F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 146/TFN – SD del 16 Maggio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 7155 /399pf21-22/GC/blp del 22 marzo 2022 nei confronti dei sigg.ri Vrenna Giovanni, Iera Massimo e della società FC Crotone Srl – Reg. Prot. 122/TFN-SD
Decisione/0146/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0122/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Salvatore Accolla – Componente (Relatore)
Giammaria Camici – Componente
Paolo Clarizia – Componente
Andrea Fedeli – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 5 maggio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7155 /399pf21-22/GC/blp del 22 marzo 2022 nei confronti dei sigg.ri Vrenna Giovanni, Iera Massimo e della società FC Crotone Srl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 22 marzo 2022, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale:
1. il sig. Vrenna Giovanni, Presidente del CdA e Legale Rappresentante tesserato, all’epoca dei fatti, per la società FC Crotone Srl: per violazione dell’art. dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44 comma 1 delle NOIF e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 1° dicembre 2021, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19/08/21: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o, comunque, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, in particolare, per non aver sottoposto i tesserati Massimo Mezzini e Pasquale Catalano al test sierologico previsto prima di aggregarsi al gruppo squadra in occasione della partita Frosinone Crotone dell’1/11/21;
2. il sig. Iera Massimo, Responsabile Sanitario tesserato, all’epoca dei fatti, per la società FC Crotone Srl:
per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 2, delle NOIF e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 1° dicembre 2021”, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30/7/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19/08/21: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver sottoposto i tesserati Massimo Mezzini e Pasquale Catalano al test sierologico previsto prima di aggregarsi al gruppo squadra in occasione della partita Frosinone-Crotone dell’1/11/21;
3. la Società FC Crotone Srl:
- per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Vrenna Giovanni, Presidente del CdA e Legale Rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la società FC Crotone Srl, come sopra descritto;
- per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 6, comma 2, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Iera Massimo, Responsabile Sanitario tesserato, all’epoca dei fatti, per la società FC Crotone Srl, come sopra descritto;
- per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi del C.U. 36/A del 28/07/2021, che pone gli obblighi in ordine all’osservanza dei Protocolli Sanitari, finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologia da Covid-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti, a carico anche delle Società in modo diretto.
La fase istruttoria
In data 30 dicembre 2021 la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 399pf21-22, avente ad oggetto “Accertamenti in ordine ad una presunta violazione dell'art. 4 del CGS e del C.U. n. 36/A pubblicato dalla FIGC il 28 luglio 2021 da parte della Società FC Crotone Srl in occasione della visita ispettiva del 3/12/2021”.
All’esito di una visita ispettiva condotta da collaboratori della Procura in data 3.12.21 erano, infatti, emerse, pur a seguito di successive integrazioni documentali da parte della società da ultimo richiamata, una serie di irregolarità in merito all’effettuazione, in occasione di alcune gare del campionato, dei test previsti, per i componenti dei gruppi squadra, dai Protocolli sanitari per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti.
A seguito di quanto accertato, la Procura, in data 7 febbraio 2022 comunicava al legale rappresentante della FC Crotone Srl, sig. Giovanni Vrenna, al responsabile sanitario della Società, dott. Massimo Iera, e alla Società stessa la chiusura delle indagini e l’intenzione di procedere al loro deferimento.
Nell’interesse di tutti i deferiti, il difensore da essi nominato, avv. Elio Manica, depositava in data 12 aprile 2022 una memoria con cui venivano contrastate, anche mediante il deposito di specifica documentazione, le conclusioni raggiunte dalla Procura, negando, in relazione a ciascuno dei casi contestati, la violazione delle prescrizioni sanitarie previste dalla normativa e dai protocolli federali. Nell’atto di deferimento la Procura riconosceva che gli argomenti difensivi formulati nella memoria sopra richiamata avevano chiarito diversi fatti oggetto di contestazione e, in particolare, l’assenza di qualsiasi responsabilità in capo alla società sportiva per la posizione dei calciatori Molina Salvatore, Vulic Milos, Donsah Godfred e Pasquale Marino, per i quali era stata prodotta documentazione attestante il possesso del green pass nonché copia del referto dei test sanitari previsti da protocollo federale. La stessa Procura insisteva, tuttavia, nelle contestazioni sulla mancata esecuzione dei test sanitari nei confronti dei tesserati Massimo Mezzini e Pasquale Catalano, evidenziando come i referti prodotti dal Responsabile Sanitario riportassero come data di accettazione del test sierologico quella del 4/11/21, successiva, quindi, a quella di ingresso dei calciatori nel gruppo squadra (3031/10/21) in vista della partenza per Frosinone per la partita di Campionato dell’1/11/21.
