Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0223/TFN - SD del 14 Maggio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – G.C., C.Z., A.S. e la società ASD Euro Sport Academy - Reg. Prot. 208/TFN-SD
Massima: E’ inammissibile il deferimento perché il procedimento è stato aperto su una denuncia il cui autore non sia stato identificato o non sia identificabile…Secondo l’art. 118 del CGS “Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito”. Alla luce dell’art. 118, comma 2, dell’attuale CGS e del previgente art. 32 ter, comma 3, primo periodo, pertanto, il documento anonimo così come la segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente il “denunciante”, non possono essere utilizzati come elementi di prova e non integrano neppure una notizia di violazione disciplinare in senso proprio, la quale presuppone sempre la riconoscibilità della relativa “fonte”, sicché del loro contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale. Deve, invece, considerarsi legittima l’attività d’investigazione dell’organo inquirente finalizzata a verificare se dall’anonimo e/o dalla segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente l’autore possono, in concreto, ricavarsi gli estremi utili per l’individuazione di “propria iniziativa” di una notizia di violazione disciplinare (CFA, SS.UU., n. 18-2020/2021 e, da ultimo, CFA, Sezione I, n. 1-2022-2023; CFA, Sezione I, decisione n. 10 - 2022-2023). Si tratta di un orientamento conforme a quello elaborato dal giudice penale in relazione al combinato disposto degli artt. 240, 330, e 333 c.p.p., secondo cui la denuncia anonima non è notizia di reato, ma è in grado di stimolare una legittima attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione, appunto, di una notitia criminis (Cass. pen., Sez. IV, 28 aprile 2016, n. 39028; Cass. pen., SS. UU, 29 maggio 2008, n. 25932; Cass. pen., Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 30313). In particolare, secondo l’interpretazione di questo Tribunale e della Corte Federale d’Appello, la qualificazione di una apprensione ufficiosa della notizia dell’illecito ritraibile da fatti denunciati in forma anonima richiede, in ogni caso, una doverosa attività preprocedimentale che integri un convincimento, acquisito come proprio dagli inquirenti, diverso e maggiore della mera enunciazione del fatto proveniente da una fonte non qualificata: di tale attività procedimentale deve essere data contezza al momento della iscrizione nel registro, attraverso una qualificazione del fatto diversa e più circostanziata rispetto a quella puramente enunciata, dando prova di una effettiva attivazione dei poteri d’ufficio per accertare la consistenza oggettiva delle circostanze ivi indicate, anche mediante meri accertamenti documentali o riscontri fattuali, tale da consentire una acquisizione “d’iniziativa” di una compiuta notizia di violazione disciplinare, posta a base dei successivi deferimenti. Nel caso di specie, a seguito di tre segnalazioni anonime protocollate, la prima, sin dal 12 ottobre 2023, la Procura Federale, in data 3 novembre 2023, ha aperto un procedimento disciplinare senza, tuttavia, svolgere né dare prova dello svolgimento di alcuna attività preprocedimentale tra il 12 ottobre e il 3 novembre. Dagli atti, infatti, risulta che la richiesta di documenti agli uffici federali, oltre che, a valle di tale attività, l’ampia attività istruttoria svolta, è avvenuta successivamente al 3 novembre 2023. Dalla documentazione in atti, pertanto, non vi è traccia di una qualche attività preprocedimentale compiuta dall’organo inquirente in data anteriore rispetto all’iscrizione nel registro né vi è traccia di tentativo, un anche simbolico, di risalire al soggetto autore delle tre mail dalle quali è originato il presente procedimento. Anche l’oggetto attribuito al procedimento al momento della sua iscrizione, cioè “Presunte condotte antiregolamentari poste in essere da alcuni tecnici tesserati per la società Virtus Francavilla Calcio”, conferma che non vi è stato, da parte della Procura Federale, alcun tipo di attività “… attraverso una qualificazione del fatto diversa e più circostanziata …” come insegna la CFA. Né, in contrario, può valere quanto dedotto in udienza dalla Procura federale circa il (ritenuto) contenuto circostanziato della denuncia anonima, atteso che il CGS non vieta le denunce generiche ma quelle anonime, generiche o circostanziate che siano, richiedendo che l’autore della denuncia si disveli per essere ritenuto fonte credibile, tale da dare, essa solo, l’avvio a un procedimento disciplinare. Infine, il richiamo operato, nel corso del dibattimento, dall’Organo requirente a quanto espresso dalla CFA a Sezioni Unite nella decisione n. 2 della corrente stagione sportiva non sembra calzante. Infatti l’enunciato non consente di poter superare il limite, posto dalla norma di cui all’art. 118, secondo comma, del CGS e dalla granitica giurisprudenza formatasi sul punto (da ultimo anche TFN, n. 194/2023-24), alla possibilità del Procuratore Federale di aprire un procedimento fondato su una denuncia di cui non è stato identificato l’autore e non sia possibile identificarlo, anche per inattività in tal senso, in quanto la pronuncia della CFA richiamata riguarda fattispecie del tutto diversa da quella de qua. In proposito appare sufficiente osservare che in quel caso la denuncia era avvenuta per mezzo di mail invita tramite posta elettronica certificata (pec) facilmente riconducibile, con semplice attività di indagine, all’autore che, peraltro, era una società di promozione sportiva che risultava inserita nel relativo Registro Regionale delle Associazioni della regione di appartenenza.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0222/TFN - SD del 14 Maggio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – A.A.M., A.D. e la società Virtus Francavilla Calcio srl - Reg. Prot. 207/TFN-SD
Massima: E’ inammissibile il deferimento perché il procedimento è stato aperto su una denuncia il cui autore non sia stato identificato o non sia identificabile…Secondo l’art. 118 del CGS “Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito”. Alla luce dell’art. 118, comma 2, dell’attuale CGS e del previgente art. 32 ter, comma 3, primo periodo, pertanto, il documento anonimo, al pari della segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente il “denunciante”, non possono essere utilizzati come elementi di prova e non integrano neppure una notizia di violazione disciplinare in senso proprio, la quale presuppone sempre la riconoscibilità della relativa “fonte”, sicché del loro contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale. Deve, invece, considerarsi legittima l’attività d’investigazione dell’organo inquirente finalizzata a verificare se dall’anonimo e/o dalla segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente l’autore possono, in concreto, ricavarsi gli estremi utili per l’individuazione di “propria iniziativa” di una notizia di violazione disciplinare (CFA, SS.UU., n. 18-2020/2021 e, da ultimo, CFA, Sezione I, n. 1-2022-2023; CFA, Sezione I, decisione n. 10 - 2022-2023). Si tratta di un orientamento conforme a quello elaborato dal giudice penale in relazione al combinato disposto degli artt. 240, 330, e 333 c.p.p., secondo cui la denuncia anonima non è notizia di reato, ma è in grado di stimolare una legittima attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione, appunto, di una notitia criminis (Cass. pen., Sez. IV, 28 aprile 2016, n. 39028; Cass. pen., SS. UU, 29 maggio 2008, n. 25932; Cass. pen., Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 30313). In particolare, secondo l’interpretazione di questo Tribunale e della Corte Federale d’Appello, la qualificazione di una apprensione ufficiosa della notizia dell’illecito ritraibile da fatti denunciati in forma anonima richiede, in ogni caso, una doverosa attività preprocedimentale che integri un convincimento, acquisito come proprio dagli inquirenti, diverso e maggiore della mera enunciazione del fatto proveniente da una fonte non qualificata; di tale attività procedimentale deve essere data contezza al momento della iscrizione nel registro, attraverso una qualificazione del fatto diversa e più circostanziata rispetto a quella puramente enunciata, dando prova di una effettiva attivazione dei poteri d’ufficio per accertare la consistenza oggettiva delle circostanze ivi indicate, anche mediante meri accertamenti documentali o riscontri fattuali, tale da consentire una acquisizione “d’iniziativa” di una compiuta notizia di violazione disciplinare, posta a base dei successivi deferimenti. Nel caso di specie, a seguito di una segnalazione anonima protocollata sin dal 12 novembre 2023, la Procura Federale ha aperto un procedimento disciplinare in data 11 dicembre 2023 senza tuttavia svolgere, né dare prova, dello svolgimento di alcuna attività preprocedimentale tra il 12 novembre e l’11 dicembre. Dagli atti, infatti, risulta che la richiesta di documenti agli uffici federali ed ogni altra attività hanno avuto luogo solo successivamente all’iscrizione della notizia nell’apposito registro. Nella documentazione versata in atti, infatti, non vi è traccia di alcuna attività pre-procedimentale compiuta dall’organo inquirente in data anteriore rispetto all’iscrizione nel registro, né vi è traccia di tentativo, se pure simbolico, di risalire al soggetto autore della mail da cui ha avito origine il presente procedimento. Anche l’oggetto attribuito al procedimento al momento della sua iscrizione, vale a dire “Presunta doppia attività del tecnico … - il quale, seppur tesserato con la società ASD Football Club Carovigno, svolgerebbe la propria attività anche per la società Virtus Francavilla”, conferma che non vi è stato da parte della Procura Federale, in linea con il richiamato arresto, alcun tipo di attività finalizzata ad “[…] una qualificazione del fatto diversa e più circostanziata […]”. Né, in contrario, può valere quanto dedotto in udienza dalla Procura Federale circa il (ritenuto) contenuto circostanziato della denuncia anonima, atteso che il CGS non vieta le denunce generiche ma quelle anonime, generiche o circostanziate che siano, e richiede che l’autore della denuncia, per essere ritenuto fonte credibile, si disveli, onde consentire alla denuncia di dare l’abbrivio ad un procedimento disciplinare. Del pari irrilevante si appalesa il richiamo operato dal rappresentante della Procura Federale alla decisione della CFA-S.U. n. 2/2023-2024. Nella fattispecie sottoposta all’esame della Corte, invero, si discuteva della denuncia pervenuta da un indirizzo di posta elettronica certificata che i deferiti avevano eccepito non risultare dall'elenco INI-PEC del Ministero dello sviluppo economico, né da altri validi pubblici elenchi, peraltro asseritamente proveniente da soggetto non avente natura di ente di promozione sportiva perché non riconosciuta dal CONI, non affiliata alla FIGC, non sottoscritta da una persona fisica che rappresentasse l’associazione e non contenente nemmeno l’indicazione nominativa del suo rappresentante. Ebbene, secondo la Corte, in quella fattispecie non si era in presenza di una denuncia/segnalazione anonima proprio per la pacifica provenienza della segnalazione da una mail pec che ne consentiva quanto meno l’identificabilità, “essendo possibile risalire, attraverso il gestore del sito stesso, al soggetto cui quell’indirizzo si riferiva.” A ben vedere, dunque, restano fermi i limiti di cui all’art. 118, secondo comma, del CGS consolidati dalla granitica giurisprudenza formatasi in materia cui questo Tribunale non intende discostarsi (cfr., da ultimo, TFN-SD decisione n. 194/2023-24). Deve ribadirsi, pertanto, che la richiamata norma non consente l’apertura di un procedimento fondato su una denuncia il cui autore non sia stato identificato o non sia identificabile.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0194/TFN - SD del 17 Aprile 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – ASD Real San Clemente, ASD Città di Cattolica FC e ASD Cervia 1920 + altri - Reg. Prot. 174/TFN-SD
Massima: E’ inammissibile il deferimento perché basato su denuncia anonima….Secondo l’art. 118 del CGS “Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito”. Alla luce dell’art. 118, comma 2, dell’attuale CGS e del previgente art. 32 ter, comma 3, primo periodo, pertanto, il documento anonimo così come la segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente il “denunciante”, non possono essere utilizzati come elementi di prova e non integrano neppure in senso proprio una notizia di violazione disciplinare in senso proprio, la quale presuppone sempre la riconoscibilità della relativa “fonte”, sicché del loro contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale. Deve, invece, considerarsi legittima l’attività d’investigazione dell’organo inquirente finalizzata a verificare se dall’anonimo e/o dalla segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente l’autore possono, in concreto, ricavarsi gli estremi utili per l’individuazione di “propria iniziativa” di una notizia di violazione disciplinare (CFA, SS.UU., n. 18-2020/2021 e, da ultimo, CFA, Sezione I, n. 1-2022-2023; CFA, Sezione I, decisione n. 10 - 2022-2023). Si tratta di un orientamento conforme a quello elaborato dal giudice penale in relazione al combinato disposto degli artt. 240, 330, e 333 c.p.p., secondo cui la denuncia anonima non è notizia di reato, ma è in grado di stimolare una legittima attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione, appunto, di una notitia criminis (Cass. pen., Sez. IV, 28 aprile 2016, n. 39028; Cass. pen., SS. UU, 29 maggio 2008, n. 25932; Cass. pen., Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 30313). In particolare, secondo l’interpretazione di questo Tribunale e della Corte federale d’appello la qualificazione di una apprensione ufficiosa della notizia dell’illecito ritraibile da fatti denunciati in forma anonima richiede, in ogni caso, una doverosa attività preprocedimentale che integri un convincimento, acquisito come proprio dagli inquirenti, diverso e maggiore della mera enunciazione del fatto proveniente da una fonte non qualificata: di tale attività procedimentale deve essere data contezza al momento della iscrizione nel registro, attraverso una qualificazione del fatto diversa e più circostanziata rispetto a quella puramente enunciata, dando prova di una effettiva attivazione dei poteri d’ufficio per accertare la consistenza oggettiva delle circostanze ivi indicate, anche mediante meri accertamenti documentali o riscontri fattuali, tale da consentire una acquisizione “d’iniziativa” di una compiuta notizia di illecito, posta a base dei successivi deferimenti. Nel caso di specie, a seguito della segnalazione anonima protocollata l’11 ottobre 2023, la Procura Federale, in data 2 novembre 2023, ha aperto un procedimento disciplinare senza, tuttavia, svolgere né dare prova dello svolgimento di alcuna attività preprocedimentale. Dagli atti, infatti, risulta che anche la richiesta di documenti agli uffici federali e l’acquisizione di estratti di articoli dal web, oltre che, a valle di tale attività l’ampia attività istruttoria svolta, è avvenuta successivamente al 2 novembre 2023. Dalla documentazione in atti, pertanto, non vi è traccia dell’attività pre-procedimentale compiuta dall’organo inquirente in data anteriore rispetto all’iscrizione nel registro. Anche l’oggetto attribuito al procedimento al momento della sua iscrizione, cioè “Presunte irregolarità poste in essere da vari soggetti tesserati FIGC”, conferma che non vi è stato, da parte della Procura Federale, alcun tipo di attività “… attraverso una qualificazione del fatto diversa e più circostanziata …” come insegna la CFA. Né, in contrario, può valere quanto dedotto in udienza dalla Procura federale circa il (ritenuto) contenuto circostanziato della denuncia anonima, atteso che il CGS non vieta le denunce generiche ma quelle anonime, generiche o circostanziate che siano, richiedendo che l’autore delle denuncia si disveli per essere ritenuto fonte credibile, tale da dare, essa solo, l’avvio a un procedimento disciplinare.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0032/CFA del 6 Settembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0011/TFNSD-2023-2024 del 10 luglio 2023, depositata il 20 luglio 2023
Impugnazione – istanza: Sig. A.A./Procura Federale
Massima: Infondata è l’eccezione di improcedibilità dell’azione disciplinare per tardività dell’iscrizione del procedimento federale in violazione dell’art. 119, comma 3, C.G.S..In ordine alla questione sulla presunta “tardività” della iscrizione del procedimento, il reclamante ha dedotto che alcune testate giornalistiche avrebbero riportato la notizia di indagini in corso da parte della Procura di Torino sin dal marzo 2022, ragion per la quale il fatto da considerarsi rilevante sul piano disciplinare sarebbe stato notorio e quindi noto anche agli Organi inquirenti della Federazione che avrebbero avuto, sin da quel momento, l’onere di iscrivere il procedimento nei termini di cui all’art. 119 C.G.S.. La tesi non può essere accolta, ove si consideri che l’art. 118, comma 2, prevede che il “ Procuratore prende notizia di illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate e comunque pervenute” ragion per la quale, esclusa l’ipotesi che la Procura federale abbia ricevuto esposti o denunce afferenti l’oggetto del processo (tale circostanza non risulta neppure dedotta dal reclamante), residua la possibilità della assunzione di notizie di “propria iniziativa” da parte del Procuratore federale. E ritenere che il Procuratore federale debba esercitare l’azione disciplinare sulla base di notizie di stampa ogni qual volta esse riferiscano di indagini in corso a carico di tesserati, significherebbe, da una parte, dover iscrivere nel registro soggetti per circostanze di cui non si conosce neppure se vi sia un rilievo disciplinare da contestare e, dall’altra, equivarrebbe ad appesantire le attività degli Uffici mediante iscrizioni nel registro non dovute (almeno in quel momento). In questo senso è stato affermato - seppure in tema di revocazione - che le notizie stampa afferenti all’indagine penale sono insufficienti a costituire prova della piena conoscenza e rappresentarono, piuttosto, il propellente per la diligente azione conoscitiva posta in essere dalla procura federale presso gli Uffici giudiziari procedenti. Una volta assolto tale onere, e percepiti gli esiti utili attraverso la ricezione degli atti, può iniziare a decorrere il termine (Corte di Giustizia federale, SS.UU., n. 203/2009-2010; Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 31/2013-2014; Corte federale d’Appello, SS.UU., n. 46/2015-2016). Diversamente, come è accaduto nel caso di specie, è la notizia (specifica e qualificata) della conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura della Repubblica di Torino, con l’emissione dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., che ha determinato la attivazione da parte della Procura federale. E’ appena il caso di ricordare che con l’avviso ex art. 415 bis c.p.p. la Procura, quando ritiene di non archiviare la notitia criminis, esercita l’azione penale ai sensi dell’art. 50 c.p.p.. Pertanto, a fronte della acquisizione della notizia, anche giornalistica, che nei confronti di un tesserato o affiliato è stata esercitata l’azione penale per fatti potenzialmente ricollegabili ad illeciti sportivi, appare doverosa l’iniziativa della Procura federale avviata, nel caso di specie, con la richiesta di acquisizione del 27.10.2020, ai sensi dell’art. 129, comma 3, C.G.S., di atti e documenti per lo svolgimento delle valutazioni sul piano disciplinare. In concreto, ricevuti gli atti il 24.11.2022 e vagliati i medesimi, la Procura federale ha tempestivamente iscritto nel registro l’incolpato il 30.11.2022.
