Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0049/CFA del 18 Novembre 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato regionale Puglia n. 71 del 05.10.2024
Impugnazione – istanza: – Sig. V.C./Procura Federale Interregionale
Massima: L’istanza di prove testimoniali, precisata soltanto nella memoria finale di replica, si palesa inammissibile, in quanto priva dell’indicazione dei capitoli di prova, con violazione dell’art. 114, quarto comma, CGS applicabile in sede di appello ai sensi del successivo art. 115, comma quinto, ma soprattutto perché consiste nella richiesta di prove aventi contenuto valutativo, in quanto volte a verificare se il … abbia posto in essere condotte tese ad alterare l’esito della partita, ossia sostanzialmente a ottenere un giudizio sul regolare svolgimento della gara, in difformità dall’imponente materiale probatorio che comprova senza margini di dubbio l’alterazione del risultato della gara e il contributo del … alla realizzazione dell’illecito.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0069/TFN - SD del 4 Ottobre 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: A.A.M.A. - Reg. Prot. 47/TFN-SD
Massima:…circa l’utilizzo della prova testimoniale occorre subito precisare che secondo la giurisprudenza sportiva sussiste “il principio, mutuato dalla giurisprudenza delle Sezioni penali della Corte di cassazione, per cui «il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità della presenza di riscontri esterni, a condizione che siano positivamente verificate la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del suo racconto» (da ultimo, CFA, Sez. I, n. 113/20232024; CFA, Sez. I, n. 58/2023–2024; CFA, SS.UU. n. 114/2020–2021; CFA, Sez. I, n. 16/2022-2023)” (in questo senso cfr. n. 0022/CFA/2024-2025/B). Orbene nel quadro istruttorio presentato non vi sono elementi per ritenere inattendibili o non genuine le dichiarazioni assunte dalla Procura, ovvero che smentiscano i fatti come riportati. V’è dunque evidenza che durante la partita tra le due dette compagini, disputatasi in data 24.3.2024, il direttore di gara sig. … abbia tenuto un comportamento che deve qualificarsi in contrasto ed in violazione di quanto previsto dall’art. 42, comma 1 e comma 3, lett. a) e c) del Regolamento AIA.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0020/CFA del 19 Agosto 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione n. 02/B del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, di cui al C.U. n.12 TFT del 09.07.2024
Impugnazione – istanza: – Vigor Gela srls-Sig. M.N.-PFI
Massima:…il reclamante chiede la audizione di due testimoni, chiamati a rispondere su quattro capitoli di prova aventi ad oggetto il ruolo asseritamente svolto dal sig. … e la individuazione dei soggetti realmente responsabili per la presenza di costui negli spogliatoi. In proposito si premette, sulla base degli atti di primo grado, che le comunicazioni inerenti al giudizio sono state ritualmente inoltrate alla società (art. 53, comma 5, CGS) non avendo l’interessato comunicato dopo il deferimento un proprio recapito di posta elettronica: ne consegue – come lo stesso reclamante lealmente riconosce – che nel procedimento non risultano verificatesi violazioni del contraddittorio. Ciò chiarito, l’istanza istruttoria non può essere accolta, per un complesso ordine di ragioni. In primo luogo, i principi della giustizia sportiva sono ispirati a ragioni di speditezza, che mal si conciliano con l’espletamento di prove orali (specie in appello), se non assolutamente necessarie per assumere la decisione (CFA, SS.UU., n. 8/2024-2025). I procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale si svolgono infatti sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive, ossia sulla base delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale costituisce, nel procedimento disciplinare come in genere in quello sportivo, eccezione. Il che, del resto, si evince dall’espressione “necessità di provvedere”, cui fa riferimento l’art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasmo (CFA, SS.UU., n. 