Decisione C.F.A. – Sezione I  : Decisione pubblicata sul CU n. 0018/CFA del 16 Agosto 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Abruzzo pubblicata n. 4 del 10 luglio 2024

Impugnazione – istanza: –  Procura federale interregionale/A.S.D. Miglianico Lanciano F.C.

Massima: … il Collegio ritiene che l’istanza istruttoria formulata per la prima volta in udienza dal difensore della società…sia inammissibile e, in quanto tale, vada rigettata….Difatti, secondo il costante orientamento di questa Corte federale d’appello, in omaggio al principio di informalità, cui deve considerarsi improntato il processo sportivo - principio strumentale rispetto a quello del diritto di difesa, della parità delle armi e del contraddittorio, per realizzare il giusto processo sportivo e per assicurare la ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale (così come sancito di commi 1 e 2 dell’art. 44 CGS) - la disposizione dell’art. 103, comma 1, CGS deve essere ragionevolmente intesa nel senso secondo cui lo spirare di quel termine cristallizza l’oggetto del contendere, fissando definitivamente il petitum e la causa petendi e correlativamente anche i mezzi di prova, di cui si chiede l’ammissione. La scadenza di quel termine non può invece precludere la mera costituzione in giudizio di colui che intende semplicemente difendersi dalle richieste della parte reclamante, mera costituzione che può avvenire anche direttamente e oralmente nell’udienza di trattazione del reclamo, nel corso della quale potranno essere peraltro svolte mere difese, senza sollevare eccezioni in senso stretto e senza quindi che in alcun modo possa ampliarsi la materia del contendere (CFA, Sez. I, n. 49/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 59/20212022; CFA, Sez. I, n. 63/2021-2022). Pertanto, seppure, come detto, in attuazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, è consentito alla parte che intenda (solo) replicare agli argomenti avversari, costituirsi in giudizio per la prima volta in appello, la parte non può chiedere di produrre nuovi documenti (CFA, SS.UU. n. 63/2023-2024). Non giova al difensore della società il richiamo alla massima secondo cui: “Anche nel processo sportivo (ugualmente che nel processo civile) possono essere ammesse nuove prove, compresi i documenti, laddove utili a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sulla esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. I, 20/04/2016, n. 7971, nonché Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 15/2017). Infatti, nella odierna fattispecie, la richiesta istruttoria non solo non è funzionale a dissipare lo stato di incertezza su fatti controversi, posto che la questione è stata introdotta solo in questa fase di giudizio, ma lo è stata violando i principi generali non derogabili che attengono al rispetto del principio del contraddittorio e in particolare delle regole sulla produzione dei documenti e sulla relativa tempistica. A ciò va soggiunto che appaiono prive di attendibilità le giustificazioni fornite dal difensore della società in merito alle circostanze e ai tempi della scoperta della prova del tempestivo pagamento delle somme per cui è causa.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0055/CFA del 06 Novembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0063/TFNSD-2023-2024 del 27.09.2023

