Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 029/TFN - SD del 2 Agosto 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 31324/641pf22-23/GC/GR/gb del 26 giugno 2023, nei confronti del sig. M.P. e delle società ASD Usav Pisaurum e ASD Accademy Vis Pesaro - Reg. Prot. 207/TFN-SD

Massima: E’ improcedibile il deferimento per omessa notifica dell’avviso di conclusione indagini alla società…Risulta in atti che l’avviso della conclusione delle indagini non sia stato positivamente notificato alla società deferita poiché, in entrambe le pec inviate dalla Procura, a distanza di un minuto l’una dall’altra con esito “mancata consegna”, è stato inserito un indirizzo errato, non corrispondente a quello ritualmente comunicato dalla medesima società. L’errore, ripetuto due volte, non risulta scusabile atteso che, come chiarito anche dalla giurisprudenza statale, addirittura in caso di omonimia del soggetto notificato, è “onere degli uffici preposti verificare la correttezza degli indirizzi certificati onde garantire il buon esito delle notificazioni e delle comunicazioni” (cfr. Cass. Pen., Sez. I, n. 12780/2021). La corretta notificazione del successivo deferimento, peraltro, prova la perfetta conoscibilità dell’esatto indirizzo della Usav Pisaurum che dunque non è stata posta in condizione di partecipare dall’inizio al procedimento e di esercitare le facoltà previste dal Codice di Giustizia Sportiva nella fase delle indagini. Da quanto sopra deriva l’inammissibilità del deferimento della società Usav Pisaurum poiché non preceduto da idonea notifica dell’avviso di conclusione indagini ai sensi dell’art. 123 CGS.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 029/TFN - SD del 2 Agosto 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 31324/641pf22-23/GC/GR/gb del 26 giugno 2023, nei confronti del sig. M.P. e delle società ASD Usav Pisaurum e ASD Accademy Vis Pesaro - Reg. Prot. 207/TFN-SD

Massima: E’ improcedibile il deferimento per omessa notifica dell’avviso di conclusione indagini alla società…Risulta in atti che l’avviso della conclusione delle indagini non sia stato positivamente notificato alla società deferita poiché, in entrambe le pec inviate dalla Procura, a distanza di un minuto l’una dall’altra con esito “mancata consegna”, è stato inserito un indirizzo errato, non corrispondente a quello ritualmente comunicato dalla medesima società. L’errore, ripetuto due volte, non risulta scusabile atteso che, come chiarito anche dalla giurisprudenza statale, addirittura in caso di omonimia del soggetto notificato, è “onere degli uffici preposti verificare la correttezza degli indirizzi certificati onde garantire il buon esito delle notificazioni e delle comunicazioni” (cfr. Cass. Pen., Sez. I, n. 12780/2021). La corretta notificazione del successivo deferimento, peraltro, prova la perfetta conoscibilità dell’esatto indirizzo della Usav Pisaurum che dunque non è stata posta in condizione di partecipare dall’inizio al procedimento e di esercitare le facoltà previste dal Codice di Giustizia Sportiva nella fase delle indagini. Da quanto sopra deriva l’inammissibilità del deferimento della società Usav Pisaurum poiché non preceduto da idonea notifica dell’avviso di conclusione indagini ai sensi dell’art. 123 CGS.

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0084/CFA del 23 Marzo  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria, pubblicata con C.U. n. 59 del 10 febbraio 2023

Impugnazione – istanza:  – Procuratore Federale Interregionale/Sig.ra M.C.D.

