Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0053/CFA del 03 Gennaio 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione Tribunale Federale Nazionale della FIGC-Sezione Disciplinare n. 0057/TFNSD-2021-2022
Impugnazione – istanza: A.S. Sambenedettese S.r.l. – R.R. – G.C./Procura federale
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato l’Amministratore Unico della società dal 21/05/2021 al 07/06/2021 che aveva acquisito il titolo sportivo, ai sensi dell’art. 52, comma 3, delle N.O.I.F. della fallita S.S. Sambenedettese S.r.l. con l’inibizione di mesi 2, per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e 33, comma 4, del C.G.S. per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, e così in particolare per aver provveduto, in data 4/06/2021, ad estinguere taluni debiti previdenziali del periodo marzo-aprile 2021, relativi alla fallita S.S. Sambenedettese S.r.l., attraverso una condotta non rituale (e come tale non ammessa dall’ordinamento) costituita dall’impiego di crediti d’imposta riferibili a soggetti terzi, posti a disposizione della Società A.S. Sambenedettese S.r.l. in forza di un atto di accollo ad opera dei detti terzi. Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato l’Amministratore Unico della società dal 7/06/2021 al 11/06/2021 con l’inibizione di mesi 6, per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e 33, comma 4, del C.G.S. per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, e così in particolare per aver provveduto, in data 9/06/2021, ad estinguere taluni debiti previdenziali dei periodi settembre-dicembre 2020 e gennaio-febbraio 2021, relativi alla fallita S.S. Sambenedettese S.r.l., attraverso una condotta non rituale (e come tale non ammessa dall’ordinamento) costituita dall’impiego anche in questo caso di crediti d’imposta riferibili a soggetti terzi, posti a disposizione della Società A.S. Sambenedettese S.r.l. in forza di un atto di accollo ad opera dei detti terzi; Confermata l’ammenda di € 3.000,00 a carico della società a titolo di responsabilità diretta per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. vigente, per gli anzidetti comportamenti ed a titolo di responsabilità propria per la violazione dell’art. 33, comma 4, del C.G.S. per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza in ragione dei predetti comportamenti non rituali e come tali non ammessi dall’ordinamento. ….Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte richiamata dal Tribunale (cfr. Corte Federale di Appello, Sezione I, Decisione n. 0024/CFA-20212022; nello stesso senso cfr. anche Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, Decisione n. 0146/CFA/2020-2021) deve essere riconosciuto un “carattere speciale e peculiare dell’illecito sportivo rispetto all’illecito conosciuto in altri ambiti e ordinamenti, a partire dal diritto penale. Tali specialità e peculiarità si riverberano sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo processuale. Quanto al primo, non può essere invocato il principio di tassatività e determinatezza proprio del sistema penale, volto a riconoscere la sussistenza di un illecito in presenza di una fattispecie normativa nettamente delineata nei suoi tratti principali e specifici. Al contrario, la specialità dell’ordinamento sportivo e il suo radicamento diretto in criteri di natura valoriale, espressi chiaramente dall’art. 4, comma 2, CGS, con i riferimenti agli obblighi di lealtà, correttezza e probità, impediscono di enucleare un analogo criterio di tassatività e d terminatezza delle fattispecie illecite, la cui individuazione caso per caso è rimessa, in ultima ista za, al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva, chiamati a ricondurre – come nel caso di specie – le singole condotte alla fattispecie generale che impone i richiamati obblighi di lealtà, correttezza e probità e ne sanziona la violazione. Questa Corte Federale ha già avuto modo di precisare gli specifici contorni che presenta l’illecito sportivo. La maggiore ampiezza dell’ambito applicativo dell’illecito sportivo rispetto all’illecito penale è funzionale a perseguire lo scopo specifico della sanzione disciplinare sportiva, ossia la generica prevenzione di condotte suscettibili di alterare il buon andamento della competizione atletica. Il perseguimento di tale obiettivo comporta non soltanto una compressione dei principi di materialità e colpevolezza, ma anche una declinazione maggiormente flessibile del principio di legalità, con particolare riguardo ai corollari della tassatività e determinatezza della disposizione sanzionatoria (CFA, Sezioni Unite, Decisione n. 0012/CFA/2021-2022)”. Questa Corte non può che ribadire simili principi. Con l’ulteriore conseguenza di ritenere meritevole di piena conferma la decisione del Tribunale Federale anche sotto il profilo sanzionatorio.