Massima: Infondata è l’eccezione di improcedibilità dell’azione disciplinare fondata sulla illegittimità della richiesta di trasmissione degli atti avanzata dalla Procura federale F.I.G.C. alla Procura di Torino in assenza della apertura di un procedimento federale al momento della formulazione della richiesta…Quanto, invece, all’aspetto della previa iscrizione nel registro, va rilevato che la richiesta del 27.10.2022 formulata dalla Procura federale alla Procura della Repubblica di Torino si pone nell’ambito della acquisizione di elementi preliminari all’esercizio dell’azione disciplinare e alla iscrizione nel registro degli incolpati. Nel caso di specie, la richiesta di copia dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. alla Procura di Torino rientrava proprio tra le prerogative volte alla acquisizione di elementi utili da parte della Procura federale, sulla quale ricadeva l’obbligo nei 30 giorni successivi alla cognizione di un fatto rilevante sul piano disciplinare di iscrivere l’incolpato nel registro, obbligo in concreto tempestivamente esercitato. Non appare pertinente (trattasi di un caso di un procedimento archiviato e poi riaperto dalla Procura della Repubblica e dalla Procura federale) e, comunque, non condivisibile il precedente citato nel reclamo relativo alla decisione del Tribunale federale del 3.2.2017. A prescindere dalla diversità delle due fattispecie, non può ritenersi la richiesta di acquisizione di copia del documento di conclusione delle indagini un atto rientrante tra quelli che necessitano la previa iscrizione nel registro degli incolpati, trattandosi di una attività preliminare volta ad acquisire elementi idonei per valutare l’esistenza di una notitia criminis da iscrivere nel registro, ricompresa nei poteri del Procuratore federale nell’ambito delle prerogative e delle iniziative che l’ordinamento sportivo gli assegna. Inoltre, sul punto, appaiono del tutto applicabili anche i principi formatisi nella giurisprudenza di questa Corte nella materia di esposti anonimi. Con decisione n. 160/2019-2020, del 21.09.2020, la Corte federale di Appello a Sezioni Unite ha ritenuto: “ legittima l’attività d’investigazione dell’organo inquirente finalizzata a verificare se dall’anonimo e/o dalla segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente l’autore possono, in concreto, ricavarsi gli estremi utili per l’individuazione di “propria iniziativa” di una notizia di illecito sportivo”. E, da ultimo, la stessa Corte federale – Sezioni Unite, con decisione 0002/2023-2024, del 22.06.2023, ha ritenuto legittima e, anzi, doverosa, una attività “pre-procedimentale” della Procura federale che può consistere “anche in meri accertamenti documentali o riscontri fattuali, tali da consentire una acquisizione di iniziativa di una compiuta notitia criminis, della quale dare contezza al momento della iscrizione nel registro. Anche nel caso in esame, appare legittima l’iniziativa del Procuratore federale ex art. 118, comma 2, C.G.S. F.I.G.C., tesa ad acquisire da fonti qualificate l’esistenza di fatti rilevanti per l’apertura di un procedimento disciplinare e per la relativa iscrizione nel registro.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 011/TFN - SD del 20 Luglio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 27907/336pf22-23/GC/gb del 19 maggio 2023 nei confronti del dott. A.A. - Reg. Prot. 187/TFN-SD
Massima: Infondata è l’eccezione di improcedibilità del deferimento e inutilizzabilità degli atti per aver il procuratore federale richiesto di propria iniziativa, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, copia degli atti del fascicolo penale in quanto tale attività sarebbe avvenuta dopo avere appreso da notizie stampa della notifica ex art. 415-bis, c.p.p. riguardante una indagine di cui era già a conoscenza…Basti qui ricordare che l’art. 118, comma 1, CGS attribuisce al Procuratore Federale l’esercizio dell’azione disciplinare “ in via esclusiva”, e che questi, in ragione di tanto, “ prende notizia degli illeciti (anche: nds) di propria iniziativa” (co. 2, art. cit.). Nessuna norma impedisce al Procuratore, nell’esercizio dell’azione disciplinare, di acquisire di propria iniziativa eventuali notizie di illecito, unico adempimento normativamente impostogli essendo, anche dalla sua acquisizione di propria iniziativa, quello della sua iscrizione nell’apposito registro (art. 119, co. 1, CGS) “entro trenta giorni” (co. 2, art. cit.). Ed è vero, invece, che proprio l’art. 129, co. 3, CGS consente al Procuratore Federale, qualora ritenga che “ presso l’Ufficio del Pubblico Ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato, siano stati formali atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni” di richiederne l’acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport presso il CONI. La lettera della norma, conformemente alla sua ratio, non subordina la richiesta alla previa esistenza di una indagine disciplinare in corso. In definitiva, ritenuta la legittimità e ritualità della richiesta inoltrata in data 27.10.2022 alla Procura della Repubblica di Torino, all’esito del deposito dell’avviso ex all’art. 415-bis, cpp di copia degli atti del fascicolo n. 12955/2021 RGNR, dall’anzidetto ufficio evasa in data 24.11.2022, il Procuratore Federale procedeva, correttamente e tempestivamente, all’iscrizione della notizia di illecito così acquisita in data 30.11.2022 nel registro e nei termini previsti dall’art. 119, co. 2-3, CGS, così legittimandone l’uso nell’ambito del procedimento oggetto del presente deferimento.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0010/CFA del 17 Luglio 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, n. 191/TFNSD- 2022-2023
Impugnazione – istanza: – Sig. S.A. - SSDARL Città Di Varese/Procura Federale
Massima: Infondata è l’eccezione di improcedibilità del deferimento perché fondato su segnalazioni anonime in violazione con l’art. 118, comma 2, CGS a tenore del quale “Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante”….Ed invero, secondo pacifica e consolidata giurisprudenza anche di questa Corte, deve senz’altro escludersi che un documento anonimo possa integrare di per sé una notitia criminis così come una prova di un fatto ovvero di una determinata condotta oggetto di contestazione, con la conseguenza che del suo contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale. Nondimeno, sempre secondo il medesimo orientamento giurisprudenziale, l’area di incidenza del divieto di utilizzabilità dell’esposto anonimo previsto dall’art. 118 CGS non può essere estesa sino a ricomprendervi l’uso dello stesso come semplice “stimolo investigativo”, dovendosi al contrario riconoscere che “l’unico effetto degli elementi contenuti nella denuncia anonima, (…), può essere quello di stimolare l’attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall’anonimo possono ricavarsi gli estremi utili per l’individuazione di una notitia criminis” (Corte federale d’appello, Sez. II, n. 10/2022-2023). Ebbene, nel procedimento in esame le segnalazioni anonime e gli allegati documenti fotografici pervenuti alla Procura Federale sono stati utilizzati esclusivamente in via sollecitatoria dell’attività finalizzata ad acquisire (d’ufficio dall’organo inquirente) gli elementi di prova dai quali fosse possibile evincere, in via autonoma, la commissione dell’illecito sportivo poi contestato. Tale attività investigativa, di cui la pronuncia impugnata dà compiutamente conto, si è invero articolata in una serie di audizioni di persone informate sui fatti che hanno di volta in volta fornito gli elementi identificativi delle circostanze di tempo e di luogo di tutte le condotte contestate al Sig. …, nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale della SSDARL Città di Varese, trovando sostanziale conferma nelle stesse dichiarazioni rese da quest’ultimo nel corso sia delle indagini preliminari sia del dibattimento svoltosi dinanti al Tribunale.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0008/CFA del 13 Luglio 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Campania pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 44/TFT del 1 giugno 2023, notificata il 5 giugno 2023
Impugnazione – istanza: – Procura Federale Interregionale/sig.ra F.M.D.F. e altri
Massima: Accolto l’appello della procura Federale e per l’effetto riformata la decisione del TFT che aveva dichiarato improcedibile il deferimento… Il Collegio non può che fare riferimento alla recentissima decisione n. 2/2023-2024 avente ad oggetto una fattispecie consimile. Secondo tale pronuncia: - l’art. 118 del C.G.S. (“Azione del Procuratore federale”), dopo aver stabilito, al comma 1, che “Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione”, dispone, al comma 2, che “Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della completa identificazione del denunciante”; secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte federale d’appello tale disposizione, ricalcando quanto previsto dall’art. 330 c.p.p., contempla due distinte modalità di acquisizione della notizia di illecito, quella della “ricezione”, in cui l’organo inquirente si limita a fungere da collettore passivo di informazione qualificata, come accade nel caso di denunce provenienti da fonti compiutamente identificate e/o identificabili; e quella della “apprensione” d’iniziativa, che invece presuppone un’attività pre – procedimentale di ricerca e ricognizione dell’informazione proveniente da canali non qualificati volta a verificare la traducibilità della segnalazione anonima in una legittima notitia criminis. - a tanto consegue che, se è vero che una denuncia anonima non può essere posta a fondamento di atti tipici di indagine, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l’esistenza di indizi di reità e quindi di una notitia criminis qualificata, è pur vero che le denunce anonime possono stimolare l’attività di iniziativa della Procura al fine di assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dall’esposto anonimo possono ricavarsi estremi utili per l’individuazione di una notitia criminis (Corte federale d’appello, sez. IV, n. 38/2022-2023 e giurisprudenza ivi richiamata, anche delle sezioni penali della Cassazione); - in particolare è stato sottolineato che la qualificazione di una apprensione ufficiosa della notizia dell’illecito ritraibile da fatti denunciati in forma anonima richiede una doverosa attività pre – procedimentale che integri un convincimento, acquisito proprio dagli inquirenti, diverso e maggiore dalla mera enunciazione del fatto proveniente da una fonte qualificata e che di tale attività procedimentale deve essere data contezza al momento della iscrizione nel registro, attraverso una qualificazione del fatto diversa e più circostanziata di quella enunciata, dando prova di un’effettiva attivazione dei poteri d’ufficio per accertare la consistenza oggettiva delle circostanze segnalate; con la precisazione che detta attività di approfondimento e di accertamento della consistenza oggettiva della segnalazione anonima ben può consistere anche in meri accertamenti documentali o riscontri fattuali, tali da consentire una acquisizione “d’iniziativa” di una compiuta notitia criminis, posta a base dei successivi deferimenti (Corte federale d’appello, sez. I, n 1/2022-2023; n. 109/2020-2021). Tutto ciò premesso, non può essere condiviso quanto ritenuto dal Tribunale federale territoriale presso il CR Campania nella decisione reclamata circa la natura anonima e la conseguente inutilizzabilità ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare della segnalazione inviata il 14 luglio 2022 dalla ASD Sportandfun. Sotto un primo profilo deve escludersi che quella segnalazione/esposto sia effettivamente qualificabile come anonimo, tanto non potendo desumersi - diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale - dal mancato inserimento della mail pec da cui risulta essere stato inviato nel Registro INI – PEC. Al riguardo è sufficiente evidenziare che detto Registro, realizzato in attuazione dell’art. 6 bis del D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall’art. 5, comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha lo scopo di “…favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica…”: il mancato inserimento dell’indirizzo digitale in tale registro non costituisce presunzione di inesistenza o di non identificabilità del soggetto che non vi sia iscritto. D’altra parte, proprio la pacifica provenienza della segnalazione/esposto di cui si tratta da una mail pec ne consentiva quanto meno l’identificabilità, essendo possibile risalire, attraverso il gestore del sito stesso, al soggetto cui quell’indirizzo si riferiva. Come poi documentalmente provato dal Procuratore federale interregionale reclamante, l’ASD Sportandfun risulta inserita (al n. 1130) nel Registro regionale delle Associazioni di promozione sportiva alla data dell’11 gennaio 2022 tenuto dalla Giunta regionale della Campania, con l’indicazione del legale rappresentante; il che esclude qualsiasi dubbio sulla effettiva identificabilità della predetta Associazione e sulla ritenuta – da parte del Tribunale federale territoriale – inutilizzabilità della segnalazione/esposto per la mancata sottoscrizione del suo legale rappresentante (anche ai fini del completo esercizio del diritto di difesa da parte dei soggetti e delle società in tale segnalazione/esposto indicati). Resta da aggiungere, quanto alla legittima utilizzabilità ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare della segnalazione pervenuta il 14.07.2022, in punto di fatto, che ad essa risultavano allegate le schermate dei siti internet che pubblicizzavano lo svolgimento del torneo, con l’indicazione delle società partecipanti; non solo tali documenti di per sé già costituivano qualificata notizia di atti di rilievo disciplinare e consentivano pertanto legittimamente di avviare il procedimento disciplinare, ma la loro libera valutazione ben integrava quell’attività pre-procedimentale al fine della corretta acquisizione della presunta documentazione anonima. Sulla base di quanto sopra esposto è da escludere la fondatezza di quanto ritenuto dal Tribunale federale territoriale circa l’inutilizzabilità della segnalazione de qua per il preteso mancato svolgimento (asseritamente ricavabile dal mero dato cronologico della vicinanza temporale dell’iscrizione della segnalazione e della apertura del fascicolo d’indagine) da parte degli uffici della Procura federale dell’attività pre-procedimentale. In definitiva la segnalazione del 14.07.2022 inviata alla Procura federale dalla ASD Sportandfun non poteva essere considerata anonima e ben poteva essere utilizzabile per l’avvio del procedimento disciplinare, non potendosi pervenire ad una declaratoria di improcedibilità del deferimento. L’erroneità della declaratoria di improcedibilità del procedimento non conduce tuttavia alla rimessione dello stesso al Tribunale federale territoriale della Campania per la relativa decisione di merito.