Massima: Accolto il reclamo della procura federale e, per l'effetto, annullata la decisione impugnata e ai sensi dell'art. 106, comma 2 C.G.S., con rinvio al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, in quanto questi ha errato nel dichiarare improcedibile il reclamo per aver la procura notificato l’avviso di conclusioni indagini a mezzo raccomandata all’indirizzo di residenza dell’indagano indagato (arbitro) in sede di audizione e non all’indirizzo PEC (indicato in quella dell’AIA sezionale) ove sempre in sede di audizione aveva eletto domicilio e ciò in quanto pur non avendo la procura notificato l’atto all’indirizzo pec, questo è stato regolarmente ricevuto all’indirizzo postale….. in occasione del verbale di audizione in data 9 agosto 2022, ha eletto domicilio tanto presso il luogo di residenza quanto presso la pec ….., come è dato evincere dalla espressione “come sopra” che segue indicazione delle generalità, tra le quali compaiono tanto il luogo di residenza di via ….., quanto l’indirizzo pec individuato nella sezione dell’AIA di Genova (……). E’ vero anche che nel verbale di audizione del successivo 12 settembre 2022, invitata ad indicare un domicilio eletto, la stessa ha indicato solo l’indirizzo pec sempre presso la sede arbitrale dell’AIA. Tuttavia, tale dichiarazione non risulta accompagnata da una espressa revoca del domicilio declinato in precedenza legittimando così la procura ad utilizzare l’indirizzo così indicato. La necessità di una espressa revoca, oltre ad essere principio ricavabile da quanto esplicitamente previsto dall’art. 53, comma 5, del CGS (in base al quale l'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento “può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria dell'organo giudicante”), sia pur con riferimento alle comunicazioni degli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento, risponde comunque ad un principio di certezza della domiciliazione da cui dipende la regolarità delle comunicazioni da effettuare ai fini del procedimento disciplinare. Tale duplice indicazione, pertanto, giustifica l’utilizzo del mezzo postale da parte della Procura nella comunicazione degli atti di conclusione delle indagini e del deferimento ai sensi, rispettivamente, dell’art. 123 e 127 del C.G.S. del cui perfezionamento, contrariamente a quanto eccepito dalla parte reclamata, non è dato dubitare. Non è in contestazione che l’avviso di conclusione delle indagini sia stato consegnato in data 10/10/2022 come da sottoscrizione apposta sulla cartolina di ricevimento della raccomandata A/R consegnata alla destinataria, ….. in pari data e che analoga notifica a mezzo del servizio postale sia stata effettuata anche con riferimento all’atto di deferimento e alla successiva convocazione all’udienza innanzi al Tribunale. L’indirizzo di via ….. corrisponde al luogo di residenza della Sig. ra ….come comprovato in atti, a nulla rilevando che la stessa, come dichiarato nelle difese di primo grado, di fatto viva abitualmente presso la dimora del proprio fidanzato….Occorre anche aggiungere che, a tale riguardo, non convince la dedotta violazione dell’art. 53 del CGS affermata nella sentenza di primo grado e ripresa dalla difesa della Sig.ra …. E’ pur vero che l’art. 53 del CGS prevede che “Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo posta elettronica certificata”. Ed è indubbio che la disposizione introduce un elemento di particolare novità rispetto al Codice previgente che risiede nell’aver prescelto nella posta elettronica certificata lo strumento unico dedicato alle comunicazioni degli atti previste dal Codice. Ciò nonostante, allorché la notifica sia stata effettuata con altre modalità in modo tale da raggiungere la destinataria – modalità che, nel caso di specie, sono state indicate dalla stessa incolpata - ciò non osta all’applicazione della regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. e ciò avuto riguardo alla circostanza che la stessa si è costituita in giudizio svolgendo difese nel merito. Costituisce, invero, principio immanente nel nostro sistema processuale, applicabile anche all’ordinamento sportivo, quello secondo cui la nullità o l’irregolarità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non produce effetto qualora l’atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato, il che si verifica quando l’atto, benché notificato con forme diverse dalla previsione normativa, abbia comunque raggiunto il proprio scopo essendo pervenuto nella sfera di conoscibilità dell’interessato. Come affermato da questa Corte “La sanatoria per “raggiungimento dello scopo”, ex art. 156, comma 3, c.p.c., e la sua applicabilità alla notificazione degli atti processuali sono principi introdotti nel sistema degli atti processuali attraverso ampia elaborazione, che ha posto in evidenza la funzione dell'atto ai fini dello svolgimento e della giusta definizione del processo, quali principi generali immanenti alla “ratio” degli atti processuali.” In tal senso CFA- Sezioni unite, n. 97/CFA/2020-2021. I principi suesposti meritano, pertanto di essere affermati nel caso in esame con conseguente esclusione della violazione dell’art. 44 C.G.S e dei principi del giusto processo. La notifica irregolare comporta, del resto, l’inesistenza della stessa solo in difetto di alcuna attinenza, riferibilità o collegamento del luogo in cui è effettuata rispetto al destinatario dell’atto (Cass. nn. 4659/2016; 17555/06; 6470/11) per cui, la qualificazione del vizio in termini di eventuale nullità e non già inesistenza comporta, secondo il richiamato orientamento, la sua sanabilità ex art. 156 c.p.c. Nell’ordinamento sportivo, d’altra parte, il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori (Collegio di garanzia dello sport, sez. I, n. 56/2018). Tale sanatoria si è effettivamente verificata anche nel caso in esame ove solo si tenga conto che in vista dell’udienza innanzi al Tribunale federale la deferita: a) ha conferito mandato a rappresentarla ad un difensore; d) ha ricevuto gli atti prima dell’udienza ed è stata messa integralmente a conoscenza degli addebiti; e) ha depositato in vista dell’udienza innanzi al Giudice di prime cure una tempestiva memoria difensiva, adducendovi articolate argomentazioni al fine di confutare la tesi accusatoria; f) è stata presente alla predetta udienza tramite il proprio difensore, il quale ha esplicato piena attività difensiva. Pertanto, sebbene non abbia potuto depositare scritti difensivi nella fase antecedente al deferimento ai sensi dell’art. 123 C.G.S. tuttavia, anche ove si dovessero ritenere mai ricevuti gli avvisi di conclusione delle indagini o di deferimento, non sarebbe possibile affermare che la stessa sia stata pregiudicata dalle sue possibilità di difesa nel merito, come risulta dalla memoria depositata in primo grado in cui, oltre ad eccepire a rilevare la irrituale notifica degli atti del procedimento ha esplicato ampie difese replicando sui fatti alla medesima ascritti in sede disciplinare e ciò con pienezza di conoscenza degli atti di causa alla luce della richiesta degli atti difensivi, soddisfatta dalla Procura in data 26 gennaio 2022. Quanto alla mancata possibilità di avvalersi delle possibilità di riduzione della sanzione offerte dal Codice si osserva che, effettivamente, tanto l’art. 126 C.G.S. nella fase antecedente alla comunicazione, da parte della Procura, dell’atto di deferimento, quanto l’art. 127 dopo tale atto e fino alla prima udienza, consentono al deferito la possibilità di chiedere l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone il tipo e la misura con possibilità differenziate di riduzione della pena nei rispettivi casi (fino ad un massimo della metà di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, nell’ipotesi dell’art. 126 C.G .S. e fino ad un massimo di un terzo di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria nel caso dell’art. 127 C.G.S.), comunque previo accordo con la Procura. Tuttavia, l’argomento è privo di pregio ove si consideri che tale risultato ben avrebbe potuto essere conseguito nell’ambito del giudizio attraverso una mera richiesta al Tribunale di remissione in termini ai fini dei richiamati articoli al fine di esercitare innanzi al Tribunale le facoltà indicate dai citati articoli, mentre l’odierna reclamata, con le conclusioni rassegnate innanzi al Tribunale, si è limitata a domandare, oltre alla declaratoria di infondatezza degli addebiti, da un lato, l’estinzione dell’azione disciplinare, e, in estremo subordine, la regressione del procedimento alla fase di conclusione delle indagini con obbligo della procura di notificare un nuovo avviso. Peraltro, ad ulteriore conferma del rilievo meramente formale dell’eccezione, si osserva che, come sopra accennato, successivamente al deferimento e prima dello svolgimento della prima udienza il legale della deferita ha chiesto gli atti del procedimento e che gli stessi sono stati inviati in pari data con conseguente possibilità per la stessa di chiedere il patteggiamento ai sensi dell’art. 127 CGS (che comporta uno sconto di pena fino al massimo di un terzo), senza, tuttavia, che tale facoltà sia stata azionata. Conclusivamente questa Corte ritiene che il reclamo merito accoglimento con conseguente annullamento della decisione del Tribunale Federale presso il Comitato Regionale per la Liguria con rinvio a quest’ultimo, per l’esame del merito, ai sensi dell’art. 106, secondo comma, C.G.S.

