C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 83 del 12/02/2020 – Delibera – GARA MURO FUTSAL – FUTSAL SCALERA DEL 26/01/2020
GARA MURO FUTSAL – FUTSAL SCALERA DEL 26/01/2020
Il Giudice Sportivo; Letti gli atti ufficiali di gara; Ritenuto che ai sensi dell’articolo 66 del C.G.S. i procedimenti innanzi ai Giudici sportivi possono essere instaurati d’ufficio e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali; Considerato che con C.U. n. 68 del 15.01.2020 del CR Basilicata il calciatore Marolda Antonio del Muro Futsal veniva squalificato per 1 (una) gara; Preso Atto che l’articolo 10 comma 7 del C.G.S. prevede che “La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare di calcio a cinque”; Verificato da distinta di gara del Muro Futsal che il sopra citato calciatore essendo in regime di squalifica non avendola ancora scontata, veniva inserito in distinta; DELIBERA - di non omologare il risultato conseguito sul campo e pertanto di assegnare ai sensi dell’articolo 10 comma 6 lettera a) del C.G.S. gara persa al Muro Futsal con il seguente punteggio: MURO FUTSAL – FUTSAL SCALERA 0-6; - di comminare a carico del MURO FUTSAL l’ammenda di €. 50,00 in assenza di recidiva per la posizione irregolare del calciatore; - di comminare a carico di MAROLDA ANTONIO del MURO FUTSAL 1 (una) ulteriore gara di squalifica in aggiunta a quella comminata nel C.U. n. 68 del 15.01.2020 del CR Basilicata; - di inibire fino al 19.02.2020 FUSCO FRANCESCO, quale Dirigente accompagnatore del Muro Futsal.