Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0117/CFA del 24 Giugno 2025 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio della F.I.G.C. – L.N.D. pubblicato sul C.U. n. 414 del 16.5.2025
Impugnazione – istanza: – PFI-Sig. V.N. -U.S.D. Castelnuovese Calcio ed A.S.D. Trigoria-Sig. E.A.
Massima: … non si può condividere che, per il solo fatto di essere stato il Giudice sportivo investito della questione nel momento in cui è stato sottoposto alla sua attenzione il referto arbitrale, la questione sarebbe ormai in toto coperta dal giudicato, quanto al dedotto e al deducibile. E’ ben noto il principio in virtù del quale il giudicato si forma, in maniera implicita, anche sulle questioni che non siano state esplicitamente dedotte, ma che avrebbero potuto dedursi nel processo conclusosi con sentenza passata in giudicato. E’ evidente che un simile principio, peraltro ammesso anche in materia di giustizia sportiva (cfr. C.F.A., Sez. IV, n. 40/CFA/20202021), mira a circoscrivere l’oggetto del giudicato non solo a ciò che si sia espressamente inteso far valere (tanto in forma di deduzione che di eccezione), ma anche alle questioni che, pur se non specificamente dedotte, siano la premessa necessaria della domanda e dell'accertamento relativo, ponendosi così come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione. Ma se così è, il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile non è inquadrabile nel giudizio che, come nel caso in esame, è instaurato d’ufficio davanti al Giudice sportivo. Tale giudizio infatti, previsto e regolato dall’art. 66, lett. a), C.G.S., prende avvio senza alcun impulso di parte, né deduzioni o eccezioni di sorta, svolgendosi solo sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali Il richiamo al principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile appare insomma, nel caso in esame, del tutto inconferente.
Massima: Accolto il reclamo della procura federale avverso la decisione di proscioglimento del TFT per il principio del ne bis in idem e per l’effetto inflitta all’allenatore la squalifica per 5 giornate per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per avere costui partecipato, al termine della gara Castelnuovo Calcio Trigoria del 10 novembre 2024 valevole per il campionato di prima categoria, allo scontro verbale fisico accesosi tra i tesserati delle due squadre in prossimità dei locali adibiti a spogliatoio dell’arbitro e dei calciatori, assumendo dapprima un comportamento intimidatorio nei confronti di un calciatore tesserato per la squadra avversaria e, successivamente, colpendo lo stesso con una manata al volto; nonché per avere tentato, senza riuscirci, di colpire un altro calciatore tesserato per la società avversaria. Alla società inflitta l’ammenda di € 300,00. Questa Corte federale ritiene di non condividere il percorso argomentativo sotteso alla decisione del Tribunale federale territoriale del Lazio che ha portato al proscioglimento del tecnico … e delle società Castelnuovese e Trigoria, in applicazione del principio generale di diritto del ne bis in idem. Sotto questo specifico profilo, correttamente il reclamante ha infatti rilevato che gli atti ed i comportamenti oggetto delle incolpazioni formulate con l’atto di deferimento sono in realtà del tutto differenti rispetto alle fattispecie per le quali il Giudice sportivo aveva irrogato le sanzioni all’esito dell’esame degli atti di gara. In particolare, il Giudice sportivo aveva inflitto al tecnico … la squalifica per otto gare, per avere costui afferrato ad un braccio l’arbitro (senza provocargli dolore) per impedirgli di entrare nello spogliatoio e profferendo la seguente frase: “Fino a quando non mi dai una spiegazione valida, non rientri”, mentre il deferimento della Procura federale ha riguardato la sua partecipazione allo scontro verbale e fisico accesosi tra i tesserati delle due squadre, nel corso del quale aveva assunto dapprima un comportamento intimidatorio e poi violento nei confronti di due calciatori della squadra avversaria. Così come nei confronti delle società Castelnuovese e Trigoria erano state irrogate dal Giudice sportivo le sanzioni rispettivamente di € 200,00 e € 400,00 per avere i propri tesserati partecipato alla colluttazione davanti agli spogliatoi (e la sola Trigoria anche perché un proprio sostenitore aveva scagliato una pietra verso l’Arbitro, senza colpirlo), mentre