64/2021-2022)…In secondo luogo, è agli atti di primo grado la comunicazione con la quale il sig. … (Presidente della Società) tramite il suo legale ha inviato alla Procura dichiarazioni testimoniali rese su identici capitoli di prova proprio dai due soggetti che il reclamante vorrebbe ora chiamare a testimoniare, il che sul piano empirico rende chiaramente – in questo grado di appello - la richiesta prova orale non strettamente necessaria, se non addirittura irrilevante. Infine – e soprattutto – il quadro istruttorio emergente dagli atti risulta, a giudizio della Corte, chiaro e definito, e non oggetto di ragionevoli contestazioni nella sua realtà fenomenica e fattuale, con la conseguenza che il presente contenzioso verte, a ben vedere, non sull’accertamento dei fatti, quanto piuttosto sulla qualificazione degli stessi e sulla individuazione delle conseguenze giuridiche che dagli stessi discendono.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0008/CFA del 22 Luglio 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare (TFN-SD) n. 0248 del 7 giugno 2024
Impugnazione – istanza: – Sig. M.B.-Sig. G.M.-Sig. M.F.-Polisportiva Nolese Resegotti Ganduglia/PF
Massima: …. le Sezioni Unite della CFA ritengono di condividere la motivazione del TFN-SD sulla inammissibilità ed irrilevanza delle richieste istruttorie. Il giudizio di inammissibilità si fonda su richiesta di prove di contenuto valutativo, poiché, sostanzialmente, diretto ad ottenere un giudizio sullo “svolgimento regolare della gara”. Le prove richieste sono, altresì, irrilevanti, in quanto miran a dare prova della partecipazione alla gara di un calciatore con la testa fasciata dovuta a precedente infortunio. Il tutto va poi valutato alla luce dei principi della giustizia sportiva che sono ispirati a ragioni di speditezza, che mal si conciliano con l’espletamento di prove orali (specie in appello), se non assolutamente necessarie per assumere la decisione. In questo senso, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte federale (da ultimo CFA, Sez. I, n. 2019/2023-2024) i procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive, ossia sulla base delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale costituisce, nel procedimento disciplinare come in genere in quello sportivo, eccezione (CFA, n. 20/2017-2018). Il che, del resto, si evince dall’espressione “necessità di provvedere”, cui fa riferimento l’art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasmo (CFA, SS.UU., n. 64/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 76/20212022). In definitiva la prova testimoniale si può porre in contrasto con le esigenze di celerità del processo sportivo e con il criterio di informalità cui esso è improntato (CFA, Sez. I, n. 1/2022-2023, CFA, SS.UU. n. 64/2021-2021 e CFA, Sez. I n. 76/2021-2022). Conseguentemente, vanno rigettate le richieste istruttorie avanzate (o riproposte) dinanzi alla Corte federale di appello.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0003/TFN - SD del 2 Luglio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: M.A. - Reg. Prot. 248/TFN-SD
Massima: La richiesta di ammissione della prova per testi, vertendo sulle stesse circostanze di fatto esposte in memoria, non è stata confermata dal deferito in sede dibattimentale e si ha pertanto per rinunciata; essa sarebbe stata comunque inammissibile, perché vertente su circostanze dal contenuto prettamente valutativo, contrastante con le risultanze della Relazione dei Carabinieri.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0248/TFN - SD del 7 Giugno 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – ASD Dego Calcio e Pol. Nolese RG 1946 2001 + altri - Reg. Prot. 225/TFN-SD