Impugnazione – istanza: –  ANR NF Ardea Calcio-PF

Massima: I nuovi documenti non sono ammissibili in appello… L’art. 101, comma 3 (terzo periodo), C.G.S. consente la produzione nel giudizio di reclamo di nuovi documenti. Il testo dell’art. 101, comma 3 (terzo periodo) si limita a richiedere, al fine di osservare il principio del contradittorio e, più in generale, il diritto di difesa, che i nuovi documenti siano analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso. L’ampia formulazione del testo della norma non può, tuttavia, condurre ad affermare che nel giudizio di reclamo sia sempre ammissibile la produzione di nuovi documenti. Risulterebbe altrimenti disattesa la corrente ricostruzione del giudizio di reclamo come una tendenziale revisio prioris instantiae e non come un novum judicium (cfr. CFA, SS.UU., n. 55/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020). A sostegno di tale ricostruzione depone il contenuto degli ulteriori periodi in cui si articola il comma 3 dell’art. 101 C.G.S. Il primo e il secondo periodo del comma 3 dell’art. 101 affermano, rispettivamente, che «Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata» e che «Le domande nuove sono inammissibili». Due affermazioni tipiche di un giudizio di secondo grado che abbia la natura di revisio prioris instantiae (e non di novum judicium). La preclusione dei nova nel giudizio di reclamo, coerente con tale natura, deve riguardare non soltanto l’attività assertiva (in termini di domande ed eccezioni, queste ultime proponibili per la prima volta nel giudizio di reclamo se rilevabili anche d’ufficio), ma anche l’attività asseverativa, vale a dire i mezzi di prova deducibili, compresa la prova documentale. Contrasterebbe con la natura indicata la piena ammissibilità di nuovi documenti nel giudizio di reclamo. Pertanto, il terzo periodo del comma 3 dell’art. 101, che ammette la produzione di nuovi documenti, non deve essere letto come un’eccezione al divieto dei nova nel giudizio di reclamo, ma deve essere interpretato restrittivamente, alla luce della natura del giudizio di reclamo quale revisio prioris instantiae resa evidente dal primo e dal secondo periodo dello stesso comma 3 dell’art. 101 C.G.S. In questa ottica si può leggere la costante affermazione, nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non si deve ritenere ammissibile la produzione di nuovi documenti ad opera della parte che, in assenza di cause ad essa non imputabili, «nelle precedenti fasi di giudizio, non si sia affatto difesa e che, di conseguenza, tenti di rimediare alla propria inerzia processuale dando prova, per la prima volta in appello, dell’insussistenza del presupposto per l’irrogazione delle sanzioni» (CFA, SS.UU., n. 90/20222023; CFA, SS.UU., n. 17/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 115/2020-2021; v. anche CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020). Inoltre, dal momento che l’art. 101, comma 3 (terzo periodo), si riferisce alla produzione di «nuovi documenti», è evidente che si deve trattare di documenti nuovi rispetto a quelli prodotti nel giudizio di primo grado o, più in generale, rispetto all’attività asseverativa compiuta dal reclamante nel giudizio di primo grado. Si può affermare che la “novità” dei documenti presuppone un giudizio di comparazione con l’attività compiuta dal reclamante nel precedente grado. Da qui l’inammissibilità della produzione, per la prima volta in appello, di documenti che la parte avrebbe potuto produrre nel giudizio di primo grado; e tanto più dei documenti che la parte avrebbe potuto produrre se non avesse deciso, volontariamente, di restare contumace in tale giudizio. Se si opinasse diversamente, si consentirebbe all’incolpato di non partecipare al giudizio di primo grado nella consapevolezza di poter attendere l’esito della lite ed esperire, senza incorrere in alcuna preclusione rispetto alla prova documentale, le proprie difese ed eccezioni soltanto nel giudizio di reclamo, quali motivi di impugnazione della decisione di primo grado fondati su documenti prodotti per la prima volta nel giudizio di reclamo. Ciò è avvenuto nel caso in esame. La reclamante è restata volontariamente contumace nel giudizio di primo grado, nonostante la regolare notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza del 21 settembre 2023 per la discussione del deferimento dinanzi al T.F.N., come risulta dagli atti di causa. Non si tratta, dunque, di una fattispecie di contumacia involontaria, che avrebbe, in applicazione dell’art. 106, 2° co., C.G.S. determinato in sede di reclamo, una volta accertata la violazione del contraddittorio, l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio all’organo di primo grado, quindi con piena rimessione in termini della parte involontariamente contumace. Al contrario, in caso di contumacia volontaria la parte mentre è legittimata ad impugnare, dal momento che è comunque parte (seppur contumace) del giudizio di primo grado, non può però compiere attività che avrebbe potuto compiere nel giudizio di primo grado se si fosse costituita, come la produzione di documenti già al tempo esistenti e disponibili o comunque reperibili con la dovuta diligenza. Nel caso di specie non si potrebbe sostenere che i documenti prodotti nel giudizio di reclamo siano documenti che la parte non avrebbe avuto a disposizione al tempo del giudizio di primo grado. I documenti prodotti consistono: 1) nella ricevuta del bonifico del 16 marzo 2023 a favore del calciatore all’IBAN …., non andato a buon fine; 2) nella comunicazione del 06 aprile 2022 con la quale il calciatore indica al Direttore generale della Reclamante l’IBAN presso cui accreditare le somme relative all’accordo economico; 3) nella foto allegata alla chat del 06 aprile 2022 in cui è raffigurato l’IBAN del calciatore a cui inviare il pagamento; 4) nella comunicazione del calciatore del 27 giugno 2023 con la quale trasmette al Direttore il diverso IBAN (di una banca Greca) presso cui accreditare le somme; 5) nella copia della disposizione di bonifico del 28 giugno 2023 con la quale la Reclamante ha saldato le competenze del calciatore al diverso IBAN indicato dal calciatore; 6) nella copia della liberatoria datata 28 giugno 2023 e sottoscritta dal calciatore. È evidente che si tratta di documenti di cui la Reclamante poteva direttamente disporre, o erano comunque reperibili utilizzando la dovuta diligenza, già al tempo della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini e, per quanto qui interessa al fine di valutare la preclusione della loro ammissibilità nel presente giudizio di reclamo, al tempo del giudizio di primo grado dinanzi al T.F.N. Se si opinasse diversamente e si reputassero ammissibili i nuovi documenti prodotti dalla Reclamante, sarebbe violata la tendenziale natura di revisio prioris instantiae del giudizio di reclamo, come sopra individuata (§ 5.1); ed inoltre si consentirebbe alla parte di scegliere di non costituirsi nel giudizio di primo grado nella consapevolezza di poter, una volta appreso l’esito della lite, provare mediante documenti, per la prima volta in appello, l’eventuale insussistenza dei presupposti stessi della sanzione disciplinare.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0044/CFA del 9 Ottobre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare - n. 51 del 15 settembre 2023

