C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 19/02/2020 – Delibera – GARA: MASI TORELLO VOGHIERA – DIEGARO del 09/02/2020

GARA: MASI TORELLO VOGHIERA – DIEGARO del 09/02/2020

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 31 del 12/02/2020 ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Soc. Masi Torello Voghiera, con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. Diegaro violato la normativa inerente l’ impiego dei giovani calciatori, così come prevista dal C.U. n°6 del 07/09/2019 del C.R.E.R. (Stagione Sportiva 2019/2020). Nella fattispecie, a detta dalla istante, la Soc. Diegaro in conseguenza delle sostituzioni effettuate nel corso della gara non avrebbe rispettato il previsto obbligo di impiego di un giovane calciatore e chiede, pertanto, l’applicazione dell’art. 10 comma 6) lett. c) C.G.S. La Soc. Diegaro, per contro, nelle proprie memorie difensive sostiene che non vi sarebbe stata alcuna violazione della normativa inerente l’impiego dei giovani calciatori in occasione delle sostituzioni, poiché il calciatore n°2 (Sig. Gimelli Francesco – nato il 05/05/1999) ed il giocatore n° 3 (Sig. Vitali Filippo – nato il 30/04/1991) si sarebbero scambiati le maglie e, quindi, per questi due calciatori non vi sarebbe la piena corrispondenza fra numero maglia ed identità degli stessi rispetto a quanto riportato in distinta. A supporto della propria tesi difensiva la Soc. Diegaro ha presentato anche delle immagini da cui sarebbe possibile confutare tale mancata corrispondenza fra numero maglia e identità per i due predetti calciatori. Rilevato dagli atti ufficiali che la società Diegaro ha schierato inizialmente in campo i seguenti giovani calciatori: • Il Sig. Gimelli Francesco (nato il 05/05/1999) – maglia n°2; • Il Sig. Carlucci Francesco (nato il 23/06/2001) – maglia n°8; • Il Sig. Pertutti Matteo (nato il 08/01/2001) – maglia n°11 Rilevato dal referto arbitrale, nonché dall’allegato supplemento, che la Soc. Diegaro ha effettuato, nel corso della gara, le seguenti sostituzioni: • al 37’ del primo tempo esce il n° 4 Sig. Gasperoni Matteo (nato il 11/09/1998) ed entra il n° 16 Sig. Sankhare Mamadou Mbaicor (nato il 09/10/1996); • al 15’ del secondo tempo esce il n° 2 Sig. Gimelli Francesco (nato il 05/05/1999) ed entra il n° 13 Sig. Casadei Matteo (nato il 04/07/2001); • al 18’ del secondo tempo esce il n°10 Sig. Zavalloni Nicola (nato il 23/05/1991) ed entra il n° 20 Sig. Radoi Sorin Ionel (nato il 16/01/1990); • al 21’ del secondo tempo esce il n°11 Sig. Pertutti Matteo (nato il 08/01/2001) ed entra il n° 19 Sig. Morganti Matteo (nato il 25/03/1998); • al 26’ del secondo tempo esce il n° 3 Sig. Vitali Filippo (nato il 30/04/1991) ed entra il n° 17 Sig. Caravini Manuel (nato il 05/12/2001). Questo Giudice Sportivo, osserva: Le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l’obbligo di impegnare sin dall’inizio della gara, e per tutta la durata della medesima, e quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori giovani così distinti in relazione al numero e all’età: • n° 1 giovane nato dal 1° gennaio 1999 in poi; • n° 1 giovane nato dal 1° gennaio 2000 in poi; • n° 1 giovane nato dal 1° gennaio 2001 in poi. Rilevato dagli atti ufficiali, ovvero dal referto arbitrale e dal supplemento allegato allo stesso, che la Soc. Diegaro in conseguenza della terza sostituzione effettuata è venuta meno all’obbligo di impiegare sin dall’inizio, e per tutta la durata della gara, n° 1 “giovane calciatore”, in relazione alla seguente fascia di età: • nato dal 01/01/2001 in poi. Considerato che le immagini inviate dalla Soc. Diegaro non possono essere ammesse come mezzo di prova sia perché, ai sensi del comma 1 dell’art.58 del C.G.S, i mezzi audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall’ordinamento federale sia perché, ai sensi del comma 2 dell’art. 61 del C.G.S, gli organi di giustizia sportiva hanno la facoltà di utilizzare anche le riprese televisive qualora dimostrino che i documenti ufficiali indichino quale ammonito, espulso, o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione e non, quindi, in quei casi in cui sia in discussione l’identità dei calciatori in relazione alle sostituzioni effettuate. Considerato che nelle proprie memorie difensive la Soc. Diegaro ha espressamente indicato che l’arbitro non si è accorto dello scambio di maglia dei predetti calciatori e che il Direttore di gara ha anche specificato nel proprio supplemento di non essere stato informato di tale scambio di maglia. Rilevato che, sulla base degli elementi di prova ammissibili, sussistono le circostanze di fatto così come rappresentate dalla Soc. Masi Torello Voghiera e che, quindi, è stata riscontrata una violazione della normativa inerente l’obbligo di utilizzo dei giovani calciatori da parte della Soc. Diegaro; Considerato che l’inosservanza del predetto obbligo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società Diegaro con il risultato di 3 – 0 ai sensi dell’ art. 34 bis delle N.O.I.F. e dell’art. 10 comma 6) lett. c) C.G.S., nonché in relazione al C.U. n° 6 del 07/08/2019 P.T.M. Questo Giudice Sportivo conseguentemente, delibera: • di accogliere il reclamo proposto dalla Soc. Masi Torello Voghiera, conseguentemente, di comminare alla Società Diegaro la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato: MASI TORELLO VOGHIERA – DIEGARO 3 - 0 • di non addebitare la tassa reclamo alla Masi Torello Voghiera.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it