondandola; B) per avere, al termine della gara, aggredito, mettendogli le mani addosso, il calciatore della squadra avversaria … JUNIOR, il quale rimaneva immobile e non reagiva. Il ….veniva, quindi, allontanato grazie all’intervento degli Agenti della DIGOS della Questura di Crotone. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.)”.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 095/CSA del 29 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 060 del 29.11.2022

Impugnazione – istanza:  U.S. Sestri Levante 1919

Massima: Confermata al presidente l’inibizione a svolgere ogni attività sino al 31.01.2023 “per indebita presenza nell’area degli spogliatoi dove rivolgeva espressioni irridenti e implicanti discriminazione per motivi di genere nei confronti di dirigenti della squadra avversaria. Sanzione così determinata anche in considerazione della sosta prevista per le festività natalizie”.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 087/CSA del 20 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 96/DIV del 28 novembre 2022

Impugnazione – istanza:  - Sig. A.C.

Massima:  La sanzione dell’inibizione irrogata al dirigente fino al 13 dicembre 2022 viene ridotta al 10.12.2022 “per avere, nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, si avvicinava allo stesso con fare aggressivo e gli mostrava l’immagine di un calcio di rigore sul cellulare contestando il suo operato e pronunciando frasi irrispettose nei suoi confronti.  Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerata la sua maggiore gravità in conseguenza della funzione di Dirigente Addetto all'Arbitro ricoperta dal C. (referto arbitrale, r. proc. fed.)”……Insomma, fermo restando e ribadito che una tale reazione non può essere giustificata o condonata, la stessa può essere qualificata in termini di condotta lievemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara, che trova adeguata e più equa remunerazione nella sanzione della inibizione fino al 10 dicembre 2022.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 082/CSA del 16 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 55 del 15.11.2022

Impugnazione – istanza:  - Sig. D.S.

Massima: Confermata al dirigente la squalifica fino al 30.06.2023 “Per avere al termine della gara, dapprima colpito con un pugno al volto un calciatore avversario e successivamente reiterato la condotta sferrando alcuni pugni all’indirizzo alcuni dirigenti della squadra ospitante, ingenerando una rissa”.  Confermata anche l’ammenda di € 2.500,00 alla società.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 067/CSA del 7 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico Serie C, di cui al Com. Uff. n. 75/DIV dell’8 novembre 2022

Impugnazione – istanza:  - F.C. Crotone S.r.l.

Massima: La sanzione dell’inibizione irrogata fino al 7 febbraio 2023 viene ridotta al 31.12.2022 al dirigente: “A) per avere, all'83°minuto circa, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario proferendo parole gravemente minatorie nei suoi confronti; B) per avere, all'88° minuto circa, tenuto una condotta non regolamentare, in quanto abbandonava il terreno di gioco e, dopo essere stato espulso per tale motivo, rientrava nel recinto di gioco e proferiva parole gravemente minatorie nei confronti di un Dirigente avversario. Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 e 18 C.G.S. valutate le modalità complessive della condotta e ritenute la continuazione, la recidiva e la gravità delle parole pronunciate per due volte in due diverse occasioni e nei confronti di due differenti avversari (r. IV ufficiale, supplemento r. IV ufficiale, r. proc.fed.).” (così, testualmente, nel provvedimento sanzionatorio)…. In conclusione, esaminate le prospettazioni della società reclamante, il Collegio ritiene di poterle in parte condividere e, dunque, in parziale accoglimento del reclamo proposto, ritiene di dover riformare in parte qua la decisione dal Giudice sportivo, espungendo dai fatti ascritti al dirigente del Crotone signor …. l’episodio relativo alle frasi asseritamente dirette nei confronti del calciatore …., per mancanza di prova certa circa la realizzazione di tale avvenimento, oltre all’assenza dell’aggravante della recidiva.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 065/CSA del 6 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico Serie C, di cui al Com. Uff. n. 75/DIV dell’8 novembre 2022

Impugnazione – istanza:  - U.S. Catanzaro 1929 s.r.l.

