Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0230/CSA del 22 Maggio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 124 del 23.04.2024

Impugnazione – istanza: -  SSD Cynthialbalonga

Massima: Confermata a carico della società l’ammenda di Euro 800,00 “Per avere, persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, al termine della gara, rivolto espressioni offensive all'indirizzo della Terna Arbitrale che reiteravano sino all'ingresso degli Ufficiali di gara nel proprio spogliatoio.”

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0200/CSA del 15 Aprile 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque LND FIGC, di cui al Com. Uff. n.783 del 14.03.2024

Impugnazione – istanza: - Sulmona Futsal A.S.D.

Massima: Confermata l’ammenda di € 250,00 alla società  “Perché prima dell'inizio dell'incontro mentre la terna ispezionava il terreno di gioco persone non identificate ma riconducibili alla società rivolgevano agli arbitri frasi offensive e minacciose.”

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0198/CSA del 15 Aprile 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 105 del 12.03.2024

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Real Monterotondo Scalo

Massima: Ridotta da € 1.800,00 ad € 1.300,00 l’ammenda alla società  “Per avere al termine della gara persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, rivolto espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara, tirando calci ad un tavolino posto nella zona degli spogliatoi. Inoltre una decina di propri sostenitori tentavano di scavalcare la rete di recinzione non riuscendovi per il pronto intervento dei dirigenti della società. Nella circostanza profferivano espressioni offensive all'indirizzo della Terna Arbitrale. (R A - R CdC).”….Dagli atti ufficiali emerge chiaramente la censurabilità della condotta posta in essere dapprima dal soggetto riconducibile al Monterotondo e a fine gara dai sostenitori della reclamante, pur dovendosi rilevare che nel referto di gara non sono stati riportati i termini proferiti dal primo, conseguendone, quindi, l’impossibilità di qualificare la rilevanza disciplinare delle espressioni, non potendosi, altresì, desumere dalla refertazione il tentativo di scavalcamento della rete da parte dei tifosi, nonché rilevando, a titolo di attenuazione della gravità dei fatti, l’intervento dei dirigenti volto a far cessare le proteste.

 

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 0147/CSA del 21 Febbraio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n.  149 del 23.01.2024

Impugnazione – istanza: - U.S. Salernitana 1919 S.r.l.

Massima: Confermata la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 alla società per i i fatti accaduti durante la partita e precisamente al 32° minuto del secondo tempo quando il Sig. …, magazziniere, identificato successivamente dal Direttore di gara con l’aiuto del Dirigente della Società US Salernitana, seduto sulla panchina aggiuntiva, peraltro non inserito nella distinta ufficiale consegnata prima della gara, prescritta ai sensi dell’art. 61 delle NOIF, si alzava protestando con grida “vaff…. Che caz… fischi “ all’indirizzo del Direttore di gara. Il Direttore di gara, in ragione di tali frasi ingiuriose ed irriguardose, notificava al Sig. … il provvedimento dell’espulsione….Ai fini della individuazione della responsabilità della Società, affermata dal Giudice di prime cure, interviene l’art. 2, comma 2, del CGS che, in ambito di applicazione soggettiva, afferma: “ Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale”. È indubbio che il soggetto individuato sia riconducibile ai soggetti previsti al comma 2 dell’art. 2. Chiarito l’ambito soggettivo delle responsabilità interviene, ai fini della responsabilità della Società, l’art. 6, comma 2, del CGS che afferma: “La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2” Ora, alla luce dell’ambito soggettivo e oggettivo delle responsabilità declinate nel CGS, l’art. 23, comma 5, dello stesso codice afferma “La società è responsabile, ai sensi dell’art. 6, delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati nonché dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2”. Si aggiunga, infine, come evidenziato dal Direttore di gara, che la società US Salernitana 1919 srl non aveva provveduto ad inserire il Sig. …, seduto sulla panchina aggiuntiva, nell’elenco dei soggetti riconducibili alla US Salernitana, contravvenendo ad un preciso obbligo previsto dall’art. 61 delle NOIF.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0122/CSA del 25 Gennaio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 69 del 22.12.2023

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Città di Gallipoli - Sig. S.A.