Massima: Restano assorbite le richieste di prova orale avanzate dalle parti, peraltro articolate su circostanze inammissibili, perché di contenuto valutativo, o irrilevanti. È il caso, quanto alle prime, della richiesta della Pol.va Nolese e di … di fare dichiarare dal soggetto incaricato dalla LND – Delegazione di Savona, oltre che la sua presenza alla gara, il regolare svolgimento della stessa; la partecipazione alla gara dei giocatori della Nolese “con interesse, vitalità, decisione e aggressività”; la mancanza di proteste di pubblico e dei partecipanti agli interventi dell’Arbitro; la mancata segnalazione di anomalie da parte dell’Arbitro e la correttezza degli interventi del portiere Fontana (capitoli da 1 a 10 memoria difensiva). Lo stesso dicasi quanto alla richiesta di prova orale articolata dalla difesa di ….Contrariamente all’assunto della difesa della Pol.va Nolese e di Fontana Marco, peraltro, mette conto evidenziare che, fornita dalla Procura Federale la versione dei fatti, così come sopra ricostruiti, incombeva sulle difese l’onere della prova di una diversa ricostruzione degli stessi, di certo non desumibile attraverso le valutazioni soggettive di chi, avendo assistito alla gara, pretenda di sostenerne l’avvenuto regolare svolgimento. Resta irrilevante, per quanto detto, la circostanza della partecipazione alla gara del calciatore della Nolese …“con 7 punti di sutura” (memoria Pol.va Nolese - …), che vi ha verosimilmente preso parte in assenza di indicazioni contrarie ed in condizioni fisiche idonee alla prestazione. Del pari irrilevanti, ancora, per quanto detto, le circostanze sub nn. 1-2-3-4 articolate dalla difesa di … (pagina 17 della memoria difensiva) che si è chiesto di provare con il teste …, riferite al precedente infortunio di questi ed alla sua partecipazione alla gara con una fasciatura, nonché al ridotto numero di calciatori disponibili. In presenza anche del numero minimo consentito di partecipanti (7) e di una pur preventivabile sconfitta con notevole scarto di reti, nessuno avrebbe posto in dubbio la regolarità del risultato in assenza di pregressi accordi. Inammissibile anche la circostanza n.1, perché valutativa, ed irrilevanti quelle nn. 2-3 che si è chiesto di provare con …, tesserato dell’ASD Dego Calcio.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0122/CFA del 22 Maggio 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale della Regione Sicilia n. 428 TFT del 23.04.2024
Impugnazione – istanza: – A.S.D. Club Jimmy Sport - Sig. G.G. - Sig. T.D./PFI
Massima:…..giova rammentare che, nel processo sportivo, la testimonianza costituisce un’eccezione, com’è dimostrato dal tenore dell’art. 60, comma 1, del C.G.S. che ricollega alla ‘necessità’ l’ammissione della prova testimoniale («la testimonianza di uno dei soggetti di cui all'art. 2, può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d’ufficio quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso»). L’eccezionalità della prova testimoniale, del resto, è stata già affermata, più volte, da queste Sezioni Unite e valga, in tal senso, il richiamo alla decisione n. 64/CFA/2021-2022 nella parte in cui statuisce che: «il procedimento disciplinare–sportivo, anche attese le esigenze di celerità dello stesso e il criterio di informalità cui è improntato, si svolge – ordinariamente – sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, una eccezione (Corte federale d’appello, n. 74/CFA/2017/2018)». Stante l’eccezionalità della prova testimoniale, la valutazione in ordine all’ammissione di tale mezzo di prova deve essere condotta con particolare rigore dal giudice sportivo che può ammetterla solo qualora la reputi indispensabile ai fini della decisione. Nel processo civile – la cui applicazione, in via residuale, al processo sportivo è disposta dall’art. 2, comma 6, del Codice di giustizia sportiva del CONI - una simile valutazione è, peraltro, riservata al giudice di merito non potendo essere contestata in sede di legittimità se motivata in modo esente da vizi logici e giuridici (Cassazione civile sez. II, 04/12/2015, n.24754). A ciò, occorre aggiungere che il vizio di motivazione circa l’ammissione della prova testimoniale sussiste solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (v., tra le altre, Cassazione civile sez. II, 12/09/2023, n.26323; Cassazione civile sez. I, 01/08/2023, n.23473; Cassazione civile sez. I, 26/04/2023, n.10908; Cassazione civile sez. II, 19/05/2022, n.16271 