La fase predibattimentale
Il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 21 aprile 2022.
In data 12 aprile 2022 il difensore dei deferiti chiedeva un rinvio dell’udienza per l’impedimento a prendervi parte dovuto a suoi precedenti impegni.
Il Collegio accoglieva l’istanza rinviando la trattazione del procedimento all’udienza del 5 maggio 2022.
Il dibattimento
All’udienza del 5 maggio 2022, il Presidente del Tribunale, riscontrata la regolarità del contraddittorio e dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola alla Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore dott. Luca Scarpa che, riportandosi agli atti, concludeva per l’irrogazione delle presenti sanzioni: per il sig. Giovanni Vrenna, euro 1.580,00 di ammenda; per il sig. Massimo Iera, euro 1.580,00 di ammenda; per la società FC Crotone Srl, euro 2.100,00 di ammenda.
In rappresentanza di tutte le parti deferite l’avv. Elio Manica si riportava alla memoria difensiva depositata, illustrando le argomentazioni in essa dedotte e chiedendo l’integrale accoglimento delle richieste rassegnate.
La decisione
Ritiene il Collegio che vada affermata la responsabilità dei soggetti deferiti.
Nei referti dei test sierologici depositati, la sola data di riferimento (“data accettazione”) degli esami effettuati nei confronti dei tesserati Massimo Mezzini e Pasquale Catalano al fine della loro partecipazione alla trasferta per la partita Frosinone-Crotone da disputarsi in data 1 novembre 2021, è quella del 4 novembre 2021.
Emerge, pertanto, da tale documentazione che tali due giocatori, alla data di partenza per la trasferta, non erano stati ancora sottoposti al test sierologico.
Inidonea a smentire tale dato, perché priva di riscontri (oltre che di data e di firma leggibile del redattore) deve ritenersi la dichiarazione rilasciata dal laboratorio che ha effettuato gli esami, secondo cui i due tesserati sarebbero stati sottoposti a tampone il pomeriggio del 30 ottobre 2021 ed il risultato sarebbe stato comunicato telefonicamente nella serata dello stesso giorno al responsabile sanitario dell’FC Crotone; non si comprende, tra l’altro, perché il laboratorio non abbia inviato alla società, o agli altri soggetti deferiti per lo meno una mail per formalizzare comunque tale esito.
Inoltre, anche a voler ritenere, come evidenziato nella stessa dichiarazione del laboratorio, che la formalizzazione scritta degli esiti dei test sarebbe stata impedita dalla chiusura del laboratorio nei giorni festivi successivi alla presunta data di loro effettuazione, non paiono al Collegio verosimili né fondate le giustificazioni addotte per la mancata redazione e trasmissione del referto in data 3 novembre 2021, giornata in cui il laboratorio ammette di essere stato aperto, ovvero l’assenza dell’addetto alla stampa dei referti. Tali circostanze comprovano senza alcun dubbio l’effettiva violazione delle disposizioni richiamate nell’atto di deferimento, da parte di tutti i soggetti incolpati, i quali hanno consentito ai tesserati Massimo Mezzini e Pasquale Catalano di aggregarsi al gruppo squadra per la trasferta della partita contro il Frosinone dell’1 novembre 2021, nonostante il mancato preventivo rilascio di un formale referto di loro negatività al predetto test sierologico.
La responsabilità del legale rappresentante della società, cui viene imputato di non aver provveduto a far rispettare o vigilato sulle norme in materia di controlli sanitari, deve, tuttavia, ritenersi attenuata rispetto quella del responsabile sanitario (pur in assenza della produzione di una formale delega al riguardo nei confronti di quest’ultimo) cui competeva certamente, per la sua specifica attività, il rigoroso rispetto della normativa anzidetta (cfr. 0037/CFA/2021-2022).
La società, infine, risponde delle violazioni a titolo di responsabilità diretta per il comportamento del suo legale rappresentante e a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 6, comma 2, per il comportamento posto in essere dal suo Responsabile sanitario. Risponde, altresì, a titolo di responsabilità propria, per la violazione dei Protocolli sanitari emanati dalla FIGC per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, i quali, ai sensi del C.U. 36/A del 28/7/2021, pongono obblighi diretti in capo alle Società.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Vrenna Giovanni, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda;
- per il sig. Iera Massimo, euro 1.600,00 (milleseicento/00) di ammenda;
- per la società FC Crotone Srl, euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 5 maggio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Salvatore Accolla Carlo Sica
Depositato in data 16 maggio 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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