Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 235/CSA del 25 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione di Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 1111 del 22.05.2023

Impugnazione – istanza: A.S.D. Lisciani Teramo/Pol. D. Torremaggiore C5

Massima: Per omessa comunicazione alla CSA è inammissibile il reclamo avverso la decisione del GS che ha sanzionato la società con la perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma 1, C.G.S., in quanto non disputata per impraticabilità del terreno di gioco (play off per l’assegnazione di n. 4 posti per il completamento dell’organico del campionato nazionale di serie B – stag. sport. 2023/2024)…Il C.U. FIGC n. 148/AA del 21.3.2023 stabilisce, con riferimento alla manifestazione nel cui ambito avrebbe dovuto disputarsi la gara in questione, che “per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello, in una con le relative motivazioni, unitamente al contributo entro le ore 9:00 del giorno successivo a quelle della pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni devono pervenire entro le ore 11:00 dello stesso giorno”. Ebbene, è accertato in atti, anche alla stregua della comunicazione del gestore Aruba del 23.5.2023, ore 18:19, prodotta dalla Lisciani Teramo, che essa società, per un errore nella digitazione degli indirizzi PEC della Corte Sportiva d’Appello e della controparte Torremaggiore C5, ha inviato il reclamo (ore 08:45) solo a quest’ultima, ricevendosi difatti tanto la ricevuta di accettazione, quanto la ricevuta di avvenuta consegna, solo relativamente all’indirizzo poldc5torremaggiore@pec.it. In altri termini, la reclamante avrebbe digitato i due indirizzi in sequenza, senza cioè intervallarli con una virgola o con un punto e virgola, ciò che avrebbe (e che effettivamente ha) comportato l’inoltro al solo indirizzo dell’ultimo destinatario. Alla stregua di quanto innanzi, la Corte non ritiene ricorrere le condizioni per una rimessione in termini circa la proposizione del reclamo, condizioni che i generali principi di immediatezza e concentrazione propri del giudizio sportivo, peraltro esaltati dalle disposizioni del già ricordato  C.U. n. 148/AA, impongono di valutare con estremo rigore. Ebbene, proprio la ristrettezza dei termini imposti con il suddetto C.U., avrebbe dovuto indurre la reclamante ad una maggiore diligenza, sia in sede di digitazione della PEC (il necessario intervallo con virgola o con punto e virgola degli indirizzi di una stessa PEC rappresenta un dato di comune esperienza), sia in sede di verifica del relativo esito, essendo state immediatamente generate le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna alla stessa ora di invio delle 08:45, ma entrambe chiaramente riferite al solo indirizzo poldc5torremaggiore@pec.it. Il reclamo pertanto, in quanto effettivamente pervenuto alla segreteria di questa Corte Sportiva solo alle ore 15:50 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione impugnata, deve essere considerato inammissibile.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 201/CSA del 20 Aprile 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile FIGC-LND, di cui al Com. Uff. n. 67 del 22.03.2023

Impugnazione – istanza: A.S.D. F.C. Sambenedettese/Portogruaro Calcio A.S.D.

Massima: Il reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha inflitto alla società la perdita della gara è inammissibile, per la mancata notificazione del reclamo alla società controparte. Infatti, ai sensi dell’art. 49, comma 4, C.G.S., “I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”. Con particolare riferimento ai reclami proposti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello avverso le decisioni dei Giudici Sportivi, ai sensi dell’art. 71, comma 3, C.G.S.,“Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello nazionale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte, entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare”. Le norme testé citate sono poste a garanzia del diritto di difesa delle società resistenti e delle regole del contraddittorio e trovano indubitabile applicazione nella fattispecie in delibazione, in cui le richieste della società reclamante vanno ad interferire sul risultato della gara (per tutte, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 093 del 23 febbraio 2021; Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 236 del 3 giugno 2020; Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 227 del 20 novembre 2019). La necessità di assicurare un contraddittorio pieno, anche ai sensi di quanto stabilito dalla norma generale sui principi del processo sportivo, di cui all’art. 44 del C.G.S., su una vicenda di rilievo quale quella della sanzione della perdita della gara, orienta questa Corte a ravvisare nella fattispecie l’intervenuta e non sanabile violazione delle norme sul diritto di difesa e sul giusto processo. Le disposizioni sopra richiamate, infatti, si caratterizzano per una particolare attenzione verso la partecipazione al procedimento e il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti. Ciò per dare seguito ai principi generali del giusto processo cui devono ispirarsi le norme dell’ordinamento della giustizia sportiva declinati anche all’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC, vale a dire quelli del diritto di difesa, di parità delle parti, del contraddittorio.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 199/CSA del 20 Aprile 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile FIGC-LND, di cui al Com. Uff. n. 67 del 22.03.2023

Impugnazione – istanza: Portogruaro Calcio A.S.D./A.S.D. F.C. Sambenedettese

Massima: Il reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha inflitto alla società la perdita della gara è inammissibile, per la mancata notificazione del reclamo alla società controparte. Infatti, ai sensi dell’art. 49, comma 4, C.G.S., “I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”.Con particolare riferimento ai reclami proposti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello avverso le decisioni dei Giudici Sportivi, ai sensi dell’art. 71, comma 3, C.G.S.,“Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello nazionale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte, entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare”. Le norme testé citate sono poste a garanzia del diritto di difesa delle società resistenti e delle regole del contraddittorio e trovano indubitabile applicazione nella fattispecie in delibazione, in cui le richieste della società reclamante vanno ad interferire sul risultato della gara (per tutte, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 093 del 23 febbraio 2021; Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 236 del 3 giugno 2020; Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 227 del 20 novembre 2019). La necessità di assicurare un contraddittorio pieno, anche ai sensi di quanto stabilito dalla norma generale sui principi del processo sportivo, di cui all’art. 44 del C.G.S., su una vicenda di rilievo quale quella della sanzione della perdita della gara, orienta questa Corte a ravvisare nella fattispecie l’intervenuta e non sanabile violazione delle norme sul diritto di difesa e sul giusto processo. Le disposizioni sopra richiamate, infatti, si caratterizzano per una particolare attenzione verso la partecipazione al procedimento e il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti. Ciò per dare seguito ai principi generali del giusto processo cui devono ispirarsi le norme dell’ordinamento della giustizia sportiva declinati anche all’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC, vale a dire quelli del diritto di difesa, di parità delle parti, del contraddittorio.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 144/CSA del 14 Gennaio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 370 del 16.12.2021

Impugnazione – istanza: - A.S.D. PGS Luce Messina/ FUTSAL POLISTENA

Massima: Il reclamo della società in merito alla mancata disputa della gara è inammissibile sotto un duplice profilo….In violazione dell’art. 71, commi 2 e 3, C.G.S., difatti, la reclamante non risulta aver prodotto alcun preannuncio di reclamo nei termini fissati dalla norma, né il reclamo stesso risulta essere stato inviato alla controparte

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