C.R. MOLISE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 16/10/2020 – Delibera – F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920 – RIDUZIONE SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TOURÈ OMAR (Gara SAN LEUCIO VOLTURNIA – F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920 DEL 27.09.2020 – Campionato ECCELLENZA)

F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920 – RIDUZIONE SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TOURÈ OMAR (Gara SAN LEUCIO VOLTURNIA – F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920 DEL 27.09.2020 – Campionato ECCELLENZA)

La Corte Sportiva di Appello, -letto il reclamo proposto dalla società F.C.D. Calcio Termoli 1920 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicato nel C.U. n. 21 del 01.10.2020, inerente la gara del campionato di eccellenza, disputata in data 29 settembre 2020 tra la società San Leucio Volturnia e F.C.D. Calcio Termoli 1920, con la quale è stata inflitta al calciatore Tourè Omar la squalifica di tre giornate per condotta violenta nei confronti di un calciatore della compagine antagonista; -visti gli atti del procedimento, osserva quanto segue. Il Giudice Sportivo Territoriale, sulla scorta del referto arbitrale e della segnalazione dell’assistente n. 2, applicava al giocatore della Calcio Termoli 1920 la squalifica per tre giornate per condotta violenta per aver colpito al volto un calciatore avversario, lontano dall’azione di gioco, facendolo cadere a terra.

Avverso il provvedimento del Giudice di prime cure è insorta la società F.C.D. Calcio Termoli 1920 affidandosi ad un unico motivo di reclamo, con il quale chiede la riduzione della squalifica perché il proprio calciatore avrebbe reagito in modo scomposto ad una frase razzista e, comunque, senza colpire al volto l’avversario, bensì spingendolo con la mano sulla spalla Il reclamo non è fondato. L’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva sanziona con tre giornate di squalifica il calciatore responsabile di condotta violenta nei confronti di altri calciatori, salvo l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti. Nel caso di specie, il secondo assistente ha prontamente segnalato al direttore di gara, che aveva diretto lo sguardo verso le azioni di gioco, che il n. 9 del Termoli, Taorè Omar, aveva colpito al volto, intenzionalmente e con mano aperta, il calciatore avversario facendolo cadere a terra. Né l’arbitro e neppure gli assistenti hanno fatto riferimento, neppure indirettamente, a frasi offensive o razziste proferite nei confronti del calciatore termolese o di altri. Preliminarmente va sottolineato che il referto ed i supplementi di rapporto redatti dal direttore di gara e dagli assistenti sono fonte di prova privilegiata. Com’è noto, l’art. 61, comma 1, del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, regolando i mezzi di prova, prevede che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare…”. Nessun elemento valido, però, si pone in contrasto con quanto riportato dal direttore di gara e dagli assistenti. L’aver colpito al volto il calciatore avversario apparentemente senza motivo e aver successivamente tirato la maglietta del direttore di gara per attirare la sua attenzione, non consente di applicare le circostanze attenuanti generiche. per questi motivi rigetta il reclamo; dispone acquisirsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Motivazione contestuale.

 

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