Impugnazione – istanza ASD Cjarlins Muzane-Sig. M.D./Procura Federale

Massima: L’eccezione di difetto di giurisdizione/competenza del TFN per fatti accaduti nel corso di una gara contenuta nel motivo di gravame, trattandosi di domanda nuova, è inammissibile per violazione dell’art. 101, comma 3, CGS. Ha ripetutamente chiarito questa Corte che il divieto dei nova in appello preclude alla parte di introdurre nuove domande processuali, connotate da un nuovo (o mutato) petitum ovvero da una nuova (o mutata) causa petendi e, quindi, di domande caratterizzate da una nuova (o mutata) richiesta giudiziale ovvero da nuovi (o mutati) fatti costitutivi della pretesa azionata (Cfr. Sezioni Unite, decisione n. 96/CFA/2021-2022; Sezione I, decisione n. 24/CFA/2021-2022; Sezione II, decisione n. 59/CFA/20202021; Sezione I, decisione n. 78/CFA/2020-2021; Sezione IV, decisione n. 0038/CFA/2022-2023). Peraltro, ammettere la rilevabilità del difetto di competenza in sede di appello – allorché nulla si sia ritenuto di eccepire in primo grado - aumenterebbe il rischio di un tardivo revirement sulla questione, in violazione del principio di ragionevole durata del processo, in deroga a quanto previsto dall’art. 44, comma 2, del Codice di giustizia sportiva e dall’art. 2, comma 3, del Codice CONI. In sostanza, sulla questione della competenza non è stato svolto alcun contradditorio in prime cure e non esiste un capo di pronuncia contro il quale dirigere l’impugnativa. L’opposta tesi farebbe venir meno la ragion d’essere del giudizio di primo grado, per devolvere al solo giudice d’appello questioni che potrebbero essere definite immediatamente dal primo giudice, senza prolungare la durata di un processo, quale quello sportivo, che è improntato al principio della massima celerità e a rigorosi termini di celebrazione e di durata. Con sostanziale vanificazione della funzione del doppio grado di giudizio. A ciò va soggiunto che, trattandosi di un motivo che inficia non il provvedimento reclamato, ma un capo della decisione appellata, è evidente che il giudice d’appello non può desumerlo dai fatti di causa, ma deve necessariamente riferire il proprio giudizio ad un capo specifico della decisione appellata (Sezione I, decisione n. 0044/CFA/2022-2023).