Massima: Confermata la sanzione dell’ammenda di Euro 3.000,00 e diffida alla società “Per indebita presenza nello spazio antistante gli spogliatoi di circa 15 persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, fatte accedere durante l'intervallo attraverso un cancello confinante con il parcheggio lasciato aperto. I medesimi permanevano anche all'inizio del secondo tempo e al termine della gara, nonostante l'invito rivolto al dirigente della società ad allontanarli, e alcune di dette persone, al termine della gara, rivolgevano espressioni offensive e irriguardose all'indirizzo dell'Arbitro e di un A.A. (RA - RAA)”, nonché della squalifica per quattro gare effettive al tesserato Scialpi Alessandro “Per essere entrato sul terreno di gioco e aver rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo del Direttore di gara.”… Per quanto concerne la sanzione della squalifica, dalla dinamica complessivamente emergente dal referto arbitrale emerge come la condotta contestata al Sig. Scialpi risulta sanzionabile nei termini stabiliti dal Giudice di prime cure, in ragione della recente modifica apportata all’art.36 del C.G.S. con Comunicato Ufficiale n.165/A del 20.04.2023, per l’indubitabile contenuto irriguardoso delle espressioni proferite dal tesserato, il cui tenore testuale risultante dal referto arbitrale smentisce la diversa ricostruzione operata dalla società reclamante. Dette espressioni, inoltre, non risultano qualificabili alla stregua di una protesta o di una critica all’operato del direttore di gara, bensì sono rivolte direttamente alla sua persona e recano in sé un contenuto oggettivamente denigratorio, fermo restando che l’art. 36 CGS - per quanto la cosa possa apparire discutibile - non consente di operare alcuna sperequazione nella quantificazione della sanzione irrogabile, ponendo sullo stesso piano, deve ritenersi proprio al fine di eradicarle entrambe dai campi di gioco, sia la condotta qualificabile come ingiuriosa che quella meramente irriguardosa nei confronti della terna arbitrale.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0086/CSA del 20 Dicembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 59 del 05.12.2023

Impugnazione – istanza: - NF Ardea Calcio - Sig. C.C. - calciatore F.B.

Massima: Confermata a carico della società l’ammenda di € 1.300,00, “per avere persona riconducibile alla società profferito espressioni ingiuriose, irriguardose e minacciose all’indirizzo del Direttore di Gara”;

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0085/CFA del 27 Marzo  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia, pubblicata sul C.U. n. 43 del 22.12.2022

Impugnazione – istanzaPresidente Federale/Sig. B.V.I.