nonché Cassazione civile sez. II, 29/10/2018, n.27415, richiamata anche dalla citata decisione di queste Sezioni Unite n. 64/CFA/2021-2022). Tornando al caso di specie, la prova testimoniale articolata dai reclamanti tanto in primo (con la memoria depositata il 22.04.2024 e giudicata inammissibile) quanto in secondo grado con il reclamo, è volta a dimostrare, da un lato, il tono scherzoso dello scambio a mezzo WhatsApp tra …e … e, dall’altro, il risentimento alla base delle dichiarazioni accusatorie rese in un primo momento dal medesimo .. Orbene, le richiamate argomentazioni svolte in merito dal giudice di prime cure risultano del tutto condivisibili nella misura in cui, da un lato, lo scambio dei messaggi, sopra riportati, evidenzia la serietà del tentativo di alterare la prestazione sportiva di .. e, dall’altro, risulta intrinsecamente contraddittoria l’affermazione della ‘scherzosità’ della vicenda in rapporto alla presenza di un risentimento tanto forte da motivare una dichiarazione accusatoria falsa. A queste considerazioni, occorre aggiungere che il ‘tenore scherzoso’ della vicenda è decisamente smentito - oltre che dal senso complessivo dei messaggi scambiati tra i due interlocutori - dai messaggi in cui, più volte, il deferito … invita il proprio interlocutore a cancellare la discussione e dall’insistenza del medesimo incolpato rispetto al rifiuto opposto da …. Merita di essere, altresì, sottolineato che, dalle dichiarazioni rese da … alla Procura federale in data 6/3/2024, emerge come lo stesso … avrebbe compreso la “gravità della richiesta” tanto da aver cancellato i messaggi, il che dimostra la serietà della vicenda che va ben al di là del tono ‘goliardico’ con cui la proposta illecita sarebbe stata presentata (v. verbale di dichiarazioni rese da …, in atti). Infine, va detto che lo stesso … ascoltato dalla Procura federale, in data 6 marzo 2024, pur evidenziando la ‘scherzosità’ della richiesta rivolta al … afferma di essere “ consapevole di essere stato scorretto soprattutto nei confronti del presidente, ignaro della cosa, e della squadra”, con ciò confermando ulteriormente la gravità della vicenda non riconducibile a un puro scherzo tra due amici (v. il verbale di audizione del 6 marzo 2024). La testimonianza di … risulta, quindi, irrilevante ai fini della decisione in quanto essa non è, in alcun modo, idonea a intaccare la severità del quadro probatorio compendiato dall’avvenuta documentazione dei menzionati messaggi WhatsApp intercorsi tra i due interlocutori e dalle dichiarazioni raccolte dalla Procura federale. Peraltro, le considerazioni che precedono valgono a escludere nel merito l’attendibilità della dichiarazione fatta pervenire da … di tal che non è, comunque, ipotizzabile alcuna compromissione del diritto di difesa dei reclamanti. A maggior ragione è, poi, irrilevante la testimonianza di .. che, nelle intenzioni dei reclamanti, dovrebbe fornire un riscontro esterno alla ritrattazione di ..; questi, infatti, in una conversazione intrattenuta appunto con … avrebbe ammesso di aver reso dichiarazioni mendaci a carico di …. In merito, valgano le considerazioni sopra esposte riguardo all’assoluta inverosimiglianza della parziale ritrattazione del … a cui va aggiunta la considerazione che ben potrebbe il … aver mentito al medesimo … per precostituirsi un riscontro alla propria ritrattazione, possibilità che rende viepiù irrilevante la richiesta testimonianza di … Concludendo sul punto, per le argomentazioni sopra riportate, va confermata la valutazione operata dal Tribunale federale territoriale circa la irrilevanza delle testimonianze volte a dimostrare il ‘tenore scherzoso’ dello scambio dei messaggi tra … e …. Di conseguenza, vanno respinte le richieste istruttorie di cui al presente reclamo e dichiarata l’infondatezza delle prime due doglianze.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0059/CFA del 7 Dicembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale –sezione disciplinare n. 78 del 26.10.2023
Impugnazione – istanza: – Procuratore Federale/Sig. L.B. -A.C.F. Fiorentina S.r.l.