Massima: Il motivo di gravame circa l’utilizzo di riprese video non autorizzate e conseguente mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della Procura federale, trattandosi di domanda nuova, è inammissibile per violazione dell’art. 101, comma 3, CGS.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0110/CFA del 30 Maggio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare - n. 0128/TFN/2021-2022 del 22 aprile 2022

Impugnazione – istanza: Giudizio di rinvio CONI/Juventus S.p.A. e altri

Massima: Ammissibilità/ricevibilità di nuova produzione documentale nel giudizio di rinvio. Le difese dei Consiglieri non muniti di delega e della società sportiva F.C. Juventus spa hanno prodotto, a corredo delle memorie, nuovi documenti. Tale deposito deve ritenersi irricevibile e, pertanto, va stralciato dagli atti del giudizio di rinvio e non sarà oggetto di esame da parte di questa Corte per le seguenti ragioni. Al riguardo, in disparte l’eccezione sollevata dalla Procura federale nel corso dell’udienza, la questione è rilevabile anche d’ufficio. Come chiarito al punto 1), i margini operativi del giudizio di rinvio sono molto stretti, trattandosi di un sistema come detto “chiuso”, dove la produzione di nuovi documenti è consentita solo in tre distinte ipotesi: 1) fatti sopravvenuti; 2) la pronuncia di cassazione rende necessaria la produzione documentale; 3) causa di forza maggiore (Cassazione civile sez. I, 02/09/2021, n.23799). Nessuna delle tre situazioni è rinvenibile nel caso di specie. Peraltro, trattasi di deposito eseguito in aperta violazione del decreto presidenziale del 10 maggio 2023 con il quale, nel disporre l’abbreviazione dei termini, era stato concesso alle parti solo un termine per la produzione di memorie difensive e non di documenti.

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0044/CFA del 21 Novembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale c/o il Comitato Regionale Toscana di cui al Com. Uff. n. 31 del 27.10.2022

Impugnazione – istanza: Sig. B.L.

Massima: Inammissibile è l’eccezione di difetto di competenza del Tribunale federale per violazione del riparto di competenze, ai sensi dell’art. 65 C.G.S. in relazione all’art. 79, comma 1, C.G.S….Difatti il difetto di competenza del Tribunale federale territoriale doveva essere rilevato in primo grado per poi dedurlo, con specifico motivo, avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo esplicito o implicito, ha statuito sulla competenza. Il che il reclamante non ha fatto, non essendosi neanche costituito innanzi al Tribunale federale territoriale per sua libera scelta processuale, in relazione a quanto statuito al punto 1 della presente decisione. Con l’effetto che la questione della competenza del Tribunale non può più essere esaminata in grado d’appello. Difatti – secondo principi propri dell’ordinamento generale (Cass., Sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883) - incombe su tutti i soggetti del rapporto processuale l’onere di controllare il corretto esercizio della potestas iudicandi, fin dalle prime battute processuali, anche quando la questione non venga espressamente sollevata. Tali principi valgono a maggior ragione nell’ordinamento sportivo. È noto, difatti, che ammettere la rilevabilità del difetto di competenza in sede di appello – allorché nulla si sia ritenuto di eccepire in primo grado - aumenterebbe il rischio di un tardivo revirement sulla questione, in violazione del principio di ragionevole durata del processo, in deroga a quanto previsto dall’art. 44, comma 2, del Codice di giustizia sportiva e dall’art. 2, comma 3, del Codice CONI. Tale è, del resto, la ratio sottesa anche all’art. 15 del Codice del processo amministrativo secondo cui: “Il difetto di competenza è rilevato d’ufficio finché la causa non è decisa in primo grado. Nei giudizi di impugnazione esso è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo esplicito o implicito ha statuito sulla competenza.”. Orbene, occorre ribadire che uno dei principi cardine della giustizia sportiva è la tempestività delle decisioni e ciò in quanto il suo tratto caratteristico e fortemente distintivo è la rapida definizione delle questioni controverse, in modo da consentire lo svolgimento in condizioni di certezza giuridica delle manifestazioni sportive (Corte federale d’appello n. 40/2022-2023). La tempestività, dunque, è la caratteristica fondamentale dell’ordinamento sportivo e uno degli elementi fondanti della propria legittimazione. In questo senso la parte non può attendere la conclusione del primo grado del procedimento per proporre eccezioni che avrebbe potuto già sollevare partecipando all’udienza a cui sia stata regolarmente e ritualmente convocata (Corte federale d’appello, Sez. II,n. 56/2019-2020) e, pertanto, il reclamo non può sopperire alla mancata partecipazione dell’attore al giudizio di primo grado (Corte federale d’appello, Sez. II, n. 59/2020-2021). Sotto altro – ma concorrente – profilo, la circostanza che l’odierno reclamante non si sia costituito in primo grado, a fortiori, vale a qualificare il dedotto motivo in appello quale “domanda nuova”, in deroga a quanto previsto dall’art. 101, comma 3, del Codice di giustizia sportiva. In sostanza, sulla questione della competenza non è stato svolto alcun contradditorio in prime cure e non esiste un capo di pronuncia contro il quale dirigere l’impugnativa. L’opposta tesi farebbe venir meno la ragion d’essere del giudizio di primo grado, per devolvere al solo giudice d’appello questioni che potrebbero essere definite immediatamente dal primo giudice, senza prolungare la durata di un processo, quale quello sportivo, che è improntato – come detto - al principio della massima celerità e a rigorosi termini di celebrazione e di durata. Con sostanziale vanificazione della funzione del doppio grado di giudizio. A ciò va soggiunto che, trattandosi di un motivo che inficia non il provvedimento reclamato ma un capo della decisione appellata, è evidente che il giudice d’appello non può desumerlo dai fatti di causa ma deve necessariamente riferire il proprio giudizio ad un capo specifico della decisione appellata. Ciò che nella specie indiscutibilmente difetta, poiché nel giudizio di prime cure nessuno ha sollevato quel motivo e di esso il Tribunale non si è minimamente occupato, avendo trattato esclusivamente questioni di merito.