Massima: E’ regolare la notifica a mezzo raccomandata ricevuta dal destinatario… Né può considerarsi rilevante la difesa della parte appellata che, avendo contestato la veridicità della firma apposta sulla cartolina di ritorno, dichiara di essere venuta a conoscenza solo per caso della esistenza del procedimento disciplinare, in tempo utile per depositare la memoria difensiva ma non in tempo per esercitare le diverse – ma non meno importanti – facoltà difensive garantite nella fase successiva alla chiusura dell’indagine, previste dagli artt. 93 e 123 CGS. Per pacifica giurisprudenza, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario dell’atto a condizione che l’atto medesimo sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che chi lo ha preso in consegna abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente di un’altra persona, nello spazio dell’avviso relativo alla «firma del destinatario o di persona delegata (cfr Cass. sent. n. 16289/2015; così anche SS.UU. n. 9962 del 2010 che ribadisce come, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c.). Nel caso in esame risultano rispettate entrambe le condizioni in quanto l’atto è stato consegnato all'indirizzo del destinatario indicato dalla stessa …. nel luogo di residenza di Genova, Via …. alla medesima, con firma, quindi da presumersi apposta dalla stessa fino a querela di falso. Allo stesso modo, anche le successive notifiche compiute tutte presso l’indirizzo di residenza indicato dalla deferita possono ritenersi validamente effettuate con conseguente insussistenza della dedotta violazione delle regole del contraddittorio sotto il profilo delle garanzie interne al procedimento.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 162/TFN - SD del 16 Giugno 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 16841/644pf20-21/GC/gb del 10 maggio 2022 nei confronti della società AS Livorno Calcio Srl - Reg. Prot. 148/TFN-SD

Massima: Il Tribunale ritiene che vada affermata la responsabilità dell’AS Livorno Calcio Srl ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il sig. …, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della stessa. Risulta, infatti, pacificamente dagli atti del deferimento, né tale circostanza risulta in alcun modo contestata dalla società, che il sig. …., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 5, punto 2), del Codice di Giustizia Sportiva, non ha provveduto alla tempestiva trasmissione delle Comunicazioni di Conclusione delle Indagini della Procura Federale proc. n. 501pf20-21 e n. 502pf20-21 del 9/02/2021 al Sig. …, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Livorno Calcio Srl. al momento della instaurazione dei procedimenti medesimi, così come indicato dal TFN nella decisione n. 131/TFN- SD del 31/03/2021. Accertata la responsabilità del deferito, ritiene il Collegio che la sanzione richiesta dalla Procura Federale, pari ad euro 13.000,00 appare congrua considerato che, per giurisprudenza consolidata di  questo Tribunale, in caso di accordo ex art. 126 CGS non rispettato, la sanzione da irrogare nel successivo procedimento disciplinare vada, di regola, aumentata rispetto a quella posta come sanzione base dell’accordo, in considerazione del comportamento tenuto dal deferito nonché dell’aggravio di attività a carico degli Uffici Federali e degli Organi di Giustizia (in tal senso, tra le altre, Decisione/0025/TFNSD-2021-2022).