Massima: La sanzione dell’inibizione irrogata fino al 5 gennaio 2023 viene ridotta al 5.12.2022 al dirigente per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato della Squadra avversaria proferendo parole gravemente minatorie nei suoi confronti…. La prospettazione difensiva, pur in astratto plausibile in ordine alla preminenza, in quanto fonte privilegiata di prova, del referto ufficiale di gara, rispetto a quanto diversamente riferito dai collaboratori della Procura federale o dal delegato di Lega, appare, nel caso di specie, priva di pregio. Infatti, nella circostanza, non vi è alcun contrasto tra il referto del direttore di gara ed il rapporto della Procura, ed il fatto che il primo non contenga alcun riferimento a quanto accertato dai collaboratori della Procura non significa, di certo, che la condotta sanzionata non si è verificata. Questo Collegio ritiene, invece, possibile, alla luce di una attenta rivalutazione del fatto addebitato al Sig. …., una rideterminazione della sanzione, che appare equo contenere nella inibizione fino al 5 dicembre 2022.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 012/CSA del 29 Settembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 10/DIV del 06.09.2022

Impugnazione – istanza: - A.C.R. Messina S.r.l.

Massima: Confermata la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 25 novembre 2022, inflitta al presidente “A) per avere tenuto un comportamento non corretto facendo ingresso, al 31°minuto circa del primo tempo, sul terreno di gioco senza essere iscritto in distinta; B) per avere tenuto, al termine del primo tempo, nella zona antistante gli spogliatoi e all'interno di essi, una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell’arbitro e della squadra arbitrale ed una pluralità di condotte gravemente irriguardose nei confronti dell’arbitro, dell'assistente n. 1 e del IV ufficiale, concretizzatesi in un contatto fisico: 1 - proferendo frasi ingiuriose ed irrispettose nei confronti della squadra arbitrale e rallentandone l'accesso negli spogliatoi;  2 - gesticolando nei confronti dell'arbitro, agitando la mano vicino al viso dello stesso e strattonandolo per un braccio, senza procurargli alcun danno e\o dolore, così rallentandone l'accesso allo spogliatoio di pertinenza;  3 - tentando di entrare nello spogliatoio degli arbitri spingendo, nell'occasione, l’assistente arbitrale, senza provocargli dolore;  4 - urlando nei confronti del IV ufficiale frasi irrispettose e ingiuriose e strattonandolo per un braccio, senza procurargli dolore”.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 7/CSA del 31 Agosto 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 39/BS del 5.8.2022

Impugnazione – istanza: - Sig. S.G.

