Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima - Decisione n. 90 del 25/10/2023
Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria FIGC - LND, di cui al C.U. n. 20 del 5 settembre 2023, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria FIGC - LND, pubblicata con il C.U. n. 19 del 1° settembre 2023, in ordine alle gare di Coppa Italia di Eccellenza Umbria Pierantonio Sport – Branca 1969 del 27 agosto 2023 e Lama Calcio ASD – Pierantonio Sport del 30 agosto 2023; nonché per l’annullamento e/o la riforma di ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente, ivi incluso il C.U. n. 24 del 13 settembre 2023, con cui è stato definito l’accoppiamento e il calendario delle semifinali della predetta competizione.
Impugnazione Istanza: G.S. Lama Calcio ASD / FIGC / LND / Comitato Regionale Umbria FIGC-LND / ASD Branca 1969
Massima: E’ inammissibile per carenza di legittimazione attività il ricorso proposto dalla società sia al Collegio di Garanzia e prima ancora alla CSAT perché non poteva impugnare la decisione del Giudice Sportivo relativa ad una gara tra altre società… questo Collegio non può non rilevare che le doglianze rappresentate dalla ricorrente Lama Calcio rispetto al citato C.U. n. 20 del 5 settembre 2023 della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria FIGC-LND, confermativo della decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 19 del 1° settembre, vertono tutte, nella sostanza, intorno al potere esercitato d’ufficio da parte del Giudice Sportivo Territoriale presso la LND del CR Umbria e, segnatamente, sulla possibilità dello stesso di pronunciarsi sul risultato della gara Pierantonio - Branca del 27 agosto 2023, come visto terminato con il risultato di 1 a 1. La considerazione che il Lama Calcio abbia contestato una decisione concernente la regolarità di una gara disputatasi tra altre due compagini, in ordine alla posizione di irregolarità dello status di un tesserato non appartenente alle proprie fila, si scontra irrimediabilmente con la previsione di cui all’art. 49, c. 1, secondo cpv., CGS FIGC, che, a chiare lettere, delinea l’interesse diretto al ricorso/reclamo per le vicende come quelle per cui è causa: “Sono legittimati a proporre ricorso innanzi agli organi di giustizia di primo grado e reclamo innanzi agli organi di giustizia di secondo grado, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso o al reclamo stesso. Per i ricorsi o i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato”. La norma in parola, pertanto, dapprima riconosce la legittimazione attiva ai soli soggetti aventi un interesse diretto, esplicitando, poi, che tale interesse è da ritenersi sussistente solo ed esclusivamente per le società che hanno preso parte alla gara. Il tenore della disposizione che precede avrebbe dovuto indurre la Corte Sportiva a pronunciarsi nel senso dell’inammissibilità del reclamo, stante l’impossibilità della ricorrente di dolersi della parte della decisione del Giudice Sportivo Territoriale (C.U. n. 19) che riguarda una gara (Pierantonio Sport - Branca 1969 del 27 agosto 2023) a cui la ricorrente medesima è estranea. Da qui, dunque, l’inammissibilità del presente gravame per carenza di legittimazione attiva (così come peraltro eccepita dalla resistente Branca nella memoria di costituzione del presente giudizio), pur non rilevata dal Giudice di seconde cure, già dal momento della presentazione del reclamo per le ragioni anzidette.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 115/CSA del 18 Gennaio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile della Figc, di cui al Com. Uff. n. 92/DCF del 13.12.
Impugnazione – istanza: U.S. Sassuolo Calcio S.r.l.
Massima:…..va rilevata l’inammissibilità della richiesta formulata dalla società reclamante di applicazione dell’ammenda a carico del proprio tesserato. La sanzione dell’ammenda, infatti, spiega la sua afflittività direttamente ed esclusivamente nella sfera dei diritti del tesserato e non della società reclamante, la quale, pertanto, non ha alcuna titolarità di azione e di legittimazione attiva nel chiedere la conversione della sanzione della squalifica in quella dell’ammenda a carico di altro soggetto, che non è parte del presente giudizio (cfr. decisione n.69-2021 del Collegio di Garanzia dello Sport CONI).