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0067/CFA del 21 Febbraio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare n.84/TFNSD 2021/2022 depositata in data 17 gennaio 2022

Impugnazione – istanza: Procura Federale-Sig. A.S.

Massima: La Corte, su ricorso della procura Federale, riforma la decisione del TFN che aveva dichiarato improcedibile il reclamo per l’omessa notifica dell’avviso di conclusione indagini in quanto effettuata presso la società e dispone la rimessione in termini della Procura prescrivendo che la Procura medesima provveda a comunicare l'avviso di conclusione delle indagini con qualsiasi strumento di conoscenza legale previsto dall'ordinamento….Il CGS – dopo aver prescritto che i tesserati delle società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo pec della società per la quale si tesserano – prevede all’art. 53, comma 5, lett. a), le seguenti modalità alternative di comunicazione alle persone fisiche: 1) all'indirizzo pec del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento; in tal caso la società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 CGS; 2) all'indirizzo pec della società dell'ultimo tesseramento, qualora il destinatario non risulti tesserato al momento dell’instaurazione del procedimento; anche in tal caso la società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 CGS; 3) all'indirizzo pec formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Nella fattispecie la comunicazione degli atti è avvenuta ai sensi del n. 2 della suddetta disposizione, ovvero all’indirizzo pec della società dell’ultimo tesseramento. Tale modalità di comunicazione non è assimilabile alla notificazione presso il domiciliatario ai sensi dell’art. 141 c.p.c., che si perfeziona con la consegna o invio dell’atto nel luogo e alla persona indicata nell’elezione di domicilio, in quanto la suddetta norma del CGS, oltre a non prevedere tale effetto, prescrive che l’iter di comunicazione si sviluppi in una fase successiva in cui la società provvede a sua volta a trasmettere la comunicazione all’interessato, pena l’irrogazione di sanzioni. Tale obbligo, espressamente sanzionato, sta a significare che la comunicazione dell’atto non può fermarsi presso la Società, come avviene per il domiciliatario, ma deve raggiungere la persona fisica a cui è destinata e quindi deve concretizzarsi nella reale conoscenza da parte di quest’ultima. Oltre al suddetto dato letterale, occorre considerare che il principio del contraddittorio, sia nel procedimento che nel processo, impone che sia garantita l’effettiva conoscenza degli atti da parte dell’interessato ai fini dell’esercizio del diritto di difesa e quindi non consente l’applicazione di una disposizione eccezionale come l’art. 141 c.p.c. peraltro in una fattispecie in cui il destinatario, non avendo più un rapporto di tesseramento con la società, potrebbe non essere agevolmente reperibile e quindi non avere reale conoscenza della comunicazione. Tuttavia, la Corte ritiene che sia necessario trovare un punto di equilibrio tra l’esigenza di salvaguardare il contraddittorio e quella di garantire l’esercizio della funzione (nella fattispecie disciplinare) affidata alla Procura. Infatti, se da un lato, occorre assicurare l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, dall’altro, occorre evitare che la società possa impedire detta conoscenza omettendo di trasmettere l’atto al suo ex tesserato, paralizzando in tal modo l’attività della Procura. Il fatto che la società possa essere sanzionata in caso di mancata comunicazione all’interessato non rileva ai fini del perfezionamento della comunicazione in quanto non è ragionevole ritenere che il legislatore sportivo intenda consentire alla società di impedire che la comunicazione vada a buon fine assumendosi l’onere della sanzione. Peraltro, occorre considerare che nella fattispecie la Procura Federale ha fatto tutto ciò che era in suo dovere fare, ovvero comunicare gli atti all’indirizzo pec della società di ultimo tesseramento del destinatario, e se la comunicazione non è andata a buon fine non è dipeso da sua negligenza. Applicando il principio della scissione soggettiva degli effetti della comunicazione per il mittente e per il destinatario (ex art 149, terzo comma c.p.c. a seguito di C. Cost. 477/2002; sul punto si richiama la decisione di questa Sezioni Unite n. 73 2019/20) ciò che rileva sotto il profilo della diligenza della Procura è che la comunicazione sia stata trasmessa tempestivamente all’indirizzo pec della società, quindi, la mancata trasmissione dell’atto all’interessato da parte di quest’ultima non è imputabile alla Procura Federale. Pertanto, ai sensi dell’art. 50, comma 5, CGS, ricorrono i presupposti per accogliere l’istanza di rimessione in termini avanzata dalla Procura Federale con riferimento al termine decadenziale previsto dall’art. 123, comma 1, CGS. Inoltre, al fine di evitare il rischio che la società in questione possa reiterare la sua condotta omissiva impedendo così la conoscenza dell’atto da parte dell’interessato, si dispone che sia la stessa Procura a provvedere direttamente alla comunicazione al sig. S. dell’avviso di conclusione delle indagini con qualsiasi strumento di conoscenza legale consentito dall’ordinamento. Tale deroga al principio dell’ordinamento sportivo sancito dall’art. 53, comma 1, CGS, secondo il quale tutte le comunicazioni devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata, si rende necessaria nella fattispecie in ragione del fatto che il procedimento di comunicazione seguito ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), n. 2, del CGS non ha consentito di assicurare la reale conoscenza dell’atto da parte dell’interessato e quindi il perfezionamento della comunicazione nei suoi confronti.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0066/CFA del 21 Febbraio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare n.83/TFNSD 2021/2022 depositata in data 17 gennaio 2022