Massima: Accolto il reclamo del Presidente Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato l’ammenda di € 300,00 alla società per la condotta violenta tenuta dal proprio calciatore nei confronti dell’arbitro, nel senso tale ammenda va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico della società….Invero, come già chiarito nel precedente di queste Sezioni Unite, correttamente evocato dal reclamante (Corte Federale d’Appello, Sez. Unite, Decisione n. 0060/CFA-2021-2022), “Occorre osservare che l’ordinamento federale non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza posti a danno degli ufficiali di gara. Tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto, oltre a ledere il bene fondamentale dell’incolumità personale dell’arbitro, contraddicono i principi fondamentali di lealtà e correttezza sportiva; in questa prospettiva l’art. 35 CGS, oltre a prevedere le sanzioni nei confronti dei tesserati per condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, stabilisce determinate conseguenze amministrative a carico delle società di appartenenza. Per quanto di specifico interesse nel presente procedimento, l’art. 35, comma 7, CGS dispone che “gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi”. Dall’anno 2014 la Federazione ha disposto che le società dilettantistiche o di settore giovanile i cui tesserati incorrano, per condotte violente ai danni degli Ufficiali di Gara, nelle sanzioni definitive riportate nel Comunicato Ufficiale 104/A del 17.12.2014, saranno onerate del versamento di una somma, a favore della Federazione, da calcolarsi secondo parametri stabiliti; in particolare è previsto che la somma, destinata alle spese arbitrali, sia calcolata moltiplicando il costo medio di gara per il numero delle partite casalinghe, secondo gli importi indicati nell’allegato A) al Comunicato stesso. Le disposizioni invocate oltre alla responsabilità disciplinare del singolo tesserato prevedono dunque un’ulteriore misura amministrativa a carico della società di appartenenza. Tale misura discende automaticamente dall’inflizione di una misura disciplinare comminata per atti violenti a danno di ufficiali di gara. Tale onere, posto a carico delle società sportive, costituisce in conclusione una misura necessaria e accessoria; necessaria in quanto discende ipso iure dall’inflizione della squalifica del calciatore per condotte violente; accessoria in quanto strettamente dipendente dall’effettiva commissione dell’illecito disciplinare indicato. Si deve dunque escludere, per gli effetti qui di interesse, che il giudice sportivo, una volta applicata la sanzione disciplinare, possa ritenere di escludere, in base ad un personale apprezzamento delle circostanze di fatto, l’applicazione di tali misure a carico della società interessata” (in termini identici si veda anche Corte Federale d’Appello, Sez. Unite, Decisione n. 0061/CFA-2021-2022, secondo cui “Gli organi di giustizia sportiva nelle decisioni aventi ad oggetto sanzioni inflitte in ragione di condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, sono tenuti a specificare, in applicazione dell’art. 35, comma 7, Codice Giustizia Sportiva, che tali sanzioni debbano essere considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società interessate, secondo le determinazioni assunte dal Consiglio Federale. Questo in quanto la richiamata previsione stabilisce una misura amministrativa di carattere necessario e accessorio, a carico della società di appartenenza, che non può - neanche motivatamente - essere esclusa dal giudice sportivo che assume la decisione. Dall’anno 2014 la Federazione ha disposto che le società dilettantistiche o di settore giovanile i cui tesserati incorrano, per condotte violente ai danni degli Ufficiali di Gara, nelle sanzioni definitive riportate nel Comunicato Ufficiale 104/A del 17.12.2014, saranno onerate del versamento di una somma, a favore della Federazione, da calcolarsi secondo parametri stabiliti; in particolare è previsto che la somma, destinata alle spese arbitrali, sia calcolata moltiplicando il costo medio di gara per il numero delle partite casalinghe, secondo gli importi indicati nell’allegato A) al Comunicato stesso. Le disposizioni invocate oltre alla responsabilità disciplinare del singolo tesserato prevedono dunque un’ulteriore misura amministrativa a carico della società di appartenenza. Tale misura discende automaticamente dall’inflizione di una misura disciplinare comminata per atti violenti a danno di ufficiali di gara. Tale onere, posto a carico delle società sportive, costituisce in conclusione una misura necessaria e accessoria; necessaria in quanto discende ipso iure dall’inflizione della squalifica del calciatore per condotte violente; accessoria in quanto strettamente dipendente dall’effettiva commissione dell’illecito disciplinare indicato. Si deve dunque escludere che il giudice sportivo, una volta applicata la sanzione disciplinare, possa ritenere di escludere, in base ad un personale apprezzamento delle circostanze di fatto, l’applicazione di tali misure a carico della società interessata”). Con il che, alla luce del sopra riportato orientamento interpretativo, dal quale non si ritiene sussistano ragioni per discostarsi, la decisione impugnata si palesa errata e merita di essere annullata, dovendosi escludere ogni facoltà del Giudice sportivo di procedere - in caso di accertamento e conseguente sanzione di condotte violente perpetrate nei confronti del direttore di gara - ad una valutazione discrezionale circa l’applicazione della sanzione accessoria-amministrativa prevista dall’art. 35, comma 7 CGS.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 055/CSA del 24 Novembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale della Divisione Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n.52/DCF del 25 ottobre 2022

Impugnazione – istanza:  -  A.S.D. U.P. Comunale Tavagnacco

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 200,00 alla Società “Per aver consentito che prestasse soccorso a una calciatrice infortunata il Sig. …. che risulta tesserato non con qualifica di carattere sanitario.”.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 032/CSA del 28 Ottobre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la LND Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n.29 del 29/09/2022, avverso la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 e diffida in relazione alla gara del Campionato di Serie D (Girone H) tra Team Altamura/Gravina S.C.S.D. del 23.09.2022.

