C.R. MOLISE – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 04/05/2021 – Delibera – Deferimento n. 8614/199 pf 20-21 GC/LDF/ac del 01.02.2021 R.G. Prot. n. 06/2020-2021– TFT Decisione Il Tribunale Federale Territoriale, composto da: Avv. Serafino Giovanni – Presidente Dott. Campa Lucio – Componente Avv. Siciliano Gabriele – Componente relatore assistito dal segretario sig. Angelo Ciarlariello ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 13 aprile 2021, a seguito del deferimento del Procuratore Federale n. 8614/199 pf 20-21 GC/LDF/ac del 01.02.2021 nei confronti di Armango Nicolas, Baldassarre Riccardo, Budano Antonio, Camponesco Sebastian Manuel, Caserio Nicola Lorenzo, Cotello Matias Daniel, Forino Gennaro, Korogbegha Giovanni, Mallardo Giuseppe, Musacchio Francesco, Onyenuma Soski Chinonso, Quaranta Stefano,

Deferimento n. 8614/199 pf 20-21 GC/LDF/ac del 01.02.2021 R.G. Prot. n. 06/2020-2021– TFT Decisione Il Tribunale Federale Territoriale, composto da: Avv. Serafino Giovanni – Presidente Dott. Campa Lucio – Componente Avv. Siciliano Gabriele – Componente relatore assistito dal segretario sig. Angelo Ciarlariello ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 13 aprile 2021, a seguito del deferimento del Procuratore Federale n. 8614/199 pf 20-21 GC/LDF/ac del 01.02.2021 nei confronti di Armango Nicolas, Baldassarre Riccardo, Budano Antonio, Camponesco Sebastian Manuel, Caserio Nicola Lorenzo, Cotello Matias Daniel, Forino Gennaro, Korogbegha Giovanni, Mallardo Giuseppe, Musacchio Francesco, Onyenuma Soski Chinonso, Quaranta Stefano,

la seguente DECISIONE Il deferimento La Procura Federale deferiva dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale, con la nota n. 8614/199 pf 20- 21 GC/LDF/ac del 01.02.2021, i sigg.ri Armango Nicolas, Baldassarre Riccardo, Budano Antonio, Camponesco Sebastian Manuel, Caserio Nicola Lorenzo, Cotello Matias Daniel, Forino Gennaro, Korogbegha Giovanni, Mallardo Giuseppe, Musacchio Francesco, Onyenuma Soski Chinonso, Quaranta Stefano, tutti calciatori della società Città di Termoli all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 92 delle N.O.I.F., perché unitamente tra loro in occasione delle partite Roseto – Città di Termoli del 31.03.2019 e Roccasicura – Città di Termoli del 20.04.2019, entrambe valide per il campionato di Eccellenza del Molise, benché ritualmente convocati, non si presentavano deliberatamente al punto di incontro convenuto dal quale partire per effettuare la trasferta e questo in segno di protesta contro la società per il ritardo nella corresponsione delle spettanze economiche maturate in proprio favore. Tale comportamento ha determinato l’impossibilità per la società Città di Termoli di disputare le due gare per mancanza di calciatori causandone la sconfitta a tavolino, nonché ammende e punti di penalizzazione. Il dibattimento La prima udienza fissata al 02 marzo 2021 per la discussione del deferimento, a causa dell’emergenza Covid e la istituzione della cosiddetta zona rossa per gran parte dei Comuni della Provincia di Campobasso, con pericolo di collasso delle strutture sanitarie, induceva il Presidente del Collegio a disporne il rinvio al 13 aprile 2021. Successivamente, all’udienza del 13.04.2021, era presente l’Avv. Raffaele Teodoro, per la Procura Federale, il sig. Quaranta Stefano, l’Avv. Guido Campopiano, quale difensore di fiducia dei sigg.ri Armango Nicolas Ernesto e Cotello Daniel Matia, nonché l’Avv. Francesco Caruso, quale difensore del sig. Baldassarre Riccardo. Quest’ultimo, peraltro, con trasmissione a mezzo pec, faceva pervenire a questo Tribunale memoria difensiva datata 18.02.2021, a firma dell’Avv. Federico Schiavoni. Gli altri deferiti non comparivano alla fissata udienza. Prima dell’apertura della discussione, il sig. Quaranta Stefano e gli Avv.ti Guido Campopiano e Francesco Caruso, in rappresentanza dei propri assistiti, concordavano con la Procura Federale, ex art. 127 del nuovo CGS, l’applicazione della sanzione della squalifica per tre giornate di gara, sanzione di cui il Tribunale prendeva atto, riservandosi di valutarne, previo accertamento degli elementi atti al proscioglimento del deferito o l’estinzione per qualsiasi causa del procedimento, la congruità e l’efficacia in sede di decisione.