Impugnazione – istanza: Procura Federale-Sig. P.P.

Massima: La Corte, su ricorso della procura Federale, riforma la decisione del TFN che aveva dichiarato improcedibile il reclamo per l’omessa notifica dell’avviso di conclusione indagini in quanto effettuata presso la società e dispone la rimessione in termini della Procura prescrivendo che la Procura medesima provveda a comunicare l'avviso di conclusione delle indagini con qualsiasi strumento di conoscenza legale previsto dall'ordinamento….Il CGS – dopo aver prescritto che i tesserati delle società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo pec della società per la quale si tesserano – prevede all’art. 53 comma 5, lett. a), le seguenti modalità alternative di comunicazione alle persone fisiche: 1) all'indirizzo pec del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento; in tal caso la società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 CGS; 2) all'indirizzo pec della società dell'ultimo tesseramento, qualora il destinatario non risulti tesserato al momento dell’instaurazione del procedimento; anche in tal caso la società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 CGS; 3) all'indirizzo pec formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Nella fattispecie la comunicazione degli atti è avvenuta ai sensi del n. 2 della suddetta disposizione, ovvero all’indirizzo pec della società dell’ultimo tesseramento. Tale modalità di comunicazione non è assimilabile alla notificazione presso il domiciliatario ai sensi dell’art. 141 c.p.c., che si perfeziona con la consegna o invio dell’atto nel luogo e alla persona indicata nell’elezione di domicilio, in quanto la suddetta norma del CGS, oltre a non prevedere tale effetto, prescrive che l’iter di comunicazione si sviluppi in una fase successiva in cui la società provvede a sua volta a trasmettere la comunicazione all’interessato, pena l’irrogazione di sanzioni. Tale obbligo, espressamente sanzionato, sta a significare che la comunicazione dell’atto non può fermarsi presso la Società, come avviene per il domiciliatario, ma deve raggiungere la persona fisica a cui è destinata e quindi deve concretizzarsi nella reale conoscenza da parte di quest’ultima. Oltre al suddetto dato letterale, occorre considerare che il principio del contraddittorio, sia nel procedimento che nel processo, impone che sia garantita l’effettiva conoscenza degli atti da parte dell’interessato ai fini dell’esercizio del diritto di difesa e quindi non consente l’applicazione di una disposizione eccezionale come l’art. 141 c.p.c. peraltro in una fattispecie in cui il destinatario, non avendo più un rapporto di tesseramento con la società, potrebbe non essere agevolmente reperibile e quindi non avere reale conoscenza della comunicazione. Tuttavia, la Corte ritiene che sia necessario trovare un punto di equilibrio tra l’esigenza di salvaguardare il contraddittorio e quella di garantire l’esercizio della funzione (nella fattispecie disciplinare) affidata alla Procura. Infatti, se da un lato, occorre assicurare l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, dall’altro, occorre evitare che la società possa impedire detta conoscenza omettendo di trasmettere l’atto al suo ex tesserato, paralizzando in tal modo l’attività della Procura. Il fatto che la società possa essere sanzionata in caso di mancata comunicazione all’interessato non rileva ai fini del perfezionamento della comunicazione in quanto non è ragionevole ritenere che il legislatore sportivo intenda consentire alla società di impedire che la comunicazione vada a buon fine assumendosi l’onere della sanzione. Peraltro, occorre considerare che nella fattispecie la Procura Federale ha fatto tutto ciò che era in suo dovere fare, ovvero comunicare gli atti all’indirizzo pec della società di ultimo tesseramento del destinatario, e se la comunicazione non è andata a buon fine non è dipeso da sua negligenza. Applicando il principio della scissione soggettiva degli effetti della comunicazione per il mittente e per il destinatario (ex art 149, terzo comma c.p.c. a seguito di C. Cost. 477/2002; sul punto si richiama la decisione di questa Sezioni Unite n. 73 2019/20) ciò che rileva sotto il profilo della diligenza della Procura è che la comunicazione sia stata trasmessa tempestivamente all’indirizzo pec della società, quindi, la mancata trasmissione dell’atto all’interessato da parte di quest’ultima non è imputabile alla Procura Federale. Pertanto, ai sensi dell’art. 50, comma 5, CGS, ricorrono i presupposti per accogliere l’istanza di rimessione in termini avanzata dalla Procura Federale con riferimento al termine decadenziale previsto dall’art. 123, comma 1, CGS. Inoltre, al fine di evitare il rischio che la società in questione possa reiterare la sua condotta omissiva impedendo così la conoscenza dell’atto da parte dell’interessato, si dispone che sia la stessa Procura a provvedere direttamente alla comunicazione al sig. … dell’avviso di conclusione delle indagini con qualsiasi strumento di conoscenza legale consentito dall’ordinamento. Tale deroga al principio dell’ordinamento sportivo sancito dall’art. 53, comma 1, CGS, secondo il quale tutte le comunicazioni devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata, si rende necessaria nella fattispecie in ragione del fatto che il procedimento di comunicazione seguito ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), n. 2, del CGS non ha consentito di assicurare la reale conoscenza dell’atto da parte dell’interessato e quindi il perfezionamento della comunicazione nei suoi confronti.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 91/TFN - SD del 01 Febbraio 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 4698 /396BISpf20-21/GC/blp del 28 dicembre 2021 nei confronti dei sigg.ri N.M. e L.S. - Reg. Prot. 90/TFN-SD