Massima: L’erroneità della declaratoria di improcedibilità del procedimento non conduce tuttavia alla rimessione dello stesso al Tribunale federale territoriale della Campania per la relativa decisione di merito. Sebbene il quarto periodo del secondo comma dell’art. 106 C.G.S. (“Pronuncia della Corte federale di appello) disponga che la Corte federale “Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione”, deve rilevarsi che una corretta interpretazione di tale disposizione, conforme peraltro al principio della ragionevole durata del processo sportivo - posto a presidio del fondamentale interesse al regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale (art. 44, comma 2, C..G.S.) - impone che le fattispecie di inammissibilità e di improcedibilità dichiarate dall’organo di primo grado che legittima l’annullamento della decisione con rinvio siano solo quelle di mero rito, per effetto delle quali non via stato alcun ingresso alla valutazione del merito delle questioni e per le quali è pertanto mancata una qualsiasi parvenza di contraddittorio. Sennonché nel caso di specie la declaratoria di improcedibilità del deferimento da parte del giudice di primo grado non corrisponde affatto ad una decisione di mero rito, la decisione avendo in realtà accertato nel merito la pretesa mancanza dei presupposti fattuali non solo per l’avvio del procedimento disciplinare e del conseguente deferimento, ma anche ai fini della sua stessa fondatezza: si è perciò di fronte ad una vera e propria sentenza di merito che ha escluso la rilevanza dei fatti addebitati ai soggetti e alle società deferite per la pretesa ed erronea inutilizzabilità come prova della sussistenza di indizi di reità della segnalazione/esposto del 26 ottobre 2022. A tanto consegue l’obbligo di questa Corte, non essendovi stata neppure alcuna violazione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa, di procedere all’esame del merito del deferimento. E ciò al di là dei dubbi espressi, in via generale, su quanto attualmente statuito dall’art. 106, comma 2, quarto periodo, del Codice di giustizia sportiva. Al riguardo è stato considerato che sul tema dell’annullamento con rinvio da parte del giudice d’appello si confrontano due principi contrapposti: da un lato, l’esigenza di garantire il doppio grado di giurisdizione, che agisce nel senso di ampliare i casi di annullamento con rinvio; dall’altro, la necessità di definire speditamente il giudizio, che agisce ovviamente nel senso opposto. Orbene – com’è noto - la speditezza e la tempestività sono le caratteristiche fondamentali dell’ordinamento processuale sportivo che intanto ha una propria legittimazione in quanto è in grado di assicurare forme di tutela pressoché immediate: i procedimenti sportivi devono essere veloci in relazione alla necessità di dare certezza ai campionati, ai tempi di apertura e chiusura del mercato dei trasferimenti degli atleti, oltreché alla partecipazione dei singoli alle manifestazioni sportive. E non da ultimo, per l’esigenza degli appassionati di conoscere tempestivamente la situazione in classifica delle varie squadre. Pertanto le esigenze di celerità e speditezza devono essere considerate prevalenti sull’altro principio sopra detto. Conseguentemente i casi di rimessione al giudice sportivo di primo grado devono essere considerati eccezionali, in quanto derogatori di un principio generale, come del resto avviene nel Codice del processo amministrativo e nel Codice di procedura civile. Va quindi espressa riserva sulla previsione normativa secondo cui la rimessione al giudice di primo caso è prevista anche nel caso di erronea declaratoria di inammissibilità (e di improcedibilità). Del resto, l'esigenza di una più intensa tutela giurisdizionale, che è alla base del reclamo - quale mezzo idoneo a denunciare qualsiasi errore o ingiustizia della decisione di primo grado (cosiddetto rimedio a critica libera) - non comporta l'inderogabile necessità, nel caso di utilizzazione di tale gravame, di una duplice pronunzia sul merito della controversia. Infatti, la doppia cognizione garantita dal legislatore alle parti contendenti riguarda la lite, intesa nella sua totalità, cioè nel complesso dei profili di natura sostanziale e di natura processuale che essa presenta e non, invece, le singole questioni di rito o di merito, suscettibili di autonoma considerazione, nelle quali è logicamente scomponibile la lite medesima. Né, d'altronde, può dubitarsi che il giudice decide l'intera controversia sia allorché risolve tutti i punti in contestazione della causa, sia allorché - correttamente o meno - ne risolve solo alcuni, con una pronunzia il cui contenuto precluda l'esame di ogni questione di merito o di una parte di esso (Cons. St., Ad. plen. n. 18/1978). In tali casi, in effetti, il processo si instaura e si svolge regolarmente, concludendosi con una sentenza che, pronunciandosi sulla domanda proposta, ravvisa la carenza di una delle condizioni per l’esame del merito (Cons. St., Ad. plen. n. 10/2018). In definitiva, parrebbe più coerente con i principi generali del diritto sportivo che il rinvio debba essere limitato al solo caso dell'incompletezza del contraddittorio in primo grado. L’opportunità di tale modifica normativa va quindi segnalata nuovamente al Legislatore federale (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 96/CFA/2021-2022; si veda anche Corte federale d’appello, SS.UU., n. 12/2022-2023).
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0002/CFA del 3 Luglio 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Campania n. 43/TFT del 18.05.2023
Impugnazione – istanza: – Procura Federale Interregionale/Sig. D.P. + altri
Massima: Accolto l’appello della procura Federale e per l’effetto riformata la decisione del TFT che aveva dichiarato improcedibile il deferimento…L’art. 118 del C.G.S. (“Azione del Procuratore federale”), dopo aver stabilito, al comma 1, che “Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione”, dispone, al comma 2, che “Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della completa identificazione del denunciante”. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte federale d’appello tale disposizione, ricalcando quanto previsto dall’art. 330 c.p.p., contempla due distinte modalità di acquisizione della notizia di illecito, quella della “ricezione”, in cui l’organo inquirente si limita a fungere da collettore passivo di informazione qualificata, come accade nel caso di denunce provenienti da fonti compiutamente identificate e/o identificabili; e quella della “apprensione” d’iniziativa, che invece presuppone un’attività pre – procedimentale di ricerca e ricognizione dell’informazione proveniente da canali non qualificati volta a verificare la traducibilità della segnalazione anonima in una legittima notitia criminis. A tanto consegue che, se è vero che una denuncia anonima non può essere posta a fondamento di atti tipici di indagine, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l’esistenza di indizi di reità e quindi di una notitia criminis qualificata, è pur vero che le denunce anonime possono stimolare l’attività di iniziativa della Procura al fine di assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dall’esposto anonimo possono ricavarsi estremi utili per l’individuazione di una notitia criminis (Corte federale d’appello, sez. IV, n. 38/2022-2023 e giurisprudenza ivi richiamata, anche delle sezioni penali della Cassazione). In particolare è stato sottolineato che la qualificazione di una apprensione ufficiosa della notizia dell’illecito ritraibile da fatti denunciati in forma anonima richiede una doverosa attività pre – procedimentale che integri un convincimento, acquisito proprio dagli inquirenti, diverso e maggiore dalla mera enunciazione del fatto proveniente da una fonte qualificata e che di tale attività procedimentale deve essere data contezza al momento della iscrizione nel registro, attraverso una qualificazione del fatto diversa e più circostanziata di quella enunciata, dando prova di un’effettiva attivazione dei poteri d’ufficio per accertare la consistenza oggettiva delle circostanze segnalate, con la precisazione che detta attività di approfondimento e di accertamento della consistenza oggettiva della segnalazione anonima ben può consistere anche in meri accertamenti documentali o riscontri fattuali, tali da consentire una acquisizione “d’iniziativa” di una compiuta notitia criminis, posta a base dei successivi deferimenti (Corte federale d’appello, sez. I, n 1/2022-2023; n. 109/2020-2021). Ciò posto, le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale federale territoriale della Campania con la decisione reclamata circa la natura anonima e la conseguente inutilizzabilità ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare della segnalazione inviata il 26 ottobre 2022 dalla A.S.D. Sportandfun non possono essere condivise. Sotto un primo profilo deve escludersi che quella segnalazione/esposto sia effettivamente qualificabile come anonima, tanto non potendo desumersi, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, dal mancato inserimento della mailpec da cui risulta essere stato inviato nel Registro INI – PEC. Al riguardo è sufficiente evidenziare che detto registro, realizzato in attuazione dell’art. 6 bis del D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall’art. 5, comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha lo scopo di “…favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica…”: il mancato inserimento dell’indirizzo digitale in tale registro non costituisce presunzione di inesistenza o di non identificabilità del soggetto che non vi sia iscritto. D’altra parte proprio la pacifica provenienza della segnalazione/esposto di cui si tratta da una mail pec ne consentiva quanto meno l’identificabilità, essendo possibile risalire, attraverso il gestore del sito stesso, al soggetto cui quell’indirizzo si riferiva. Come poi documentalmente provato dal Procuratore federale interregionale reclamante, l’A.S.D. Sportandfun risulta inserita (al n. 1130) nel Registro regionale delle Associazioni di promozione sportiva alla data dell’11 gennaio 2022 tenuto dalla Giunta regionale della Campania, con l’indicazione del legale rappresentante; il che esclude qualsiasi dubbio sulla effettiva identificabilità della predetta associazione e sulla ritenuta – da parte del Tribunale federale territoriale – inutilizzabilità della segnalazione/esposto per la mancata sottoscrizione del suo legale rappresentante (anche ai fini del completo esercizio del diritto di difesa da parte dei soggetti e delle società in tale segnalazione/esposto indicati). Per mera completezza si rileva che nessun dubbio può esserci sulla ammissibilità del deposito della documentazione (nuova) prodotta dal reclamante ai sensi dell’art. 101, comma 3, CGS. Deve poi aggiungersi che la segnalazione/esposto del 26 ottobre 2022 faceva seguito ad altra analoga segnalazione/esposto della medesima A.S.D. Sportandfun del 14 luglio 2022, che aveva determinato l’avvio di altro procedimento disciplinare cui era seguito, dopo la rituale attività d’indagine, il deferimento (prot. 119pfi2022-2023), così che non poteva in alcun modo ritenersi che quell’associazione non fosse identificabile e che quella seconda segnalazione/esposto fosse sic et simpliciter anonima. Resta da aggiungere, quanto alla sicura utilizzabilità ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare di cui si discute della segnalazione/esposto del 26 ottobre 2022, in punto di fatto, che ad essa risultavano allegate (circostanza che non ha trovato alcuna smentita) le schermate dei siti internet che pubblicizzavano lo svolgimento del torneo, con l’indicazione delle società partecipanti: non solo tali documenti allegati di per sé (cioè indipendentemente dal contenuto della segnalazione/esposto) già costituivano qualificata notizia di atti di rilievo disciplinare e consentivano pertanto legittimamente di avviare il procedimento disciplinare, per quanto – a tutto voler concedere – la loro libera (oltre che semplice ed agevole) valutazione ben integrava quell’attività pre – procedimentale al fine della corretta acquisizione della presunta documentazione anonima; il che esclude la fondatezza, sotto altro concorrente profilo, della suggestiva argomentazione del Tribunale federale territoriale circa l’inutilizzabilità della segnalazione de qua per il preteso mancato svolgimento (asseritamente ricavabile dal mero dato cronologico della vicinanza temporale dell’iscrizione della segnalazione e della apertura del fascicolo d’indagine) da parte degli uffici della Procura federale dell’attività pre – procedimentale. In definitiva la segnalazione/esposto del 26 ottobre 2022 inviata alla Procura federale dalla A.S.D. Sportandfun non poteva essere considerata anonima e ben poteva essere utilizzabile per l’avvio del procedimento disciplinare poi sfociato nel deferimento di cui si discute: ha errato pertanto il Tribunale federale territoriale a dichiarare la improcedibilità del deferimento. Ciò senza contare – rilievo che si formula per mera completezza espositiva – che il predetto Tribunale ha in ogni caso omesso di prendere in considerazione la pretesa punitiva formulata col deferimento per la mancata ingiustificata presentazione da parte di alcuni dei deferiti (signori Soraya Merlo Fiorillo, Raffaele Botta e Genovese Domenico) alla rituale convocazione da parte del collaboratore della Procura federale per essere ascoltati sui fatti oggetto della segnalazione, non avendo al riguardo il Tribunale fatto riferimento ad un eventuale assorbimento della questione per effetto della dichiarata improcedibilità del deferimento. L’erroneità della declaratoria di improcedibilità del procedimento non conduce tuttavia alla rimessione dello stesso al Tribunale federale territoriale della Campania per la relativa decisione di merito.
Massima: L’erroneità della declaratoria di improcedibilità del procedimento non conduce tuttavia alla rimessione dello stesso al Tribunale federale territoriale della Campania per la relativa decisione di merito. Invero, sebbene il quarto periodo del secondo comma dell’art. 106 C.G.S. (“Pronuncia della Corte federale di appello) disponga che quest’ultima “Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione”, deve rilevarsi che una corretta interpretazione di tale disposizione, conforme peraltro al principio della ragionevole durata del processo sportivo - posto a presidio nel fondamentale interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale (art. 44, comma 2, C..G.S.) - impone che le fattispecie di inammissibilità e di improcedibilità dichiarate dall’organo di primo grado che legittima l’annullamento della decisione con rinvio siano solo quelle di mero rito, per effetto delle quali non via stato alcun ingresso alla valutazione del merito delle questioni e per le quali è pertanto mancata al riguardo una qualsiasi parvenza di contraddittorio. Sennonché nel caso di specie la declaratoria di improcedibilità del deferimento da parte del giudice di primo grado non corrisponde affatto ad una decisione di mero rito, la decisione avendo in realtà accertato nel merito la pretesa mancanza dei presupposti fattuali non solo per l’avvio del procedimento disciplinare e del conseguente deferimento, ma anche ai fini della sua stessa fondatezza: si è perciò di fronte ad una vera e propria sentenza di merito che ha escluso la rilevanza dei fatti addebitati ai soggetti e alle società deferite per la pretesa ed erronea inutilizzabilità come prova della sussistenza di indizi di reità della segnalazione/esposto del 26 ottobre 2022. A tanto consegue l’obbligo di questa Corte, non essendovi stata neppure alcuna violazione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa, di procedere all’esame del merito del deferimento. E ciò al di là dei dubbi che questa Corte federale ha espresso, in via generale, su quanto attualmente statuito dall’art. 106, comma 2, quarto periodo, del Codice di giustizia sportiva. Al riguardo è stato considerato che sul tema dell’annullamento con rinvio da parte del giudice d’appello si confrontano due principi contrapposti: da un lato, l’esigenza di garantire il doppio grado di giurisdizione, che agisce nel senso di ampliare i casi di annullamento con rinvio; dall’altro, la necessità di definire speditamente il giudizio, che agisce ovviamente nel senso opposto. Orbene – com’è noto - la speditezza e la tempestività sono le caratteristiche fondamentali dell’ordinamento processuale sportivo che intanto ha una propria legittimazione in quanto è in grado di assicurare forme di tutela pressoché immediate: i procedimenti sportivi devono essere veloci in relazione alla necessità di dare certezza ai campionati, ai tempi di apertura e chiusura del mercato dei trasferimenti degli atleti, oltreché alla partecipazione dei singoli alle manifestazioni sportive. E non da ultimo, per l’esigenza degli appassionati di conoscere tempestivamente la situazione in classifica delle varie squadre. Pertanto le esigenze di celerità e speditezza devono essere considerate prevalenti sull’altro principio sopra detto. Conseguentemente i casi di rimessione al giudice sportivo di primo grado devono essere considerati eccezionali, in quanto derogatori di un principio generale, come del resto avviene nel Codice del processo amministrativo e nel Codice di procedura civile. Va quindi espressa riserva sulla previsione normativa secondo cui la rimessione al giudice di primo caso è prevista anche nel caso di erronea declaratoria di inammissibilità (e di improcedibilità). Del resto, l'esigenza di una più intensa tutela giurisdizionale, che è alla base del reclamo - quale mezzo idoneo a denunciare qualsiasi errore o ingiustizia della decisione di primo grado (cosiddetto rimedio a critica libera) - non comporta l'inderogabile necessità, nel caso di utilizzazione di tale gravame, di una duplice pronunzia sul merito della controversia. Infatti, la doppia cognizione garantita dal legislatore alle parti contendenti riguarda la lite, intesa nella sua totalità, cioè nel complesso dei profili di natura sostanziale e di natura processuale che essa presenta e non, invece, le singole questioni di rito o di merito, suscettibili di autonoma considerazione, nelle quali è logicamente scomponibile la lite medesima. Né, d'altronde, può dubitarsi che il giudice decide l'intera controversia sia allorché risolve tutti i punti in contestazione della causa, sia allorché - correttamente o meno - ne risolve solo alcuni, con una pronunzia il cui contenuto precluda l'esame di ogni questione di merito o di una parte di esso (Cons. St., Ad. plen. n. 18/1978). In tali casi, in effetti, il processo si instaura e si svolge regolarmente, concludendosi con una sentenza che, pronunciandosi sulla domanda proposta, ravvisa la carenza di una delle condizioni per l’esame del merito (Cons. St., Ad. plen. n. 10/2018). In definitiva, parrebbe più coerente con i principi generali del diritto sportivo che il rinvio debba essere limitato al solo caso dell'incompletezza del contraddittorio in primo grado. L’opportunità di tale modifica normativa va quindi segnalata nuovamente al Legislatore federale (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 96/CFA/2021-2022; si veda anche Corte federale d’appello, SS.UU., n. 12/2022-2023).
