Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0003/CFA del 3 Luglio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Campania, pubblicata con il comunicato ufficiale n. 43 del 18 maggio 2023

Impugnazione – istanza:  –  Procuratore federale interregionale/A.S.D. Maued San Pietro

Massima: Deve…. darsi atto che l’avviso di fissazione dell’udienza avanti a questo Collegio è stato comunicato al difensore della società reclamata il giorno prima dell’udienza stessa, quindi oltre il termine previsto dall’articolo 103 CGS. Lo stesso difensore, peraltro, interpellato sul punto, ha dichiarato in modo commendevole di non volere svolgere contestazione, così consentendo che la causa, all’esito della discussione, venisse assunta in decisione.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0059/CFA del 17 Gennaio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regione Abruzzo LND - Comunicato Ufficiale n. 37 del 16.12.2021

Impugnazione – istanza: Sig. F.D.A.

Massima: La Procura Federale, pur non costituendosi ritualmente nel presente giudizio e senza depositare nei termini di cui all’art. 103, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva alcuna memoria e/o documenti, è ammessa alla discussione orale…Deve premettersi che l’art. 103, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che “ Entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso. Il Presidente dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti, con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, il reclamante, i soggetti nei cui confronti il reclamo è proposto o comunque interessati, possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti”. Questa Corte ha avuto modo di osservare che la richiamata disposizione codicistica - secondo cui fino a tre giorni prima della data fissata per l’udienza le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti – “deve essere ragionevolmente intesa nel senso secondo cui lo spirare di quel termine cristallizza l’oggetto del contendere, fissando definitivamente il petitum e la causa petendi e correlativamente anche i mezzi di prova, di cui si chiede l’ammissione” e che  “la scadenza di quel termine non può invece precludere la mera costituzione in giudizio della parte che intende meramente difendersi dalle richieste della parte reclamante, mera costituzione che può avvenire anche direttamente e oralmente nell’udienza di trattazione del reclamo, nel corso della quale potranno essere peraltro svolte mere difese, senza sollevare eccezioni in senso stretto e senza quindi che in alcun modo possa ampliarsi la materia del contendere” (Corte federale d’appello, n. 049/CFA-2021-2022). L’avv. L., per la Procura Federale, è stato pertanto ammesso alla odierna udienza di discussione del reclamo ed ha svolto le proprie difese orali nei limiti sopra delineati, concludendo nel senso del rigetto del reclamo.

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