Impugnazione – istanza:A.S.D. Team Altamura

Massima: Confermata la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 e diffida alla Società perchè “Al termine della gara, l'Arbitro ancora presente sul terreno di gioco, veniva circondato dai calciatori e dirigenti dalla società che protestavano animatamente. Inoltre, mentre la Terna arbitrale rientrava negli spogliatoi due persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, rivolgevano espressioni offensive e triviali agli Ufficiali di gara e nella circostanza colpivano con calci i tabelloni pubblicitari presenti a bordo campo. Allo stesso tempo: - circa 7 sostenitori si arrampicavano sulla rete di recinzione rivolgendo espressioni offensive e triviali all'indirizzo degli Ufficiali di gara; - due addetti della società entravano sul terreno di gioco determinando una situazione di tensione con i calciatori della società avversaria, che rendeva necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine; - un proprio dirigente, nonostante lo stesso fosse inibito fino al 29/09/2022, entrava sul terreno di gioco per esultare e assumeva comportamento ostile nei confronti dei Commissari di campo. Per avere, infine, propri sostenitori prima dell'inizio della gara e nel corso della stessa, introdotto ed utilizzato nel settore loro riservato n.28 fumogeni.”….Pertanto, la Corte, sulla scorta del principio espresso dall’art. 61, 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ritiene congrua la commisurazione della sanzione e corrette le motivazioni adottate dal Giudice Sportivo che – come detto – trovano coerente corrispondenza nei fatti accertati e considerati nel loro complesso. L’art.6 C.G.S. stabilisce: - al comma 2 che “La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2”.- al comma 3 che “Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime”. L’art.25 stabilisce inoltre: - al comma 3, che “Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza.”; - al comma 6 che “Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2, che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. [...] Per tali violazioni si applica la sanzione dell’ammenda con diffida nelle misure indicate al comma 1.”. Dunque correttamente il Giudice sportivo ha sanzionato la società irrogando l’ammenda entro i parametri edittali di cui al successivo comma 7, oltre alla diffida, tenuto conto: i) della procrastinazione delle frasi offensive e triviali rivolte nei confronti del direttore di gara e della terna arbitrale da parte non solo di tifosi ma anche da parte di persone riconducibili alla società; ii) della situazione di tensione creata in campo da propri addetti che sono stati tenuti separati dai calciatori della squadra avversaria dalle Forze dell’Ordine; iii) dell’introduzione nell’impianto sportivo e dell’utilizzo di materiale pirotecnico in cospicua quantità (n.28 fumogeni);  iv) del comportamento ostile tenuto da un proprio dirigente (che entrava in campo nonostante fosse già inibito) nei confronti dei Commissari di campo. Il Collegio, peraltro, non ritiene possa operare la circostanza attenuante di cui all’art.7 C.G.S. – che la reclamante sembra implicitamente invocare limitatamente all’introduzione ed utilizzo del materiale pirotecnico – tenuto conto dell’auto-evidente inefficacia del modello di organizzazione da essa adottato.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 040/CSA del 4 Novembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 083 del 05.10.2022

Impugnazione – istanza:  -  ASD Olimpus Roma

Massima: Rideterminata la squalifica per 2 giornate a carico dell’allenatore in quella di 1 giornata “Per aver preso parte ad un tafferuglio con tesserati della squadra avversaria, tenendo un comportamento offensivo nei confronti degli avversari e degli arbitri”. Rideterminata anche l’ammenda da € 400,00 ad € 200,00 a carico della società…In particolare, risulta per tabulas, innanzi tutto, che, in effetti, l’entrata in campo della panchina e dell’allenatore della ASD Olimpus Roma sia avvenuta per reazione all’entrata in campo della panchina avversaria, a seguito del fallo di gioco subito da un calciatore della Sandro Abate Avellino. Circostanza, questa, che, alla luce delle sanzioni inflitte, non sembra essere stata tenuta in adeguata considerazione dalla decisione impugnata. Il referto arbitrale, poi, descrive – ma solo genericamente – di invettive dell’allenatore …. il cui comportamento, pertanto, non si ha elementi per definire, così come ha fatto il Giudice Sportivo, “offensivo” nei confronti degli avversari. Il che conduce a ridurre la sanzione della squalifica comminata nei suoi confronti ad una giornata effettiva. Quanto alla sanzione dell’ammenda, esigenze di giusta dosimetria, anche in relazione alla sanzione comminata alla ASD Sandro Abate Avellino, responsabile di plurime violazioni, rendono accoglibile il reclamo sotto il profilo del quantum della sanzione, ritenendosi congrua una ammenda di euro 200,00.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 7/CSA del 31 Agosto 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Comunicato Ufficiale Beach Soccer – n. 39/BS del 05.08.2022

