C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 06/12/2021 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. FILIPPO DI ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI COPRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA POL. D. TORRESE (MATRICOLA 82105), PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 23 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER AVERE LO STESSO, NEL COMMENTARE LE DETERMINAZIONI ASSUNTE DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO IN MERITO ALL’ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI TELEVISIVI PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2021 – 2022, LESO L’ONORE, IL PRESTIGIO E IL DECORO PROPRI DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO (INTESO QUALE ARTICOLAZIONE FUNZIONALE PERIFERICA DELLA L.N.D.) E, PER L’EFFETTO, PIÙ IN GENERALE ANCHE QUELLI PROPRI DEI SOGGETTI PERSONE FISICHE CHE NE COSTITUISCONO L’ORGANIGRAMMA DI GOVERNO E RAPPRESENTANZA, MEDIANTE LE FRASI ED ESPRESSIONI PRONUNCIATE NEL CORSO DI UNA INTERVISTA RILASCIATA ALLA TRASMISSIONE TELEVISIVA “DIRETTA GOL”, ANDATA IN ONDA IN DATA 19.9.2021 SULL’EMITTENTE TELEVISIVA SUPER J (DI CUI PERALTRO LO STESSO È ANCHE EDITORE); – DELLA SOCIETÀ POL. D. TORRESE (MATRICOLA 82105), A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, E 23, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER GLI ATTI E I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. FILIPPO DI ANTONIO, COSÌ COME DESCRITTI NEL PRECEDENTE CAPO.
DEFERIMENTO: - DEL SIG. FILIPPO DI ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI COPRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA POL. D. TORRESE (MATRICOLA 82105), PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 23 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER AVERE LO STESSO, NEL COMMENTARE LE DETERMINAZIONI ASSUNTE DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO IN MERITO ALL’ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI TELEVISIVI PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2021 – 2022, LESO L’ONORE, IL PRESTIGIO E IL DECORO PROPRI DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO (INTESO QUALE ARTICOLAZIONE FUNZIONALE PERIFERICA DELLA L.N.D.) E, PER L’EFFETTO, PIÙ IN GENERALE ANCHE QUELLI PROPRI DEI SOGGETTI PERSONE FISICHE CHE NE COSTITUISCONO L’ORGANIGRAMMA DI GOVERNO E RAPPRESENTANZA, MEDIANTE LE FRASI ED ESPRESSIONI PRONUNCIATE NEL CORSO DI UNA INTERVISTA RILASCIATA ALLA TRASMISSIONE TELEVISIVA “DIRETTA GOL”, ANDATA IN ONDA IN DATA 19.9.2021 SULL’EMITTENTE TELEVISIVA SUPER J (DI CUI PERALTRO LO STESSO È ANCHE EDITORE); - DELLA SOCIETÀ POL. D. TORRESE (MATRICOLA 82105), A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, E 23, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER GLI ATTI E I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. FILIPPO DI ANTONIO, COSÌ COME DESCRITTI NEL PRECEDENTE CAPO.
…. omissis …. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, ritenuta la responsabilità del sig. Filippo Di Antonio quanto alle contestazioni mosse infligge allo stesso la sanzione della inibizione di giorni 60, proscioglie la società POL. D. TORRESE dagli addebiti contestati. Dispone pubblicarsi il presente dispositivo e trasmettersi copia dello stesso alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti presso il domicilio dagli stessi eletto presso il difensore.
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