la Procura federale ha deferito la Castelnuovese perché i propri sostenitori avevano lanciato bottiglie e sedie di plastica in campo a fine gara, e la Trigoria perché un proprio sostenitore era entrato negli spogliatoi ed aveva colpito con uno schiaffo un calciatore della squadra avversaria. Le condotte che hanno formato oggetto di giudizio da parte del Giudice sportivo sono, insomma, del tutto differenti rispetto a quelle evidenziate con l’atto di deferimento e portate all’attenzione del Tribunale federale territoriale, avendo come unico punto in comune la circostanza che tali condotte sono state poste in essere dai medesimi soggetti in occasione della gara del 10.11.2024. Ora, è ben noto che il principio del ne bis in idem miri ad evitare, da un lato la duplicazione di uno stesso processo, dall’altro la possibilità che si verifichi un conflitto tra giudicati per un medesimo fatto ascritto nei confronti della stessa persona. Tale principio rappresenta un’articolazione specifica del diritto di difesa e dei principi del giusto processo che - a norma dell’art. 44, comma 1, CGS - valgono anche per il processo sportivo. A tal riguardo, si è già da tempo pronunciata l’Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 118/12: “ Detto principio [del ne bis in idem] è stato, in tempi recenti, considerato come principio generale dell’ordinamento giuridico ed orientamento di sistema dettato ad evitare sia “duplicazione dello stesso processo” (Cass. S.U. pen., n. 34655/2005), sia decisioni e provvedimenti per lo stesso fatto contro la stessa persona, e quindi possibilità di conflitti e di pronunce tra loro contrastanti. In virtù di tali esigenze e finalità il principio è man mano risorto nel diritto contemporaneo, confermandosi ed arricchendosi, dapprima in modo deciso nel diritto processuale, anche per effetto delle proclamazioni costituzionali delle garanzie della persona umana e della tutela dei diritti ed in modo più significativo in quello processuale penale. Il principio progressivamente si è esteso ad ogni tipologia di processo e procedimento nelle forme e con le garanzie giustiziali.”. Nell’ambito della giustizia sportiva, insomma, assume rilevanza, per applicare o meno il ne bis in idem, non tanto che il giudizio verta solo sullo stesso rapporto o sulla medesima causa petendi, ma che la regiudicanda sia enucleabile e sia rimasta da decidere, perché non poteva o non doveva essere ricompresa nel thema decidendum del primo giudizio, in modo da essere giuridicamente (conformemente a previsione normativa) e logicamente compatibile e non sovrapponibile con la precedente procedura e decisione (Alta corte di giustizia sportiva, 11 maggio 2012, n. 9; adesivamente CFA, Sez. II, n. 76/2019-2020). Nel caso in esame, l’arbitro dell’incontro aveva espressamente riferito di non essere riuscito a fornire una descrizione chiara ed esaustiva dell’accaduto, proprio per la contingente situazione di pericolosità venutasi a creare, che lo aveva indotto a fare rientro nei propri spogliatoi fino all’arrivo delle Forze dell’ordine, per cui più che correttamente l’attività di indagine della Procura federale ha consentito di pervenire ad una completa ed esaustiva ricostruzione dei fatti verificatisi, compresi quelli non rilevati dall’arbitro e, conseguentemente, non presi in considerazione del Giudice sportivo. Tanto basterebbe per ritenere fondata l’impugnazione, con riferimento al proscioglimento dell’allenatore … e delle due società. Va tuttavia doverosamente evidenziato che, nel richiamare il principio del ne bis in idem e pervenire al proscioglimento del tecnico … e delle due società, il Tribunale federale territoriale non si è limitato a rilevare una mera sovrapposizione tra i fatti che formavano oggetto del deferimento e quelli per i quali costoro erano stati già sanzionati dal Giudice sportivo (“[…] la questione non è quella della identità o divergenza tra le motivazioni riportate nella delibera del Giudice sportivo e le contestazioni poste alla base del deferimento”), ma ha sostenuto che l’espletamento di una attività inquirente su fatti già rilevati nel referto vanificherebbe il principio della giustizia sportiva che attribuisce a tale documento il valore di prova privilegiata. L’attività inquirente, pertanto, si sarebbe dovuta limitare ad accertare solo quanto non rilevato dall’arbitro e, conseguentemente, non riportato nel referto.