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite - Decisione n. 40 del 08/05/2023
Decisione impugnata: decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022- 2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, nell’ambito del procedimento Prot. 15097/233pf21-22/GC/GR/blp e n. 0077/CFA/2022-2023, nei confronti del sig. F.B. e altri, all’esito del procedimento di revocazione ex art. 63 CGS FIGC, che ha dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione e, pertanto, ha revocato la propria pronunzia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27 maggio 2022 e, per l'effetto, nel respingere i reclami incidentali, ha accolto parzialmente il reclamo della Procura Federale FIGC avverso la decisione n. 0128/TFN/2021-2022 - Sezione Disciplinare - del 22 aprile 2022 ed ha irrogato, in parte qua, nei confronti della ricorrente, F.C. Juventus S.p.A., la sanzione della penalizzazione di 15 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nei confronti del ricorrente, dott. A.A., la sanzione della inibizione temporanea di 24 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, nei confronti del ricorrente, sig. F.P., la sanzione della inibizione temporanea di 30 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, nei confronti del ricorrente, sig. F.C., la sanzione della inibizione temporanea di 16 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, nei confronti del ricorrente, sig. E.V., la sanzione della inibizione temporanea di 8 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, nei confronti di tutti i suddetti ricorrenti (P.N., P.G., A.G.-V., C.M.H., D.M., F.R.), la sanzione della inibizione temporanea di 8 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, nei confronti del ricorrente, sig. M.A., la sanzione della inibizione temporanea di 24 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
Impugnazione Istanza: F.C. Juventus S.p.A. / FIGC / Procura Federale FIGC - dott. A.A. / FIGC / Procura Federale FIGC - sig. F.P. / FIGC / Procura Federale FIGC
Massima: Inammissibile ed infondato è il motivo con il quale si impugna la decisione sostenendo la “Violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 6 C.E.D.U., 2 CGS CONI e 44 CGS FIGC, con conseguente violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo; in ogni caso, omessa motivazione rispetto a elementi decisivi rappresentati nell’interesse dei deferiti”….il Collegio di Garanzia, in quanto giudice di legittimità, non può entrare nel merito delle valutazioni compiute dagli organi di giustizia delle Federazioni a meno che tali valutazioni non siano state determinate da evidenti errori di fatto o siano viziate per manifesta illogicità che, nella fattispecie, non si ravvisano. La decisione della Corte d’Appello Federale è, peraltro, ampiamente e dettagliatamente motivata anche sui profili specifici evidenziati dai ricorrenti. Innanzitutto, come già evidenziato in precedenza (punto 3.2.), gli stessi elementi che sono stati posti a base del giudizio rescissorio sono stati correttamente utilizzati ai fini del giudizio rescindente. Inoltre, dal mutato quadro fattuale, “radicalmente diverso da quello esaminato nella decisione revocata”, anche a seguito dell’esame del copioso materiale trasmesso dalla Procura della Repubblica di Torino, sono emersi i contestati comportamenti non corretti. Non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa, né tantomeno dei principi del contraddittorio e del giusto processo, atteso che sia i deferiti sia la Società hanno potuto pienamente esercitare il loro (insopprimibile) diritto di controdedurre nel corso del giudizio di revocazione. La sentenza si sofferma ampiamente sulle intercettazioni acquisite e confuta, con ampie argomentazioni e richiami giurisprudenziali, l’eccezione di non utilizzabilità delle stesse, correttamente affermando che “esula dai poteri del giudice sportivo ogni valutazione sulla legittimità dell’operato dell’autorità giudiziaria in ordine all’acquisizione stessa delle intercettazioni” e che “da tale provenienza discende la presunzione di legittimità, autenticità e genuinità degli atti”, non trovando applicazione al procedimento disciplinare “il divieto di un utilizzo a fini penali per reati diversi da quelli che hanno dato luogo alle intercettazioni stesse”. Nella parte in cui la censura non è inammissibile, perché si sostanzia in una richiesta di una rivalutazione nel merito delle acquisizioni probatorie, è, dunque, infondata, essendo la decisione correttamente e congruamente motivata sul punto. Con la doglianza, articolata come VI motivo nei ricorsi proposti dalla Juventus F.C. S.p.A. e dai Signori F.P. e F.C. e come V motivo nei ricorsi proposti dal Dott. A.A., dal Dott. E.V., dai Signori P.N. e altri e dal Dott. M.A., viene dedotta la “Violazione di norme di diritto (ex art. 54 CGS CONI) in relazione agli artt. 44, 63 e 119 CGS con riguardo al mancato deposito da parte della Procura Federale della nota 14.04.2021 contenente le “indicazioni interpretative” con conseguente decadenza dell’azione disciplinare e, comunque, inutilizzabilità̀ degli atti di indagine compiuti dopo il 14.07.2021”. Il motivo attiene alla mancata acquisizione della nota 10940/PF/GC/BLP del 14.04.2021 contenente le “indicazioni interpretative” fornite dalla Procura Federale FIGC alla Co.Vi.So.C. citate negli atti di indagine, da considerarsi come possibile notizia del contestato illecito sportivo dalla quale far decorrere i termini perentori per l’esercizio dell’azione disciplinare da parte della stessa Procura Federale FIGC. La disclosure di tale documento, richiesta sin dalla fase di conclusione delle indagini preliminari, sarebbe stata (sempre) negata dalla Procura Federale. I ricorrenti censurano la decisione della Corte Federale di Appello sotto vari profili; anzitutto, sotto quello della sopravvenuta carenza d’interesse e/o irrilevanza della questione in quanto i nuovi atti provenienti dalla Procura della Repubblica di Torino - comunque utilizzabili ex art. 119, comma 6, CGS FIGC – sarebbero da soli idonei ad “immutare il quadro procedimentale”, così superandosi la necessità di utilizzare quelli posti a sostegno del deferimento. Osservano i ricorrenti che il riferimento all’art. 119 CGS appare fuor di luogo in quanto, pur essendo vero che tale norma, nel sanzionare con l’inutilizzabilità̀ “gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine”, aggiunge che “possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità̀ giudiziarie dello Stato”, nondimeno, tale possibilità̀ è riferita ad atti e documenti provenienti dal Pubblico Ministero fuori dal termine massimo delle indagini ma, evidentemente, sempre nell’ambito di un procedimento in corso ove è in ogni caso garantita la possibilità̀ di esercitare i diritti difensivi fin dalla fase delle indagini. La norma, dunque, non regolerebbe la presente fattispecie in cui gli atti o i documenti provenienti dal Pubblico Ministero, sopravvenuti dopo la definizione del giudizio ordinario, sono stati valorizzati per la possibile revocazione.Altrettanto viziata sarebbe la motivazione della decisione – che menziona la sentenza n. 29/CFA/2021-2022 – con riferimento alla possibile rilevanza della questione ai soli fini dell’inutilizzabilità̀ degli atti e non anche della decadenza dell’azione disciplinare, posto che la decadenza dell’azione disciplinare si ricava dagli artt. 119, comma 3, e 44, comma 6, CGS FIGC, secondo cui “la notizia dell’illecito è iscritta nel registro di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore la ha acquisita di propria iniziativa” e “Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori”. Anche le osservazioni svolte nel merito risulterebbero infondate. La prima osservazione, secondo cui “la trasmissione di indicazioni interpretative non può̀ costituire nel processo sportivo una forma effettiva di atto d’indagine, potendo al più̀ appartenere al novero degli atti pre-procedimentali”, traviserebbe il senso della questione, confondendo l’“atto d’indagine” con “la notizia dell’illecito” che, ex art. 119, comma 3, CGS FIGC, avvia (e deve avviare) le indagini: i ricorrenti rilevano di non aver mai inteso rappresentare che le “indicazioni interpretative” costituissero un “atto d’indagine”, considerando viceversa che le medesime, in quanto potenzialmente rivelatrici di una “notizia dell’illecito” già acquisita dal Procuratore Federale (anche) “di propria iniziativa”, secondo le prerogative di cui all’art. 119, comma 3, CGS, dovessero essere messe a conoscenza della difesa, anche in virtù di quel principio di “trasparenza” richiamato dalla stessa Corte Federale d’Appello e valorizzato dalla giurisprudenza federale che, proprio con specifico riguardo all’avvio del procedimento disciplinare, ha considerato come sia “fondamentale esigenza dell’ordinamento punitivo, cui certamente è informato anche l’ordinamento sportivo, di trasparenza dell’indagine pubblica e di conseguente necessaria verificabilità̀ , anche da parte dell’interessato, di qualunque fonte abbia inciso sulla genesi del procedimento avviato a suo carico, nonché́ sugli elementi probatori posti a fondamento” della contestazione. Anche la seconda osservazione (per cui “la nota Co.Vi.So.C. costituisce atto tipico di proposta di avvio di indagine ai sensi dell’art. 80, comma 3, Noif, ed è solo da tale istante che [...] deve calcolarsi un qualunque termine di iscrizione della notizia dell’illecito (individuata dalla Co.Vi.So.C.)”) non appare – a detta dei ricorrenti – apprezzabile, in quanto il fatto che la Co.Vi.So.C. possa determinare l’avvio delle indagini, ex art. 80, comma 3, Noif, non esclude che le stesse potessero essere state avviate prima e “di propria iniziativa” dal Procuratore Federale, come l’art. 119, comma 3, CGS prevede.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 120/TFN - SD del 2 Febbraio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 13090/82pf22-23/GC/GR/ff del 24 novembre 2022, nei confronti dei sigg.ri F.C. + altri - Reg. Prot. 90/TFN-SD
Massima: In primo luogo deve affrontarsi la questione preliminare dell’ammissibilità del procedimento e della legittimità del materiale investigativo raccolto dalla Procura Federale, anche se ad onore del vero alcuna domanda di inammissibilità e/o improcedibilità è poi avanzata nelle memorie difensive dei deferiti. Ad ogni modo sul punto deve riportarsi la recente statuizione della Corte Federale d’Appello secondo cui il CGS non delimita l’ambito soggettivo di coloro che possono denunciare un fatto di possibile rilevanza disciplinare, tenendo conto peraltro che l’ordinamento federale pone anche un obbligo in tal senso per i soggetti ad esso appartenenti o che svolgono attività comunque rilevanti per l’ordinamento stesso, con l’evidente fine di favorire l’emersione degli illeciti. Sul punto deve dunque ribadirsi il consolidato orientamento degli Organi di Giustizia Sportiva da ultimo recepito nella decisione n./0038/CFA-2022-2023 della Corte Federale d’Appello secondo cui “un’interpretazione logico-sistematica sia dell’art. 118, comma 2, dell’attuale CGS, sia del precedente art. 32-ter, comma 3, primo periodo, impedisce di estendere l’area di incidenza del divieto di utilizzabilità dell’anonimo sino a ricomprendervi anche l’uso di esso come semplice ‘stimolo investigativo’ ... Infatti, entrambe le disposizioni in esame (art. 118, comma 2, dell’attuale CGS e precedente art. 32-ter, comma 3, primo periodo), ricalcando perfettamente quanto previsto in ambito penale dall’art. 330 c.p.p. (secondo cui: ‘ Il Pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizie dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti’) contemplano due distinte modalità di acquisizione della notizia di illecito: da un lato, quella della ‘ricezione’, in cui l’organo inquirente si limita a fungere da collettore passivo di informazioni qualificate, come accade nel caso delle denunce provenienti da fonti compiutamente identificate e/o identificabili; dall’altro, quella della ‘apprensione’ d’iniziativa, che invece presuppone un’attività pre-procedimentale di ricerca e ricognizione dell’informazione proveniente da canali non qualificati, volta a verificare la traducibilità della segnalazione anonima in una legittima notitia criminis ... Ne discende che se è vero, come affermato dalla Corte di Cassazione, che una «’denuncia anonima’ non può essere posta a fondamento di atti ‘tipici di indagine’ (…), trattandosi di atti che implicano e presuppongono l’esistenza di indizi di reità» e, quindi, l’esistenza a monte di una notitia criminis qualificata, tuttavia, « gli elementi contenuti nelle ‘denunce anonime’ possono stimolare l’attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall’anonimo possano ricavarsi estremi utili per l’individuazione di una ‘notitia criminis’» (Sez. VI, 22/04/2016, n. 34450) (così CFA, SS.UU., n. 18/2020-2021; conf., da ultimo, CFA, Sez. I, n. 1/2022-2023. Nell’ordinamento generale, si veda altresì Cass. pen., SS.UU., 29.5.2008, n. 25932, sull’idoneità della denuncia anonima a stimolare l'attività del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine dell'assunzione di dati conoscitivi atti a verificare se dallo scritto di autore ignoto possano ricavarsi indicazioni utili per la enucleazione di una “notitia criminis”, suscettibile di essere approfondita con gli strumenti legali)”. Da ciò discende che, anche laddove il messaggio e-mail in questione dovesse qualificarsi come esposto anonimo, come prospettato dalla difesa dei deferiti, l’azione disciplinare risulterebbe in ogni caso ritualmente esercitata, essendo fondato il deferimento su attività di indagine autonomamente svolte dalla Procura Federale, sulla scorta dello “stimolo investigativo” rappresentato dallo stesso esposto presentato.
