F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 30/TFNT del 12 Gennaio 2022 (motivazioni) – Richiesta di giudizio del Giudice Sportivo c/o Comitato Regionale Sardegna – Reg. Prot. 31/TFN-ST

Decisione/0030/TFNST-2021-2022

Registro procedimenti n. 0031/TFNST/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente;

Roberto Maria Bucchi – Vice Presidente;

Antonio Rinaudo – Vice Presidente;

Roberto Benedetti – Componente (Relatore);

Francesco Di Leginio – Componente;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 10 gennaio 2022, sulla richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. b) CGS - FIGC proposta dal Giudice Sportivo Territoriale c/o il Comitato Regionale Sardegna - LND al fine di accertare la validità del tesseramento del calciatore Brondani Da Luz Igor (n. 21.3.1995 - matr. 1.034.983) inserito nell’elenco dei calciatori della gara dell’8 dicembre 2021 “ASD.US Arbus Calcio/ ASD Ilvamaddalena 1903” per la predetta ASD.US Arbus Calcio,

 la seguente

DECISIONE

Svolgimento del giudizio

Con PEC del 17/12/2021 è pervenuta l’ordinanza pubblicata sul C.U. del CR Sardegna LND n. 65 del 16/12/2021, con la quale il Giudice Sportivo Territoriale presso quel Comitato, a seguito del ricorso proposto dalla ASD Ilvamaddalena 1903 in merito alla gara dell’8/12/2021 “Arbus Calcio / Ilvamaddalena 1903” (Campionato di Eccellenza regionale), ha chiesto a questo Tribunale Federale Nazionale – Sezioni Tesseramenti, il giudizio di cui all’art. 89, comma 1, lett. b) CGS – FIGC, in ordine alla validità del tesseramento per la società ASD.US Arbus Calcio (matr. FIGC 2680) del calciatore Brondani Da Luz Igor, nato il 21 marzo 1995 (numero di matricola FIGC 1034983), tesserato per la stessa in data 7 dicembre 2021 a seguito di trasferimento definitivo in ingresso dalla ASD Castiadas Calcio (matr. FIGC 918797), e inserito nell’elenco dei calciatori della gara dell’8 dicembre 2021 “Arbus Calcio / Ilvamaddalena 1903” per la predetta US Arbus e partecipante alla stessa.

Riferisce il Giudice sportivo che la Società Ilvamaddalena 1903 ha eccepito, con i motivi del ricorso ritualmente presentato avverso l’omologazione della gara succitata, in ordine alla validità della pratica di trasferimento del Brondani, asserendo che la stessa sia stata firmata, nella parte che compete alla società cedente (Castiadas Calcio) da soggetto non avente titolo, in quanto inibito disciplinarmente; ha sospeso pertanto l’omologazione del risultato della gara e la decisione sul ricorso proposto dall’Ilvamaddalena 1903, in attesa della decisione di questo Tribunale, non ritenendosi competente a risolvere l’aspetto controverso.

Alla mail sono allegati:

1) Preannuncio ricorso al G.S. Territoriale da parte dell’Ilvamaddalena 1903;

2) Motivi del ricorso al G.S. Territoriale da parte dell’Ilvamaddalena 1903;

3) Controdeduzioni al ricorso da parte della resistente Arbus Calcio;

4) Stralcio del C.U. n. 65 con Ordinanza del G.S. in merito al ricorso in esame;

5) Dati del tesseramento del calciatore Brondani Da Luz Igor, risultanti agli atti dell’Ufficio Tesseramenti presso il CR Sardegna. 6) Censimenti, relativi alla stagione sportiva 2021/2022, depositati dalle società Arbus Calcio, Castiadas Calcio, Ilvamaddalena 1903, con i rispettivi dati societari, organigrammi e recapiti.