Per tutti gli altri deferiti, il rappresentante della Procura Federale, dopo aver illustrato le motivazioni del deferimento, ne chiedeva l’accoglimento, con applicazione, per tutti i restanti deferiti, della sanzione della squalifica di mesi due. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto di quanto sopra, decideva il deferimento come da dispositivo. La decisione Il Tribunale Federale Territoriale osserva quanto segue. In via preliminare, dalla verifica delle notifiche degli atti di conclusione delle indagini e del successivo deferimento, il Tribunale rilevava una omessa notifica nei confronti dei deferiti Forino Gennaro, Korogbegha Giovanni e Onyenuma Seski Chinonso. Quanto al primo deferito, la notifica dell’atto di conclusioni indagini veniva effettuata a mezzo raccomandata a/r presso la residenza, in Vasto alla via Perth 61 e, a causa della restituzione al mittente, per indirizzo sconosciuto, veniva reiterata, a mezzo trasmissione sull’indirizzo pec della società Calcio Termoli; la notifica del deferimento, invece, veniva effettuata direttamente a mezzo trasmissione sull’indirizzo pec della società Calcio Termoli; Ebbene, mentre per la notifica dell’atto di conclusione delle indagini vi è prova della ricezione da parte del deferito in quanto lo stesso faceva pervenire alla Procura Federale una nota difensiva datata 11.01.2021, per la successiva notifica del deferimento non vi è la prova della raggiunta ricezione da parte del deferito atteso che, al momento dell’invio della notifica, il deferito non risultava più tesserato con la società Città di Termoli, con posizione di svincolato alla data del 30.06.2020 e risultante tesserato dal 28.08.2019 con la società Virtus Vasto Calcio, del C.R. Abruzzo; quanto al secondo deferito, non vi è prova della ricezione di entrambe le notifiche dell’atto di conclusione delle indagini e del deferimento; infatti, la notifica dell’atto di conclusione delle indagini veniva effettuata a mezzo trasmissione sull’indirizzo pec della società Acri Calcio, con avviso di mancata consegna, e successivamente a mezzo racc. a/r presso la sede della predetta società Calcio Acri che veniva restituita al mittente per indirizzo insufficiente e, quindi, a mezzo trasmissione sull’indirizzo pec della società Calcio Termoli; la notifica del deferimento, invece, veniva effettuata direttamente a mezzo trasmissione sull’indirizzo pec della società Calcio Termoli, nonostante che il deferito non fosse più tesserato con la predetta società, risultante tesserato, appunto, con la società Calcio Acri, del C.R. Calabria, dal 27.08.2019 e, comunque, svincolato dal 30.06.2020; quanto al terzo deferito, allo stesso modo, non vi è prova della notifica dell’atto di conclusione delle indagini e del successivo deferimento, ambedue effettuati a mezzo trasmissione sull’indirizzo pec della società Calcio Termoli, nonostante che il deferito non fosse più tesserato con la predetta società, (ultima data di tesseramento rilevata al 21.02.2019), e in condizione di svincolo dal 30.06.2020. In tutti i suddetti casi, peraltro, non vi è riscontro che la società di ultimo tesseramento abbia trasmesso la comunicazione all’interessato deferito dandone prova all’organo procedente, come previsto dall’art. 53 del C.G.S. Tali evidenze inducono questo Tribunale a ritenere che la mancata ricezione degli atti propedeutici al procedimento, da parte dei deferiti, peraltro, non comparsi, comporti la conseguenza che è da ritenersi anche irrimediabilmente spirato il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 123 e 125 C.G.S. per l’attivazione tempestiva del deferimento e dell’eventuale concreto esercizio dell’azione, con effetto di improcedibilità del deferimento. Per quanto riguarda gli altri deferiti, dagli atti del procedimento e dalla indagine effettuata dalla Procura Federale attraverso l’audizione di diversi calciatori e tesserati della società Città di Termoli, risulta acclarata, senza ombra di dubbio, come tutti gli incolpati non abbiano, deliberatamente, partecipato alle due trasferte nelle gare contro le squadre del Roseto e del Roccasicura a causa del ritardato pagamento delle spettanze economiche loro spettanti. La causa del mancato pagamento degli emolumenti, per quanto comprensibile, non può certo valere a giustificare la condotta posta in essere dai deferiti, comportante sanzioni alla società, in termini di ammende e di penalizzazione di punteggio in classifica; peraltro, la partecipazione alla gara, lo spirito puramente sportivo, in uno con i principi di lealtà e correttezza, anche nei confronti delle altre squadre partecipanti al campionato di pertinenza, sono tutti aspetti che non possono venire meno se non in casi di eccezionale gravità, che non può certo ravvisarsi nella fattispecie. Per quanto sopra, il deferimento non può che essere accolto. Quanto alla comminazione della sanzione, questo Tribunale ritiene equa e congrua, per ciascun deferito, la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara. Il dispositivo P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, all’esito della camera di consiglio, esaminati gli atti del procedimento, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione, dichiara l’efficacia dell’accordo ex art. 127 CGS e dispone applicarsi nei confronti di Armango Nicolas, Baldassarre Riccardo, Cotello Matias Daniel e Quaranta Stefano, la sanzione della squalifica per tre giornate di gara; dispone, altresì, applicarsi nei confronti di Budano Antonio, Camponesco Sebastian Manuel, Caserio Nicola Lorenzo, Mallardo Giuseppe e Musacchio Francesco, la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara; dichiara improcedibile il deferimento proposto nei confronti di Forino Gennaro, Korogbegha Giovanni e Onyenuma Seski Chinonso. Dispone la comunicazione agli interessati e ai difensori anche a mezzo posta elettronica certificata.

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