C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 77 del 02/03/2022 – Delibera – Reclamo n. 63 2021/2022 della società U.S. S. MARCO (matr. 61575). Campionato di Seconda Categoria/B, 2^ giornata di Ritorno, gara del 13.2.2022 S. Marco-Borgo Trento 1977. La società S. MARCO, nella persona del suo rappresentante legale sig. Claudio Guardini, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Verona pubblicata sul C.U. 47 del 16.2.2022.

Reclamo n. 63 2021/2022 della società U.S. S. MARCO (matr. 61575). Campionato di Seconda Categoria/B, 2^ giornata di Ritorno, gara del 13.2.2022 S. Marco-Borgo Trento 1977. La società S. MARCO, nella persona del suo rappresentante legale sig. Claudio Guardini, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Verona pubblicata sul C.U. 47 del 16.2.2022.

Il provvedimento impugnato riguarda le seguenti sanzioni: - Non omologazione del risultato ottenuto sul campo (3-0) e perdita della gara con il risultato di 0-3 per aver effettuato un numero di sostituzioni (6) superiore a quello regolamentare. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società S. MARCO; esaminata la documentazione agli atti; esaminate altresì le controdeduzioni fatte pervenire in data 22.2.2022 dalla società Borgo Trento 1977; ritenuta l’infondatezza del reclamo; P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, delibera di respingere il reclamo presentato dalla società S. MARCO. Dispone l’addebito della tassa reclamo. Riservato il deposito della motivazione nei termini di cui all’art. 78 comma 4 CGS (15 giorni dalla pubblicazione del dispositivo). Così deciso nella riunione del 1. marzo 2022, tenutasi in modalità di videoconferenza.

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