DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 1092 del 24.03.2022 – Delibera – GARA DEL 16/02/2022: ASD ATHLETIC CALCIO A 5 – A.C. DOZZESE
GARA DEL 16/02/2022: ASD ATHLETIC CALCIO A 5 – A.C. DOZZESE
Reclamo proposto dalla Società: ASD Athletic Calcio a 5
Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società A.S.D. ATHLETIC CALCIO A 5 avverso l’esito della gara in oggetto rileva: con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.10 comma 6, lett.a del CGS, per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatori formati non conforme alle disposizioni diramate con C.U n.1 del 01/07/2021 per le gare del campionato di Serie B. Il ricorso è fondato e viene accolto. Dagli accertamenti esperiti presso i tabulati informatici, unitamente all’esame del referto arbitrale e della distinta dei calciatori presentata all’arbitro dalla società convenuta A.C. DOZZESE A.S.D., è emerso che la predetta Società abbia impiegato nella gara in questione soltanto n.7 calciatori formati, numero inferiore a quello minimo previsto specificatamente per le gare del campionato di Serie B per il quale “è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 8 (otto) calciatori formati di cui due nati successivamente al 1 gennaio 2001” Ne consegue pertanto che la tesi di parte ricorrente risulta veritiera.
PQM
a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 811 del 18/02/2022 si decide: - di accogliere il ricorso comminando alla A.C. DOZZESE A.S.D., la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6. - la tassa di reclamo non è dovuta.