Decisione C.F.A. – Sezione IV: Decisione pubblicata sul CU n. 00041/CFA del 4 Novembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Veneto n. 30 del 23.09.2022

Impugnazione – istanza: Procura federale interregionale/B.M. - U.S. Medoacus A.S.D.

Massima: Il documento che la Procura avrebbe dovuto acquisire in sede di indagini, ma successivamente acquisito non può essere prodotto in appello…Va premesso – in via del tutto preliminare – come la Procura Federale Interregionale abbia incluso nel corpus del reclamo de quo il documento n. 1, allegato al testo dell’impugnazione, afferente al riscontro dato dall’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. a seguito di espressa richiesta della Procura Federale datata 23.09.2022. In tale riscontro, si legge che l’Ufficio Tesseramento conferma la sua funzione volta ad accertare eventuali pregressi tesseramenti dei calciatori presso Federazioni estere, nel caso in cui ovviamente la società ne faccia esplicita richiesta. Sennonché, la Procura Federale avrebbe dovuto avanzare la richiesta ut supra nel corso dell’attività d’indagine espletata, non già, come avvenuto nella fattispecie, ad istruttoria già conclusa. Con la logica conseguenza per cui la Corte Federale d’Appello dovrà considerare il documento in questione come tamquam non esset, non potendo lo stesso essere annoverato nel corredo probatorio a sostegno delle ragioni fondanti il reclamo, in quanto acquisito dalla Procura (come detto poc’anzi) ad attività istruttoria ampiamente spirata.

Decisione C.F.A. – Sezione IV: Decisione pubblicata sul CU n. 0038/CFA del 26 Ottobre 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0035/TFNSD-2022 – 2023 del 16.9.2022