Massima: ….in punto di diritto deve ricordarsi come una pluralità di testimonianze deve essere valutata alla luce delle circostanze di accadimento dei fatti e delle condizioni concrete nelle quali ciascun testimone ha acquisito cognizione degli accadimenti rilevanti, considerandosi anche la possibilità di parziali divergenze tuttavia inidonee a scalfire la complessiva attendibilità dei narrati e la ricostruzione dei fatti. Tale principio è stato più volte ribadito dalla Corte di Cassazione secondo cui, infatti, "In tema di valutazione di una pluralità di prove testimoniali concernenti un medesimo fatto, la valenza probatoria delle dichiarazioni non è compromessa dal fatto che una o più circostanze siano riferite da alcuni testimoni e non da altri, se non a condizione che sia rigorosamente dimostrato che tutte le fonti orali, presenti in "loco criminis", abbiano avuto la completa percezione del fatto nella interezza di tutti i segmenti della concorsuale azione delittuosa" (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, Sentenza n. 34473 del 27/05/2015, dep. 06/08/2015, Rv. 264276 - 01, nonché Sez. 5, Sentenza n. 15669 del 24/02/2020, dep. 21/05/2020, Rv. 279162 - 01) D…Giovi ricordare ancora un pacifico principio affermato dalla Giudice di legittimità secondo cui la dichiarazione di un solo teste ben può essere posta a base di una sentenza di condanna se scrupolosamente vagliata sotto ogni profilo. E tanto vale finanche nell'ipotesi in cui l'accusa provenga da chi è portatore di un chiaro interesse contrastante con lo stesso accusato, precisando la Suprema Corte: "In tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste le dichiarazioni della parte offesa, la cui deposizione, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva (Cass.. Pen. Sez. 5 - , Sentenza n. 12920 del 13/02/2020 Rv. 279070 - 01 - cfr anche il conforme orientamento di questa Corte CFA cfr. CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023; Id., Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 114 /2020-2021; sez. IV, n. 66-2019/2020; sez. I, n. 118-2019/2020)….La testimonianza e tali verifiche sulla stessa inducono a ritenere del tutto credibile il P. e provato l'addebito, indipendentemente dalla circostanza - pure evidenziata dalla Difesa - che il referto arbitrale non reca riferimento alcuno alla sussistenza del fatto di cui alla incolpazione, atteso che "Il referto arbitrale, pur facendo piena prova di quanto attesta essere avvenuto, non può assurgere a prova legale anche del quod non, cosicché il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale" (CFA, Sez. I, n. 52/ 2022-2023; n. 77/CFA/2022-2023/E ; Sez. I, decisione n. 0058/CFA/2023-2024). Nel giudizio sportivo, del resto, lo standard probatorio necessario non richiede la certezza assoluta, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale (cfr. CFA, SS.UU., n. 19/2020-2021; n. 105/2020-2021). E' ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza federale secondo cui, per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva, può ritenersi sufficiente un grado inferiore alla valenza assoluta delle prove, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (Corte federale d’appello, Sezioni Unite, registro decisioni n. 019/2020-2021). E si è anche precisato che «la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011). Questa Corte ha, in proposito, altresì sottolineato come tale definizione dello standard probatorio abbia anche ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, "per potersi ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio", così concludendo come a tale principio debba oramai assegnarsi una portata generale (CFA 2021-2022, n. 105/CFA/2020-2021/B). Nè dubbi sorgono sul contenuto razzista della indicata frase offensiva, posto che - come ha esattamente ricordato dal Procuratore federale nell'atto di deferimento- la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che l’espressione terrone di merda sia, oltre che obiettivamente insultante, anche odiosamente razzista in quanto con la tecnica dell’assimilazione denigratoria il destinatario dell’offesa viene paragonato non solo a un rifiuto organico ma anche a un individuo che per la sua origine è evidentemente ritenuto inferiore (cfr C.Cass., sez. V pen., sent. n.42933/11).
