C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 19/01/2017 – Delibera – A.S.D. POL. ARITZO 1977 (Campionato di 1^ Categoria 2016/2017) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 34 del 22.12.2016. Gara Aritzo 1977 / Ruinas 81 del 18.12.2016:

A.S.D. POL. ARITZO 1977 (Campionato di 1^ Categoria 2016/2017) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 34 del 22.12.2016. Gara Aritzo 1977 / Ruinas 81 del 18.12.2016:

 

La Società A.S.D. Polisportiva Aritzo ha proposto rituale reclamo avverso le delibere con le quali il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto quanto segue: a) l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.5.2017 del dirigente Pili Giuseppe Michel, perché “dirigente accompagnatore della squadra, contestava un provvedimento disciplinare del direttore di gara rivolgendogli frasi offensive e minacciose, dopodiché lo spingeva con forza facendolo indietreggiare e continuando a minacciarlo; al termine della gara rientrava senza autorizzazione nel terreno di gioco, unitamente all’allenatore allontanato in precedenza, reiterando il comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara”; b) la squalifica fino al 30.6.2017 del massaggiatore Onano Ignazio, perché “ al termine dell’incontro entrava nello spogliatoio dell’arbitro contro la sua volontà e gli rivolgeva frasi offensive e minacciose; invitato ad uscire afferrava il braccio del direttore di gara stringendolo con forza e causandogli forte dolore; continuava anche successivamente a insultare e minacciare il direttore di gara”; c) la squalifica fino al 30.6.2017 dell’allenatore Cadeddu Roberto, perché, “ allontanato per aver contestato l’operato del direttore di gara rivolgendogli frasi offensive, al termine della gara rientrava senza autorizzazione nel terreno di gioco, unitamente al dirigente accompagnatore, colpendo con due forti manate alla natica destra l’arbitro e causandogli un forte dolore perdurante alcuni minuti”; d) la squalifica per quattro gare del calciatore Loi Carlo, perché “ espulso per aver rivolto frasi offensive al direttore di gara applaudendo ironicamente, dopo la notifica del provvedimento tentava di aggredire lo stesso in due occasioni senza riuscirvi per l’intervento dei compagni di squadra”. Il Giudice Sportivo ha ritenuto i provvedimenti ai punti b) e c) compresi nella previsione di cui all’articolo 16 c. 4 bis C.G.S., quali condotte violente nei confronti di ufficiali di gara rilevanti per l’applicazione delle misure amministrative deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza. La reclamante chiede in via principale l’annullamento delle sanzioni e, in via subordinata, la loro riduzione. Nell’atto di reclamo si esclude che l’arbitro, nel corso della partita e al termine della stessa, sia stato vittima di atti di violenza da parte di taluno dei tesserati della Polisportiva Aritzo e si afferma che costoro si sarebbero limitati a protestare vivacemente contro alcune decisioni del direttore di gara con un comportamento ed un linguaggio scorretti. Il difensore legale intervenuto nanti la Corte in rappresentanza della Società reclamante ha ribadito il contenuto dell’atto di reclamo ed ha insistito per il suo accoglimento. La Corte, letti gli atti, ritiene che la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara sia pienamente attendibile, tenuto conto del carattere di fonte di prova privilegiata che assume nel procedimento sportivo il rapporto arbitrale. Peraltro, considerato che le violenze subite dall’arbitro non risultano avere cagionato al medesimo conseguenze lesive, tranne un momentaneo dolore, e tenuto conto del fatto che le proteste contro la sua persona si sono svolte con modalità offensive a causa del clima di forte tensione agonistica presente in campo durante tutto l’incontro, la Corte ritiene di dover ridurre le sanzioni inflitte. La Corte, pertanto, valuta equo stabilire quale data finale dell’inibizione del Pili il 28 febbraio 2017 e quale data finale della squalifica dell’Onano e del Cadeddu il 30 marzo 2017 e ridurre la squalifica del Loi a tre giornate; tali sanzioni non sono comprese nella previsione di cui all’articolo 16 c. 4 bis C.G.S., secondo quanto statuito dal Comunicato Ufficiale n. 104/A della F.I.G.C. del 17.12.2014. Per questi motivi, la Corte, in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA di : a) ridurre l’inibizione del dirigente Pili Giuseppe Michel fino al 28 febbraio 2017; b) ridurre la squalifica del massaggiatore Onano Ignazio fino al 30 marzo 2017, annullando la decisione del Giudice Sportivo di comprendere il provvedimento nella fattispecie di cui all’art. 16 c. 4 bis C.G.S.; c) ridurre la squalifica dell’allenatore Cadeddu Roberto fino al 30 marzo 2017, annullando la decisione del Giudice Sportivo di comprendere il provvedimento nella fattispecie di cui all’art. 16 c. 4 bis C.G.S.; d) ridurre da quattro a tre gare la squalifica inflitta al calciatore Loi Carlo; DISPONE la restituzione della tassa.

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