Decisione C.F.A. – Sezione III : Decisione pubblicata sul CU n. 0054/CFA del 13 Dicembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 0075/TFNSD dell11.11.2022
Impugnazione – istanza: Sig. G.D.D.-Sig. L.L.-Sig. M.N.-SSD Feldi Eboli a R.L./Procura Federale
Massima: Annullata la decisione del TFN Sezione disciplinare per violazione del diritto di difesa concretizzatosi nella manca iscrizione della segnalazione nell’apposito registro successivamente coperta da archiviazione, con irrituale riapertura delle indagini…L’accoglimento dei motivi in questione, che possono essere trattati congiuntamente, partendo dal terzo, è dovuto per l’accertata violazione dei diritti di difesa dei reclamanti sotto un duplice profilo, che il TNF non ha colto o comunque – pur se prospettato sin dai ricorsi di primo grado - ha ritenuto di interpretare secondo una ricostruzione dell’operato della Procura Federale che questa Corte non può avallare in quanto contrastante con numerose disposizioni del CGS. Più precisamente, per come verrà chiarito nel prosieguo, è evidente che le Parti sono state condannate in primo grado per effetto di un deferimento che scaturisce da una segnalazione della società Petrarca Calcio che è confluita con una precedente segnalazione (iscritta come proc. n. 727), senza che vi sia stata una iscrizione di un nuovo procedimento e, soprattutto, senza che il diritto di difesa delle parti sia stato adeguatamente rispettato e garantito. Infatti, come risulta dai documenti versati in giudizio, non era possibile per gli incolpati avere contezza di essere oggetto di una indagine che, nei fatti, si è sdoppiata un mese dopo il suo inizio, senza però che alle parti sia stata data la possibilità di una piena e consapevole difesa. Il primo vulnus riguarda la violazione dell’art. 119 CGS (“Svolgimento delle indagini”), che stabilisce testualmente: “1. Il Procuratore federale svolge tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari delle quali abbia notizia.” “2. A tal fine, iscrive nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti, secondo le modalità prescritte dall’art. 53 del Codice CONI, in quanto compatibili.” “3. La notizia dell'illecito è iscritta nel registro di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore la ha acquisita di propria iniziativa.” Il riferimento di cui al comma 2 è al Registro istituito “presso la Procura generale dello sport”; trattasi di un registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun ufficio del procuratore federale, che si articola in una o più sezioni ovvero uno o più registri particolari per l’apposita iscrizione e annotazione dei dati raccolti a norma dell’art. 12 ter dello Statuto del Coni, relativamente a: “[…..] b) notizie di illecito sportivo ricevute non in forma anonima dal Procuratore federale; c) comunicazioni di avvio dell’azione disciplinare del Procuratore federale; d) determinazioni di conclusione delle indagini del Procuratore federale” […] In base al comma 4 dell’art. 53 del Codice Coni, “ogni registro deve essere formato in modo da dare costantemente piena prova dell’autore e della data dell’iscrizione o dell’annotazione nonché degli altri elementi essenziali al raggiungimento dello scopo per il quale il registro è tenuto.” Nel caso concreto, è evidente che il procedimento n. 727, iniziato con un oggetto ben preciso e a seguito di una altrettanto ben precisa segnalazione/esposto (cfr. documenti istruttori del fascicolo di primo grado, nei quali il collegamento tra procedimento ed esposto del 10.5.2022 è di palmare chiarezza) si sia arricchito di una successiva segnalazione – quella del 30.5.2022 - che però la Procura, nei documenti sopra menzionati, riporta solo alla fine, come fosse un atto istruttorio qualunque (cfr. pag. 90 e ss.) e, cosa ancor più grave, non menziona affatto nell’oggetto della convocazione/audizione di due degli incolpati (L. e M., pagg. 83 e 84 atti istruttori) dell’8.6.2022, quando essi sono stati sentiti nel corso di quello che per la Procura era il proseguimento delle indagini a seguito dell’esposto del 30.5.2022, ma per i due auditi non poteva esserlo in quanto nessuna comunicazione in tal senso era stata loro fatta. Prova ne è che il Presidente della Feldi Eboli, …, è stato audito il 16.5.2022 “in qualità di persona informata dei fatti – procedimento n. 727 pf 21/22” (pag. 62 documenti istruttori fasc. primo grado) così come pure il dirigente medico L., audito per il medesimo procedimento il 27.5.2022 (pag. 75 documenti istruttori fasc. primo grado), quando ancora la denuncia della società Petrarca calcio (del 30.5.2022) non era neppure stata formalizzata. Successivamente, la Procura non ha proceduto alla riconvocazione del Presidente della Feldi Eboli ma solamente, e nuovamente, del medico dott. L. e del Segretario della società M. (pag. 83 e 84 documenti istruttori fasc. primo grado), audendoli l’8.6.2022 in ordine sempre e solo al procedimento 727 (nei verbali di audizione – pagg. 85 e 87 - si specifica e si sottolinea che l’audizione avviene “ ai fini del presente procedimento”), senza altra specificazione, nell’oggetto della convocazione, del nuovo esposto del 30.5.2022, senza l’assistenza formale di un difensore ed elezione di domicilio presso di esso. La circostanza che l’audizione sia avvenuta presso lo studio dell’avv. …. è, infatti, e a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza qui impugnata, priva di effetti ai fini della difesa delle parti, che non hanno ricevuto alcun avviso di potersi avvalere dell’assistenza di un legale né tantomeno di poter eleggere domicilio presso lo stesso, tant’è che entrambi hanno chiesto di ricevere eventuali future comunicazioni il M. presso la propria abitazione in Eboli e il Lenza presso l’abitazione del M.. Di fatto, neppure si sa se l’avvocato …. abbia assistito all’audizione dei due incolpati o abbia semplicemente messo a disposizione dei locali del suo studio. Già questi elementi dimostrano che il D. non avrebbe neanche dovuto essere deferito per l’esposto del 30.5.2022, in quanto completamente ignaro dello stesso, ma che stessa sorte sarebbe dovuta toccare al medico e al segretario perché nei fatti auditi in ordine a un procedimento – il 727 – che era stato iscritto con oggetto diverso da quello per il quale – come si è dedotto solo dopo la conclusione delle indagini e il deferimento – le sudd tte indagini sono state portate avanti dalla Procura. In sintesi, il procedimento n. 727 ha mantenuto, per tutta la durata delle indagini, la medesima denominazione (“ Accertamenti in ordine alla corretta applicazione dei protocolli sanitari da parte della società SSD Feldi Eboli ARL”) come scaturita dalla generica denuncia del Petrarca Calcio del 10.5.2022, ma non ha mai fatto menzione formale della violazione della normativa sul “Return To Play”, che è quanto denunciato con la segnalazione del 30.5.2022, in relazione alla quale la Procura non ha mai iscritto un separato e apposito procedimento. Esso è stato archiviato (come dimostrano i numerosi documenti depositati dalla Procura federale, tra cui il prot. 1759 del 22.7.2022, le cui motivazioni sono state richieste, in fase processuale, dal Tribunale federale) e la sua successiva “prosecuzione” non è mai stata iscritta in modo autonomo e al fine di fornire agli incolpati tutte le garanzie difensive, non ultima quella di cui al comma 7 dell’art. 119 CGS, che risulta irrimediabilmente violato. Tale violazione va letta in combinato-disposto anche con l’art. 85 CGS, in quanto l’avviso finalizzato alla “ discovery” degli atti processuali, a seguito dell’atto di deferimento e della successiva fissazione dell’udienza presso il TFN, contiene l’avvertimento gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono presentare memorie, istanze, documenti e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa. È evidente che le garanzie di cui all’art. 85 CGS sono prive di contenuto sostanziale se il riferimento è a un procedimento nel quale il diritto di difesa e contraddittorio è stato leso ab origine, come sopra chiarito. Anche se quanto illustrato già sarebbe sufficiente per accogliere il reclamo, va accertata la fondatezza di quest’ultimo anche sotto un secondo e comunque importante profilo, che va chiarito anche perché collegato alla ripetuta reiterazione di produzione in giudizio, da parte del TFN, con le ordinanze istruttorie menzionate nella parte in fatto della presente decisione, della bozza di motivazione dell’intendimento di archiviazione del 22.7.2022.…Va accertata la violazione dell’art. 122 CGS, sub specie del comma 4, in combinato disposto con gli artt. 123, 126 e 119 CGS. Nel sistema del Codice, infatti, l’invio dell’avviso di conclusione indagini (art. 123 CGS) è una conseguenza della mancata intenzione del Procuratore federale di non formulare richiesta di archiviazione. Tra esso e il deferimento (art. 125 CGS) vi è la possibilità per le parti, prevista dall’art. 126 CGS, di proporre il cd. patteggiamento, che costituisce notoriamente una importante garanzia al diritto di difesa degli incolpati e segue una procedura ben precisa. Orbene, è evidente il collegamento che esiste nel sistema tra archiviazione – conclusione indagini- patteggiamento – deferimento: non ha senso patteggiare una condanna se l’indagine è archiviata, così come parimenti la parte non può essere messa nelle reali condizioni di comprendere di cosa è incolpata laddove il meccanismo “archiviazione- conclusione indagini – deferimento” abbia subito, come nel caso di specie, dei vulnera, per effetto dell’imperfetta gestione del procedimento di incolpazione da parte della Procura federale. Infatti, il comma 4 dell’art. 122 CGS stabilisce espressamente che “ dopo il provvedimento di archiviazione, la riapertura delle indagini può essere disposta d’ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui il Procuratore federale non era a conoscenza e che, anche unitamente a quanto già raccolto, si ritengano idonei a provare la colpevolezza dell'incolpato.” Tale disposizione sta a significare che in questi casi la Procura riapre formalmente l’indagine, con nuove comunicazioni di rito agli incolpati, ma soprattutto aprendo un nuovo fascicolo/procedimento, cosa che, nel caso concreto, non è mai avvenuta. Nella vicenda de quo, infatti, come emerge dalle carte processuali, vi è stata una riapertura indagini – per effetto dell’esposto del 30.5.2022 – “intraprocedimentale”, che non è mai stata formalizzata, come avrebbe dovuto, alle parti in causa e addirittura, per ragioni temporali, non è mai stata oggetto di audizione con il Presidente della Feldi Eboli, ma solo con due soggetti che della società non hanno alcuna rappresentanza. Tale riapertura non può essere giustificata, come ha ritenuto la sentenza appellata, da ragioni di connessione oggettiva, che non sono contemplate dalla disciplina del Codice sulla riapertura delle indagini: è vero che il comma 4 dell’art. 122 fa riferimento all’emersione di nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui il Procuratore federale non era a conoscenza e che, anche unitamente a quanto già raccolto, si ritengano idonei a provare la colpevolezza dell'incolpato.Tuttavia “l’unitamente a quanto già raccolto” non può prescindere dal rispetto della disciplina codicistica sulle garanzie del diritto di difesa, che passano sia per la corretta iscrizione dei procedimenti disciplinari nel registro del CONI, sia per i conseguenti corretti avvisi sui fatti portati all’attenzione delle parti e sui quali indaga la Procura, sia, da ultimo, sul rispetto delle regole per l’archiviazione dei procedimenti conclusi. Nel caso di specie, il procedimento n. 727 pf 21/22 era chiaramente coperto dall’archiviazione rispetto all’esposto del 10.5.2022, e mai riaperto in modo formale con riguardo al successivo esposto del 30.5.2022. Questo si capisce chiaramente dal più volte citato provvedimento “bozza di motivazioni” prot. 1759 del 22.7.2022, firmato dal Procuratore Federale, e che ha fatto ingresso nel processo per volontà dello stesso TFN. In esso si fa riferimento, e si archivia, l’esposto del 10.5.2022 e quindi il procedimento 727. Tuttavia, si cita un’ulteriore segnalazione del Petrarca Calcio “in data 08.06.2022”, dalla quale sarebbe emersa la violazione della normativa federale per quanto riguarda la partecipazione dei calciatori …. alla gara disputatasi in data 21.05.2022 contro la L84 Torino; in questo frangente, la Procura ha affermato di voler procedere con separato provvedimento, ma di questa segnalazione dell’8.6.2022 non vi è traccia in atti, quindi è probabile che il riferimento, alquanto approssimativo, fosse alla menzionata mail del 30.5.2022. Tale grave irregolarità nella menzione della data della terza segnalazione dimostra l’approssimazione con la quale la Procura territoriale ha gestito il procedimento. A ciò va aggiunto che nel PQM delle motivazioni del 22.7.2022 (prot. 1759), la Procura ha chiesto “l’archiviazione del presente procedimento disciplinare, allo stato degli atti, limitatamente ai fatti segnalati con l’esposto del 10.05.2022 che ha dato origine al presente procedimento, ovverosia alla presunta non corretta applicazione dei protocolli federali in occasione della richiesta di rinvio della gara L84 Torino – Feldi Elboli originariamente programmata per il 15.05.2022”. È probabile che l’intendimento della Procura fosse quello di continuare l’indagine sui fatti segnalati il 30.5.2022, ma tale volontà, corredata da opportune motivazioni e con l’adeguato supporto istruttorio, non è mai stata formalizzata né è stata data alle parti la possibilità di difendersi; anche perché le audizioni di L. e M., astrattamente e ipoteticamente riconducibili all’esposto del 30.5.2022 e non a quello del 10.5.2022, sono state inglobate nella relazione istruttoria del collaboratore della Procura del 10.6.2022, e depositate tra i “ documenti istruttori” del proc. 727 pf 21/22 sin dall’inizio, a dimostrazione del fatto che tutta l’attività istruttoria svolta per il procedimento 727 è stata formalmente coperta dall’archiviazione, avallata dalla Procura del CONI. In sostanza, la successiva “riapertura” delle indagini, che ha portato all’avviso di conclusione delle stesse del 27.7.2022, è avvenuta in modo irrituale, senza garanzia del diritto di difesa e senza specificazione dell’esistenza di un’archiviazione solo parziale. Questa Corte non vuole censurare la possibilità, per la Procura, di disporre l’archiviazione parziale di un procedimento. Ciò che va censurato, e per l’effetto comporta la riforma integrale della decisione di primo grado e l’accoglimento dei reclami, è la circostanza che l’archiviazione parziale sia stata palesata solo con l’avviso di conclusione indagini, laddove si afferma che “con separato provvedimento (condiviso dalla Procura Generale dello Sport con nota del 25.07.2022) è stata disposta la archiviazione per i fatti oggetto della prima segnalazione del 10.05.2022”, senza che vi sia stata alcuna possibilità di preventiva difesa. Peraltro, a parere di questa Corte, l’archiviazione “parziale” è formalmente inesistente e non è mai stata oggetto di apposita formale comunicazione. L’unica comunicazione ha riguardato una archiviazione del proc. 727 che chiunque, tranne la Procura federale, avrebbe inteso come “totale”. L’aver fatto menzione, nell’avviso di conclusione indagini, di “non dovere, allo stato, disporre l’archiviazione del procedimento relativamente ai comportamenti sopra descritti, oggetto della seconda segnalazione del 30.05.2022, e di avere, pertanto, l’intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare sulla scorta delle fonti di prova sopra indicate” è irrilevante ai fini del giudizio sul corretto operato della Procura federale. Infatti, sarebbe stato difficile per chiunque comprendere come, a fronte di un intendimento di archiviazione del proc. 727 del 22.7.2022, senza ulteriori specificazioni, condiviso dal CONI il 25.7.2022, dopo soli due giorni vi sia stata l’effettiva archiviazione del proc. 727 e contemporaneamente la notifica dell’avviso di conclusione indagini avente ad oggetto sempre il medesimo procedimento archiviato, rubricato “Accertamenti in ordine alla corretta applicazione dei protocolli sanitari da parte della società SSD Feldi Eboli ARL - Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale il 12.05.2022 al n. 727pf21-22”, senza alcuna menzione dei fatti relativi alla violazione della normativa “Return to Play” e senza che la Procura del Coni sia stata notiziata in tal senso (posto che, per il CONI, il procedimento era stato oggetto di archiviazione). In conclusione, la mancata iscrizione di un nuovo procedimento a seguito della denuncia del 30.5.2022 e la circostanza che la bozza di motivazione dell’archiviazione del proc. 727 non recasse la chiara evidenza di una “archiviazione parziale”, mancando qualsivoglia riferimento – sia nell’oggetto del procedimento che nella motivazione e nel dispositivo – ai fatti denunciati dal Petrarca Calcio il 30.5.2022, dimostrano che è stato violato il diritto di difesa delle parti e le regole codicistiche sul procedimento di svolgimento delle indagini e di contestazione degli addebiti, con ciò viziando, irrimediabilmente, il successivo operato della Procura.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 75/TFN - SD del 11 Novembre 2022 (motivazioni)
Impugnazione – Deferimento n. 5664/727 pf21-22/GC/gb del 7.9.2022 nei confronti del sig. G.D.D. + altri - Reg. Prot. 44/TFN-SD