Massima: Confermata la squalifica fino al 31.12.2025 inflitta al dirigente “per avere, per l’intera durata della gara, rivolto espressioni offensive e minacciose accompagnate da gesti indecorosi nei confronti dei calciatori della società avversaria e della terna arbitrale. Al termine della gara entrava sul terreno di gioco e reiterava le espressioni offensive e minacciose all’indirizzo della terna arbitrale e, successivamente, proseguiva nella condotta nella zona antistante lo spogliatoio arbitrale e colpiva con un violento pugno al volto un componente dell’organo tecnico degli arbitri e gli lanciava con forza una sedia di legno colpendolo al fianco, ed a seguito dei colpi ricevuti si recava al pronto soccorso. Nella circostanza minacciava gli addetti alla sicurezza e veniva allontanato con fatica dopo diversi minuti, dopo essere stato identificato dalle forze dell’ordine”. Decisamente priva di pregio si presenta la censura, che assume rilievo pregiudiziale, relativa alla non identificabilità dell’Organo Tecnico degli arbitri, asseritamente scambiato per un dirigente della società avversaria o per un tifoso. Sul punto, a sgomberare il campo da ogni equivoco, la Corte ha ritenuto di ascoltare l’Arbitro a chiarimenti ex art. 50, comma 4, C.G.S.: il Direttore di Gara ha precisato che gli Organi Tecnici degli arbitri (designatore, osservatori) presenziano normalmente alle gare della Tappa e vestono sempre la divisa federale, costituita da bermuda neri e polo azzurra, il che li rende facilmente riconoscibili e – per il loro esiguo numero – addirittura conosciuti da tutti i dirigenti delle società. Deve pertanto ritenersi che il sig….fosse perfettamente consapevole circa l’identità del destinatario dell’aggressione da lui perpetrata. Quanto all’eventualità che il comportamento di esso … possa qualificarsi come “gesto istintivo” dettato dalla concitazione del momento, ciò è smentito dalla concorde, minuziosa ricostruzione dei fatti come risultante dai rapporti dell’Arbitro e del Commissario di Campo, dai quali emerge inequivocabilmente non solo che l’aggressione fisica è avvenuta al culmine di una prolungata azione minacciosa e provocatoria, ma anche che tale aggressione si è concretizzata prima in un violento pugno sferrato al volto dell’O.T. e poi nel lancio di una sedia di legno all’indirizzo del medesimo.  Risultano pertanto confermate tanto la reiterazione del comportamento violento, quanto le conseguenze dannose patite dall’aggredito, il quale ha dovuto ricorrere alle cure sanitarie presso il locale pronto soccorso. Resta da valutare la congruità della sanzione comminata dal Giudice Sportivo, anche in possibile applicazione dell’art. 35 C.G.S.  A tale ultimo proposito, ritiene questa Corte Sportiva di poter privilegiare un’interpretazione della norma meno restrittiva del solo ambito di applicazione soggettivo individuato dagli artt. 5 e 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitato cioè ai soli soggetti che concorrono direttamente ed immediatamente alle decisioni tecniche relative ad una singola gara. A ben vedere, difatti, considerata la gravità delle condotte che l’art. 35 intende reprimere, la norma sembra riferita più in generale alla tutela dell’intera classe arbitrale, quale presidio di garanzia del regolare svolgimento delle competizioni sportive e di imparzialità delle relative decisioni, già nella designazione degli arbitri cui è affidata la direzione della singola gara o nella attività di valutazione del loro operato. Considerato quindi che il comma 5 dell’art. 35, per i fatti così come accertati, prevede la sanzione minima di due anni di inibizione, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo (squalifica sino al 31.12.2025) appare congrua in relazione alla gravità dei fatti contestati ed accertati a carico del dirigente sig. Strano, il quale, peraltro, non nega di essere l’autore della violenta aggressione.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 300/CSA del 18 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 177 del 19.04.2022, recante l’applicazione della sanzione della squalifica a tutto il 20.05.2022 al sig. S.B. in relazione alla gara Ternana/Frosinone del 18.04.2022

Impugnazione – istanza: - Ternana Calcio s.p.a.

Massima: Confermata la squalifica a tutto il 20.5.2022 inflitta al Presidente  “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, con fare intimidatorio, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara, successivamente, negli spogliatoi, reiterava tale atteggiamento ed impediva fisicamente all'Arbitro di accedere al proprio spogliatoio ponendogli una mano sul petto”.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 260/CSA del 21 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 5 del 30.03.2022

Impugnazione – istanza: - S.S.D. BRINDISI FC

Massima: Confermata la sanzione dell’inibizione fino al 30.05.2022 inflitta al dirigente “per avere fatto indebito ingresso sul terreno di gioco e in tale occasione, dopo essersi diretto minacciosamente nei pressi del Direttore di gara, rivolto a quest'ultimo reiterate espressioni ingiuriose. Alla notifica del provvedimento disciplinare si rifiutava di uscire dal recinto di gioco sedendosi in panchina. Allontanato dal terreno di gioco grazie al fattivo intervento dei tesserati della stessa società, rivolgeva gesti sarcastici ed ulteriori espressioni ingiuriose all'indirizzo del Direttore di gara. Faceva successivamente rientro nel recinto di gioco reiterando le condotte irriguardose ed ingiuriose”.

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 234/CSA del 01 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Cinque di cui al Com. Uff. n. 892 del 28.02.2022

Impugnazione – istanza: - S.S.D. A.r.l. ITALSERVICE PESARO CALCIO A 5

Massima: Confermata la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività fino al 15.05.2022 al dirigente “Perché riconosciuto personalmente dall'arbitro, dagli spalti per tutta la durata del 2 tempo rivolgeva all'arbitro n.2 reiterate frasi offensive e minacciose, nonché frasi di discriminazione territoriale, unitamente a frasi gravemente lesive dell'operato e della reputazione della Divisione Calcio a Cinque (R.A.- R.C.d.C).” ….Le deduzioni della reclamante, che mirano a screditare il valore di piena prova che l’art 61, comma 1, C.G.S., attribuisce invece ai rapporti degli ufficiali di gara e del Commissario di campo in ordine ai fatti accaduti ed al comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, costituiscono mere ed arbitrarie illazioni, destinate ad infrangersi al cospetto delle inequivocabili e convergenti risultanze dei referti di gara.

