Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 009/TFN - SD del 13 Luglio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 30078 /794pf22- 23/GC/blp del 12 giugno 2023 nei confronti del sig. Y.B. - Reg. Prot. 195/TFN-SD

Massima:…. nel processo sportivo, per effetto del richiamo di cui all'art. 2. comma 6, Codice di Giustizia Sportiva CONI, la capitolazione deve avvenire nel rispetto dell'art. 244 c.p.c. e pertanto le deduzioni non possono essere generiche ed imprecise o pretendere dal teste delle valutazioni o meri giudizi, privi di riferimenti concreti e di appigli obiettivi. Nella fattispecie, alcuni capitoli risulterebbero comunque inammissibili per la violazione dei suddetti principi non essendo, ad esempio, circostanziati nei soggetti, nelle esatte e compiute condotte realizzate, nel contenuto letterale delle parole usate, nella descrizione dell'aggressione e risultando valutativi in altri, ad esempio, nel riferire uno stato d'animo soggettivo del deferito e nell'omettere la descrizione della c.d. "reazione".

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0034/CFA del 7 Ottobre 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare Com. Uff. n. 13 del 01.08.2022

Impugnazione – istanza: sig.ra L.C. - Sig. L.S. - Treviso FBC 1993 SSDRL/Procura Federale

Massima:….. va considerato che i procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive, ossia sulla base delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale costituisce, nel procedimento disciplinare come in genere in quello sportivo, eccezione (Corte federale d’appello, n. 20/2017-2018). E’ stato anche ritenuto che il procedimento disciplinare–sportivo, anche attese le esigenze di celerità dello stesso e il criterio di informalità cui è improntato, si svolge – ordinariamente – sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, eccezione. Il che, del resto, si evince dall’espressione “necessità di provvedere”, cui fa riferimento l’art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasmo. (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 64/2021-2022) (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 76/2021-2022). In definitiva la prova testimoniale si può porre in contrasto con le esigenze di celerità del processo sportivo - che si svolge, ordinariamente, sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali l’audizione rimane, comunque, eccezione - e del criterio di informalità cui esso è improntato (Corte federale d’appello, sez. I, n. 1/CFA/2022-2023). In ogni caso le prove testimoniali addotte dalla difesa della sig.ra … involgono, per alcuni versi, valutazioni non ammissibili, per altri riguardano fatti non contestati e comunque risultanti dai documenti prodotti in atti e in ogni caso non superano neanche quel giudizio di rilevanza a fronte delle prove a carico afferenti i rapporti tra le parti in causa, i calciatori e le calciatrici.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0001/CFA del 01 Luglio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 407 del 01.06.2022

Impugnazione – istanza: F.D.M./Procura federale

Massima: Rigettata la richiesta di prova testimoniale ai sensi dell’art. 60, comma 1, CGS formulata alla Corte…L’audizione del nuovo soggetto - presso la Procura federale o presso questa Corte - potrebbe al più gettare luce sui rapporti di questi con il signor …., ma non sarebbe suscettibile di incidere sulla valutazione dell’ampio corredo istruttorio già acquisito. Pertanto essa si porrebbe in contrasto con le esigenze di celerità del processo sportivo - che si svolge, ordinariamente, sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali l’audizione rimane, comunque, eccezione - e del criterio di informalità cui esso è improntato (CFA, SS. UU., n. 64/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 76/20212022). E poiché dal materiale in atti non emerge la necessità di ampliare la platea dei testimoni (come invece occorrerebbe a norma del citato art. 60, comma 1, CGS), l’istanza istruttoria non può avere seguito. La valutazione del comportamento che l’incolpato ascrive al signor …., in tesi tesserato della Federazione, non può che essere rimessa alla Procura federale, cui vanno trasmessi gli atti per conoscenza e per le eventuali iniziative di propria competenza.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 109/TFN - SD del 14 Marzo 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 3385/ 737 pf 20-21/GC/am del 15 novembre 2021 nei confronti del sig. M.N. e della società ASD Calcio Biancavilla 1990 - Reg. Prot. 61/TFN-SD

Massima: Ai sensi dell’art. 114 CGS FIGC), “Le istanze di ammissione dei testimoni devono indicare, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi nonché i capitoli di prova”. Le predette istanze formulate nel primo atto difensivo depositato dai deferiti e più volte reiterate dagli stessi nel corso del dibattimento, sono, pertanto, con ogni evidenza, del tutto inammissibili. Premesso quanto sopra, ai fini del decidere, il Tribunale riteneva indispensabile disporre d’ufficio l’escussione di tre testi i cui nominativi risultavano dagli atti del deferimento (sig. …. e sig. …) e dalla memoria di costituzione dei deferiti (sig. ….). Sul punto giova rammentare, infatti, che il Codice della Giustizia Sportiva del CONI (e con analoga formulazione il CGS FIGC) prevede, da una parte, all’art. 9, comma 4, che «Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile»; e, dall’altra, all’art. 36, comma 1, che: «Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d’ufficio, l’assunzione di qualsiasi mezzo di prova». Il Tribunale, pertanto, nell’esercizio dei poteri dei poteri di indagine e di accertamento ad esso demandati dall’art. 50, comma 3, del CGS FIGC, ha provveduto, nel contraddittorio delle parti, all’escussione dei testimoni in coerenza con l’art. 60, comma 6, dello stesso Codice, secondo il quale «Lo svolgimento della testimonianza è regolato dall'organo giudicante. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dall'organo giudicante; le parti potranno rivolgere all'organo giudicante istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all’accertamento del fatto controverso. L'organo giudicante, alla fine della testimonianza, chiede alle parti se vi siano ulteriori domande proponendole, ove lo ritenga utile ai fini del decidere, al testimone».