Dall’allegato relativo alle controdeduzioni al ricorso da parte della resistente Arbus Calcio (che ne ha chiesto il rigetto) si apprende che la stessa declina ogni responsabilità al riguardo, facendo presente che il tesseramento del giocatore è avvenuto nei termini e con le modalità richieste dalle regole federali, è stato convalidato e quindi approvato, tanto che il giocatore risulta nei tabulati della Società tesserato dal giorno 7/12/2021 e che non si aveva e non si ha nemmeno adesso alcun motivo di dubitare della regolarità della posizione di chi ha firmato per conto della società Castiadas, persona che sarà stata sicuramente abilitata a farlo e della quale non si conoscono le generalità.

All’odierna udienza sono intervenuti ed hanno esposto le proprie ragioni: il calciatore sig. Brondani (assistito dal sig. Sergio Rocco) ed i rappresentanti delle società Arbus, Ilvamaddalena e Castiadas, che hanno reso le dichiarazioni a verbale. All’esito del dibattimento, il giudizio è passato in decisione.

Motivi della decisione

Prevede l’art. 89, comma 1, del CGS che il procedimento innanzi alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale a livello nazionale sia instaurato, fra l’altro, su richiesta degli organi di giustizia sportiva o dei collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo.

Nel caso all’esame, pende davanti al Giudice sportivo territoriale presso il CR della Sardegna un ricorso proposto dalla società Ilvamaddalena contro la società Arbus per l’irregolare utilizzo del calciatore sig. Brondani nella partita disputata dalle due squadre in data 8/12/2021 del Campionato di eccellenza regionale. La società Ilvamaddalena sospetta che il tesseramento del calciatore a favore della società Arbus sia irregolare perché sottoscritto da soggetto all’epoca inibito e quindi il calciatore quel giorno non avrebbe potuto disputare la partita nelle file dell’Arbus.

Nel corso del dibattimento sono state acquisite le posizioni delle parti convocate (calciatore e le tre società), che hanno fornito altresì i chiarimenti loro richiesti.

Sulla base di quanto è emerso, il Collegio ritiene che il tesseramento del calciatore sig. Brondani datato 7/12/2021 non possa essere ritenuto regolare per difetto di legittima sottoscrizione. Infatti, come si apprende dal foglio di censimento dei dati societari, gli unici due soggetti titolati alla firma degli atti societari per la Castiadas erano all’epoca il Presidente, sig. Celestino Recupito, ed il Vice Presidente, sig. Marco Spano.

Nell’impossibilità di stabilire – sulla base delle emergenze probatorie, documentali e testimoniali, a disposizione di questo Tribunale – se la firma presente sulla lista di trasferimento datata 7 dicembre 2021, in corrispondenza del timbro recante l’intestazione del Presidente della società Castiadas, sia stata effettivamente apposta dal Presidente Recupito (a quella data inibito) o, sempre indebitamente, da altro soggetto in nome e per contro del primo (circostanza che assume, in entrambi i casi, una rilevanza disciplinare e in ordine alla quale si ritiene, quindi, doveroso trasmettere gli atti, per gli accertamenti e le valutazioni di competenza, all’organo della Procura Federale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 89, comma 7 del CGS), questo Collegio ritiene di poter svolgere le seguenti considerazioni.