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0043/CFA del 9 Ottobre 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Basilicata n. 18 del 07.09.2023
Impugnazione – istanza: Montescaglioso Calcio/CR Basilicata
Massima: …. spetta al giudice valutare l’ammissibilità e la rilevanza ai fini della decisione delle richieste di testimonianza; si è in presenza di un potere discrezionale il cui esercizio, o mancato esercizio, non è sindacabile se correttamente motivato. Inoltre il procedimento sportivo, anche attese le esigenze di celerità dello stesso e il criterio di informalità cui è improntato, si svolge – ordinariamente – sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, eccezione. Il che, del resto, si evince dall’espressione “necessità di provvedere”, cui fa riferimento l’art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasmo. (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 64/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 76/2021-2022). In definitiva la prova testimoniale si può porre in contrasto con le esigenze di celerità del processo sportivo - che si svolge, ordinariamente, sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali l’audizione rimane, comunque, eccezione - e del criterio di informalità cui esso è improntato (Corte federale d’appello, sez. I, n. 1/CFA/2022-2023; Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 34/CFA/2023-2024). Nel caso di specie il vizio dedotto non sussiste in quanto la non ammissione della prova testimoniale richiesta è stata ritenuta correttamente non rilevante e non necessaria.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 009/TFN - SD del 13 Luglio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 30078 /794pf22- 23/GC/blp del 12 giugno 2023 nei confronti del sig. Y.B. - Reg. Prot. 195/TFN-SD
Massima:…. nel processo sportivo, per effetto del richiamo di cui all'art. 2. comma 6, Codice di Giustizia Sportiva CONI, la capitolazione deve avvenire nel rispetto dell'art. 244 c.p.c. e pertanto le deduzioni non possono essere generiche ed imprecise o pretendere dal teste delle valutazioni o meri giudizi, privi di riferimenti concreti e di appigli obiettivi. Nella fattispecie, alcuni capitoli risulterebbero comunque inammissibili per la violazione dei suddetti principi non essendo, ad esempio, circostanziati nei soggetti, nelle esatte e compiute condotte realizzate, nel contenuto letterale delle parole usate, nella descrizione dell'aggressione e risultando valutativi in altri, ad esempio, nel riferire uno stato d'animo soggettivo del deferito e nell'omettere la descrizione della c.d. "reazione".
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0034/CFA del 7 Ottobre 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare Com. Uff. n. 13 del 01.08.2022
Impugnazione – istanza: sig.ra L.C. - Sig. L.S. - Treviso FBC 1993 SSDRL/Procura Federale
Massima:….. va considerato che i procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive, ossia sulla base delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale costituisce, nel procedimento disciplinare come in genere in quello sportivo, eccezione (Corte federale d’appello, n. 20/2017-2018). E’ stato anche ritenuto che il procedimento disciplinare–sportivo, anche attese le esigenze di celerità dello stesso e il criterio di informalità cui è improntato, si svolge – ordinariamente – sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, eccezione. Il che, del resto, si evince dall’espressione “necessità di provvedere”, cui fa riferimento l’art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasmo. (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 64/2021-2022) (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 76/2021-2022). In definitiva la prova testimoniale si può porre in contrasto con le esigenze di celerità del processo sportivo - che si svolge, ordinariamente, sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali l’audizione rimane, comunque, eccezione - e del criterio di informalità cui esso è improntato (Corte federale d’appello, sez. I, n. 1/CFA/2022-2023). In ogni caso le prove testimoniali addotte dalla difesa della sig.ra … involgono, per alcuni versi, valutazioni non ammissibili, per altri riguardano fatti non contestati e comunque risultanti dai documenti prodotti in atti e in ogni caso non superano neanche quel giudizio di rilevanza a fronte delle prove a carico afferenti i rapporti tra le parti in causa, i calciatori e le calciatrici.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0001/CFA del 01 Luglio 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 407 del 01.06.2022