E poiché nel caso in esame il Direttore di gara aveva riportato con puntualità nel proprio referto la condotta complessivamente tenuta dall’allenatore …, tanto nei suoi confronti, quanto nella partecipazione alla colluttazione con i tesserati della squadra avversaria, non avrebbe nessuna rilevanza che, in motivazione, il Giudice sportivo abbia poi omesso di riferire in merito ad una parte di tale condotta - quella cioè relativa alla partecipazione alla “zuffa” con gli avversari - giacché la sua decisione avrebbe comunque riguardato tutto ciò che era stato riportato nel referto; e discorso analogo varrebbe anche per le condotte dei sostenitori delle due società, puntualmente riportate dal Direttore di gara nel suo referto. Qualsiasi diverso ragionamento finirebbe per violare il principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile. La duplicazione del giudizio su fatti in relazione ai quali, seppure in parte implicitamente e senza farne riferimento nella parte motiva del provvedimento, il Giudice sportivo si sarebbe già pronunciato, a detta del Tribunale federale territoriale determinerebbe, anche sotto questo ulteriore profilo, la violazione del principio del ne bis in idem.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0082/CFA del 22 Gennaio 2025 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale regionale presso il C.R. Toscana, di cui al Com. Uff. n. 42 del 12.12.2024
Impugnazione – istanza: – PFI/A.S.D. Barberino Tavarnelle-Sig. N.M.
Massima: Infondata è l’eccezione di ne bis in idem perché il deferito sarebbe stato espressamente prosciolto da ogni addebito ad opera del Giudice sportivo. Infatti, come risulta dal fascicolo di primo grado, la Corte d’appello sportiva (andando in contrario avviso rispetto al Giudice sportivo) ha semplicemente affermato che sulla base del solo referto arbitrale e del suo supplemento non era possibile individuare con certezza il sig. … come colui che aveva effettivamente pronunciato la frase razzistica ivi riportata dal direttore di gara. Di conseguenza, la stessa Corte, da un lato, ha prosciolto l’incolpato sulla base degli atti ma, d’altro canto, ha espressamente investito la Procura affinché accertasse – attraverso le opportune indagini - l’identità del colpevole. Ne consegue che il deferimento del sig. …, essendo appunto il frutto di una ulteriore attività investigativa svolta dalla Procura, non incontrava alcuna preclusione di ordine procedimentale rispetto a quanto in precedenza deliberato dalla Corte sportiva sulla base del solo referto arbitrale.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0070/TFN - SD del 7 Ottobre 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: S.B. e ASD Vis Mediterranea Soccer - Reg. Prot. 60/TFN-SD
Massima:… Il principio del ne bis in idem, infatti, “rappresenta una articolazione specifica del diritto di difesa e dei principi del giusto processo che - a norma dell’art. 44, comma 1, CGS - valgono anche per il processo sportivo” (CFA, n. 134/2023-2024; CFA n. 30/20242025). Tale principio va pertanto applicato anche alla vicenda in scrutinio, considerato che i fatti ascritti alla società a titolo di responsabilità oggettiva e propria, come descritti nella parte motiva dell’atto di deferimento, sono a ben vedere esattamente sovrapponibili a quanto già oggetto di deliberazione da parte del competente G.S., che per tali fatti ha già adottato i provvedimenti disciplinari di cui al richiamato C.U. n. 77 del 24.4.2024.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0026/TFN - SD del 30 Luglio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: D.M. - Reg. Prot. 266/TFN-SD
Massima: Quanto alla eccezione sollevata dal deferito sull’asserito giudicato formatosi sul referto arbitrale, si osserva che la denuncia della società datata 4 febbraio 2024, contenuta nella lettera del Presidente di detta società indirizzata alla Presidenza del Comitato Regionale Calabria, intervenuta a ridosso della gara, equivale a palese contestazione del referto, escludendosi pertanto che sullo stesso si possa essere formato il giudicato.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0134/CFA del 28 Giugno 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sicilia n. 471 TFT 29 del 28.05.2024
Impugnazione – istanza: – PFI/A.S.D. Città di Gela/Sig. P.B.