Massima: E’ inammissibile il deferimento nei confronti del consigliere della società per il tardivo invio dell’atto di conclusione indagini. Nell'esaminare la posizione del deferito risulta, dai corposi documenti allegati all'atto del deferimento, già richiamati nell'avviso di conclusioni di indagini, che nella scheda censimento del dirigente, in qualità di Vice Presidente di ASD Corigliano Calabro (sino alle dimissioni del 10 ottobre 2020), risultava indicata la residenza in S….. (Cz), Via …... Indirizzo, questo, ben noto alla Procura Federale al punto che, dopo la mancata presentazione del deferito all'audizione del 9 marzo 2021, convocato alla pec del sodalizio calcistico, la stessa Procura provvedeva alla seconda convocazione per l'audizione per il giorno 16 marzo 2021 anche tramite telegramma inviato alla su menzionata residenza in S.. In data 18 marzo 2021, Poste Italiane Spa segnalava che il telegramma non era stato recapitato in quanto "destinatario sconosciuto". Alla luce di detta ultima precisazione, sarebbe stato onere della Procura Federale formalizzare una richiesta di acquisizione di certificato di residenza del signor …., sia al fine di reiterare eventualmente l'avviso di convocazione all'audizione, sia in vista dell'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini e della relativa comunicazione all'incolpato. Senonché, tale richiesta non risulta in atti. Ciò nonostante, l'avviso di conclusione delle indagini datato 12 aprile 2021, ultimo giorno utile ai sensi del combinato disposto degli artt. 119 e 123 CGS, già calcolato con l'incidenza delle due proroghe concesse dalla Procura Generale dello Sport del Coni, veniva spedito al signor …. tramite plico postale raccomandato all'indirizzo di T. (Cs), alla via …., diverso da quello in atti, con l'effetto di non poter essere consegnato al destinatario e reso al mittente con causale "trasferito". Solo successivamente alla scadenza del termine per l'inoltro dell'avviso di conclusione delle indagini, e precisamente quasi due mesi dopo, la Procura Federale chiedeva ed otteneva un certificato anagrafico rilasciato in data 4 giugno 2021 dal quale emergeva che il signor ….. continuava a risiedere in S.(Cz), alla Via …., come riscontrato agli atti di cui sopra. L'esattezza di tale residenza emerge, altresì, da altro certificato anagrafico acquisito in data 27 ottobre 2021, poi confermata nel corso della terza notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini rinnovato, l'unico affidato all'Ufficiale Giudiziario con richiesta di notificazione a mani, il quale vi provvedeva in data 17 novembre 2021 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito dell'atto presso la Casa Comunale, affissione di avviso alla porta e comunicazione spedita co posta raccomandata, proprio per la correttezza dell'indirizzo indicato. Attività questa che l'Ufficiale Giudiziario non avrebbe potuto svolgere qualora il destinatario fosse risultato trasferito o irreperibile. Ne consegue che, la seconda comunicazione di conclusione delle indagini in rinnovazione, datata 27 luglio 2021, inoltrata per plico raccomandato al signor ….. nella corretta residenza di S. (peraltro inspiegabilmente reso al mittente con dicitura di "irreperibile") risulta spedita assai tardivamente rispetto al termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini fissato dall'art. 123, c. 1, CGS, della cui perentorietà non è dato dubitare alla luce del disposto dell'art. 44, c. 6, CGS, neppure ravvedendosi, sulla scorta della giurisprudenza sportiva in materia, una valida ragione per la remissione in termini ex art. 50, c. 5, CGS. La tardività nell'invio dell'avviso di conclusione delle indagini al predetto deferito rende inammissibile, in via derivata, il successivo atto di deferimento per difetto di un presupposto essenziale: id est, tardività dell'azione disciplinare, precludendone il corretto esercizio ed esimendo il Collegio dall'esame nel merito del deferimento.