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 176/CSA del 25 Febbraio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 609 del 28.01.2022

Impugnazione – istanza: - A.S.D. ARCOBALENO ISPICA

Massima: Confermata l’inibizione al dirigente “Perché non inserito in distinta ma riconosciuto dall'arbitro dagli spalti rivolgeva agli arbitri frasi gravemente offensive e minacciose

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 162/CSA del 14 Febbraio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 190/DIV del 03.02.2022

Impugnazione – istanza: -   Sig. F.M.

Massima: Rigettato il reclamo proposto in via d’urgenza e per l’effetto confermata la sanzione della “inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale, a tutto il 21 febbraio 2002”, inflitta dal Giudice Sportivo al direttore sportivo, ex art. 4, commi 1 e 2 ed art. 9, comma 1, lett. h), C.G.S., “per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un calciatore avversario, in quanto dopo la segnatura della rete della società avversaria, a gioco fermo entrava sul terreno di gioco, cercando di raggiungere un calciatore avversario e pronunciando al suo indirizzo una frase offensiva. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta”…In punto di qualificazione giuridica, l’illecito riguarda la violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 C.G.S., punita col rinvio alle sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, C.G.S. Tali sanzioni, da commisurare alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, sono gradatamente le seguenti: “a) ammonizione; b) ammonizione con diffida; c) ammenda; d) ammenda con diffida; e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità, la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara; f) squalifica a tempo determinato in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; g) divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; h) inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro”. Valuta il collegio che l’illecito dell’incolpato appare particolarmente grave rispetto ai predetti obblighi di lealtà, correttezza e probità, essendo lo stesso scomponibile in tre condotte diverse: l’entrata in campo a gioco fermo; il tentativo minaccioso di raggiungere un calciatore avversario; la pronuncia al suo indirizzo di una frase pesantemente offensiva.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0056/CFA del 04 Gennaio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento, pubblicata sul C.U. n. 34 del medesimo Comitato provinciale