Massima: Infondata è l’eccezione di declaratoria di improcedibilità del deferimento per essere stato il deferito giudicato per i medesimi fatti dal Giudice sportivo territoriale. L’eccezione di violazione del principio del ne bis in idem da parte del Tribunale territoriale, che il calciatore formula, non merita però accoglimento. È indiscutibile che tale principio rappresenti una articolazione specifica del diritto di difesa e dei principi del giusto processo che - a norma dell’art. 44, comma 1, C.G.S. - valgono anche per il processo sportivo. Si tratta però di determinarne correttamente i confini per evitarne una frettolosa applicazione. Ora, secondo la costante giurisprudenza penale, ai fini della preclusione connessa al principio in discorso <<l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia piena corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del nato [sic: da intendersi “reato”], da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta>> (da ultimo, Cass. pen., Sez. II, 24 aprile 2024, n. 18188; ivi riferimenti ulteriori). Nell’ambito della giustizia sportiva, una decisione non recentissima, ma ampiamente articolata e di perdurante attualità, ha affermato che “assume rilevanza, per applicare o meno il ne bis in idem, … non tanto che il giudizio verta solo sullo stesso rapporto o sulla medesima causa petendi, ma che la regiudicanda … sia enucleabile … e sia rimasta da decidere, perché non poteva o non doveva essere ricompresa nel thema decidendum del primo giudizio, in modo da essere giuridicamente (conformemente a previsione normativa) e logicamente compatibile e non sovrapponibile con la precedente procedura e decisione” (Alta corte di giustizia sportiva, 11 maggio 2012, n. 9; adesivamente Corte fed. app., Sez. II, n. 76/2019-2020). Nella fattispecie, il Giudice sportivo territoriale ha preso in esame il solo incontro contestato dalla società S.S. Leonzio 1999 e, accertata la violazione dell’art. 21, comma 2, C.G.S., ha applicato alla società A.S.D. Città di Gela la sanzione della perdita dell’incontro ex art. 10, comma 6, C.G.S. e al calciatore quella di una giornata di squalifica ex art. 21, comma 3, C.G.S., per non aver scontato la precedente squalifica nella gara di cui si trattava. E ciò ha fatto correttamente nei limiti della propria competenza, non potendo andare a incidere, quanto al resto, su questioni di competenza esclusiva del Tribunale federale (la partecipazione a precedenti incontri in costanza di squalifica), estranei al thema decidendum oggetto di quel giudizio (Corte fed. app., Sez. un., n. 101/2019-2020) anche perché riferiti a dati temporali diversi (Cass. pen., sez. II, 12 luglio 2023, n. 35876). Venendo in questione condotte materiali diverse (Corte fed. app., Sez. II, n. 76/2019-2020) ovvero differenti fatti storici (Corte fed. app., Sez. un., n. 132/2023-2024), rientranti nella competenza di altri Organi di giustizia federale, l’eccezione appare infondata e deve essere perciò respinta.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0095/CFA del 11 Marzo 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare, n. 0141/TFNSD-2023-2024 del 26.01.2024
Impugnazione – istanza: – Procura Federale/Sig. M.D.S.