Massima: E’, invece, ammissibile il deferimento nei confronti del tecnico poiché l’avviso di conclusione indagini, ancorchè non recapitato con la dicitura “trasferito”, è stato regolarmente inviato alla residenza del deferito, per cui l'atto di deferimento, formato e spedito alla pec del domicilio eletto presso i difensori, ha rispettato il termine perentorio.….Con riguardo alla posizione del signor …, occorre immediatamente rilevare, in punto di fatto, che l'avviso di comunicazione di conclusioni delle indagini del 12 aprile 2021 risulta emesso e inoltrato nei termini e che l'atto è stato spedito al deferito nella sua corretta residenza in S.(Av), alla Via …., per quanto inspiegabilmente reso al mittente con la dicitura "sconosciuto". Detta residenza, oltre che risultare dalla scheda del censimento dell'ASD San Tommaso, di cui il signor …. era stato l'allenatore, coincide con il domicilio eletto nell'audizione del 4 marzo 2021 ("invitato dall'Ufficio l'interrogato, ai fini del presente procedimento, dichiara di voler ricevere tutte le future comunicazioni presso il domicilio di cui sopra": laddove "sopra" veniva indicata la suddetta residenza), senza che mai il deferito abbia successivamente comunicato alcuna variazione di elezione del domicilio. La residenza risulta confermata anche dalla certificazione anagrafica richiesta il successivo 4 giungo 2021, cui è seguito l'invio in prima rinnovazione dell'avviso di conclusioni delle indagini in data 27 luglio 2021, peraltro frustato dall'omessa consegna e dalla resa al mittente, stavolta con la dicitura "irreperibile". Alla luce di questo secondo esito negativo, la Procura Federale ha scritto all'ASD Virus Volla, presso la quale il signor …. risultava essere stato tesserato nella stagione sportiva 2020/2021, ottenendo da quest'ultima risposta che lo stesso non era più un loro tesserato a far data dall'1 luglio 2021. Successivamente, la Procura Federale ha richiesto altra certificazione anagrafica in data 27 ottobre 2021 dalla quale è emerso, per la prima volta, che il signor …. aveva trasferito la propria residenza in B. (Av), alla Via …... La terza notificazione dell'avviso di conclusioni di indagini rinnovato è stata chiesta all'Ufficiale Giudiziario con consegna a mani, presso la residenza in B.; il plico risulta essere stato effettivamente consegnato a mani della moglie convivente in data 29 novembre 2021. In seguito è pervenuta la richiesta di estrazione degli atti unitamente al mandato difensivo agli avv.ti …. e …. contenente l'elezione di domicilio presso il loro studio con indicazione dell'indirizzo pec al quale inviare gli atti. L'atto di deferimento è poi stato formato ed inoltrato il 28 dicembre 2021 a tale indirizzo di posta elettronica. Tanto chiarito in fatto, l'eccezione preliminare di inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento per l'asserita violazione dei termini perentori dell'art. 123, c. 1 e dell'art. 125, c. 2, CGS risulta infondata. L'originario avviso di conclusione delle indagini è stato formato ed inviato all'incolpato in data 12 aprile 2021, entro i venti giorni dalla chiusura delle indagini, tenendo conto delle proroghe di 40 e 20 giorni concesse dalla Procura Generale dello Sport. Entro tale termine, l'avviso deve essere notificato, quindi spedito al destinatario nelle forme consentite e non necessariamente anche "pervenire" al destinatario. La circostanza che tale avviso non sia stato ricevuto dal signor …. in quanto reso al mittente con la dicitura " trasferito" non assume rilevanza alcuna nella particolarità del caso di specie, poiché l'atto è stato spedito, per quanto sopra chiarito ed argomentato, alla esatta residenza del destinatario, quale risultante dai dati anagrafici e dall'elezione di domicilio in sede di audizione. La Procura Federale ha, dunque, rispettato il termine previsto dal rito; alla stessa non è imputabile alcunché sotto il profilo della omessa diligenza nel procedimento di notificazione. Il Collegio richiama sul punto la decisione della Corte Federale d'Appello, a Sezioni Unite, n. 21 del 19.10.2020, con la quale il Giudice d'appello ha statuito che al fine di ritenere assolto, nel termine di decadenza, l'onere della comunicazione dell'avviso non è necessaria la prova che l'atto abbia raggiunto la sfera di conoscibilità del destinatario, ma è sufficiente la prova del tempestivo invio dell'atto medesimo da parte della Procura Federale. Una volta rispettato il termine perentorio dell'invio della comunicazione di conclusione delle indagini, come nel caso in esame, le due successive notificazioni in rinnovazione del 27 luglio 2021, avvenuta con insuccesso presso la solita residenza in S. che era stata confermata nel certificato del 4 giugno 2021 e del 29 novembre 2021, avvenuta con successo alla nuova residenza in B. emersa del certificato datato 27 ottobre 2021, eseguite dopo il compimento di ulteriori atti limitati alla mera ricerca del reperimento della residenza