C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 80 del 05/02/2020 – Delibera – GARA MASCHITO – ESSEDISPORT
GARA MASCHITO – ESSEDISPORT
Il Giudice Sportivo; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che con C.U. n. 5 del 19.07.2019 del CR Basilicata (LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETA’), “alle gare di Campionato di Calcio a Cinque Serie C/1 possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019/2020 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art.34 comma 3) delle N.O.I.F. L’inosservanza della predetta disposizione sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva”. Inoltre, “Premesso quanto sopra il Comitato Regionale Basilicata ha stabilito che nelle gare dell’attività ufficiale 2019/2020, le Società partecipanti ai Campionati di Calcio a Cinque Serie C/1 hanno l’obbligo di inserire in distinta due calciatori nati dal 1° gennaio 2001 in poi”. “Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.
L’inosservanza delle disposizioni sopra riportate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva”. Verificato da distinta di gara che l’ESSEDISPORT inseriva in distinta un solo calciatore nato dal 1° gennaio 2001 violando in tal modo le prescrizioni contenute nel precitato C.U.; DELIBERA - di non omologare il risultato conseguito sul campo e pertanto di assegnare gara persa all’ESSEDISPORT con il seguente punteggio: ESSEDISPORT – MASCHITO 0-6; - di inibire fino al 12.02.2020 Di Palma Lucio, quale Dirigente accompagnatore del ESSEDISPORT.