Impugnazione – istanza: - SSD Catania Beach Soccer Arl

Massima: Rigettato il reclamo avverso l’ammenda di € 3.000,00 inflitta alla società e, riformata la decisione di prime cure in peius, inflitta alla stessa l’ammenda di € 4.000,00 con diffida “Per avere propri dirigenti per l’intera durata della gara rivolto espressioni offensive e minacciose accompagnati da gesti indecorosi nei confronti dei calciatori della Società avversaria e della terna arbitrale. Al termine della gara, mentre la terna arbitrale stava rientrando negli spogliatoi, veniva avvicinata da alcune persone riconducibili alla società Catania Bs che rivolgevano espressioni offensive e minacciose e tentavano di venire a contatto fisico con la terna arbitrale, nonostante la presenza degli organi tecnici degli arbitri che si erano posizionati a protezione degli ufficiali di gara. Nella circostanza un proprio dirigente reiterava la condotta, e colpiva, dapprima con un violento pugno al volto un componente dell’organo tecnico degli arbitri e, successivamente, nello spazio antistante lo spogliatoio arbitrale, gli lanciava con forza una sedia colpendolo ad un fianco. Il medesimo, inoltre, insieme ad altri dirigenti minacciava gli addetti alla sicurezza e venivano allontanati a fatica dopo qualche minuto e dopo l’intervento delle forze dell’ordine. Ai sensi dell’art.35 comma 7 CGS tale sanzione <<va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico delle società… dilettantistiche, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi>>”….È risultato dimostrato, infatti, che il Sig. …, insieme agli altri due soggetti riconducibili al Catania: - per tutto il corso della gara ha insultato e minacciato con grida e gestualità indecorose, sia i calciatori della squadra avversaria che la terna arbitrale; - al termine della stessa ha urlato altre frasi gravemente ingiuriose nei confronti degli Ufficiali di Gara; - ha colpito con un violento pugno al volto un Organo Tecnico degli arbitri;- subito dopo ha lanciato con forza verso di lui una sedia di legno, colpendolo ad un fianco e rendendo necessari degli accertamenti sanitari;- nel frangente anche le guardie della sicurezza intervenute, sono state minacciate dagli stessi soggetti.Tali condotte, non solo giustificano il rigetto del reclamo interposto dalla società Catania calcio, ma conducono ad un suo inevitabile aggravamento. Occorre osservare, infatti, in primo luogo, come l’art. 26, comma 6, del C.G.S., preveda espressamente quale sanzione minima per i fatti contestati, l’applicazione della diffida in aggiunta all’ammenda. In secondo luogo, che nella quantificazione della misura dell’ammenda applicabile al caso di specie, tra il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 15.000,00 previsti dall’art.26, comma 7, del C.G.S., appare congrua rispetto alla gravità delle condotte contestate una sanzione maggiore di quella irrogata e pari ad € 4.000,00.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 2/CSA del 6 Luglio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 105 del 14.06.2022

Impugnazione – istanza: - SSDARL San Marzano Calcio

Massima: Ridotta l’ammenda alla società da € 1.2000,00 ad € 500,00 “Per avere propri tesserati al termine della gara, spintonato due persone riconducibili alla società locale indebitamente presenti sul terreno di gioco. La situazione non degenerava solo grazie al tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine e degli addetti della società. Per avere introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (3 fumogeni e 2 petardi) nel settore loro riservato”….Se ne ricava, per quanto qui di rilievo, una ricostruzione dell’accaduto sostanzialmente univoca in base alla quale all’origine dei fatti si pone la circostanza che i tesserati della San Marzano si sono visti aggredire con offese e minacce da soggetti indebitamente presenti nel terreno di gioco - in quanto non risultanti dalle distinte ufficiali - riconducibili alla società avversaria (in tal senso, cfr. peraltro lo stesso Com. Uff. n. 105 del 2022, in cui la società Angri risulta sanzionata, fra l’altro, perché “Al termine della gara due persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, indebitamente presenti sul terreno di gioco, si avvicinavano ai tesserati della società avversaria spintonandoli e rivolgendo loro espressioni offensive e minacciose”). In tale contesto, la condotta degli stessi tesserati della reclamante in termini di “parapiglia” e, cioè, di “qualche spinta e parola” complessivamente intercorsa fra tutti i soggetti coinvolti (peraltro non specificamente imputata a singoli tesserati della San Marzano) non presenta evidenze di illiceità o esprime, al più, un disvalore considerevolmente attenuato, dovendo ricondursi sostanzialmente a una difesa a fronte delle condotte aggressive poste in essere da altri soggetti, indebitamente presenti in loco. Lo stesso non può dirsi rispetto all’altra contestazione mossa alla Società reclamante, inerente al lancio dei petardi dai tifosi presenti: l’esplosione dei suddetti due petardi da parte della tifoseria della San Marzano è infatti concordemente affermata nei rapporti dei tre Commissari di campo e non può essere sic et simpliciter superata dalle diverse ed apodittiche deduzioni della reclamante, né richiede integrazioni istruttorie a fronte dei detti rapporti ufficiali. In conclusione, alla luce di quanto suesposto, accolte le doglianze della reclamante in relazione al suddetto primo episodio oggetto di contestazione e confermata l’infrazione in ordine al secondo episodio, il reclamo va parzialmente accolto con conseguente riduzione dell’ammenda all’importo complessivo di € 500,00.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 319/CSA del 1 Giugno 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 23 dell’11.05.2022