Impugnazione – istanza: F.D.M./Procura federale
Massima: Rigettata la richiesta di prova testimoniale ai sensi dell’art. 60, comma 1, CGS formulata alla Corte…L’audizione del nuovo soggetto - presso la Procura federale o presso questa Corte - potrebbe al più gettare luce sui rapporti di questi con il signor …., ma non sarebbe suscettibile di incidere sulla valutazione dell’ampio corredo istruttorio già acquisito. Pertanto essa si porrebbe in contrasto con le esigenze di celerità del processo sportivo - che si svolge, ordinariamente, sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali l’audizione rimane, comunque, eccezione - e del criterio di informalità cui esso è improntato (CFA, SS. UU., n. 64/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 76/20212022). E poiché dal materiale in atti non emerge la necessità di ampliare la platea dei testimoni (come invece occorrerebbe a norma del citato art. 60, comma 1, CGS), l’istanza istruttoria non può avere seguito. La valutazione del comportamento che l’incolpato ascrive al signor …., in tesi tesserato della Federazione, non può che essere rimessa alla Procura federale, cui vanno trasmessi gli atti per conoscenza e per le eventuali iniziative di propria competenza.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 109/TFN - SD del 14 Marzo 2022 (motivazioni)
Impugnazione: Deferimento n. 3385/ 737 pf 20-21/GC/am del 15 novembre 2021 nei confronti del sig. M.N. e della società ASD Calcio Biancavilla 1990 - Reg. Prot. 61/TFN-SD
Massima: Ai sensi dell’art. 114 CGS FIGC), “Le istanze di ammissione dei testimoni devono indicare, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi nonché i capitoli di prova”. Le predette istanze formulate nel primo atto difensivo depositato dai deferiti e più volte reiterate dagli stessi nel corso del dibattimento, sono, pertanto, con ogni evidenza, del tutto inammissibili. Premesso quanto sopra, ai fini del decidere, il Tribunale riteneva indispensabile disporre d’ufficio l’escussione di tre testi i cui nominativi risultavano dagli atti del deferimento (sig. …. e sig. …) e dalla memoria di costituzione dei deferiti (sig. ….). Sul punto giova rammentare, infatti, che il Codice della Giustizia Sportiva del CONI (e con analoga formulazione il CGS FIGC) prevede, da una parte, all’art. 9, comma 4, che «Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile»; e, dall’altra, all’art. 36, comma 1, che: «Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d’ufficio, l’assunzione di qualsiasi mezzo di prova». Il Tribunale, pertanto, nell’esercizio dei poteri dei poteri di indagine e di accertamento ad esso demandati dall’art. 50, comma 3, del CGS FIGC, ha provveduto, nel contraddittorio delle parti, all’escussione dei testimoni in coerenza con l’art. 60, comma 6, dello stesso Codice, secondo il quale «Lo svolgimento della testimonianza è regolato dall'organo giudicante. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dall'organo giudicante; le parti potranno rivolgere all'organo giudicante istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all’accertamento del fatto controverso. L'organo giudicante, alla fine della testimonianza, chiede alle parti se vi siano ulteriori domande proponendole, ove lo ritenga utile ai fini del decidere, al testimone».
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0064/CFA del 31 Gennaio 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - n. 76/TFNSD-2021-2022 del 22 dicembre 2021
Impugnazione – istanza: sig. P.C.