Massima: Confermata la decisione del TFN di improcedibilità del deferimento in virtù dell’ l’istituto del bis in idem sostanziale, ritenendo le nuove contestazioni ricomprese in quelle già oggetto di una decisione disciplinare divenuta definitiva….E’ infatti prevalente, nel caso di specie, una componente temporale che sterilizza, almeno in termini di concreta offensività, la condotta dell’agente. Della questione relativa alla rilevanza disciplinare delle condotte omissive che hanno contribuito alla causazione del dissesto economico-patrimoniale della società sportiva, se ne è occupata la giustizia sportiva e, anche questa Corte a SS.UU., la quale, quando ne ha accertato la sussistenza, ha affermato la responsabilità disciplinare degli amministratori delle società sportive e dei tesserati. Da ultimo, la pronuncia CFA SS.UU., n. 81/2023-2024, ha stabilito che “ gli amministratori hanno il potere e il dovere di attivarsi per impedire le conseguenze più gravi del dissesto. Il mancato accertamento delle condizioni di liquidazione, ovvero la mancata tempestiva richiesta di fallimento (o altra procedura concorsuale) da parte dell’amministratore, per consentire (nell’un caso o nell’altro) una effettiva par condicio tra i creditori e la limitazione dell’aggravamento dell’insolvenza, è certamente sanzionabile”. La stessa decisione precisava che “tra i fatti rilevanti in ambito disciplinare sportivo si possono sussumere anche eventi non riconducibili ai consueti criteri civilistici o penalistici e che una violazione degli obblighi gestionali può senz’altro costituire violazione del principio di correttezza di cui all’art. 4, comma 1, CGS della FIGC. E lo stesso deve dirsi anche con riguardo ai principi di equilibrio economico e finanziario e di corretta gestione previsti dall’art. 19 dello Statuo FIGC”. I principi espressi dalla giurisprudenza della giustizia sportiva, in maniera costante, anche di questa Corte, vanno confermati in questa sede quale presidio di legalità delle attività degli amministratori delle società sportive e dei tesserati in generale. Non può, però, prescindersi dall’analisi del caso concreto, in virtù del quale il De Simone, per il breve periodo in cui ha ricoperto la carica di legale rappresentante della Trapani Calcio srl (marzo/giugno 2019), è stato già ritenuto responsabile di attività distrattive, cui è conseguita la sanzione (divenuta definitiva) di anni 5 di inibizione. Lo stesso esame del caso concreto, però, non consente di poter affermare una responsabilità del …per i fatti diversi e ulteriori (ancorché coevi con quelli distrattivi) contenuti nel nuovo deferimento, oggetto del presente procedimento. Ed invero, in base all’assunto della Procura federale, il Sig. … è stato nuovamente deferito per aver determinato, nell’esercizio della carica di amministratore delegato (periodo compreso tra il 20 marzo 2019 e il 25 giugno 2019), «il grave dissesto economico-patrimoniale della società, per aver omesso di attivare tutti gli strumenti previsti dalla legge in seno all’Organo amministrativo». Una siffatta affermazione è, tuttavia, contraddetta dalla circostanza secondo cui, per poter apprezzare il verificarsi della perdita di capitale rilevante ai fini dell’attivazione degli strumenti di protezione dell’integrità del capitale sociale, un momento che viene ad assumere rilevanza per la “conoscenza” (o diligente conoscibilità), da parte degli amministratori, della riduzione del capitale sociale è rappresentato (“almeno”) dalla redazione del progetto di bilancio annuale di esercizio, considerato che le perdite verosimilmente emergono in tale sede: la reale situazione patrimoniale in cui versava la società sarebbe stata apprezzabile all’esito dell’attività annuale e, quindi, alla chiusura dei conti, ovvero al momento dell’approvazione del bilancio di esercizio, che deve avvenire entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio che, per le società sportive calcistiche, coincide con la data del 30 giugno, ma non nel caso del Trapani Calcio che “chiude” l’esercizio al 31 dicembre di ogni anno. In senso contrario, non risulta allegato che l’amministratore delegato, nel breve periodo in cui ha ricoperto la carica, si fosse occupato della predisposizione del bilancio d’esercizio; né risulta provato che lo stesso Sig. … disponesse di specifiche competenze in grado di consentirgli di apprezzare la perdita in un ridotto lasso di tempo e senza il supporto della situazione contabile (aggiornata) predisposta in vista dell’approvazione del bilancio d’esercizio. In questa