dell'incolpato in tempi tecnici compatibili con tali accertamenti, devono a loro volta ritenersi tempestive sia perché consequenziali alla prima sia, in ogni caso, per la ritenuta applicabilità alla fattispecie della remissione in termini ex art. 50, c. 5, CGS essendo l'eventuale decadenza dovuta a causa non imputabile alla Procura Federale. Va soggiunto che, come chiarito nella decisione sopra richiamata, ai fini della decadenza non è certo sufficiente prendere atto del mancato perfezionamento della notifica, ma occorre anche verificare se tale mancata notifica non sia imputabile al notificante alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza civile che, in tal caso, ammette la possibilità di remissione in termini. Nella fattispecie la Procura Federale ha inviato, nel termine perentorio, il primo avviso (CCI) e lo ha spedito all'esatta residenza, presso la quale il deferito aveva anche, per giunta, eletto il domicilio; ragion per cui, il mancato perfezionamento della notifica non può esserle imputato. Ciò comporta, sotto altro profilo, che il successivo riavvio degli atti in rinnovazione oltre il termine perentorio di cui all'art. 123 CGS non soggiace alla sanzione dell'inammissibilità "in tal modo non essendo vulnerato né l'interesse di rango costituzionale alla ragionevole durata del processo e al conseguimento della certezza e stabilità delle situazio i giuridiche conseguenti alla pronunzia, né gli artt.3 e 24 Cost., come avverrebbe invecenel caso in cui si addossassero al notificante le conseguenze di una notifica tardiva per fatti sottratti al suo potere di ingerenza ed impulso e non riconducibili a suo errore o negligenza" (decisione della Corte Federale già citata). Questo convincimento non è scalfito né dalla produzione del doc. 5 allegato alla memoria difensiva né dalla ulteriore tesi illustrata in detta memoria per la quale la notificazione dell'avviso di conclusione di indagini si sarebbe potuta ottenere utilizzando l'indirizzo pec fornito in sede di audizione ("......@pec.it"). Infatti esaminando il certificato rilasciato il 15 giugno 2021 dal Comune di B., in rubrica " attestazione di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea" si legge semplicemente che il signor L., "residente a S. (av) in Via …. è dimorante alla Via …., per isolamento obbligatorio causa covid-19 presso il coniuge …..". Pertanto lo stesso certificato conferma l'esattezza della residenza dell'incolpato in quel di Sirignano, aldilà della "dimora" temporanea assunta per ragioni sanitarie, almeno sino alla formale modifica della residenza accertata solo in data 27 ottobre 2021, mai comunicata alla Procura Federale così non consentendole di modificare l'originaria elezione di domicilio. Rileva inoltre che, il verbale di audizione del 4 marzo 2021 avanti i Rappresentanti della Procura Federale, pur riportando l'indicazione della suddetta pec, chiaramente riferibile ad un soggetto terzo, contiene l'elezione di domicilio presso la residenza in S. e null'altro. Più in particolare, dall'esame del verbale di audizione (del 5 marzo 2021) dell'incolpato ….e, allenatore di ASD Troina, all'epoca della disputa della gara Troina-San Tommaso in data 2 febbraio 2020 nel corso della stagione sportiva 2019/2020, sospetta di essere stata oggetto di illecito sportivo (richiamato a pag. 11 della memoria difensiva ad altri scopi), si evince che il signor …., pur avendo declinato la propria residenza, ha espressamente dichiarato "di voler ricevere tutte le future comunicazioni presso la ASD Rotonda Calcio indirizzo PEC .......@pec.it" Ebbene, tale espressa richiesta non è mai stata formulata dal signor …..o, così che qualsiasi comunicazione a detta pec non sarebbe risultata legittima e giustificata. Per l'insieme delle suesposte ragioni anche l'ultima eccezione preliminare di violazione del termine perentorio di cui all'art. 125, c. 2, CGS per l'inoltro al signor …. dell'atto di deferimento è del pari infondata, dovendo il termine di 30 giorni decorrere solo dal perfezionamento della notificazione del secondo rinnovo dell'avviso di conclusione di indagine, avvenuto con consegna a mani della moglie convivente in data 29 novembre 2021 (l'unico andato a buon fine). Ne consegue che l'atto di deferimento, formato e spedito alla pec del domicilio eletto presso i difensori in data 28 dicembre 2021, ha rispettato il suddetto termine perentorio. Neppure è opponibile alla Procura, per inficiare la validità e l'efficacia degli atti, lo svolgimento di ulteriori attività inquirenti atteso che nell'arco temporale intercorrente tra l'avviso di conclusioni delle indagini (notificato nei termini presso l'esatta residenza del deferito) ed il deferimento stesso nessuna attività di indagine è stata svolta dalla Procura se non la dispendiosa, reiterata, incolpevole attività di notificazione per l'instaurazione  del giusto contraddittorio a garanzia dello stesso incolpato.

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