F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 144/CSA pubblicata il 14 Gennaio 2022 – A.S.D. PGS Luce Messina / FUTSAL POLISTENA

Decisione n. 144/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 136/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:  

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)

Sebastiano Zafarana – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 136/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. PGS Luce Messina, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 370 del 16.12.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30.12.2021, l’Avv. Fabio Di Cagno e udito per la reclamante il Presidente della società sig. Fabrizio Caratozzolo;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto spedito a mezzo PEC il 20.12.2021, la società A.S.D. PGS Luce Messina ha impugnato il provvedimento del 16.12.2021 (Com. Uff. n. 370) con il quale il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, nel decidere sul reclamo proposto da essa società in merito alla mancata disputa della gara Cormar Futsal Polistena – PSG Luce Messina prevista per il giorno 8.12.2021 e valevole per il Campionato Nazionale Under 19, così aveva disposto:

- “di considerare la soc. PSG LUCE MESSINA rinunciataria alla disputa dell’incontro;

- di respingere il ricorso, comminando alla PSG LUCE MESSINA la punizione sportiva della perdita della gara con punteggio di 0 – 6, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 1.000,00;

- la predetta società è inoltre tenuta a corrispondere alla società CORMAR FUTSAL POLISTENA l’ammenda di € 250,00 quale rimborso delle spese sostenute per l’organizzazione dell’incontro”.

L’odierna reclamante lamenta che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice Sportivo, la mancata disputa dell’incontro in questione sarebbe stata da addebitare a “causa sopravvenuta ed imprevedibile”, posto che la mattina stessa della gara (8.12.2021), la Azienda Sanitaria Provinciale di Messina aveva disposto l’isolamento fiduciario del calciatore Cucinotta Andrea, in quanto identificato come “contatto stretto” di un caso di Covid 19 rilevato nella scuola da costui frequentata.

La notizia era giunta al gruppo squadra, che viaggiava all’interno di un unico pulmino, quando esso già si trovava sul traghetto Messina – Villa San Giovanni (a comprova, è stato prodotto il titolo di viaggio), sicché, non avendo la società la possibilità di abbandonare a Villa San Giovanni il calciatore minore (per il quale, peraltro, la ASP Messina aveva disposto l’effettuazione del tampone alle ore 16.30 dello stesso giorno) ed al fine di limitare quanto più possibile il pericolo di contagio, anche nei confronti degli avversari che avrebbe dovuto affrontare, la dirigenza decideva di far rientrare l’intera squadra, in ciò confortata dal proprio medico sociale, il quale certificava di aver disposto egli stesso il rientro della squadra per motivi precauzionali.

Di tale decisione la reclamante aveva informato la consorella Cormar Futsal Polistena, la quale le aveva manifestato la propria solidarietà.

La reclamante chiede pertanto l’annullamento del provvedimento del Giudice Sportivo nel suo complesso o, in alternativa, una significativa riduzione della sanzione economica ed eventualmente la disputa della gara.

Il reclamo è stato trattato nella riunione del 30.12.2021 e deciso come da dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo della A.S.D. PGS Luce Messina è inammissibile sotto un duplice profilo.

In violazione dell’art. 71, commi 2 e 3, C.G.S., difatti, la reclamante non risulta aver prodotto alcun preannuncio di reclamo nei termini fissati dalla norma, né il reclamo stesso risulta essere stato inviato alla controparte Cormar Futsal Polistena.

La rilevata inammissibilità preclude l’esame del merito, seppure la Corte non possa esimersi dal rilevare, nel particolare caso di specie, l’oggettiva inconciliabilità tra la pur prudente e responsabile decisione assunta dalla società reclamante a tutela della salute dei propri calciatori (e non solo di essi) e la normativa regolamentare di settore che avrebbe comunque imposto la disputa della gara. 

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                           IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                           Patrizio Leozappa 

 

 Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it