Massima: Confermata la decisione del TFN di non ammissione della prova testimoniale…Al riguardo, l’art. 60 del Codice di giustizia sportiva prevede che “La testimonianza di uno dei soggetti di cui all'art. 2, può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d’ufficio quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso.”. In merito, queste Sezioni unite intendono ribadire che il procedimento disciplinare–sportivo, anche attese le esigenze di celerità dello stesso e il criterio di informalità cui è improntato, si svolge – ordinariamente – sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, eccezione (Corte federale d’appello, n. 74/CFA/2017/2018). Il che, del resto, si evince dall’espressione “necessità di provvedere”, cui fa riferimento l’art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasmo. Ciò premesso in via generale, la disciplina contenuta nel Codice di giustizia sportiva deve essere integrata da quella del Codice di procedura civile ai sensi dell’art. 2, comma 6, del Codice CONI secondo cui “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Orbene, ai sensi dell’art. 244 c.p.c. “La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata”. L’interpretazione prevalente della disposizione fornita dalla Suprema Corte di cassazione ha portato al consolidarsi di alcuni principi generali in tema di ammissibilità della prova testimoniale che devono ritenersi applicabili anche al presente giudizio. In particolare, in più occasioni la Cassazione ha dichiarato che, non essendo possibile dimostrare un fatto non avvenuto, la relativa prova dovrebbe essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi detto fatto negativo (ex multis: Cass. 20 dicembre 2016, n. 26397, Cass. 13 giugno 2013, n.14854; Cass. 11 gennaio 2007, n. 384; Cass. 15 aprile 2002, n. 5427). In tal senso, la Suprema Corte (Cass. 20 maggio 1993 n. 5744) ha chiarito che «non è possibile fornire la prova di non fatti, poiché non è possibile dare la prova di un non accadimento». In ragione di tale orientamento, deve dichiararsi inammissibile la prova testimoniale richiesta dall’attuale reclamante (n. 1 del capitolato di prova) tesa a dimostrare che i testi non avevano sentito, in occasione della seduta di allenamento del 14 aprile 2021, frasi di tipo razzista o discriminatorio. Allo stesso modo, la Cassazione ha chiarito che il capitolo di prova deve essere teso a riferire al Giudice un fatto, da cui eventualmente lo stesso possa trarre un proprio giudizio, ma mai una mera valutazione personale del teste. Costante giurisprudenza della Suprema Corte ha, inoltre, chiarito come la deduzione della prova per testi non possa avvenire in modo generico ed impreciso, ma debba essere fatta mediante l’indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti da provare (art.244 c.p.c.), al duplice scopo di consentire, al giudice, la valutazione della concludenza della prova, ed alla controparte la preparazione di adeguata difesa. (Cass. civ. n.1938/1987). Pertanto, non solo non possono essere ammessi, in quanto non aventi ad oggetto fatti specifici, i capitoli di prova diretti ad ottenere dal teste un mero giudizio, privo cioè di riferimenti concreti e appigli obiettivi (Cass. n. 4111/95; Cass. n. 1173/94) ma la mancanza di indicazione specifica dei fatti nella deduzione della testimonianza, in quanto requisito di rilevanza della prova, è rilevabile d’ufficio dal giudice e rende inammissibile la testimonianza medesima (cfr. Cass. Civ., n. 1294/18). Nel caso di specie, gli ulteriori capitoli di prova formulati dall’attuale reclamante appaiono inammissibili in quanto generici ovvero tendenti ad ottenere dal teste un mero giudizio. Infatti, i capitoli 2 e 3, appaiono volti ad ottenere un’inammissibile valutazione del teste circa la rispondenza o meno ai canoni del rispetto dell’ambito sportivo e del carattere non ingiurioso delle espressioni usate dal C. nel corso della seduta di allenamento del 14 aprile 2021; il capitolo 4, infine, appare volto ad ottenere un medesimo giudizio valutativo (circa la conformità ai canoni del rispetto del comportamento tenuto dal C.) riferito peraltro genericamente all’intera annata sportiva 2020-2021. Ovviamente, il Collegio non si pronuncia sull’ammissibilità o meno degli altri capitoli di prova, in quanto relativi al capo b) del deferimento, sul quale il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha disatteso le richieste della Procura federale che, a sua volta, non ha proposto reclamo incidentale. A quanto statuito in tema di inammissibilità, si aggiunga che, secondo la Cassazione (Cass. civ. Sez. II, ord., 29/10/2018, n. 27415), l'omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per Cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito. Nel caso di specie, al di là dell’inammissibilità dei singoli capitoli di prova, non può sottacersi come la prova richiesta non contenga quegli elementi tali da consentire di “invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito”, atteso che la natura generica ovvero valutativa delle testimonianze richieste non pare idonea a superare gli elementi di prova recati dalla Procura federale (deposizioni sia dirette che de relato) con il suo atto di deferimento. Pertanto, seppure a seguito della sopra descritta integrazione della motivazione, la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare di non ammissione della richiesta prova testimoniale va confermata…