Impugnazione – istanza: Presidente federale/S.B. -A.S.D. Alto Garda

Massima: Accolto il reclamo del Presidente Federale e per l’effetto rideterminata l’inibizionefino al 14 ottobre 2023” inflitta dal Giudice sportivo, in quella di anni 4 e mesi 6 a carico del dirigente  che in occasione della gara del campionato Juniores Provinciali “si avvicinava all’arbitro e dapprima lo spintonava al petto e, a seguito del provvedimento di espulsione, colpiva il direttore di gara al braccio e al costato per tre volte con la bandierina da assistente…. prognosi di guarigione di 6 giorni”…L’art. 35 CGS disciplina e sanziona le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara. In particolare, l’art. 35, comma 1, definisce: “Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale”. La norma, poi, contiene il regime delle sanzioni che vengono distinte a seconda della condotta e del ruolo ricoperto dal tesserato (calciatore, tecnico, dirigente). Per quanto di specifico interesse nel presente procedimento, l’art. 35, comma 5, CGS, prevede per “i dirigenti, i soci e non soci di cui all’art.2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di inibizione.”. Risulta dal referto di gara redatto dall’arbitro M. in occasione della partita Virtus Rovere - Alto Garda, del 9 ottobre 2021, che il signor S. B., tesserato FIGC e dirigente della Squadra Alto Garda, con funzioni di assistente di parte, abbia cagionato al direttore di gara delle lesioni personali, attestate dall’Ospedale di Rovereto. Pertanto, la condotta violenta che ha procurato lesioni al direttore di gara rientra nella previsione dell’art. 35, comma 5, CGS. La predetta norma, infatti, sanziona con l’inibizione nel minimo di due anni la condotta violenta che provoca lesioni personali all’arbitro, attestate con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica. Dal punto di vista dell’accertamento della responsabilità e dell’inquadramento della fattispecie, la decisione del Giudice Sportivo Territoriale appare essere corretta. Non altrettanto, ad avviso del Collegio, può dirsi in ordine alla quantificazione della sanzione disposta ai minimi della previsione normativa. Come rappresentato nel reclamo del Presidente Federale della FIGC, l’irrogazione del minimo nella sanzione appare essere inadeguata e incongruente rispetto alla accertata gravità dei fatti. Lo stesso provvedimento impugnato riconosce che i fatti compiuti dal B. nei confronti del ddg sono connotati da “estrema violenza”. Peraltro, non si è trattato di un gesto episodico, atteso che è maturato in un contesto dapprima di offese, frasi ingiuriose e bestemmie da parte del dirigente che, alla fine, ha colpito per tre volte con la bandierina l’arbitro, dopo averlo spintonato. Da questo uniforme quadro probatorio, emerge una condotta grave e reiterata posta in essere dal dirigente della Società ospite al termine della gara. Tale gravità, a prescindere dal riconoscimento di eventuali circostanze attenuanti, non può essere sanzionata con l’applicazione del minimo della sanzione edittale. L’ordinamento sportivo non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza posti a danno degli ufficiali di gara da parte di tesserati. Tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto ledono il bene giuridico fondamentale dell’incolumità dell’arbitro; tanto più allorché essi sono tenuti da dirigenti della società che, per il ruolo rivestito, devono tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, anche come modello di comportamento per i calciatori della squadra. La stessa norma (art. 35, comma 5, CGS), nello stabilire la sanzione minima di due anni di inibizione, attribuisce al Giudice di determinare in concreto la sanzione sulla base della valutazione della gravità della condotta, il contesto nel quale è avvenuta (comportamento episodico o reiterato), le conseguenze subite dall’arbitro. Sotto tale ultimo profilo, la necessità di un referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica esclude ogni carattere di soggettività rispetto alle lesioni subite. Nel caso di specie, valutando tutti gli elementi fattuali, il Collegio ritiene che la sanzione adeguata e proporzionata rispetto al comportamento del dirigente non possa essere ridotta ai minimi edittali, anche a tutela della credibilità e della (stessa) tenuta del sistema, che ha il preciso dovere di tutelare al massimo i direttori di gara. Tale esigenza appare ancora più intensa nelle gare delle giovanili, ove alle società e ai loro dirigenti vengono demandati anche compiti e funzioni di collaborazione per assicurare la regolarità dello svolgimento della partita. Passando alla disamina della posizione, è certamente grave la condotta del B., dirigente responsabile della squadra Alto Garda e, nell’occasione, assistente di parte, che, dapprima ha spintonato l’arbitro e, di poi, lo ha colpito più volte con la bandierina, provocandogli policontusioni. Per questi motivi per il B., ritenuta la responsabilità disciplinare e la sussistenza di circostanze aggravanti di cui all’art. 14 CGS, la sanzione viene determinata in anni 4 e mesi 6 di inibizione, fino al 14 aprile 2026.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0054/CFA del 03 Gennaio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul C.U. n. 46 del medesimo Comitato regionale del 21.10.2021

Impugnazione – istanza: Presidente federale/G.M. – A.M. - A.S.D: Copertino Calcio