Impugnazione – istanza: Sig. M.C./Procura Federale

Massima: E’ inammissibile il motivo d’appello con il quale si chiede l’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. art. 131-bis c.p….Sotto il profilo dell’inammissibilità, il Collegio rileva che, a norma dell’art. 101, comma 3, CGS, l’istanza in questione va considerata alla stregua di una “domanda nuova”, atteso che essa non è stata dedotta in primo grado e, dunque, non è stata sottoposta all’esame del TFN. Invero, pur nella consapevolezza della natura “mista” del processo sportivo, soprattutto avuto riguardo ai procedimenti sanzionatori -come quello di specie- i principi all’uopo codificati dal CONI con il Codice della giustizia sportiva adottato con deliberazione del Consiglio Nazionale del 9.11.2015, n. 1538, approvato con DPCM del 16.12.2015, stabiliscono che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva” (art. 2, comma 6). Pertanto, il divieto dei nova nelle impugnazioni va riguardato con riferimento alle istanze difensive che possono rivestire il carattere di una “domanda”, cioè di una richiesta rivolta al Giudice affinché si pronunci per affermare la sussistenza di una situazione giuridica soggettiva sostanziale. Nel caso di specie, l’applicazione di un istituto peculiare (per giunta estraneo all’ordinamento sportivo), con il quale si invoca non già un trattamento sanzionatorio più mite, bensì una causa di esclusione della punibilità, configura certamente una “domanda”, che doveva essere proposta dinanzi al TFN e che, conseguentemente, non è ammissibile in sede di reclamo.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0029/CFA del 26 Settembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del  Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, di cui al Com. Uff. n. 12/TFT del 16/08/2022

Impugnazione – istanza: Sig. A.S. + altri/Procuratore Federale Interregionale

Massima: Su richiesta della procura è acquisibile innanzi alla Corte Federale l’esposto non prodotto in primo grado…È noto che nel Codice di procedura civile il regime dei nuovi documenti in appello è stato oggetto di numerose modifiche normative. Difatti, mentre il testo originario escludeva la produzione in appello di nuovi mezzi di prova, tale possibilità fu poi prevista con la «novella» del 1950 e poi esclusa dal nuovo 3º comma dell’art. 345. Quest’ultima disposizione – modificata dapprima dalla legge 353/1990 e poi dal decreto-legge n. 83/2012 – dopo aver enunciato l’inammissibilità di nuovi mezzi di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, esclude la sola ipotesi che «la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile». Nel Codice di procedura penale, l’art. 603, comma 2, dispone che “ Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'articolo 495 comma 1.”. Nel processo amministrativo l’art. 104, comma 2, del relativo Codice prevede, che “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. Ebbene l’art. 101 del Codice di giustizia sportiva – in modo molto ampio - ha previsto la piena possibilità di produzione in appello di nuovi documenti, con il solo limite dell’indicazione analitica degli stessi nel reclamo e della comunicazione alla controparte. Si tratta indubbiamente di un regime derogatorio rispetto ai principi dell’ordinamento generale sopra detti, giustificato certamente dalla peculiarità degli interessi implicati nel giudizio sportivo. E in questo senso il Collegio di garanzia dello sport ha ritenuto che « nel processo sportivo (ugualmente che nel processo civile) possono essere ammesse nuove prove, compresi i documenti, laddove utili a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sulla esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/04/2016, n. 7971). Infatti, vale la pena ricordare che, a mente dell’art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI (cui ogni Federazione deve uniformarsi), i principi che ispirano il processo sportivo sono principi tesi alla piena tutela degli interessati secondo regole di informalità, pur facendo riferimento alle regole del processo civile, in quanto compatibili; ma quest’ultima locuzione non può far perdere di vista che nell’ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori.” (Collegio di garanzia dello sport, sez. I, n. 56/2018). A ben vedere, la disposizione di cui all’art. 101, comma 3, terzo periodo, del Codice di giustizia sportiva attenua il carattere cassatorio o impugnatorio del processo sportivo d’appello (revisio prioris instantiae), accentuandone i profili di novum iudicium. E ciò a conferma che la distinzione tra tali modelli, se è netta sul piano logico, in realtà è suscettibile di assumere caratteristiche diverse a seconda delle differenti scelte di diritto positivo; di talché all’interno del singolo rimedio vi è una commistione di elementi strutturali rinnovatori e cassatori e, pertanto, si parla non tanto di rimedi rinnovatori puri e rimedi cassatori puri, quanto, piuttosto di rimedi rinnovatori attenuati e rimedi cassatori attenuati. Da qui la conseguenza che i giudizi relativi ai reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale si qualificano solo “tendenzialmente” quale revisio prioris instantiae (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 55/2019-2020; idem, n. 95/2019-2020). Dunque, accertata, sulla base delle norme indicate, la possibilità di acquisire il documento che la Procura intende produrre, pacificamente redatto dopo il giudizio di primo grado, resta da valutarne, evidentemente, la rilevanza ai fini della presente decisione; rilevanza che è assai limitata, considerata l'assenza di riscontri a tutte le affermazioni ivi contenute.

Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 0005/CFA del 14 Luglio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio, pubblicata con il C.U. n. 404, del 27 maggio 2022

Impugnazione – istanza: Procuratore Federale Interregionale/Sig. A.D.-ASD Gruppo Sportivo Italiano

Massima: E’ improcedibile il deferimento nei confronti della società per violazione dell’art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva….La questione, che è stata riproposta nella forma di eccezione, in quanto non esaminata dal giudice di I° grado, deve ritenersi ammissibile, poiché, per pacifica giurisprudenza di questa Corte: “Solo le eccezioni pregiudiziali, dedotte dalla parte intimata nel processo di primo grado, espressamente respinte nella sentenza di primo grado e riproposte dalla stessa in sede di appello, sono inammissibili se devolute al giudice di secondo grado mediante semplice memoria, in difetto del necessario appello incidentale avverso il capo di sentenza che l'ha espressamente esaminate e disattese” (Sezioni Unite  n. 105/CFA/2020-2021).

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0096/CFA del 22 Giugno 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 144/TFN SD del 12.5.2022

Impugnazione – istanza: sig. C.A.D.S.D.S.-sig. M.S.P./Divisione Calcio a 5

Massima:….Com’è noto, difatti, il divieto dei nova in appello preclude alla parte di introdurre nuove domande processuali, connotate da un nuovo (o mutato) petitum ovvero da una nuova (o mutata) causa petendi e, quindi, di domande caratterizzate da una nuova (o mutata) richiesta giudiziale ovvero da nuovi (o mutati) fatti costitutivi della pretesa azionata ma non impedisce, invece, di svolgere nuove argomentazioni in sede impugnatoria, tendenti ad evidenziare l’erroneità della decisione gravata e a illustrare ulteriormente un motivo di censura già articolato in primo grado. Il precedente invocato non appare tuttavia risolutivo, alla luce della non sovrapponibilità delle situazioni evocate in giudizio. Esso infatti riguardava la possibilità di partecipare a un campionato professionistico, mentre nella vicenda in discussione i reclamanti, per quanto abbiano ricevuto la promessa o la dazione di corrispettivi monetari, sono “non professionisti”, a norma dell’art. 29 NOIF, non impugnato e non oggetto di specifiche censure.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0059/CFA del 17 Gennaio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regione Abruzzo LND - Comunicato Ufficiale n. 37 del 16.12.2021

Impugnazione – istanza: Sig. F.D.A.

Massima: Il Collegio ritiene ammissibile detta produzione documentale. L’art. 101 del C.G.S.– in perfetta aderenza all’impostazione secondo cui il giudizio d’appello di caratterizza tendenzialmente quale revisio prioris instantiae – prevede che “possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso”. Anche l’art. 23, comma 7, del Codice CONI contiene una norma analoga (“ Possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell’atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati”), così come l’art. 36-bis, comma 3, del Codice di giustizia sportiva previgente (“Possono prodursi nuovi documenti, purché comunicati, unitamente ai motivi di reclamo, alla controparte”). Nel caso in esame risultano rispettati tutti i presupposti previsti dalla citata previsione normativa, in quanto il deposito dei file “eml” è analiticamente indicato nel reclamo e risulta comunicato alla Procura Federale con pec del 21.12.2021 (v. all. 15 a, b e c). L’ammissibilità della produzione documentale consente di considerare assorbite le ulteriori questioni poste dal reclamante nel primo motivo di ricorso, sulla base del criterio della ragione più liquida (sull’applicabilità di tale principio al processo sportivo, ex multis Collegio di Garanzia, decisioni nn. 15/2016, 83/2017 e 10/2018).

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