Massima: Rigettata l’eccezione di improcedibilità del deferimento in conseguenza sia del fatto che la Procura Federale, a seguito della denuncia del 30.05.2022 del Petrarca Calcio a Cinque Srl, abbia ritenuto di non aprire un nuovo procedimento come disposto dall’art. 119 del CGS, facendola confluire nel procedimento n. 727pf22-23, sebbene lo stesso fosse stato aperto con diverso oggetto, sia in considerazione del fatto che l’Organo requirente avrebbe proceduto all’archiviazione del ridetto procedimento rendendo quindi improcedibile la successiva fase relativa alla comunicazione della chiusura delle indagini e del deferimento…Esaminando per primo il secondo motivo di pretesa improcedibilità/inammissibilità sollevato dalla difesa dei deferiti, osserva il Tribunale che la Procura Federale, mediante il deposito, disposto dal Tribunale, delle motivazioni adottate all’atto dell’intervenuta (parziale) archiviazione del procedimento n. 727pf22-23 e dell’identico “intendimento di archiviazione”, prodotto quale allegato alla nota con la quale la Procura Federale rimetteva tale documento alla Procura Generale dello Sport del CONI, con nota del 22.07.2022 a prot. 1759/727pf21-22/GC/gb, in ottemperanza al dettato dell’art. 122, comma 2, del CGS, ha fornito prova del fatto che l’archiviazione è stata disposta limitatamente ai fatti portati alla sua attenzione dal Petrarca Calcio a Cinque con la prima denuncia del 10.05.2022. Entrambi i documenti prodotti sono, sul punto, inequivocabili e la Procura Generale dello Sport del CONI, con la nota del 25.07.2022, a prot. 3413, ha condiviso l’intendimento di archiviazione così come propostogli dalla Procura Federale. Che, poi, l’intendimento di archiviazione inviato dalla Procura Federale alla Procura Generale dello Sport del CONI il 22 luglio 2022 non rechi sottoscrizi ne e numero di protoco lo è spiegato dal fatto che lo st sso cost tuisce la “bozza motivazioni archiviazione proc. n. 727pf21-22”, come riportato in calce alla nota stessa, e che solo dopo la condivisione della Procura del CONI tale bozza, o intendimento, diviene definitivo e assume data, protocollo e sottoscrizione come risulta dall’identico provvedimento di archiviazione prodotto dalla Procura Federale con la data del 25 luglio 2022, prot. 1867/727/pf21-22/GC/blp, sottoscritto dal Procuratore Federale. Nessun dubbio, quindi, può permanere circa la circostanza che la Procura Federale abbia provveduto a un’archiviazione solo parziale del procedimento. Circa, poi, la pretesa violazione dell’art. 119 CGS da parte della Procura Federale, che in conseguenza della ulteriore denuncia del Petrarca Calcio a Cinque del 30.05.2022 avrebbe dovuto aprire, ad avviso dei deferiti, un nuovo procedimento non avendo il potere o la facoltà di far confluire detta denuncia nel procedimento già aperto, osserva il Collegio che l’oggetto del procedimento n. 727pf22-23, che era “Accertamenti in ordine alla corretta applicazione dei protocolli sanitari da parte della società SSD Feldi Eboli ARL”, traeva la sua origine nei fatti di cui all’esposto del 10.05.2022 del Petrarca Calcio a Cinque tramite il quale la ridetta Società rappresentava la circostanza che la Feldi Eboli avesse strumentalizzato alcuni episodi Covid al fine di ottenere il rinvio della gara L84 – Feldi Eboli del 15.05.2022 facendo così slittare al 21 maggio successivo l’intera ultima giornata del Campionato di Serie A di calcio a 5. Nello specifico, la predetta gara del 15.05.2022 fu rinviata “preso atto delle positività accertate dei componenti appartenenti al Gruppo Squadra della società SSD Feldi Eboli ARL” come è dato leggere nel C.U. 1321 ss. 2021-2022 della Divisione Calcio a 5 della LND, con riferimento a quanto disposto dalla Divisione stessa con il C.U. 581 della medesima stagione sportiva circa la contemporanea indisponibilità di due portieri, entrambi positivi al Covid. L’indagine della Procura Federale ha accertato che il rinvio della gara fu disposto in considerazione del fatto che i giocatori … (portiere), … (portiere), … (giocatore di movimento), tutti tesserati della Feldi Eboli, successivamente alla gara del 7.05.2022, avevano contratto il Covid 19. Orbene, il successivo esposto del Petrarca Calcio a Cinque del 30.05.2022 era proprio relativo al fatto che i tre citati calciatori avevano indebitamente preso parte alla gara del 21.05.20222 perché privi della certificazione “return to play”. Esiste, quindi, un’accertata connessione soggettiva e, alla luce dell’ampiezza dell’oggetto del procedimento n. 727pf22-23, anche una connessione oggettiva fra i due filoni dell’indagine. Il tutto a voler sottacere il fatto che dopo il secondo esposto del Petrarca la Procura Federale ha provveduto a riconvocare i sigg.ri … e …. per ascoltarli in merito al nuovo esposto, senza che questi, auditi presso lo studio del loro difensore, nulla avessero ad eccepire in proposito alla necessità di aprire un altro e diverso procedimento, e che il difensore di tutti i deferiti, dopo la notifica della comunicazione di chiusura delle indagini e dopo l’archiviazione parziale del procedimento n. 727pf22-23, ha intavolato, con l’Organo inquirente, una trattativa volta a patteggiare le sanzioni ai sensi dell’art. 126 del CGS, poi non andata a buon fine, senza nulla eccepire circa quanto invece eccepito con la memoria depositata prima del dibattimento. Sul punto, quindi, vi è stata anche accettazione del contraddittorio con ogni conseguenza di legge.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n.89/TFN - SD del 30 Novembre 2022 (motivazioni)
Impugnazione – Deferimento n. 11197/24pf22-23/GC/GR/ff del 4 novembre 2022 nei confronti del sig. S.B. e della società ASD Lornano Badesse - Reg. Prot. 78/TFN-SD
Massima: Infondata è l’eccezione di improcedibilità del deferimento basato su denuncia anonima..La giurisprudenza formatasi sulla questione, tanto quella della Corte Federale d’Appello quanto quella del Collegio di Garanzia del CONI, ha avuto ad affermare, in molteplici occasioni, che il documento anonimo, così come la segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente il denunciante, non può essere utilizzato come elemento di prova e non integra neppure una notizia di illecito in senso proprio, la quale presuppone sempre la riconoscibilità della relativa fonte. Nondimeno deve considerarsi legittima l’attività d’investigazione dell’organo inquirente finalizzata a verificare se dall’anonimo e/o dalla segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente l’autore possano, in concreto, ricavarsi gli estremi utili per l’individuazione, d’iniziativa dell’organo inquirente stesso, di una notizia di illecito sportivo (CFA, SS.UU., n. 18-2020/2021). Tale orientamento, peraltro condiviso, come già detto, dal Collegio di Garanzia del CONI (decisione n. 83/2021), di recente confermato dalla CFA (Sez. I, n. 1-2022/2023, Sez. I, n. 10-2022/2023, Sez. IV, n. 38-2022/2023), è conforme a quello elaborato dal giudice penale in relazione al combinato disposto degli artt. 240, 330, e 333 c.p.p., secondo cui la denuncia anonima non è notizia di reato, ma è in grado di stimolare una legittima attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione, appunto, di una “notitia criminis” (Cass. pen., Sez. IV, 28 aprile 2016, n. 39028; Cass. pen., SS. UU, 29 maggio 2008, n. 25932; Cass. pen., Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 30313). Nel caso di specie la denuncia protocollata il 10.06.2022 al n. 19432, sia pure anonima, era assolutamente circostanziata sia con riferimento alle persone e alle società che potevano essere coinvolte nell’illecito (il T.e i Presidenti della Lornano Badesse e della Pistoiese), sia con riguardo ai tempi in cui lo stesso poteva essere stato commesso (1.08.2022 – 13.08.2022), sia, infine, in relazione al tipo di illecito che era stato consumato (doppio tesseramento). A comprova di quanto denunciato, allo scritto anonimo venivano anche allegati articoli tratti dal sito della Lornano Badesse e dalla carta stampata, link di riferimento, fotografie ritraenti il T.con addosso la divisa sociale del Lornano Badesse e prospetto tratto dal sistema AS400 circa la posizione di tesseramento del T. Si può quindi affermare, con un più che ragionevole grado di certezza, che la denuncia in questione era di per sé da sola sufficiente a radicare nell’organo inquirente la convinzione della fondatezza della “notitia criminis” e quindi a legittimarla ad aprire un regolare procedimento dovendosi ritenere come adempiuta l’attività preprocedimentale con l’esame, nel dettaglio della denuncia e di quanto ad essa allegato.
Decisione C.F.A. – Sezione IV: Decisione pubblicata sul CU n. 0038/CFA del 26 Ottobre 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0035/TFNSD-2022 – 2023 del 16.9.2022
Impugnazione – istanza: Sig. M.C./Procura Federale
Massima: Il deferimento è procedibile in quanto non instaurato a seguito di denuncia anonima, poiché non è tale la denuncia promanante da soggetto non facente parte dell’ordinamento federale….Va sul punto condivisa la statuizione del TFN, secondo cui il CGS non delimita l’ambito soggettivo di coloro che possono denunciare un fatto di possibile rilevanza disciplinare, tenendo conto peraltro che l’ordinamento federale pone sinanche un obbligo in tal senso per i soggetti ad esso appartenenti o che svolgono attività comunque rilevanti per l’ordinamento stesso, con l’evidente fine di favorire l’emersione degli illeciti, da ciò discendendone che anche altre persone fisiche o giuridiche (nel caso di specie un’Associazione che riunisce una categoria di tecnici sportivi) sono certamente legittimate a denunciare eventuali violazioni disciplinari. Va altresì condiviso l’ulteriore, decisivo profilo motivazionale di rigetto dell’eccezione, contenuto nella pronuncia impugnata, secondo cui -come può riscontrarsi dalla disamina del fascicolo istruttorio- la Procura Federale ha svolto al riguardo un’autonoma attività di indagine, acquisendo ritualmente le fonti di prova, orale e documentale, di cui s’è detto nel precedente § 2. delle considerazioni in fatto della presente pronuncia. Soccorre, al riguardo, il consolidato orientamento degli Organi di giustizia sportiva e di questa stessa Corte, affermato anche a Sezioni Unite, secondo cui “un’interpretazione logico-sistematica sia dell’art. 118, comma 2, dell’attuale CGS, sia del precedente art. 32-ter, comma 3, primo periodo, impedisce di estendere l’area di incidenza del divieto di utilizzabilità dell’anonimo sino a ricomprendervi anche l’uso di esso come semplice ‘stimolo investigativo’ ... Infatti, entrambe le disposizioni in esame (art. 118, comma 2, dell’attuale CGS e precedente art. 32-ter, comma 3, primo periodo), ricalcando perfettamente quanto previsto in ambito penale dall’art. 330 c.p.p. (secondo cui: ‘Il Pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizie dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti’) contemplano due distinte modalità di acquisizione della notizia di illecito: da un lato, quella della ‘ricezione’, in cui l’organo inquirente si limita a fungere da collettore passivo di informazioni qualificate, come accade nel caso delle denunce provenienti da fonti compiutamente identificate e/o identificabili; dall’altro, quella della ‘apprensione’ d’iniziativa, che invece presuppone un’attività pre-procedimentale di ricerca e ricognizione dell’informazione proveniente da canali non qualificati, volta a verificare la traducibilità della segnalazione anonima in una legittima notitia criminis ... Ne discende che se è vero, come affermato dalla Corte di Cassazione, che una «’denuncia anonima’ non può essere posta a fondamento di atti ‘tipici di indagine’ (…), trattandosi di atti che implicano e presuppongono l’esistenza di indizi di reità» e, quindi, l’esistenza a monte di una notitia criminis qualificata, tuttavia, «gli elementi contenuti nelle ‘denunce anonime’ possono stimolare l’attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall’anonimo possano ricavarsi estremi utili per l’individuazione di una ‘notitia criminis’» (Sez. VI, 22/04/2016, n. 34450)” (così CFA, SS.UU., n. 18/2020-2021; conf., da ultimo, CFA, Sez. I, n. 1/2022-2023. Nell’ordinamento generale, si veda altresì Cass. pen., SS.UU., 29.5.2008, n. 25932, sull’idoneità della denuncia anonima a stimolare l'attività del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine dell'assunzione di dati conoscitivi atti a verificare se dallo scritto di autore ignoto possano ricavarsi indicazioni utili per la enucleazione di una “notitia criminis”, suscettibile di essere approfondita con gli strumenti legali). Ne rimane che, anche laddove l’esposto in questione dovesse qualificarsi come “sostanzialmente” anonimo, come prospettato dal reclamante, l’azione disciplinare risulterebbe in ogni caso ritualmente esercitata, essendo fondato il deferimento su attività di indagine autonomamente svolte dalla Procura Federale, sulla scorta dello “stimolo investigativo” rappresentato dallo stesso esposto presentato dall’Associazione APPORT in data 28.2.2022.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0040/CFA del 31 Ottobre 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia n. 27/TFT-2022-2023 del 07/10/2022
Impugnazione – istanza: F.P./Procura federale interregionale
Massima: E’ improcedibile il deferimento allorquando le indagini della Procura Federale sono state avviate a distanza di tempo dalla verificazione del fatto di ordinaria competenza del giudice sportivo che non lo ha valutato. Annullata la decisione del TFT e per l’effetto prosciolto il calciatore inizialmente sanzionato con 5 giornate di squalifica in applicazione dell’art. 38 CGS - per avere lo stesso nel corso della gara colpito volontariamente e senza che tale condotta fosse riconducibile a un mero contrasto di gioco, con una manata al volto, il calciatore tesserato per la società avversaria, cagionando allo stesso lesioni personali diagnosticate con “Trauma oculare con ipoema” con prognosi di cinque giorni salvo complicazioni - in quanto si è pervenuti al deferimento a seguito di fatti denunciati dall’avversario, solo nel momento in cui questi a distanza di tempo ha chiesto l’autorizzazione al Presidente Federale ex art. 30 comma 4 dello Statuto federale (poi anche concessa) per adire le vie ordinarie al fine di richiedere il risarcimento danni per le lesioni subite….Ciò detto in punto di principio, in punto di fatto è da evidenziare che, nel caso di specie, se la gara …. è stata disputata in data 23.2.2022, è solo in data 11.4.2022 che la Procura federale disponeva l’audizione del sig. …., invitando il medesimo a comparire in data 21.4.2022 (a ciò, come detto, seguiva l’audizione del sig. … il 28.4.2022, indi – il 21.6.2022 – la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, e, infine, in data 29.7.2022, la notifica dell’atto di deferimento). Orbene questa Corte ritiene che se l’art. 118 CGS legittima la Procura federale ad attivarsi a fronte di notizie “comunque pervenute” – allorché, come sopra detto, sia spirato il termine di cui all’art. 61, comma 3, CGS (richiamato dal successivo comma 6) senza che la Procura federale possa avere la possibilità di adire il Giudice sportivo per esercitare l’azione prevista dal citato articolo – tale disposizione non le consente, invece, di attivarsi in qualunque tempo e comunque, per quanto qui interessa, a notevole distanza temporale dai fatti in contestazione (ai fini che rilevano nella presente sede, dalla gara disputatasi in data 23.2.2022). Tratto caratteristico e fortemente distintivo del sistema della giustizia sportiva è, infatti, la rapida definizione delle questioni controverse, in modo da consentire lo svolgimento in condizioni di certezza giuridica di manifestazioni sportive che, tendenzialmente, avvengono nell’ambito di un arco temporale più o meno ampio (ma comunque non in unico episodio), nel corso del quale si tengono più gare a svolgimento fra loro ravvicinato. In questo senso può ben dirsi che la tempestività è la caratteristica fondamentale dell’ordinamento sportivo che intanto ha una propria legittimazione in quanto è in grado di assicurare forme di tutela tempestive. In tal senso è stato rilevato come nel mondo dello sport occorrono “risposte rapide e tecnicamente più vicine al contesto da cui le liti insorgono, a causa del progredire incessante delle competizioni agonistiche, le quali appunto impongono risoluzioni veloci e prive d’eccessive solennità delle liti stesse” (TAR Lazio, Roma, n. 4362/2005). Questo superiore canone informatore dell’intero sistema trova una manifestazione – tra le tante - nell’art. 65, comma 1, CGS – in cui si dispone che i Giudici sportivi devono giudicare, in ogni caso, <<con immediatezza>>. Tale regola è densa di significato e, di riflesso, gravida di implicazioni anche nella particolare fattispecie in esame, là dove il criterio della <<immediatezza>> si impone all’eventuale azione della Procura federale allorché si svolga nell’ambito della competenza residuale di cui s’è detto. Senonché, non può certo dirsi conforme al principio di immediatezza l’essere intercorsi ben 47 giorni fra la gara alla quale si riferiscono i fatti in contestazione, disputata in data 23.2.2022, e il primo atto a valenza esterna compiuto dalla Procura federale (quello con il quale si è disposta l’audizione del sig. …., in data 11.4.2022). E’ appena il caso di notare - allo scopo di evidenziare l’ampiezza e la varietà della gamma di declinazioni del superiore canone dell’immediatezza che informa l’intero sistema della giustizia sportiva - che l’adizione della Corte sportiva di appello a livello territoriale è consentita a società e tesserati, ai sensi dell’art. 76, comma 3, CGS, solo entro il limite massimo dei <<cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare>> e che, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo << Il reclamo della Procura federale deve essere proposto con le stesse modalità e termini indicati nei commi precedenti.>>. Queste disposizioni, che trovano un equivalente estremamente significativo nell’art. 71, comma 3, CGS (per ciò che attiene al diverso tema dei reclami avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale), comprovano, ad avviso di questa Corte, che l’unità di misura temporale conforme al superiore canone dell’immediatezza, quale principio informatore dell’intero sistema della giustizia sportiva, è – anche agli effetti dell’attivarsi della Procura federale ai sensi dell’art. 118 CGS attingendo alla competenza residuale di cui si è detto – quella che non travalica, nel massimo, il limite di cinque giorni sopra detto. Ognuno intende, a tal riguardo, la differenza che intercorre, ai fini degli effetti sul regolare svolgimento delle manifestazioni sportive (a presidio e garanzia del quale è stato fissato il principio di immediatezza di che trattasi), fra cinque giorni, come da CGS, e 47 giorni, come nel caso di specie. Tanto premesso, conclusivamente, deve ritenersi che, nella specie, al tempo in cui è stato effettivamente esercitato il potere di attivazione della Procura federale, esso fosse non più ammissibile, in ragione della considerevole distanza di tempo dai fatti ormai intercorsa.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 35/TFN - SD del 16 Settembre 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 666/562pf 21-22/GC/GR/ff dell'8 luglio 2022 nei confronti dei sigg.ri B.D., M.C. e della società ASD Academy Lucchese - Reg. Prot. 3/TFN-SD
Massima: Infondata è l’eccezione di improcedibilità del deferimento perché fondato su denuncia anonima…Va, infatti, evidenziato che la difesa non contesta la fonte di provenienza della denuncia, bensì ritiene che la stessa, promanando da un soggetto non facente parte dell’ordinamento federale, debba essere equiparata ad una denuncia anonima. Ritiene il Tribunale che la tesi, benché suggestiva, non possa trovare accoglimento in quanto alcuna norma federale ha inteso limitare l’ambito soggettivo dei soggetti facultizzati a denunciare un fatto degno di potenziale rilievo disciplinare. Sotto altro profilo appare evidente che l’oggetto della denuncia appare ben evidenziato (sebbene in poche righe) e da tale fatto la Procura Federale ha avviato la propria attività di indagine non fondando il proprio convincimento esclusivamente sugli articoli di stampa allegati alla denuncia.
