Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0123/CFA del 21 Giugno 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare Com. Uff. n. 174 del 16.05.2023

Impugnazione – istanza: A.C.R. Siena 1904 S.p.A.- Sig. E.M./Procura Federale

Massima: Infondata è l’eccezione di violazione del principio del ne bis in idem. Sul punto, il Collegio ritiene non sussistano elementi per discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte che ha sempre riconosciuto che il permanere, al momento della scadenza del termine per il pagamento di un determinato bimestre, del mancato pagamento degli emolumenti relativi a bimestri precedenti, costituisce un fatto autonomo e diverso dal mancato pagamento del bimestre attuale. In base a tale consolidata giurisprudenza (Corte federale d’appello, n. 306/2010-2011), il controllo gestionale sulla regolarità si trascina nel tempo non prevedendosi delle interruzioni, con una chiara indicazione proprio al dato della chiusura di tutti i trimestri previsti; chiusura che pertanto ricomprende, per i trimestri successivi, anche quelli precedenti. In detto ambito, pertanto, poiché il mancato pagamento nel corso di un trimestre precedente si riverbera chiaramente sui trimestri successivi, la sanzione scatta nuovamente nell’ipotesi in cui l’obbligazione precedente non venga successivamente adempiuta nell’ambito del nuovo trimestre di verifica e controllo. Del resto, una simile interpretazione della norma - nel senso cioè di ritenere che la stessa prevede due diverse e autonome fattispecie disciplinarmente rilevanti – appare coerente con i generali principi di lealtà e probità sportiva che presidiano l’ordinamento sportivo e sottrae ragionevolmente all’arbitrio delle parti la decisione di lasciare discrezionalmente inadempiute alcune scadenze debitorie (e ciò fin da Corte di Giustizia Federale, n. 287/CGE/2010-2011; nello stesso senso, ex multis, Corte federale d’appello, sez. II, n. 10/CFA/2018-2019 e n. 114/CFA/2018-2019) in modo da rendere efficace, adeguato nonché credibile il delicato sistema dei controlli sulla gestione economica finanziaria delle società professionista.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 86/TFN - SD del 19 Gennaio 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 4434/6pf21-22/GC/blp del 17 dicembre 2021 nei confronti dei sigg.ri B.E. + altri e delle società ASD Woman Napoli C5, ASD Calcio Sangiovannese e ASD New Cap 74 - Reg. Prot. 88/TFN-SD

Massima: In particolare la violazione del principio del “ne bis in idem” si verificherebbe ove questo Tribunale si dovesse pronunciare su fatti e situazioni che il G.S. avrebbe, a detta del difensore, già giudicato e non sanzionato. Ritiene il Tribunale che entrambe le eccezioni vadano disattese in quanto infondate. Per quanto attiene alla pretesa incompetenza del TFN, osserva il Collegio che lo stesso, in sede nazionale, come nella specie, o in sede territoriale, è il “Giudice precostituito per legge” a giudicare sui deferimenti della Procura Federale ai sensi dell’art. 118 del C.G.S.. Nessuna norma specifica limita l’esercizio dell’azione disciplinare del Procuratore Federale, se non l’ipotesi di denuncia anonima, e quindi lo stesso è ben legittimato ad avviare l’azione disciplinare su fatti e circostanze che non siano già stati oggetto di precedente giudizio. La mancata pronuncia del G.S. su fatti per i quali avrebbe avuto legittimazione a decidere, non potrà mai comportare un giudizio implicito di non colpevolezza sugli stessi. La mancata pronuncia, esplicita, del G.S. sui fatti oggetto del deferimento pone quindi nel nulla l’eccezione relativa alla pretesa violazione del principio del “ne bis in idem”. Peraltro, concludendo, Il D.L.19 agosto 2003, n. 220, convertito nella legge n. 280/2003, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva", indica all’art. 2, comma 1, quali questioni siano riservate all'ordinamento sportivo e precisamente: “ a) il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”. Identica disposizione è ripresa dall’art. 4, comma 1, del Codice CONI, secondo cui: “È attribuita agli organi di giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni”. Nell’ambito della giurisdizione così delineata, avuto riguardo all’interesse generale dell’Ordinamento sportivo, “il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai giudici sportivi territoriali” (art. 79, CGSFIGC).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it