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Polisportiva Vastogirardi

Massima: Ridotta l’ammenda da € 150,00 ad € 50,00 alla società “Per aver omesso di presentare all'Arbitro la richiesta della Forza Pubblica, peraltro assente. Per assenza dell'ambulanza.”... Dal referto di gara del 7 maggio 2022 è possibile evincere come l’Arbitro non abbia fornito indicazioni circa la presenza o meno dell’ambulanza, non avendo barrato né l’apposita casella del sì, né quella del no, mentre ha indicato come consegnata la richiesta della Forza Pubblica. A richiesta del Giudice Sportivo del 9 maggio 2022, il Direttore di Gara ha risposto, dapprima, che l'ambulanza e la Forza Pubblica non erano presenti, ma che prima della gara gli era stata presentata la richiesta di Forza Pubblica, mentre poco dopo, con ulteriore comunicazione, ha affermato che tale richiesta non gli sarebbe stata consegnata prima della gara.  Sentito a chiarimenti, l’Arbitro, confermando l’assenza dell’ambulanza, ha dichiarato di non essere in grado di ricordare con esattezza se in effetti la richiesta di Forza Pubblica gli fosse stata consegnata o meno. Questa Corte ritiene di accedere alla riduzione della sanzione, in quanto, tenendo conto dei chiarimenti forniti dall’Arbitro, nonché della produzione da parte della reclamante di copia della prova ufficiale di richiesta della Forza Pubblica, recante timbro di deposito del 5 maggio 2022 con numero di protocollo della Questura di Isernia n. 0008325, sussistano seri dubbi circa la sopravvenuta dichiarazione dell’Arbitro di mancata consegna della stessa da parte della società reclamante. Deve ritenersi, invece, confermata l’assenza dell’ambulanza, alla luce di quanto dichiarato in sede di chiarimenti dall’arbitro a questa Corte.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 301/CSA del 18 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 177 del 19.04.2022, recante l’applicazione della sanzione dell’ammenda di 5.000,00 euro alla società Ternana Calcio s.p.a. in relazione alla gara Ternana/Frosinone del 18.04.2022

Impugnazione – istanza: - Ternana Calcio s.p.a.

Massima: Confermata l’ammenda di € 5.000, inflitta alla società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6 comma 1 CGS, “per il comportamento tenuto, al termine della gara, del Presidente dott. ….., nei confronti del Direttore di gara.”….L’art. 6 comma 1 del Codice di giustizia sportiva (di seguito anche Codice) nel perimetrare l’ambito operativo dell’istituto cd. della responsabilità diretta si limita, infatti, a prevedere che “la società risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali”.  La piana lettura della disposizione in argomento riflette con immediatezza la chiara attitudine della norma ad intercettare, a fini punitivi, rispetto al ventaglio degli illeciti previsti, qualsivoglia condotta sanzionata dall’ordinamento sportivo siccome in rapporto di distonia con i suoi precetti. L’unico profilo selettivo che filtra il meccanismo di diretta imputazione in capo alle società degli addebiti accertati involge, infatti, esclusivamente il versante soggettivo della qualità dell’autore dell’infrazione, occorrendo che la contestazione inerisca ad un comportamento posto in essere da chi, ai sensi delle norme federali, può fruire di una qualificata legittimazione rappresentativa idonea ad accreditare un rapporto di immedesimazione organica tra autore della condotta e il singolo sodalizio sportivo. Solo in siffatte evenienze l’illecito, siccome direttamente riferibile alla società, comporta una reazione punitiva a carico dell’Ente per fatto proprio. Nel caso che ci occupa, le violazioni ascritte al Presidente …., rappresentante legale della Società Ternana Calcio s.p.a., circostanza qui non in contestazione, valgono, dunque, ad integrare, di per se stesse, la responsabilità diretta (ex art. 6 comma 1 del Codice) della società.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 289/CSA del 12 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 11 del 13.04.2022