Costituisce un dato incontrovertibile che il Presidente Recupito era stato temporaneamente inibito (cfr. decisione del Tribunale Federale Territoriale della Sardegna in C.U. n. 31 del 18/10/2021) per sei mesi e, dunque, nel mese di dicembre 2021 era ancora inabilitato ad esercitare le proprie funzioni in ambito federale, non potendo quindi sottoscrivere la lista di trasferimento, sia pure ammesso che la firma sul modulo sia a lui riferibile (in quanto di difficile leggibilità, apposta sul timbro societario). Inoltre, secondo quanto dichiarato in udienza dal Vice Presidente sig. Spano, il giorno precedente (6/12/2021) il sig. Recupito si sarebbe anche dimesso dalla carica. Al riguardo questo Collegio ritiene che l’ordinamento federale non possa, infatti, accordare alcuna forma di tutela, riconoscendo validità ed efficacia agli atti aventi rilevanza in ambito sportivo posti in essere da un soggetto sottoposto ad inibizione, pena lo svuotamento di fatto della funzione punitiva e preventiva da riconoscersi a tale sanzione. L’unico altro soggetto legittimato ad esprimere la volontà societaria in data 7 dicembre 2021, in quanto dotato di poteri di legale rappresentanza della stessa, era il Vicepresidente Spano, il quale ha, però, negato di aver sottoscritto tale lista (esibitagli in udienza), ma di averne, invece, sottoscritta un’altra il successivo 10/12/2021, sempre agli stessi fini, su richiesta degli interessati (ma che il calciatore e la società Arbus negano di aver mai ricevuto); egli non è stato in grado di individuare, con certezza, l’autore della sottoscrizione della precedente (affermando unicamente che tale firma sembrerebbe riconducibile alla persona del Recupito), da lui disconosciuta. Le affermazioni dello Spano non risultano smentite, né contraddette, da alcuno degli altri elementi probatori a disposizione di questo Collegio. In effetti, la firma apposta sulla lista di trasferimento non sembra corrispondere, ad un esame ictu oculi, al nominativo dello Spano; nessuno degli altri soggetti intervenuti in udienza ha reso dichiarazioni nel senso che sia stato lo Spano a sottoscrivere tale lista di trasferimento in nome e per conto della società Castiadas; non emergono evidenti ragioni logiche che possano indurre lo Spano a negare di aver sottoscritto la lista di trasferimento datata 7 dicembre 2021 ed ufficialmente registrata, per poi ammettere di aver, invece, sottoscritto, a distanza di tre giorni e precisamente in data 10 dicembre 2021, altra lista di trasferimento contenente la stessa disposizione riguardante la cessione a titolo definitivo del calcatore Brondani dalla società Castiadas alla società Arbus, la quale però non risulta completa delle sottoscrizioni riservate al calciatore e alla società cessionaria e alla quale non è stata riconosciuta alcuna valenza ufficiale. Sulla base di tali elementi questo Tribunale deve, dunque, ritenere attendibile lo Spano e credibili le dichiarazioni dallo stesso rese all’odierna udienza.

Ciò che rileva, ai fini del decidere la questione rimessa a questa Sezione Tesseramenti dal Giudice Sportivo Territoriale, è il poter escludere che la lista di trasferimento datata 7 dicembre 2021 sia stata sottoscritta dall’unico soggetto titolato, a tale data, ad esprimere legittimamente la volontà della società Castiadas, rispondente alla persona del Vicepresidente Spano (attesa l’inibizione del Presidente Recupito). Rimanendo irrilevante, come già anticipato, la circostanza che la lista in questione sia stata indebitamente sottoscritta dal Presidente Recupito o da altra persona non titolata a farlo. A prescindere da come sia effettivamente andati i fatti, stante le contrastanti versioni delle parti ascoltate che non consentono un’univoca ricostruzione della vicenda (circostanza che appare, senz’altro, meritevole di più specifico accertamento in altra sede federale), ai fini che qui interessano, appare, comunque, possibile concludere che il trasferimento del calciatore Brondani, datato 7/12/2021, non sia stato sottoscritto validamente per conto della società Castiadas e vada, quindi, dichiarato invalido per quanto richiesto dal Giudice sportivo territoriale del CR Sardegna.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara non valido il tesseramento del calciatore Brondani Da Luz Igor per la società ASD.US Arbus Calcio, datato 7 dicembre 2021.

Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza, in ordine alla sottoscrizione per conto della società ASD Castiadas Calcio della lista di trasferimento in questione, ai sensi dell’art. 89, comma 7, CGS – FIGC.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 gennaio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Roberto Benedetti                                                  Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 12 gennaio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

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