Decisione C.F.A. – Sezione II: Decisione pubblicata sul CU n. 0010/CFA del 27 Luglio 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare n. 0156/TFNSD-2021-2022 del 15.06.2022
Impugnazione – istanza: Procura Federale-Sigg.ri D.L.-C.N.-A.R. e altri
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha dichiarato improcedibile il deferimento in quanto basato su denuncia anonima con cui veniva riferito che i soggetti avrebbero svolto l’attività di allenatori dei portieri per la società senza essere in possesso della necessaria abilitazione…E’ circostanza incontestata tra le parti che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza sportiva, le segnalazioni anonime “… non possono costituire il presupposto né per l’avvio delle indagini preliminari, né per l’adozione di atti procedimentali tipici, e ciò a garanzia della fondamentale esigenza dell’ordinamento punitivo, cui certamente è informato anche l’ordinamento sportivo, di trasparenza dell’indagine pubblica e di conseguente necessaria verificabilità, anche da parte dell’interessato, di qualunque fonte abbia incisosulla genesi del procedimentoavviato a suocarico, nonché sugli elementi probatori posti a fondamento dell’esercizio dell’azione penale” (Corte Federale Appello, SS.UU, n. 18/2020-21), e ciò sulla base di quanto disposto dall’art. 118, comma 2, del vigente C.G.S., a mente del quale il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante. Tale norma ricalca quanto previsto in ambito penale dal combinato disposto degli artt. 240, 330 e 333 c.p.p., i quali prevedono che il Pubblico Ministero e la polizia giudiziaria prendano notizia dei reati di propria iniziativa e ricevano notizie di reato presentate o trasmesse loro, ma che i documenti pervenuti contenenti dichiarazioni anonime non possano essere acquisiti, né in alcun modo utilizzati. Una interpretazione logico-sistematica di tali norme impedisce tuttavia di estendere l’area di incidenza del divieto di utilizzabilità dell’esposto anonimo sino a ricomprendervi l’uso di esso come semplice “stimolo investigativo”, come questa Corte Federale ha già avuto modo di affermare richiamando la consolidata giurisprudenza propria ma anche della Corte di Cassazione che, in tema di denuncia anonima, ha sistematicamente ribadito che “Il documento anonimo non soltanto non costituisce elemento di prova, ma neppure integra notitia criminis, e pertanto del suo contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale. L'unico effetto degli elementi contenuti nella denuncia anonima, infatti, può essere quello di stimolare l'attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possono ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione di una notitia criminis" (Cass. Pen., Sez. VI, 28.4.2016 n. 39028). La questione in esame verte quindi sul valore probatorio della documentazione che la Procura Federale ha acquisito in un momento cronologicamente anteriore all’apertura del procedimento e, in particolare, se tale attività di acquisizione possa essere inquadrata e ricondotta nell’ambito di quel particolare segmento investigativo (per l’appunto pre-procedimentale) che, a seguito della ricezione di un esposto anonimo, necessariamente precede l’eventuale apertura di un procedimento e viene posto in essere proprio per approfondire e verificare, in modo del tutto autonomo, le circostanze riportate nell’esposto. Sotto questo specifico profilo, il reclamo non può essere accolto (e tale decisione esime dal prendere in esame l’ulteriore questione sollevata dalle difese dei deferiti in merito alla sua inammissibilità per violazione dell’art. 106, comma 2, C.G.S.), dovendosi condividere la pronuncia impugnata laddove ritiene inammissibile il deferimento sul presupposto che i documenti indicati dalla Procura Federale non possano ritenersi idonei ad integrare un effettivo convincimento in ordine alla sussistenza degli illeciti. Entrando più nel dettaglio, gli atti della gara Aquila Montevarchi/Virtus Entella del 5.09.2021, non forniscono alcuno specifico elemento da cui trarre la notizia di un possibile illecito, giacché: - l’assenza del nominativo dell’allenatore dei portieri, …., nella distinta di gara non è circostanza significativa, considerato che la presenza di tale figura tecnica nel corso di una gara ufficiale non è obbligatoria; - dal mancato inserimento del nominativo dell’…. nel cosiddetto “Gruppo squadra” non può trarsi alcuna specifica indicazione ed anzi tale circostanza sembra perfettamente coerente con la sua mancata presenza nella distinta di gara; - l’indicazione dei signori … e ….nel “Gruppo squadra” come collaboratori della società, in sé considerata, non ha alcuno specifico rilievo e difatti la stessa reclamante è costretta a trarre argomento a sostegno della propria tesi secondo cui costoro fungessero da allenatori dei portieri, ponendo tale circostanza in relazione alla fotografia allegata all’esposto anonimo, le cui persone raffigurate sono state sì individuate come … e …., ma solo nel corso delle indagini successive all’apertura del procedimento; così come privo di rilevanza è il fatto che nel “Gruppo squadra” il signor ….. venga indicato come dirigente. Tanto meno possono trarsi significativi argomenti dalle annotazioni estrapolate dalla banca dati AS 400, che per loro natura non hanno alcuno specifico rilievo, e ciò anche a prescindere dal fatto che comunque, ancora una volta, le indicazioni dei signori ….., rispettivamente come collaboratori i primi due e allenatore il terzo sono di per sé prive di specifica valenza probatoria. A ben vedere, pertanto, quand’anche nel caso in esame la ricezione dell’esposto anonimo avesse costituito un valido spunto investigativo, la successiva acquisizione documentale da parte della Procura Federale non ha apportato elementi utili per la individuazione di una notizia di commissione di un illecito che legittimasse l’apertura di un procedimento e l’avvio di una vera e propria attività inquirente, considerato il contenuto assolutamente neutro di tale documentazione. A tal riguardo, è certamente vero che l’attività pre-procedimentale scaturente da un esposto anonimo deve sempre assicurare il rispetto delle garanzie difensive (per cui non sarà possibile ad esempio l’esame di un incolpato specie se non assistito da difensore), ma allo stesso tempo è da ritenersi legittima e anzi doverosa una attività conoscitiva ed esplorativa da parte degli inquirenti mirata ad approfondire autonomamente quanto contenuto nell’esposto anonimo, ad esempio mediante l’audizione di persone informate sui fatti o per l’appunto acquisizioni documentali. Perché tale attività pre-procedimentale possa condurre all’apertura di un procedimento occorre, però, che da essa emergano elementi concreti e più approfonditi della mera enunciazione contenuta nell’esposto anonimo, così da consentire di verificare le ragioni del convincimento degli inquirenti in merito alla sussistenza di una notizia di illecito ed evitare che il divieto di cui all’art. 118, comma 2, C.G.S. venga sostanzialmente frustrato. E sotto questo profilo, non può non rimarcarsi, che nel caso in esame non è stata fatta menzione di tale attività pre-procedimentale, né nella comunicazione di conclusione delle indagini, né nel deferimento, il che rende impossibile comprendere ed apprezzare il percorso logico argomentativo che, partendo dalla ricezione dell’esposto anonimo, ha condotto la Procura Federale al convincimento della sussistenza di una notizia di illecito idonea all’apertura di un procedimento.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0001/CFA del 01 Luglio 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 407 del 01.06.2022
Impugnazione – istanza: F.D.M./Procura federale
Massima: Infondata è l’eccezione di illegittimità del deferimento, per violazione dell’art. 118, comma 2, CGS, perchè a base del procedimento vi sarebbe una denuncia incontestabilmente anonima formulata da un soggetto non identificato….Secondo l’interpretazione che questa Corte ha dato dell’art. 118, comma 2, dell’attuale CGS e del previgente art. 32 ter, comma 3, primo periodo: <<a) il documento anonimo così, come la segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente il “denunciante”, non possono essere utilizzati come elementi di prova e non integrano neppure una notizia di illecito in senso proprio, la quale presuppone sempre la riconoscibilità della relativa “fonte”, sicché del loro contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale; b) deve nondimeno considerarsi legittima l’attività d’investigazione dell’organo inquirente finalizzata a verificare se dall’anonimo e/o dalla segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente l’autore possono, in concreto, ricavarsi gli estremi utili per l’individuazione di “propria iniziativa” di una notizia di illecito sportivo>> (CFA, SS.UU., n. 18-2020/2021). Si tratta di un orientamento conforme a quello elaborato dal giudice penale in relazione al combinato disposto degli artt. 240, 330, e 333 c.p.p., secondo cui la denuncia anonima non è notizia di reato, ma è in grado di stimolare una legittima attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione, appunto, di una notitia criminis (Cass. pen., Sez. IV, 28 aprile 2016, n. 39028; Cass. pen., SS. UU, 29 maggio 2008, n. 25932; Cass. pen., Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 30313). Il reclamante non contesta questi consolidati principi. Sostiene però che la ritenuta autonoma attività pre-procedimentale della Procura federale, valorizzata dal primo Giudice, si sarebbe esaurita nell’acquisizione di pubblicazioni comparse nei social media e della scheda anagrafica del signor ….. cioè di elementi privi di reciproco collegamento funzionale e comunque inidonei a dimostrare l’esistenza di un illecito preliminare da cui muovere le indagini. In contrario, intanto, può osservarsi che l’esposto è stato trasmesso alla Procura federale dal Comitato regionale, che è quindi identificabile come l’autore della notitia criminis…..Come ha statuito questa Corte nell’interpretare la ricordata decisione delle Sezioni Unite, <<la qualificazione di una apprensione ufficiosa della notizia dell’illecito ritraibile da fatti denunciati in forma anonima richiede una doverosa attività pre-procedimentale che integri un convincimento, acquisito come proprio dagli inquirenti, diverso e maggiore della mera enunciazione del fatto proveniente da una fonte non qualificata: di tale attività procedimentale deve essere data contezza al momento della iscrizione nel registro, attraverso una qualificazione del fatto diversa e più circostanziata rispetto a quella puramente enunciata, dando prova di una effettiva attivazione dei poteri d’ufficio per accertare la consistenza oggettiva delle circostanze ivi indicate, anche mediante meri accertamenti documentali o riscontri fattuali, tale da consentire una acquisizione “d’iniziativa” di una compiuta notizia di illecito, posta a base dei successivi deferimenti>> (CFA, Sez. I, n. 109/2020-2021). Ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie. Va sottolineato che l’originario messaggio di posta elettronica, anonimo o per meglio dire apocrifo, era accompagnato da allegati concernenti il perfezionamento di accordi fra il signor …, come direttore sportivo, e la ASD Football Club Montenero, e fra la ASD Pontinia Calcio e la …, nonché una dichiarazione dei signori … e …. circa l’imminente apertura della sede operativa dell’agenzia con l’elencazione dei servizi offerti agli utenti. Ciò posto, è del tutto ragionevole che la Procura federale abbia proceduto ad acquisire le posizioni di tesseramento delle persone nominate nella segnalazione e la documentazione pubblicata sui social network inerente all’attività della ….. Tale acquisizione, oltre a confermare i contenuti degli allegati all’esposto, ha consentito di determinare con esattezza la posizione nell’ambito federale dei soggetti coinvolti, chiarendo che al momento il signor …. svolgeva attività per la ASD Football Club Montenero e il signor ….. era tesserato con la medesima società. Svolta in tal modo la pre-istruttoria, che ha permesso di giungere a una autonoma valutazione dei fatti esposti, la Procura federale ha potuto concludere che “i fatti descritti nella denuncia anonima risultano essere circostanziati e che vi sono riscontri oggettivi già prima facie idonei ad avere contezza del contesto generale di operatività dei soggetti potenzialmente coinvolti”. Del tutto legittimamente, quindi, la Procura federale ha disposto l’avvio del procedimento disciplinare indicandone l’oggetto e avviando i necessari ulteriori accertamenti.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0097/CFA del 23 Giugno 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 140/TFNSD-2021-2022 dell’11.05.2022
Impugnazione – istanza: Sig. G.B./Procura Federale
Massima: Infondata è l’eccezione di “Inammissibilità del deferimento, per essere stato disposto all’esito di indagini svolte in violazione degli artt. 118, comma 2, e 119, commi 1, 2 e 3, CGS-FIGC, nonché in violazione dell’art. 44, comma 1, del medesimo Codice per assenza di attività pre-procedimentali volte alla ricerca e alla ricognizione dell’informazione proveniente da canali non qualificati….Deve escludersi che la notizia di illecito contenuta nella nota del 28 febbraio 2022 a firma del Presidente Federale, che ha dato avvio al procedimento disciplinare culminato nel deferimento di cui si tratta, possa essere considerata una denunzia anonima, essendo invero puntualmente indicato e circostanziato quanto al modo, al luogo e al tempo il fatto disciplinarmente rilevante ascritto al dott.….Il fatto che in quella denunzia non siano stati indicati il soggetto o i soggetti o le altre modalità con cui il Presidente Federale sia venuto a conoscenza dell’accaduto non è idoneo a far ritenere quella notizia non qualificata e da equipararla a una denunzia anonima, giacché, secondo un convincente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, l’irricevibilità delle notizie di illecito messe a conoscenza della Procura Federale è circoscritta alle sole notizie in forma anonima o prive della compiuta identificazione del denunciante (CAF, sez, I, dec. n. 76/CAF/2021- 2022; SS.UU. n. 64/CFA/2021-2022). Nel caso di specie, oltre al fatto che la notizia dell’illecito è puntuale e circostanziata, il denunciante è chiaramente identificato proprio nel Presidente Federale. Non hanno quindi pregio i richiami ai precedenti giurisprudenziali, i cui principi sarebbero stati inopinatamente violati, giacché essi sono relativi a fattispecie di denunce anonime e quindi non sono pertinenti. In definitiva deve ritenersi che, sotto il profilo denunciato, come correttamente rilevato dal Tribunale Federale, nessuna violazione del principio del contraddittorio si è verificata nella fattispecie in esame, non potendosi sottacersi peraltro che ai fini del corretto esercizio della pretesa punitiva rileva la sussistenza di un fatto che costituisca violazione di una fattispecie disciplinare, purché il fatto sia sufficientemente circostanziato e il denunciante sia identificato o facilmente identificabile, e non anche le modalità con cui il denunciate abbia appresso quei fatti e le sue eventuali fonti. Spetta infatti alla Procura attraverso lo svolgimento della doverosa attività d’indagine verificare la fondatezza del fatto denunciato e la sua effettiva rilevanza disciplinare.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 156/TFN - SD del 15 Giugno 2022 (motivazioni)
Impugnazione: Deferimento n. 16827/321pf21-22/GC/GR/ff del 10 maggio 2022 nei confronti di L.D. + altri - Reg. Prot. 149/TFN-SD
Massima: La denuncia anonima rende inammissibile il deferimento in quanto, pervenuta la segnalazione della violazione in forma anonima, in assenza di attività pre-procedimentale, non poteva procedersi alla sua iscrizione nel registro degli illeciti… Fondata è l’eccezione in rito relativa alla violazione dell’art. 118, co. 2, CGSCONI per intervenuta iscrizione della notizia dell’illecito nell’apposito registro in presenza di una segnalazione anonima ed in assenza di un’attività investigativa pre-procedimentale. La materia, in conformità al CGS-CONI (art. 44, co. 1), è disciplinata dall’art. 118 del CGS, a mente del quale “ 1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione. 2. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante. 3. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito.” Il Collegio non ignora ed ha già ritenuto (cfr. TFN-SD – Decisione n. 114 del 28.3.2022), con ciò condividendo l’arresto delle S.U. della CFA n. 18 del 21.9.2020, che siffatta segnalazione, per quanto non possa “essere considerata alla stregua di una notizia di reato qualificata” e non possa “costituire il presupposto né per l’avvio delle indagini preliminari né per l’adozione di atti procedimentali tipici”, possa tuttavia costituire uno “stimolo investigativo” e legittimare la successiva attività d’investigazione finalizzata “a verificare se dall’anonimo e/o dalla segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente l’autore possono, in concreto, ricavarsi gli estremi utili per l’individuazione di ‘propria iniziativa’ di una notizia di illecito sportivo.” Allo “stimolo investigativo” costituito dalla segnalazione anonima, come ritenuto dalla Corte Federale d’appello con la decisione n. 66/CFA-2020/2021 che ha confermato altra decisione di questo collegio (cfr. TFN-SD-decisione n. 134/TFN-2020/2021), deve però seguire “una doverosa attività pre-procedimentale che integri un convincimento, acquisito come proprio dagli inquirenti, diverso e maggiore della mera enunciazione del fatto proveniente da una fonte non qualificata: di tale attività procedimentale deve essere data contezza al momento della iscrizione nel registro, attraverso una qualificazione del fatto diversa e più circostanziata rispetto a quella puramente enunciata, dando prova di una effettiva attivazione dei poteri d’ufficio per accertare la consistenza oggettiva delle circostanze ivi indicate, anche mediante meri accertamenti documentali o riscontri fattuali, tali da consentire una acquisizione ‘d’iniziativa’ di una compiuta notizia di illecito, posta a base dei successivi deferimenti” (Corte Federale d’appelloSS.UU – decisione n. 66/CFA-2020/2021).