Impugnazione – istanza: -  A.S.D. Sporting Trestina

Massima: Ridotta l’ammenda da € 300,00 ad € 100,00 alla società “per mancanza di acqua calda nello spogliatoio riservato alla terna arbitrale e per errata compilazione della distinta dei partecipanti alla gara, inserendo tra i titolari un calciatore indicato in panchina e viceversa”….Emerge proprio dalle difese della reclamante, che difatti non lo nega, il verificarsi della problematica, non valendo ad esonerarla completamente da responsabilità la prospettata possibilità di porre rimedio all’inconveniente della assenza di acqua calda nello spogliatoio della terna arbitrale. Alla luce di quanto sopra e tutto considerato, questa Corte ritiene equo e congruo ridurre a € 100 euro la sanzione dell’ammenda irrogata.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 279/CSA del 04 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione  del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 8 del 06.04.2022

Impugnazione – istanza: - A.C.D. San Martino Speme

Massima: Confermata l’ammenda di € 1.000,00 alla società “per avere persona non iscritta in lista e non identificata, ma chiaramente riconducibile alla società, fatto indebito ingresso negli spogliatoi prima dell’inizio della gara e sul campo per destinazione per gran parte della gara, nonostante espresso invito ad allontanarsi. Inoltre lo stesso rivolgeva espressioni irridenti ed irriguardose all’indirizzo del Direttore di gara”.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0061/CFA del 20 Gennaio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Campania pubblicata sul C.U. del medesimo Comitato n. 25/C5 dell’11.11.2021

Impugnazione – istanza: Presidente federale

Massima: Accolto il ricorso proposto dal Presidente federale ex art. 102, CGS e per l’effetto annullata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che aveva sanzionato il calciatore per condotta violenta nei confronti dell’arbitro, senza applicare alcuna sanzione amministrativa alla società…Occorre osservare che l’ordinamento federale non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza posti a danno degli ufficiali di gara. Tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto, oltre a ledere il bene fondamentale dell’incolumità personale dell’arbitro, contraddicono i principi fondamentali di lealtà e correttezza sportiva; in questa prospettiva l’art. 35 CGS, oltre a stabilire le sanzioni nei confronti dei tesserati per condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, prevede le conseguenze amministrative a carico delle società di appartenenza. Per quanto di specifico interesse nel presente procedimento, l’art. 35, comma 7, CGS prevede che “gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi”. La Federazione ha specificamente disposto che le società dilettantistiche o di settore giovanile i cui tesserati incorrano, per condotte violente ai danni degli Ufficiali di Gara, nelle sanzioni definitive riportate nel Comunicato Ufficiale 104/A del 17.12.2014, saranno onerate del versamento di una somma, a favore della Federazione, da calcolarsi secondo parametri stabiliti; in particolare è previsto che la somma, destinata alle spese arbitrali, sia calcolata moltiplicando il costo medio di gara per il numero delle partite casalinghe, secondo gli importi indicati nell’allegato A) al Comunicato stesso. Le disposizioni invocate oltre alla responsabilità disciplinare del singolo tesserato prevedono dunque un’ulteriore misura amministrativa a carico della società di appartenenza. Tale misura discende automaticamente dall’inflizione di una misura disciplinare applicata per atti violenti a danno di ufficiali di gara. Tale onere a carico delle società sportive costituisce, in conclusione, una misura necessaria e accessoria; necessaria in quanto discende ipso iure dall’inflizione della squalifica per condotte violente; accessoria in quanto strettamente dipendente dall’effettiva commissione dell’illecito disciplinare indicato. Si deve dunque escludere per gli effetti qui di interesse che il giudice sportivo, una volta applicata la sanzione disciplinare, possa omettere di prevedere l’applicazione di tali misure a carico della società interessata. La decisione impugnata deve essere dunque riformata nella parte in cui omette di specificare le conseguenze della sanzione ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico della società Mama Futsal San Marzano in base a quanto previsto dall’art. 35.7 del Codice di Giustizia Sportiva e dal C.U. 104/A. Posto che inequivocabilmente si è di fronte a una condotta violenta che ha procurato lesioni al direttore di gara, fattispecie che rientra nella previsione dell’art. 35 CGS, alla società Mama Futsal San Marzano va quindi attribuito l’onere pecuniario stabilito dalle disposizioni richiamate, che sarà oggetto di successiva determinazione da parte dei competenti uffici federali.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0060/CFA del 20 Gennaio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Molise, pubblicata sul C.U. n. 37 del 28 ottobre 2021 del medesimo Comitato

