DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 604 del 27.01.2022 – Delibera – GARA DEL 15/01/2022: ASD MERIENSE – PGS LUCE Reclamo proposto dalla Società: Meriense

GARA DEL 15/01/2022: ASD MERIENSE – PGS LUCE

Reclamo proposto dalla Società: Meriense

Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società A.S.D. MERIENSE avverso l’esito della gara in oggetto rileva: con il reclamo in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara ex art.10, comma 6 del CGS, per aver schierato nella gara in epigrafe il calciatore BERTIROSSI BIANCHI AGUSTIN ORLANDO in posizione irregolare in quanto squalificato. Tale convincimento discende dalla circostanza che – a detta della reclamante - il suddetto atleta sarebbe stato espulso nel corso di un precedente incontro disputato mentre era tesserato con la F.C.D. MORTELLITO senza aver mai in seguito scontato la squalifica Il ricorso è infondato e va respinto. A seguito delle ricerche effettuate non risulta essere stata pubblicata sui comunicati ufficiali alcuna sanzione a carico del calciatore in questione, il quale quindi alla data della disputa dell’incontro non aveva alcuna residua squalifica da dover scontare. Si precisa sul punto che ai sensi dell’art.21 del C.GS. la sanzione della squalifica dei calciatori diviene esecutiva solo a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione sui Comunicati Ufficiali e che in ogni caso in ambito nazionale non vige l’automatismo a carico dei calciatori espulsi previsto solo in ambito regionale della LND e del settore per l'attività giovanile e scolastica. Ciò premesso si evidenza, infine, che il calciatore in questione non risulta neppure essere stato espulso dal direttore di gara nell’incontro indicato dalla ricorrente all’interno del proprio ricorso. Ne consegue pertanto che il giocatore Bertirossi Bianchi Agustin Orlando ha preso parte a pieno titolo all’incontro in questione disputatosi il 15/01/2022.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. 543 del 16/01/2022 decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro MERIENSE – P.G.S. LUCE 2 - 4; b) la tassa di reclamo è addebitata.

 

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