prospettiva, occorre ulteriormente rilevare come la determinazione del patrimonio netto (e, quindi, l’eventuale emersione della perdita del capitale sociale) avviene, normalmente, con un discreto ritardo temporale rispetto alla data di riferimento (a motivo delle necessarie operazioni di raccolta di documenti contabili e loro elaborazione), con la conseguenza che, nel caso di specie, il Sig. De Simone sarebbe stato materialmente impossibilitato a comporre una situazione contabile in tempo reale, essendo cessato dalla carica il 25 giugno 2019. Vero è, inoltre, che il bilancio trimestrale al 30 giugno 2019, con data di riferimento successiva al trasferimento delle quote ad A…, avvenuto il 21.06.2019, venne predisposto dal nuovo management e inviato alla Co.Vi.Soc. in data 30 settembre 2019, mentre la situazione al 30 marzo 2019 venne approvata dal consiglio di amministrazione del Trapani Calcio in data 30 maggio 2019 (quindi, come per prassi, dopo due mesi dalla data di riferimento). Peraltro, la perdita giornaliera della gestione … (nella misura rideterminata dai periti del Tribunale penale) sarebbe stata pari – assunta una distribuzione uniforme nel tempo – ad euro 9.015,69 pro die, di talché una situazione contabile rilevata il giorno precedente (rispetto alla data presa come riferimento dai periti) avrebbe evidenziato ancora un patrimonio netto (finanche) positivo. Si aggiunga, in questo senso, che la quantificazione operata dai periti circa un patrimonio netto negativo di euro 8.554,90 al 21 giugno 2019 è avvenuta tenendo, altresì, conto della sanzione di euro 6.000,00 comminata dalla FIGC per effetto di una decisione assunta cinque mesi dopo circa (27 novembre 2019), importo della sanzione considerato (correttamente) dai periti per competenza nella situazione patrimoniale al 21 giugno 2019. Ancora. Sul piano dell’obbligo di attivazione in capo agli amministratori di società che abbiano rilevato una perdita del capitale sociale, si consideri che, a mente degli artt. 2482-bis e ter c.c., gli amministratori devono convocare l’assemblea senza indugio. Se si aderisce all’impostazione che interpreta tale locuzione nel senso che gli amministratori devono convocare l’assemblea nel termine massimo di trenta giorni dal momento in cui sono a venuti a conoscenza della situazione che rende obbligatoria la convocazione (arg. ex art. 2631 c.c.), ciò implica che, anche ipotizzando, per il Sig. …, la predisposizione di una contabilità in tempo reale, lo stesso … avrebbe potuto convocare l’assemblea, seguendo la predetta interpretazione, per una (ipotetica) perdita integrale del capitale realizzatasi il giorno 21 giugno o per perdite eccedenti il terzo calcolate il giorno 18 giugno, entro un termine che andava ben oltre la cessazione dalla sua carica di amministratore. Peraltro, a ben guardare, un siffatto obbligo sarebbe – in ipotesi – venuto comunque meno – in data 30 giugno 2019 - per effetto della rinuncia ai crediti per finanziamento soci e anticipazioni vantati da … verso il Trapani Calcio per un importo di euro 768.552,07, con conseguente ritorno del patrimonio netto in area positiva. La ricostituzione del capitale al 30 giugno 2019 è ampiamente confermata dal Collegio dei periti (v., in tal senso, anche quanto scritto a pag. 79 della relazione redatta dai periti nominati dal Tribunale penale), cioè dagli stessi periti che avevano evidenziato il patrimonio netto negativo di Euro 8.595,90 alla data del 21 giugno 2019, ritenuta dalla Procura (Reclamo, pag. 3) la “prova documentale” della mala gestio dell’organo gestorio. Ricostituzione del capitale sociale che sterilizzava gli obblighi civilistici in capo all’organo gestorio, anche in ipotesi – si è visto, irrealistica – di un aggiornamento in tempo reale della contabilità. Da tanto discende un quadro che non consente di poter ritenere sussistenti le contestazioni omissive contenute nel nuovo deferimento della Procura federale, quanto meno sotto il profilo della offensività in concreto della condotta. E’ un dato di fatto che il 21 giugno 2019 il socio unico … srl cedeva l’intera partecipazione ad …, per un corrispettivo di euro 30.000,00, che ha costituito il punto di partenza dell’analisi dei periti nominati dal Tribunale nel procedimento penale n. 1691/20 RGNR (v. pag. 42, perizia A… e ..). L’analisi dei dati economici e contabili discendenti dalla cessione quote ha condotto i periti ad evidenziare sia la perdita di esercizio, sia l’erosione del capitale sociale, con l’obbligo di ricostituzione che, sempre secondo le risultanze