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 330/CSA del 24 Giugno 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione di Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 1513 del 21.06.2022
Impugnazione – istanza: - Italservice Pesaro Calcio a 5
Massima: E’ inammissibile per carenza di legittimazione attiva della società il reclamo avverso la squalifica per 1 giornata di gara inflitta all’allenatore tendente ad ottenere la commutazione in ammenda….Sotto un primo profilo, l’inammissibilità consegue alla pacifica carenza di legittimazione della Società reclamante. Nel caso di specie, difatti, considerato che l’ammenda consiste in una misura di carattere economico che investe direttamente ed esclusivamente il patrimonio personale del tesserato, solo quest’ultimo potrebbe ritenersi legittimato ad invocarne l’applicazione in luogo della sanzione meramente interdittiva della squalifica. Sotto un secondo profilo, l’art. 9, comma 3, C.G.S., nello stabilire che le ammende sono applicabili “ai dirigenti, ai soci e non soci di cui art. 2, comma 2 nonché ai tesserati della sfera professionistica”, implicitamente esclude l’applicabilità di tale tipologia di sanzione ai tesserati della sfera dilettantistica (tra i quali certamente rientra il sig. …, in quanto allenatore di una società appartenente alla Divisione Calcio a 5)
Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 195/CSA del 9 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 31 CS del 16.02.2022
Impugnazione – istanza: - Vis Artena
Massima: E’ inammissibile il reclamo avverso l’ammenda inflitta alla società perché proposto dal presidente inibito con la medesime decisione. Il reclamo può invece ritenersi ammissibile laddove il sig. B. impugna personalmente e chiede l’annullamento della sanzione a suo carico dell’inibizione a svolgere ogni attività fino all’1.3.2022.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 158/CSA del 3 Febbraio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 398 del 21.12.2021
Impugnazione – istanza: - A.S.D. Eta Beta F.C. Fano
Massima: E’ ammissibile l’unico reclamo proposto dalla società avverso la sanzione dell’ammenda alla stessa inflitta dal giudice sportivo, nonché avverso la squalifica comminata ai due calciatori, ma sono tre i contributi da versare per l’accesso alla giustizia sportiva…La Corte rileva che nel processo davanti agli organi di giustizia sportiva la regola generale è che i ricorsi e i reclami abbiano ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi-motivi si correlino strettamente a quest’ultimo, onde evitare l’abuso dello strumento processuale (anche) per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo per l’accesso alla giustizia sportiva (art. 48 C.G.S.). Nel caso in esame, deve rilevarsi che i provvedimenti sanzionatori adottati dal Giudice Sportivo, seppure comminati per fatti verificatisi in occasione della medesima gara, riguardano tre diverse situazioni che non sono connesse soggettivamente - riguardando condotte rispettivamente ascrivibili a un calciatore, in un caso, e fattispecie illecite ascrivibili alla società ed a un suo tesserato, negli altri casi - né oggettivamente, riguardando condotte distinte e come tali autonomamente sanzionate quanto a luogo, tempo e circostanze del fatto commesso. Pertanto, pur ritenuto ammissibile in rito il reclamo cumulativamente proposto dalla A.S.D. Eta Beta F.C. avverso le tre distinte sanzioni, in quanto comunque tutte riferibili, in via diretta o mediata alla società medesima (art. 47, comma 2, C.G.S.), la Corte deve dare contestualmente atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società reclamante, di tanti contributi per l’accesso alla giustizia sportiva quanti sono i reclami proposti cumulativamente.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 153/CSA del 27 Gennaio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 24/CS del 23.12.2021
Impugnazione – istanza: - A.S. Bisceglie s.r.l.
Massima: E’ inammissibile il reclamo sottoscritto dal presidente della società avverso la squalifica del calciatore, essendo stato lo stesso sanzionato con l’inibizione nella medesima gara in cui svolgeva le funzioni di Dirigente addetto all’Arbitro…..Posto che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. a), C.G.S., la sanzione dell’inibizione temporanea comporta, tra l’altro, “il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale”, il reclamo deve ritenersi proposto in assenza del necessario potere di rappresentanza in ambito federale in capo al soggetto che lo ha sottoscritto e, per tale ragione, esso è inammissibile.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 143/CSA del 14 Gennaio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 363 del 15.12.2021
Impugnazione – istanza: - A.S.D. PGS Luce Messina
Massima:….. questa Corte Sportiva d’Appello rileva che nel processo davanti agli organi di Giustizia Sportiva la regola generale è che i ricorsi e i reclami abbiano ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi-motivi si correlino strettamente a quest’ultimo, onde evitare l’abuso dello strumento processuale (anche) per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo per l’accesso alla giustizia sportiva (art. 48 C.G.S.). Nel caso in esame deve rilevarsi che i provvedimenti sanzionatori adottati dal Giudice Sportivo, seppure comminati per fatti verificatisi in occasione della medesima gara, riguardano tre diverse situazioni che non sono connesse soggettivamente - riguardando condotte rispettivamente ascrivibili a un calciatore, in un caso, ed alla società, negli altri due casi - né oggettivamente, riguardando condotte distinte e come tali autonomamente sanzionate quanto a luogo, tempo e circostanze del fatto commesso. Pertanto, pur ritenuto ammissibile in rito il reclamo cumulativamente proposto dalla A.S.D. PGS Luce Messina avverso le tre distinte sanzioni, in quanto comunque tutte riferibili, in via diretta o mediata alla società medesima (art. 47, comma 2, C.G.S.), la Corte deve dare contestualmente atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società reclamante, di tanti contributi per l’accesso alla giustizia sportiva quanti sono i reclami proposti cumulativamente.