Il Collegio intende dare continuità ai principi enunciati. Nella vicenda in esame, come risulta dalla documentazione versata in atti, la segnalazione anonima, pervenuta a mezzo posta, è stata protocollata al n. 3011 in data 3/11/2021 e l’illecito è stato iscritto nell’apposito registro in data 1.12.2021. Tra il 3.11.2021 ed il 1°.12.2021 non è stata compiuta alcuna attività investigativa atta ad acquisire, all’esito del suo svolgimento, alcun convincimento autonomo in ordine alla sussistenza dell’illecito. Risultano essere stati acquisiti, invero, unicamente i Moduli di controllo gara redatti dai collaboratori e l’AS 400 della società. I moduli di controllo comprendoni gli elenchi dei tesserati partecipanti alla gara e dei dirigenti presenti; il Modulo Stewarding con relativo piano operativo; il Modulo COVID-19 con relativa certificazione di rispetto dei requisiti medici ed igienico-sanitari del gruppo I^ squadra e della sanificazione dell’impianto provenienti della soc. Aquila Montevarchi 1902; l’elenco dei raccattapalle e dei fotografi. A ben vedere, nulla da cui possa desumersi il compimento dell’illecito contestato. Detti documenti, quindi, non sono idonei ad integrare il convincimento in ordine alla sussistenza degli illeciti, né nel deferimento e nel corso del dibattimento sono stati dedotti ed allegati, da parte della Procura federale, gli elementi che l’avrebbero indotta a ritenere la loro sussistenza. Se è vero, allora, così come è vero, che una denuncia anonima può fungere da sollecitazione alle indagini, di queste indagini, preliminari alla iscrizione dell’illecito nel previsto registro, deve essere data compiuta prova da parte dell’organo inquirente. Tale prova non è stata fornita. In conclusione, in ragione della ravvisata assenza della condizione normativamente prevista per l’esercizio dell’azione disciplinare, deve dichiararsi l’inammissibilità del procedimento. Il caso di specie: Il procedimento, avente ad oggetto la ““Attività di allenatore dei portieri posta in essere dai signori ….. senza la necessaria abilitazione, presumibilmente sfruttando come prestanome il sig. …., ed attività di direttore tecnico del sig. …. in mancanza di qualifica”, risulta iscritto nel relativo registro in data 03/11/2021 al n. 321 pf 21-22.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0081/CFA del 6 Maggio 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 0114/TFNSD-2021-2022 del 28.03.2022
Impugnazione – istanza: ASD FC Sassari Torres Femminile – A.B. – A.G./Procura Federale
Massima: Rigettata l’eccezione di improcedibilità del deferimento fondata sul fatto che la email inviata al segretario del settore tecnico e girata alla Procura Federale non avrebbe la valenza di esposto/denuncia per la mancata legittimazione del segretario del settore tecnico, a presentare esposti, in quanto organo di servizio e non carica federale…..Il Tribunale federale l’ha rigettata a seguito di un’attenta e condivisibile analisi dell’art. 118 del CGS, il cui testo val la pena di riportare: “Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito.”. L’interpretazione letterale del secondo comma non è particolarmente complessa e diverge da quanto sostenuto dal reclamante. L’irricevibilità delle notizie di illecito messe a conoscenza della Procura Federale è circoscritta alle notizie in forma anonima o prive della compiuta identificazione del denunciante. Non vi è spazio, quindi, per una interpretazione che estenda l’irricevibilità ad altre categorie di atti, non sono richieste forme rituali né che la notizia di illecito - che è appunto soltanto una notizia e non una espressione di volontà punitiva - contenga richieste di punizione o che si proceda ad indagini. Del resto, possono essere richiamate le nozioni penalistiche in tema di differenza fra esposto-denuncia e atto di querela. Soltanto per quanto riguarda la querela è necessaria un’esplicita volontà, da parte di chi denunzi un fatto-reato, affinché l’autore venga perseguito. Soltanto per la querela, e non già per la denunzia, è necessario che chi espone possegga determinate qualità, vale a dire sia persona offesa. Non ha rilevanza alcuna, quindi, che …. o ….. non avessero di mira l’apertura di un’indagine da parte della Procura Federale né che non avessero individuato né prospettato eventuali illeciti disciplinari, la cui ricostruzione in fatto e qualificazione spetta unicamente all’organo federale. L’art.118 prima richiamato, prevede che il Procuratore Federale proceda sempre d’ufficio all’azione disciplinare, sicché è estranea alla logica del sistema l’interpretazione prospettata dalla difesa. Come correttamente rilevato dal Tribunale, la pronuncia della CFA-SU n. 18 del 21.9.2020, richiamata dalla difesa, non contrasta con l’interpretazione sopra proposta, poiché, riconoscendo alla denuncia anonima valore di ‘stimolo investigativo’, implicitamente attribuisce ad una notizia di illecito circostanziata e proveniente da un soggetto ben individuato ben maggiore pregnanza. Se così è - cioè è ininfluente la qualità di colui da cui la notizia di illecito proviene essendo sufficiente che si tratti di persona identificata - non ha rilevanza la tesi difensiva secondo cui sarebbe non rituale e quindi non utilizzabile una notizia di illecito proveniente da un funzionario della FIGC e non da un organo federale.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 125/TFN - SD del 19 Aprile 2022 (motivazioni)
Impugnazione: Deferimento n. 6865/266 pf21-22/GC/GR/ff del 14 marzo 2022 nei confronti dei sigg.ri F.C. + altri - Reg. Prot. 117/TFN-SD
Massima: Infondata è l’eccezione di inammissibilità del deferimento per mancanza di denuncia…Il presente procedimento trae infatti origine dal contenuto delle dichiarazioni riportate nell’articolo dal titolo “…..: voglio tranquillizzare i colleghi, con il …. non ero tesserato”, acquisito dalla Procura Federale. La notitia criminis nel caso di specie è in sostanza pervenuta dallo stesso incolpato, rectius dalle dichiarazioni mai smentite dallo stesso rilasciate al giornalista …. su una testata giornalistica locale, in ordine alle quali la Procura ha inteso disporre accertamenti. Detta situazione è all’evidenza del tutto diversa da un esposto o denuncia anonima, per i quali varrebbero certamente i principi giurisprudenziali indicati dalla difesa, atteso che nel caso di specie la Procura ha direttamente preso notizia di violazioni della normativa domestica di propria iniziativa e da fonte aperta, peraltro “firmata” dal giornalista citato.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 114/TFN - SD del 28 Marzo 2022 (motivazioni)
Impugnazione: Deferimento n. 6337/210pf21-22/GC/GR/ff del 25 febbraio 2022 nei confronti dei sigg.ri A.G., S.A., A.B. e della società ASD FC Sassari Torres Femminile - Reg. Prot. 105/TFN-SD
Massima: Infondata è l’eccezione di improcedibilità del deferimento perché la e-mail inviata dall’incolpato/allenatore al Segretario Tecnico non sarebbe un esposto perché privo di richieste sanzionatorie e perché diverso l’intento dell’autore della e-mail; il Segretario, quale esponente di un Organo di Servizio federale, non rivestirebbe alcuna carica federale e non sarebbe legittimato a ricevere esposti; la Procura federale, in assenza di un esposto con richieste sanzionatorie, tale a sua vol a non essendo nemmeno la segnalazione proveniente dal S.T., non avrebbe potuto avviare il procedimento e l’attività d’indagine….La materia è disciplinata dall’art. 118 del CGS, a mente del quale “ 1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione. 2. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante. 3. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito.” Contrariamente all’assunto difensivo, il comma 2 della norma non esclude, invece prevedendolo, che “ Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante.” Manca qualunque previsione alla necessità che la notizia pervenga da un esposto nei termini rappresentati dalle difese, unica condizione richiesta essendo che l’esposto non sia “in forma anonima o priv(a)o della compiuta identificazione del denunciante.” Del resto, è proprio questo il chiaro principio affermato nella pronuncia della CFA-SU n. 18 del 21.9.2020 richiamata dalla difesa, secondo cui, peraltro, anche l’eventuale denuncia anonima, che “non potrà essere considerata alla stregua di una notizia di reato qualificata” e non potrà “costituire il presupposto né per l’avvio delle indagini preliminari né per l’adozione di atti procedimentali tipici”, non “impedisce di estendere l’area di incidenza del divieto di utilizzabilità dell’anonimo sino a ricomprendervi anche l’uso di esso come semplice ‘stimolo investigativo’”, onde “deve nondimeno considerarsi legittima l’attività d’investigazione dell’organo inquirente finalizzata a verificare se dall’anonimo e/o dalla segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente l’autore possono, in concreto, ricavarsi gli estremi utili per l’individuazione di ‘propria iniziativa’ di una notizia di illecito sportivo.” Se è vero, allora, così come è vero, che finanche una denuncia anonima possa fungere da sollecitazione alle indagini, non v’è ragione di escludere che una segnalazione, comunque la si voglia qualificare, giunta da soggetto ben individuato, che sia il Segretario del Settore Tecnico o l’allenatore che si dolga del comportamento riservatogli dal sodalizio di appartenenza, non possa quanto meno assurgere, a tutto voler concedere, al rango di “stimolo investigativo”. Del pari inconferente, per quanto ancora possa rilevare, è il richiamo alla pronuncia del Collegio di garanzia dello sport n. 45/2019 in cui si discute, escludendolo, dell’obbligo di un tesserato di denunciare l’illecito previsto dall’art. 30 del CGS in assenza di riferimenti precisi, determinati e circostanziati, non già degli elementi che devono caratterizzare una segnalazione e/o denuncia e/o esposto o comunque lo si voglia definire.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 85/TFN - SD del 19 Gennaio 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 4360/24pf21-22/GC/SA/ff del 15 dicembre 2021 nei confronti del sig. R.C. e della società GS CF Caprera - Reg. Prot. 87/TFN-SD
Massima: La denuncia proposta dalla madre della calciatrice è idonea ad attivare i poteri di indagine della procura federale. Il Codice di Giustizia Sportivo prevede, all’art. 118, comma 2, che “2. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante”. Posto che la denuncia inoltrata dalla Sig.ra …. non è certo anonima in quanto proviene da un indirizzo mail facilmente riscontrabile e, per stessa ammissione della difesa dei deferiti, ne viene attribuita la provenienza alla madre della calciatrice ….., la stessa non può certo definirsi anonima con la conseguenza che il Procuratore Federale ha correttamente preso conoscenza e conseguentemente iscritto, in data 12 luglio 2021, il procedimento nell’apposito registro tenuto dalla Procura Federale ai sensi dell’art. 53 del Codice di Giustizia del CONI.
Massima:…priva di giuridica valenza è l’eccezione circa la mancata autenticazione delle firme delle esponenti apposte sull’esposto datato 12 Luglio 2021 e inoltrato alla Procura dall’Avv. …. con pec del successivo 22 Luglio. Premesso, a tal riguardo, che nessuna norma, anche di natura strettamente processuale, impone l’autentica della firma apposta in calce a un esposto (diversamente sarebbe stato se si fosse stati in presenza di mandato difensivo), lo scritto in questione avrebbe di per sé legittimato il Procuratore Federale all’apertura del procedimento anche se solo sottoscritto dall’Avv. … Le firme apposte dalle calciatrici altro effetto non hanno se non quello di avvalorare quanto scritto dall’Avv. … sulla propria carta intestata. Quest’ultima considerazione pone, quindi, nel nulla l’eccezione dei deferiti circa il fatto che le firme di quell’esposto non sarebbero autentiche e alcune sarebbero addirittura ricalcate. È appena il caso di rammentare, comunque, che in sede dibattimentale il difensore dei deferiti, a precisa domanda del Presidente del Tribunale circa l’indicazione delle firme che sarebbero state contraffatte o ricalcate, non è stato in grado di indicarle.