peritali, è avvenuta il 30.06.2019. Tra la data del 21.06.2019 e quella del 30.06.2019, vi sono state le dimissioni del … rassegnate il 25.06.2019, quale ineludibile conseguenza del change of control della società (da .. a …). Il lasso temporale di soli quattro giorni (21.6.2019-25.6.2019) tra la possibile scoperta del fatto (riduzione del capitolo sotto i limiti di legge) e le dimissioni del …., nonché la ricostituzione del capitale sociale avvenuta in data 30.06.2019, non consente di poter elevare la contestazione di condotta omissiva ad elemento fondante per l’affermazione della responsabilità disciplinare, oltre quella già accertata e riconosciuta in via definitiva dalla giustizia sportiva a carico del …. Risulta, conclusivamente, carente, nel caso di specie, il requisito della esigibilità della condotta nei confronti di un amministratore, che si è dimesso quattro giorni dopo il cambio societario e quello della offensività della condotta omissiva medesima, atteso che cinque giorni dopo le dimissioni del legale rappresentante …, il patrimonio sociale risulta essere stato reintegrato, ragion per la quale le iniziative di cui agli artt. 2482-bis e 2482-ter del codice civile, anche se fossero state assunte immediatamente dal …, sarebbero state ininfluenti rispetto all’obbligo di ripristino dei valori minimali del capitale sociale. Non può, infine, trascurarsi la circostanza che il deferimento attribuisce alla condotta omissiva del …. un rilievo tale da aver determinato, con il proprio comportamento, il grave dissesto economico-patrimoniale della società. Invece, non appare riconducibile alla condotta omissiva dell’incolpato (così come in concreto contestata e meglio precisata nel reclamo) quella rilevanza causale autonoma nella determinazione del grave dissesto economico-patrimoniale della società. Tale effetto (il dissesto patrimoniale ed economico della società) è piuttosto, anzi sicuramente, attribuibile (anche) alla condotta distrattiva del … per la quale l’incolpato è stato sanzionato in via definitiva. Ragioni di giustizia, anche sostanziale, impongono, quindi, il rigetto del reclamo, essendo stato l’incolpato già giudicato sul piano disciplinare per i fatti che hanno determinato il dissesto della società e non essendo sanzionabile il … per le omissioni contestate dalla reclamante Procura federale in base a quanto esposto nella motivazione che precede.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0141/TFN - SD del 26 Gennaio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 9683/919pf22-23/GC/gb dell'11 ottobre 2023, nei confronti dei sigg.ri D.S.M. e S.M. - Reg. Prot. 78/TFN-SD
Massima: E’ improcedibile il deferimento in quanto…sulla base della documentazione agli atti del fascicolo processuale il Tribunale ritiene, con riferimento alla posizione del sig. …., che sussistano valide ragioni per ritenere che il deferimento disposto dalla Procura Federale abbia riguardato fatti rilevanti a livello disciplinare in relazione ai quali è già intervenuto un deferimento disciplinare e si è successivamente cristallizzata la decisione del Tribunale, confermata dalla CFA, con la quale è stata irrogata nei confronti del sig. … la sanzione disciplinare dell’inibizione per 5 anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (Decisione n. 142/TFN-SD 2020/2021 del 5 maggio 2021). L’odierno deferimento ha invero ricalcato sostanzialmente l’originaria incolpazione, essendo stati contestati al sig. …. i medesimi fatti illeciti gestionali già oggetto di distinti deferimento e irrogazione sanzionatoria. E’ vero che nell’ambito del presente procedimento i fatti distrattivi sono stati riqualificati in funzione della connotazione causale che avrebbero complessivamente assunto rispetto al successivo fallimento della società sportiva, ma deve tuttavia osservarsi sul punto, da un lato, che resta indubbio che la contestazione abbia riguardato obiettivamente i medesimi fatti illeciti già oggetto di sanzione disciplinare, con conseguente loro insuscettibilità a formare oggetto, in ossequio al fondamentale principio del ne bis in idem sostanziale, di una duplicazione sanzionatoria, dall’altro, che la Procura Federale non ha allegato ulteriori elementi probatori per ricollegare la complessiva attività gestionale svolta dal sig. …. rispetto allo stato di insolvenza della società sportiva, che si sarebbe invero consolidato definitivamente nel secondo semestre 2019 e nell’annualità 2020, in epoca successiva rispetto alla cessazione della gestione societaria espletata dal medesimo sig. ...