Impugnazione – istanza: Presidente federale

Massima: Accolto il ricorso proposto dal Presidente federale ex art. 102, CGS e per l’effetto annullata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che aveva sanzionato il calciatore per condotta violenta nei confronti dell’arbitro, senza applicare alcuna sanzione amministrativa alla società…Occorre osservare che l’ordinamento federale non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza posti a danno degli ufficiali di gara. Tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto, oltre a ledere il bene fondamentale dell’incolumità personale dell’arbitro, contraddicono i principi fondamentali di lealtà e correttezza sportiva; in questa prospettiva l’art. 35 CGS, oltre a prevedere le sanzioni nei confronti dei tesserati per condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, stabilisce determinate conseguenze amministrative a carico delle società di appartenenza. Per quanto di specifico interesse nel presente procedimento, l’art. 35, comma 7, CGS dispone che “ gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi”. Dall’anno 2014 la Federazione ha disposto che le società dilettantistiche o di settore giovanile i cui tesserati incorrano, per condotte violente ai danni degli Ufficiali di Gara, nelle sanzioni definitive riportate nel Comunicato Ufficiale 104/A del 17.12.2014, saranno onerate del versamento di una somma, a favore della Federazione, da calcolarsi secondo parametri stabiliti; in particolare è previsto che la somma, destinata alle spese arbitrali, sia calcolata moltiplicando il costo medio di gara per il numero delle partite casalinghe, secondo gli importi indicati nell’allegato A) al Comunicato stesso. Le disposizioni invocate oltre alla responsabilità disciplinare del singolo tesserato prevedono dunque un’ulteriore misura amministrativa a carico della società di appartenenza. Tale misura discende automaticamente dall’inflizione di una misura disciplinare comminata per atti violenti a danno di ufficiali di gara. Tale onere, posto a carico delle società sportive, costituisce in conclusione una misura necessaria e accessoria; necessaria in quanto discende ipso iure dall’inflizione della squalifica del calciatore per condotte violente; accessoria in quanto strettamente dipendente dall’effettiva commissione dell’illecito disciplinare indicato. Si deve dunque escludere, per gli effetti qui di interesse, che il giudice sportivo, una volta applicata la sanzione disciplinare, possa ritenere di escludere, in base ad un personale apprezzamento delle circostanze di fatto, l’applicazione di tali misure a carico della società interessata. La decisione impugnata deve essere dunque riformata nella parte in cui esclude l’applicazione delle misure amministrative a carico della società G.S. Fiamma Larino previste dall’art. 35.7 del Codice di Giustizia Sportiva e dal C.U. 104/A. Posto che inequivocabilmente si è di fronte a una condotta violenta che ha procurato lesioni al direttore di gara, fattispecie che rientra nella previsione dell’art. 35, comma 5, CGS, alla società Fiamma Larino va quindi attribuito l’onere pecuniario stabilito dalle disposizioni richiamate, che sarà oggetto di successiva determinazione da parte dei competenti uffici federali.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 143/CSA del 14 Gennaio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 363 del 15.12.2021

Impugnazione – istanza: - A.S.D. PGS Luce Messina

Massima: Confermata l’ammenda di € 100,00 comminata alla Società, “Per aver causato ritardo all'inizio della gara”…La Corte rileva che ciascuna squadra è tenuta a presentarsi puntualmente all’orario previsto per l’inizio della gara e che le Società di rispettiva appartenenza sono dunque tenute a calcolare i tempi di trasferimento verso l’impianto sportivo considerando, in via precauzionale, anche la possibilità del verificarsi di eventi fortuiti (ad esempio: il foramento di uno pneumatico; il coinvolgimento diretto o indiretto in un sinistro stradale; il semplice rallentamento per incolonnamenti veicolari). Nel caso in esame, peraltro, deve escludersi la ricorrenza della invocata causa di forza maggiore, dal momento che il verbale è stato elevato dalla Polizia Stradale nei confronti del conduttore del veicolo che trasportava la squadra, per non avere tenuto la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che lo precedeva, così acclarando quanto meno il concorso di colpa di quest’ultimo nella causazione del sinistro. E d’altra parte lo stesso Presidente della società A.S.D. PGS Luce Messina, sentito dalla Corte, ha confermato la dinamica del sinistro, dichiarando di avere anche già provveduto al pagamento della relativa multa.

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