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0064/CFA del 31 Gennaio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - n. 76/TFNSD-2021-2022 del 22 dicembre 2021

Impugnazione – istanza: sig. P.C.

Massima: Confermata la decisione del TFN di non ammissione della prova testimoniale…Al riguardo, l’art. 60 del Codice di giustizia sportiva prevede che “La testimonianza di uno dei soggetti di cui all'art. 2, può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d’ufficio quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso.”. In merito, queste Sezioni unite intendono ribadire che il procedimento disciplinare–sportivo, anche attese le esigenze di celerità dello stesso e il criterio di informalità cui è improntato, si svolge – ordinariamente – sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, eccezione (Corte federale d’appello, n. 74/CFA/2017/2018). Il che, del resto, si evince dall’espressione “necessità di provvedere”, cui fa riferimento l’art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasmo. Ciò premesso in via generale, la disciplina contenuta nel Codice di giustizia sportiva deve essere integrata da quella del Codice di procedura civile ai sensi dell’art. 2, comma 6, del Codice CONI secondo cui “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Orbene, ai sensi dell’art. 244 c.p.c. “La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata”. L’interpretazione prevalente della disposizione fornita dalla Suprema Corte di cassazione ha portato al consolidarsi di alcuni principi generali in tema di ammissibilità della prova testimoniale che devono ritenersi applicabili anche al presente giudizio. In particolare, in più occasioni la Cassazione ha dichiarato che, non essendo possibile dimostrare un fatto non avvenuto, la relativa prova dovrebbe essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi detto fatto negativo (ex multis: Cass. 20 dicembre 2016, n. 26397, Cass. 13 giugno 2013, n.14854; Cass. 11 gennaio 2007, n. 384; Cass. 15 aprile 2002, n. 5427). In tal senso, la Suprema Corte (Cass. 20 maggio 1993 n. 5744) ha chiarito che «non è possibile fornire la prova di non fatti, poiché non è possibile dare la prova di un non accadimento». In ragione di tale orientamento, deve dichiararsi inammissibile la prova testimoniale richiesta dall’attuale reclamante (n. 1 del capitolato di prova) tesa a dimostrare che i testi non avevano sentito, in occasione della seduta di allenamento del 14 aprile 2021, frasi di tipo razzista o discriminatorio. Allo stesso modo, la Cassazione ha chiarito che il capitolo di prova deve essere teso a riferire al Giudice un fatto, da cui eventualmente lo stesso possa trarre un proprio giudizio, ma mai una mera valutazione personale del teste. Costante giurisprudenza della Suprema Corte ha, inoltre, chiarito come la deduzione della prova per testi non possa avvenire in modo generico ed impreciso, ma debba essere fatta mediante l’indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti da provare (art.244 c.p.c.), al duplice scopo di consentire, al giudice, la valutazione della concludenza della prova, ed alla controparte la preparazione di adeguata difesa. (Cass. civ. n.1938/1987). Pertanto, non solo non possono essere ammessi, in quanto non aventi ad oggetto fatti specifici, i capitoli di prova diretti ad ottenere dal teste un mero giudizio, privo cioè di riferimenti concreti e appigli obiettivi (Cass. n. 4111/95; Cass. n. 1173/94) ma la mancanza di indicazione specifica dei fatti nella deduzione della testimonianza, in quanto requisito di rilevanza della prova, è rilevabile d’ufficio dal giudice e rende inammissibile la testimonianza medesima (cfr. Cass. Civ., n. 1294/18). Nel caso di specie, gli ulteriori capitoli di prova formulati dall’attuale reclamante appaiono inammissibili in quanto generici ovvero tendenti ad ottenere dal teste un mero giudizio. Infatti, i capitoli 2 e 3, appaiono volti ad ottenere un’inammissibile valutazione del teste circa la rispondenza o meno ai canoni del rispetto dell’ambito sportivo e del carattere non ingiurioso delle espressioni usate dal C. nel corso della seduta di allenamento del 14 aprile 2021; il capitolo 4, infine, appare volto ad ottenere un medesimo giudizio valutativo (circa la conformità ai canoni del rispetto del comportamento tenuto dal C.) riferito peraltro genericamente all’intera annata sportiva 2020-2021. Ovviamente, il Collegio non si pronuncia sull’ammissibilità o meno degli altri capitoli di prova, in quanto relativi al capo b) del deferimento, sul quale il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha disatteso le richieste della Procura federale che, a sua volta, non ha proposto reclamo incidentale. A quanto statuito in tema di inammissibilità, si aggiunga che, secondo la Cassazione (Cass. civ. Sez. II, ord., 29/10/2018, n. 27415), l'omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per Cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito. Nel caso di specie, al di là dell’inammissibilità dei singoli capitoli di prova, non può sottacersi come la prova richiesta non contenga quegli elementi tali da consentire di “invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito”, atteso che la natura generica ovvero valutativa delle testimonianze richieste non pare idonea a superare gli elementi di prova recati dalla Procura federale (deposizioni sia dirette che de relato) con il suo atto di deferimento. Pertanto, seppure a seguito della sopra descritta integrazione della motivazione, la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare di non ammissione della richiesta prova testimoniale va confermata…

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