F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0061/CFA pubblicata il 20 Gennaio 2022 (motivazioni) – Presidente federale

 

Decisione/0061/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0078/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Luca De Gennaro - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo 0078/CFA/2021-2022 proposto dal Presidente federale ex art. 102, CGS;

per l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Campania pubblicata sul C.U. del medesimo Comitato n. 25/C5 dell’11.11.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 17 gennaio 2022, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Luca De Gennaro;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con reclamo del 5.01.2022, notificato a mezzo pec in pari data, il Presidente pro tempore della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha impugnato, ai sensi dell’art. 102 del Codice di Giustizia Sportiva (d’ora in avanti CGS) la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Campania pubblicata sul C.U. n. 25/C5 dell’11.11.2021 con cui si deliberava la squalifica fino al 10.11.2022 del calciatore Simone Crescenzo della società “Mama Futsal San Marzano”

1.1 Il Presidente della FIGC ha rappresentato nel reclamo quanto segue.

In data 7 novembre 2021 nel corso della gara “Sorrento Calcio 1945 c/ Mama Futsal San Marzano”, valida per il Campionato Regionale Under 19 di Calcio a 5, il calciatore Simone Crescenzo della Mama Futsal San Marzano reagiva ad un fallo ricevuto e colpiva un calciatore avversario con un calcio alla caviglia.

Dopo il provvedimento di espulsione, il medesimo dava all’arbitro uno schiaffo al mento e poi un pugno sulla spalla.

1.2 Il Giudice Sportivo Territoriale, con la decisione oggetto della presente impugnativa, preso atto del comportamento del tesserato, deliberava di squalificare il calciatore fino al 10.11.2022 configurandosi responsabilità per condotta violenta nei confronti di un ufficiale di gara da parte di un tesserato, sanzionabile ai sensi dell’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo nulla disponeva tuttavia circa l’applicazione delle misure amministrative a carico della società, previste dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi (comma 7 dell’art. 35 cit.)

1.3 Con nota del 23 novembre 2021 il Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri sottoponeva alla FIGC il suddetto provvedimento disciplinare per le valutazioni di competenza e per l’eventuale proposizione del ricorso straordinario.

1.4 Ritenuta dal Presidente FIGC la violazione dell’art. 35, comma 7 CGS, veniva proposto reclamo ai sensi dell’art. 102 CGS con riferimento alla parte della decisione in cui il Giudice Sportivo ha ritenuto di escludere l’applicazione delle sanzioni amministrative previste ai danni della società Mama Futsal San Marzano

1.5 Il Presidente della Corte Federale di Appello della FIGC, con provvedimento del 10 gennaio 2022, assegnava il reclamo alle Sezioni Unite, e, previa abbreviazione dei termini, fissava per la trattazione l’udienza del 17 gennaio 2022.

1.6 In data 17 gennaio 2022, si teneva l’udienza collegiale dinanzi alle Sezioni Unite, all’esito della quale il Collegio pronunciava il dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo è stato proposto ai sensi dell’art. 102 CGS.

Le Sezioni Unite della Corte Federale di Appello hanno avuto ripetutamente modo di precisare (da ultimo cfr. decisioni nn. 52, 54, 56 del 2021) la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente Federale prevista dall’art. 102 CGS.

Non può in questa sede che confermarsi la natura dell’istituto destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli Organi della Giustizia Sportiva interni alla federazione, di cui il Presidente Federale è il massimo garante.

Nel caso di specie sussiste, pertanto, la legittimazione straordinaria del Presidente Federale per la proposizione del reclamo, ai sensi dell’art. 102 CGS, avendo questi considerata illegittima ai sensi dell’art. 35, comma 7 CGS la decisione del Giudice Sportivo Territoriale.

2. Il reclamo è fondato.

Occorre osservare che l’ordinamento federale non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza posti a danno degli ufficiali di gara.

Tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto, oltre a ledere il bene fondamentale dell’incolumità personale dell’arbitro, contraddicono i principi fondamentali di lealtà e correttezza sportiva; in questa prospettiva l’art. 35 CGS, oltre a stabilire le sanzioni nei confronti dei tesserati per condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, prevede le conseguenze amministrative a carico delle società di appartenenza.

Per quanto di specifico interesse nel presente procedimento, l’art. 35, comma 7, CGS prevede che “gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi”.

La Federazione ha specificamente disposto che le società dilettantistiche o di settore giovanile i cui tesserati incorrano, per condotte violente ai danni degli Ufficiali di Gara, nelle sanzioni definitive riportate nel Comunicato Ufficiale 104/A del 17.12.2014, saranno onerate del versamento di una somma, a favore della Federazione, da calcolarsi secondo parametri stabiliti; in particolare è previsto che la somma, destinata alle spese arbitrali, sia calcolata moltiplicando il costo medio di gara per il numero delle partite casalinghe, secondo gli importi indicati nell’allegato A) al Comunicato stesso.

Le disposizioni invocate oltre alla responsabilità disciplinare del singolo tesserato prevedono dunque un’ulteriore misura amministrativa a carico della società di appartenenza. Tale misura discende automaticamente dall’inflizione di una misura disciplinare applicata per atti violenti a danno di ufficiali di gara.

Tale onere a carico delle società sportive costituisce, in conclusione, una misura necessaria e accessoria; necessaria in quanto discende ipso iure dall’inflizione della squalifica per condotte violente; accessoria in quanto strettamente dipendente dall’effettiva commissione dell’illecito disciplinare indicato.

Si deve dunque escludere per gli effetti qui di interesse che il giudice sportivo, una volta applicata la sanzione disciplinare, possa omettere di prevedere l’applicazione di tali misure a carico della società interessata.

3. La decisione impugnata deve essere dunque riformata nella parte in cui omette di specificare le conseguenze della sanzione ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico della società Mama Futsal San Marzano in base a quanto previsto dall’art. 35.7 del Codice di Giustizia Sportiva e dal C.U. 104/A.

Posto che inequivocabilmente si è di fronte a una condotta violenta che ha procurato lesioni al direttore di gara, fattispecie che rientra nella previsione dell’art. 35 CGS, alla società Mama Futsal San Marzano va quindi attribuito l’onere pecuniario stabilito dalle disposizioni richiamate, che sarà oggetto di successiva determinazione da parte dei competenti uffici federali.

P.Q.M.

accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riforma la decisione impugnata disponendo che la sanzione inflitta dal Giudice sportivo vada considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico della società Mama Futsal San Marzano.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC ed agli Uffici federali per gli adempimenti di competenza.

 

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Luca De Gennaro                                                   Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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