Massima: Su ricorso del Presidente Federale, rideterminata l’inibizione in anni 4, in luogo di quella inflitta in primo grado “fino al 12/01/2022 al dirigente perchè “Durante la gara, di seguito ad una decisione dell'Arbitro, entrava in campo senza essere autorizzato, lo raggiungeva protestando ed inveendo; lo stesso, raggiungeva l'Arbitro minacciandolo con parole ingiuriose ed irriguardose, lo toccava spingendolo con il petto proferendo ancora parole gravi. Successivamente prendeva la bandierina dell'assistente di gara, una volta avvicinatosi all'Arbitro, lo colpiva ripetutamente sulla coscia (senza provocare forti dolori); il dirigente proseguiva con l'atteggiamento minaccioso”. In particolare, venivano profferite in pubblico reiterate minacce di morte (come da referto arbitrale, “il sig. M. G.entrava sul terreno di giuoco per protestare una mia decisione, con aria minacciosa, spingendomi con il petto diceva testuali parole: “oggi non esci vivo di qui, ti uccido figlio di puttana, ti faccio uccidere a Copertino stronzo di merda”). Rideterminata, invece, l’inibizione in anni 1, in luogo di quella inflitta in primo grado “fino al 21.10.2023 al dirigente all’altro dirigente che “Si avvicinava al Direttore di Gara, minacciandolo reiteratamente con parole ingiuriose e irriguardose. Successivamente, a distanza, continuava con atteggiamento minaccioso e lanciava una bandierina in direzione dell’arbitro ma senza colpirlo”….….L’art. 35 CGS disciplina e sanziona le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara. In particolare, l’art. 35, comma 1, reca la seguente definizione: “Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale”. La norma differenzia inoltre il regime delle sanzioni a seconda della condotta tenuta e del ruolo ricoperto da ciascun tesserato (calciatore, tecnico, dirigente). Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, questa Corte ritiene che la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sia corretta dal punto di vista dell’accertamento delle responsabilità e dell’inquadramento della fattispecie, mentre risulti invece inadeguata in rapporto alla gravità della condotta tenuta, in concreto, dai due tesserati del Copertino Calcio, G. M. e A. M.. La condotta di entrambi deve ritenersi contraddistinta da violenza, ai sensi dell’art. 35, comma 1, CGS, non soltanto per ciò che attiene al tesserato G. M., reo di aver dapprima spinto con il petto il Direttore di Gara e poi di averne percosso la gamba con la bandiera dell’assistente di gara (seppure senza provocargli dolore), ma anche nel caso del tesserato A. M., atteso che se nella tipizzazione della condotta violenta di cui al richiamato art. 35, comma 1, rientra anche lo sputo, a fortiori non può non rientrarvi anche il lancio della bandiera all’indirizzo dell’arbitro, pur quando – come nella specie – fortuitamente non lo colpisca. In entrambi i casi, a colorare nel senso di una particolare gravità le rispettive condotte – tenute, è da evidenziare, da dirigenti della Società che ospitava la partita – sta anche la circostanza che il tesserato A. M. svolgeva, al momento dei fatti, funzioni di assistente del Direttore di gara (e dunque disponeva a questo titolo della bandierina che ha scagliato contro l’arbitro), mentre il tesserato G. M.ha rivolto in pubblico al Direttore di gara, reiterate minacce di morte (come da referto arbitrale, “il sig. M. G. entrava sul terreno di giuoco per protestare una mia decisione, con aria minacciosa, spingendomi con il petto diceva testuali parole: “oggi non esci vivo di qui, ti uccido figlio di puttana, ti faccio uccidere a Copertino stronzo di merda”). Tale gravità, a prescindere dal riconoscimento di eventuali circostanze attenuanti, per un verso non può essere sanzionata, nel primo caso, in misura inferiore al minimo della pena edittale, e, per altro verso, riguardo al tesserato G. M., con una inibitoria troppo sottoproporzionata, e per ciò stesso inadeguata, rispetto al disvalore espresso dalla condotta in concreto tenuta. L’ordinamento sportivo non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza posti a danno degli ufficiali di gara da parte di tesserati. Tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto ledono il bene giuridico fondamentale dell’incolumità dell’arbitro; tanto più allorché essi sono tenuti da dirigenti della società che, per il ruolo rivestito, devono assumere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, anche come modello di comportamento per i calciatori della squadra. A fronte di due comportamenti diversi fra loro (anche per intensità e gravità) ma in ogni caso non semplicemente ingiuriosi o irriguardosi, bensì connotati da violenza, nei termini anzidetti, il Giudice sportivo territoriale ha dunque fatto applicazione non appropriata del comma 3 dell’art. 35, CGS. In particolare, nel caso del tesserato A. M., il Giudice sportivo territoriale è incorso in evidente errore comminando una sanzione inibitoria addirittura inferiore al minimo edittale di un anno; nel caso del tesserato G. M., invece, comminando una sanzione inibitoria superiore sì al minimo edittale ma non adeguata alla gravità della condotta tenuta nei confronti del Direttore di Gara, considerati in particolare il doppio contatto fisico e le reiterate minacce di morte profferite in pubblico.

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