C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 70 del 09/02/2022 – Delibera – sig. LUBIN BERTOLETTI ALEXANDRE FELIX (calciatore) Il giorno 8 febbraio 2022 alle ore 15:00 si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 4538/165 pfi 21 22/PM/vdb nei confronti delseguente soggetto: 1. il sig. LUBIN BERTOLETTI ALEXANDRE FELIX all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD SITLAND RIVEREEL 2005;

sig. LUBIN BERTOLETTI ALEXANDRE FELIX (calciatore) Il giorno 8 febbraio 2022 alle ore 15:00 si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 4538/165 pfi 21 22/PM/vdb nei confronti delseguente soggetto: 1. il sig. LUBIN BERTOLETTI ALEXANDRE FELIX all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD SITLAND RIVEREEL 2005;

Il Collegio è composto dai signori: avv. Andrea URBANI Presidente avv. Luca CODATO Componente avv. Damiano DANESIN Componente L’udienza si tiene da remoto usando strumenti di videoconferenza su piattaforma WebEx Cisco, ai sensi dell’art. 50, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui “le udienze degli Organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente tecnologico”. Non risulta presente: il sig. LUBIN BERTOLETTI ALEXANDRE FELIX all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD SITLAND RIVEREEL 2005. La Procura federale è rappresentata dall’avv. Francesco BEVIVINO. Il Tribunale, rilevata preliminarmente la ritualità delle notifiche della fissazione dell’udienza in data 8 febbraio 2022, dà lettura dell’atto di deferimento e delle violazioni della normativa federale ascritte alla parte deferita: 1. il sig. LUBIN BERTOLETTI ALEXANDRE FELIX per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dagli artt. 39, commi 1 e 2, e 92 comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nel mese di settembre 2021, contraffatto il certificato contestuale di stato di famiglia e residenza rilasciato dal comune di Nanto (VI) in data 25 agosto 2018, nella parte in cui lo stesso riporta la data di rilascio, consegnandolo alla società ASD SITLAND RIVEREEL 2005 al fine di ottenere il tesseramento per la stessa società nella stagione sportiva 2021-2022. Il Tribunale prende atto che la parte deferita non ha chiesto il rinvio dell’udienza né formulato richiesta di applicazione concordata delle sanzioni ai sensi dell’art. 127 CGS. Il rappresentante della Procura procede quindi ad illustrare le ragioni del deferimento e conclude chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: sig. LUBIN BERTOLETTI ALEXANDRE FELIX squalifica per n. 4 gare effettive Il Tribunale Federale Territoriale, - all’esito della Camera di consiglio, definitivamente pronunciando sul deferimento della Procura federale prot. 4538/165 pfi 21 22/PM/vdb; - sentito il Rappresentante della Procura; - considerata l’intervenuta confessione da parte del calciatore Lubin Bertoletti Alexandre Felix del fatto ascrittogli; - tenuto conto del comportamento collaborativo dallo stesso tenuto durante le indagini e non avendo peraltro lo stesso tratto alcun vantaggio dal deposito del documento alterato; PQM delibera l’adozione del seguente provvedimento disciplinare: sig. LUBIN BERTOLETTI ALEXANDRE FELIX squalifica per n. 3 gare effettive da scontarsi nel campionato di competenza (art. 21 CGS). Così deciso nella riunione dell’8 febbraio 2022, tenuta in modalità di videoconferenza.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it