C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 23/03/2022 – Delibera CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE Nr. 48 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D VIRTUS LIBERTAS S.R.L. Avverso squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Vincenzo Paolo Panariello Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U nr. 70 del 09.03.2022 Gara: Luzzara / Virtus Libertas del 05/03/2022

 

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

Nr. 48 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D VIRTUS LIBERTAS S.R.L.

Avverso squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Vincenzo Paolo Panariello Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U nr. 70 del 09.03.2022 Gara: Luzzara / Virtus Libertas del 05/03/2022

 

La società SSD Virtus Libertas ha ritualmente impugnato il succitato provvedimento disciplinare assunto dal Giudice sportivo presso il CRER chiedendone una consistente riduzione. In primo luogo, la reclamante rileva che il richiamo all’articolo 19 comma 4) CGS, espressamente fatto dal Giudice sportivo per motivare il proprio provvedimento, sarebbe improprio e inesatto in quanto la suddetta norma si riferisce a una fattispecie diversa dalla condotta violenta. Per ciò che invece concerne il merito del ricorso, la società Virtus Libertas sostiene che durante una fase dell’incontro, e non a gioco a fermo come invece riportato a referto, il proprio calciatore Panariello avrebbe reagito a una gomitata alla nuca infertagli da un avversario colpendolo con “un semplice tocco piede contro piede”. La ricorrente ritiene pertanto che al proprio tesserato non possa essere attribuita una vera condotta violenta e che allo stesso vada riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’articolo 13 comma 1) lettera a) del CGS per “aver agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui”. Per le motivazioni come sopra riassunte la società SSD Virtus Libertas chiede la riduzione della squalifica a solo due giornate di gara. La ricorrente, che non aveva chiesto di essere ascoltata, non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, la Corte Sportiva d’Appello, sulla questione preliminare sollevata dalla Società reclamante, osserva essere corretto il riferimento fatto dal Giudice Sportivo all’art.19, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva (più correttamente dovremmo dire trattarsi del comma 2); tale articolo infatti disciplina le modalità con cui devono essere scontate le sanzioni inflitte dagli organi di Giustizia Sportiva. Peraltro nel caso di specie e come osserva la reclamante va applicato anche l’art.38 del Codice di Giustizia Sportiva; la sanzione varia da 3 a 5 giornate di squalifica, a seconda della gravità della condotta dell’incolpato. Sentito a chiarimenti l’arbitro, questi ha confermato il proprio rapporto e le modalità del fatto commesso dal calciatore Pannariello; tuttavia ha precisato che il calcio inferto non è stato violento. Per questo alla Corte pare non ravvisarsi un comportamento violento da parte del calciatore Pannariello; per questo si ritiene possa essere accolto parzialmente il ricorso, riducendo la squalifica inflitta al minimo edittale di 3 giornate. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna accoglie il ricorso della Società SSD VIRTUS LIBERTAS e sanziona la squalifica del calciatore Pannariello Vincenzo Paolo, con 3 giornate di squalifica. Nulla dispone in merito al contributo per l’accesso alla giustizia sportiva essendo stato il reclamo accolto.

 

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