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0123/CFA del 21 Giugno 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare Com. Uff. n. 174 del 16.05.2023
Impugnazione – istanza: A.C.R. Siena 1904 S.p.A.- Sig. E.M./Procura Federale
Massima: Infondata è l’eccezione di violazione del principio del ne bis in idem. Sul punto, il Collegio ritiene non sussistano elementi per discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte che ha sempre riconosciuto che il permanere, al momento della scadenza del termine per il pagamento di un determinato bimestre, del mancato pagamento degli emolumenti relativi a bimestri precedenti, costituisce un fatto autonomo e diverso dal mancato pagamento del bimestre attuale. In base a tale consolidata giurisprudenza (Corte federale d’appello, n. 306/2010-2011), il controllo gestionale sulla regolarità si trascina nel tempo non prevedendosi delle interruzioni, con una chiara indicazione proprio al dato della chiusura di tutti i trimestri previsti; chiusura che pertanto ricomprende, per i trimestri successivi, anche quelli precedenti. In detto ambito, pertanto, poiché il mancato pagamento nel corso di un trimestre precedente si riverbera chiaramente sui trimestri successivi, la sanzione scatta nuovamente nell’ipotesi in cui l’obbligazione precedente non venga successivamente adempiuta nell’ambito del nuovo trimestre di verifica e controllo. Del resto, una simile interpretazione della norma - nel senso cioè di ritenere che la stessa prevede due diverse e autonome fattispecie disciplinarmente rilevanti – appare coerente con i generali principi di lealtà e probità sportiva che presidiano l’ordinamento sportivo e sottrae ragionevolmente all’arbitrio delle parti la decisione di lasciare discrezionalmente inadempiute alcune scadenze debitorie (e ciò fin da Corte di Giustizia Federale, n. 287/CGE/2010-2011; nello stesso senso, ex multis, Corte federale d’appello, sez. II, n. 10/CFA/2018-2019 e n. 114/CFA/2018-2019) in modo da rendere efficace, adeguato nonché credibile il delicato sistema dei controlli sulla gestione economica finanziaria delle società professionista.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 86/TFN - SD del 19 Gennaio 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 4434/6pf21-22/GC/blp del 17 dicembre 2021 nei confronti dei sigg.ri B.E. + altri e delle società ASD Woman Napoli C5, ASD Calcio Sangiovannese e ASD New Cap 74 - Reg. Prot. 88/TFN-SD
Massima: In particolare la violazione del principio del “ne bis in idem” si verificherebbe ove questo Tribunale si dovesse pronunciare su fatti e situazioni che il G.S. avrebbe, a detta del difensore, già giudicato e non sanzionato. Ritiene il Tribunale che entrambe le eccezioni vadano disattese in quanto infondate. Per quanto attiene alla pretesa incompetenza del TFN, osserva il Collegio che lo stesso, in sede nazionale, come nella specie, o in sede territoriale, è il “Giudice precostituito per legge” a giudicare sui deferimenti della Procura Federale ai sensi dell’art. 118 del C.G.S.. Nessuna norma specifica limita l’esercizio dell’azione disciplinare del Procuratore Federale, se non l’ipotesi di denuncia anonima, e quindi lo stesso è ben legittimato ad avviare l’azione disciplinare su fatti e circostanze che non siano già stati oggetto di precedente giudizio. La mancata pronuncia del G.S. su fatti per i quali avrebbe avuto legittimazione a decidere, non potrà mai comportare un giudizio implicito di non colpevolezza sugli stessi. La mancata pronuncia, esplicita, del G.S. sui fatti oggetto del deferimento pone quindi nel nulla l’eccezione relativa alla pretesa violazione del principio del “ne bis in idem”. Peraltro, concludendo, Il D.L.19 agosto 2003, n. 220, convertito nella legge n. 280/2003, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva", indica all’art. 2, comma 1, quali questioni siano riservate all'ordinamento sportivo e precisamente: “ a) il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”. Identica disposizione è ripresa dall’art. 4, comma 1, del Codice CONI, secondo cui: “È attribuita agli organi di giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni”. Nell’ambito della giurisdizione così delineata, avuto riguardo all’interesse generale dell’Ordinamento sportivo, “il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai giudici sportivi territoriali” (art. 79, CGSFIGC).