FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 157/AA del 20/01/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MANGANIELLO FALCO ROCCO E ALTRI ASD ORATORIO DON GUANELLA SCAMPIA ASD CALCIO CAIVANO E ALTRE
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 784 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Aniello MANGANIELLO, Giuseppe FALCO, Rocco COSTANZO, Giovanni BILLI, Raffaele DE LUGGO, Giuseppe MEROLLA, Alessandro SBRIZZO, Raffaele D’AURIA, Giuseppe CARUSO, Vincenzo DI LAURO, della Sig.ra Michelina DI SALVATORE, e delle società A.S.D. ORATORIO DON GUANELLA SCAMPIA, A.S.D. CALCIO CAIVANO, A.S.D. SPORTING SOCCER CARDITO, A.S.D. QUARTIERI ORIENTALI, OASIS S.S.D. S.R.L., A.S.D. S.S.C. CAPUA, A.S.D. BOMBONERA, S.S.D. A.R.L. R.D. INTERNAPOLI KENNEDY, A.S.D. FOOTBALL CIRO CARUSO, A.S.D. ALMA VERDE, A.S.D. JOGA PEPITO avente ad oggetto la seguente condotta: ANIELLO MANGANIELLO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Oratorio Don Guanella Scampia all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 01/07/2020 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Oratorio Don Guanella Scampia, proceduto all’iscrizione e consentito la partecipazione della predetta società, nel corso della stagione sportiva 2020 - 2021, al Torneo “Maued Cup” organizzato dalla “Maued Sport” e non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., provvedendo all’affiliazione della propria compagine ed al tesseramento di propri tesserati con l’Associazione “OPES”, riconosciuta dal CONI ma non convenzionata con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.; GIUSEPPE FALCO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Caivano all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto da C.U. n. 1 del 01/07/2020 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Caivano, proceduto all’iscrizione della predetta società e partecipato, nel corso della stagione sportiva 2020 – 2021, al Torneo “Sport & Fun” organizzato dalla “Sport & Fun” e non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.; in violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato, benché ritualmente convocato per l’audizione dal collaboratore della Procura Federale, senza addurre giustificato motivo; ROCCO COSTANZO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Soccer Cardito all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 01/07/2020 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Soccer Cardito, proceduto all’iscrizione e consentito la partecipazione della predetta società, nel corso della stagione sportiva 2020 – 2021, al Torneo “Maued Cup” organizzato dalla “Maued Sport” e non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., provvedendo all’affiliazione della propria compagine ed al tesseramento di propri tesserati con l’Ente di Promozione Sportiva “CSEN”, riconosciuto dal CONI ma non convenzionato con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.; GIOVANNI BILLI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Quartieri Orientali all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 01/07/2020 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Quartieri Orientali, proceduto all’iscrizione e consentito la partecipazione della predetta società, nel corso della stagione sportiva 2020 - 2021 al Torneo “Maued Cup” organizzato dalla “Maued Sport” e non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., provvedendo all’affiliazione della propria compagine ed al tesseramento di propri tesserati con l’Ente di Promozione Sportiva “CSEN”, riconosciuto dal CONI ma non convenzionato con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.; RAFFAELE DE LUGGO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Oasis S.S.D. S.R.L. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 01/07/2020 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Oasis S.S.D. S.R.L., proceduto all’iscrizione e consentito la partecipazione della predetta società, nel corso della stagione sportiva 2020 – 2021, al Torneo “Sport & Fun” organizzato dalla “Sport & Fun” e non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.; in violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato, benché ritualmente convocato per l’audizione dal collaboratore della Procura Federale, senza addurre giustificato motivo; GIUSEPPE MEROLLA, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.C. Capua all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 01/07/2020 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.C. Capua, proceduto all’iscrizione e consentito la partecipazione della predetta società, nel corso della stagione sportiva 2020 – 2021, al Torneo “Sport and Fun” organizzato dalla “Sport and Fun” e non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., provvedendo all’affiliazione della propria compagine ed al tesseramento di propri tesserati con l’Ente di Promozione Sportiva “CSEN”, riconosciuto dal CONI ma non convenzionato con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.; ALESSANDRO SBRIZZO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bombonera all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 01/07/2020 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bombonera, proceduto all’iscrizione e consentito la partecipazione della predetta società, nel corso della stagione sportiva 2020 - 2021 al Torneo “Maued Cup” organizzato dalla “Maued Sport” e non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., in violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato, benché ritualmente convocato per l’audizione dal collaboratore della Procura Federale, senza addurre giustificato motivo; RAFFAELE D’AURIA, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. A.R.L. R.D. Internapoli Kennedy all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 01/07/2020 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. A.R.L. R.D. Internapoli Kennedy, proceduto all’iscrizione e consentito la partecipazione della predetta società, nel corso della stagione sportiva 2020 - 2021, al Torneo “Maued Cup” organizzato dalla “Maued Sport” e non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., provvedendo all’affiliazione della propria compagine ed al tesseramento di propri tesserati con l’Ente di Promozione Sportiva “CSEN”, riconosciuto dal CONI ma non convenzionato con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.; GIUSEPPE CARUSO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Football Ciro Caruso all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 01/07/2020 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Football Ciro Caruso, proceduto all’iscrizione e consentito la partecipazione della predetta società, nel corso della stagione sportiva 2020 – 2021, al Torneo “Sport & Fun” organizzato dalla “Sport & Fun” e non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.; in violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, benché ritualmente convocato per l’audizione dal collaboratore della Procura Federale, senza addurre giustificato motivo; VINCENZO DI LAURO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Alma Verde all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 01/07/2020 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Alma Verde, proceduto all’iscrizione e consentito la partecipazione della predetta società, nel corso della stagione sportiva 2020 – 2021, al Torneo “Maued Cup” organizzato dalla “Maued Sport” e non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., provvedendo all’affiliazione della propria compagine ed al tesseramento di propri tesserati con l’Associazione “OPES”, riconosciuta dal CONI ma non convenzionata con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.; MICHELINA DI SALVATORE, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Joga Pepito all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 01/07/2020 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere la stessa, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Joga Pepito, proceduto all’iscrizione e consentito la partecipazione della predetta società, nel corso della stagione sportiva 2020 - 2021 al Torneo “Maued Cup” organizzato dalla “Maued Sport”e non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., provvedendo all’affiliazione della propria compagine ed al tesseramento di propri tesserati con l’Ente di Promozione Sportiva “OPES”, riconosciuto dal CONI ma non convenzionato con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.; A.S.D. ORATORIO DON GUANELLA SCAMPIA, per responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio Presidente dotato di poteri di rappresentanza Sig. Manganiello Aniello, così come specificata nel precedente capo di incolpazione; A.S.D. CALCIO CAIVANO, per responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio Presidente dotato di poteri di rappresentanza Sig. Falco Giuseppe, così come specificata nel precedente capo di incolpazione; A.S.D. SPORTING SOCCER CARDITO, per responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio Presidente dotato di poteri di rappresentanza Sig. Costanzo Rocco, così come specificata nel precedente capo di incolpazione; A.S.D. QUARTIERI ORIENTALI, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio Presidente dotato di poteri di rappresentanza Sig. Billi Giovanni, così come specificata nel precedente capo di incolpazione; OASIS S.S.D. S.R.L., per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio Presidente dotato di poteri di rappresentanza Sig. De Luggo Raffaele, così come specificata nel precedente capo di incolpazione; A.S.D. S.S.C. CAPUA, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio Presidente dotato di poteri di rappresentanza Sig. Merolla Giuseppe, così come specificata nel precedente capo di incolpazione; A.S.D. BOMBONERA, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dal proprio Presidente dotato di poteri di rappresentanza Sig. Sbrizzo Alessandro, così come specificata nel precedente capo di incolpazione; S.S.D. A.R.L. R.D. INTERNAPOLI KENNEDY, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio Presidente dotato di poteri di rappresentanza Sig. D’Auria Raffaele, così come specificata nel precedente capo di incolpazione; A.S.D. FOOTBALL CIRO CARUSO, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dal proprio Presidente dotato di poteri di rappresentanza Sig. Caruso Giuseppe, così come specificata nel precedente capo di incolpazione; A.S.D. ALMA VERDE, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio Presidente dotato di poteri di rappresentanza Sig. Di Lauro Vincenzo, così come specificata nel precedente capo di incolpazione; A.S.D. JOGA PEPITO, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio Presidente dotato di poteri di rappresentanza Sig.ra Di Salvatore Michelina, così come specificata nel precedente capo di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Aniello MANGANIELLO, in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. ORATORIO DON GUANELLA SCAMPIA, dal Sig. Giuseppe FALCO, in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. CALCIO CAIVANO, dal Sig. Rocco COSTANZO, in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORTING SOCCER CARDITO, dal Sig. Giovanni BILLI, in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. QUARTIERI ORIENTALI, dal Sig. Raffaele DE LUGGO, in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società OASIS S.S.D. S.R.L., dal Sig. Giuseppe MEROLLA, in proprio, e in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. S.S.C. CAPUA, dal Sig. Alessandro BRIZZO, in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. BOMBONERA, dalla Sig.ra Silvana MITA, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società S.S.D. A.R.L. R.D. INTERNAPOLI KENNEDY, dal Sig. Raffaele D’AURIA, dal Sig. Giuseppe CARUSO, in proprio, e in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. FOOTBALL CIRO CARUSO, dal Sig. Vincenzo DI LAURO, in proprio, e in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. ALMA VERDE, e dalla Sig.ra Michelina DI SALVATORE, in proprio, e in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. JOGA PEPITO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Aniello MANGANIELLO, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe FALCO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Rocco COSTANZO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni BILLI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Raffaele DE LUGGO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe MEROLLA, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro SBRIZZO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Raffaele D’AURIA, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe CARUSO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo DI LAURO, di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Michelina DI SALVATORE, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ORATORIO DON GUANELLA SCAMPIA, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO CAIVANO, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SPORTING SOCCER CARDITO, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. QUARTIERI ORIENTALI, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società OASIS S.S.D. S.R.L., di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. S.S.C. CAPUA, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. BOMBONERA, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società S.S.D. A.R.L. R.D. INTERNAPOLI KENNEDY, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. FOOTBALL CIRO CARUSO, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ALMA VERDE, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. JOGA PEPITO;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.