C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 77 del 02/03/2022 – Delibera – Reclamo n. 60 2021/2022 della società SSDARL REAL MARTELLAGO (matr. 914280). Campionato di Eccellenza/C, 2^ giornata di Ritorno, gara del 13.2.2022 Real Martellago-Liapiave. La società REAL MARTELLAGO, nella persona del suo rappresentante legale sig. Claudio Franzoi, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 72 del 16.2.2022.

Reclamo n. 60 2021/2022 della società SSDARL REAL MARTELLAGO (matr. 914280). Campionato di Eccellenza/C, 2^ giornata di Ritorno, gara del 13.2.2022 Real Martellago-Liapiave. La società REAL MARTELLAGO, nella persona del suo rappresentante legale sig. Claudio Franzoi, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 72 del 16.2.2022.

Il provvedimento impugnato riguarda la seguente sanzione: - Squalifica per n. 4 gare effettive inflitta al sig. MARCO TOSO (calciatore) poiché, dopo essere stato ammonito, reagiva nei confronti dell’arbitro affrontandolo fronte contro fronte senza arrecare danno alcuno e proferendo frasi irriguardose. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società REAL MARTELLAGO; esaminata la documentazione agli atti; sentito il calciatore sanzionato; sentito il Direttore di gara, il quale ha meglio precisato i contorni della vicenda; ritenuta più congrua, rispetto alla dinamica del comportamento del calciatore Marco Toso, la sanzione di n. 3 giornate di squalifica (di cui due già scontate); P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dichiara, in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società REAL MARTELLAGO, di ridurre la sanzione della squalifica a n. 3 giornate effettive. La tassa reclamo non viene addebitata.

 

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