F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 163/TFN – SD del 17 Giugno 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 17098/503pf21-22 GC/CAMS/mg del 12 maggio 2022 nei confronti di Emilio Naitza e della società ASD Atletico Oristano CF – Reg. Prot. 156/TFN-SD

Decisione/0163/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0156/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente

Gaia Golia – Componente (Relatore)

Francesca Rinaldi – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 7 giugno 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 17098/503pf21-22 GC/CAMS/mg del 12 maggio 2022 nei confronti del sig. Emilio Naitza e della società ASD Atletico Oristano CF, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento prot. n. 17098/503pf21-22 GC/CAMS/mg del 12 maggio 2022 ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare:

1. il sig. Emilio Naitza, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della società ASD Atletico Oristano CF: per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al deposito degli accordi economici delle calciatrici Giorgia Chessa, Eleonora Esu, Clara Marras, Sara Pieri, Serena Martina Podda e Marina Senes, nel termine previsto dalla citata disposizione delle NOIF;

2. La Società ASD Atletico Oristano CF per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1 del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Emilio Naitza, Presidente e legale rappresentante, come sopra descritto.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalla nota trasmessa dalla Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Calcio Femminile alla Procura Federale in data 10.02.2022 relativamente al mancato deposito degli accordi economici sottoscritti tra la società ASD Atletico Oristano CF e alcune calciatrici tesserate per la stagione sportiva 2021-2022.

Esperita l’attività di indagine, la Procura Federale notificava in data 29 marzo 2022 la comunicazione di conclusione delle indagini contestando:

1. per il sig. Emilio Naitza Presidente e legale rappresentante della società ASD Atletico Oristano CF le violazioni di cui: all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 2, delle

NOIF, per non aver provveduto al deposito degli accordi economici delle calciatrici Giorgia Chessa, Eleonora Esu, Clara Marras, Sara Pieri, Serena Martina Podda e Marina Senes, nel termine previsto dalla citata disposizione delle NOIF;

2. per la ASD Atletico Oristano CF a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS, per i comportamenti ascritti al proprio Presidente.

È seguita, pertanto, in data 12.05.2022 la notifica del deferimento in oggetto al sig. Emilio Naitza ed alla società ASD Atletico Oristano CF.

La fase predibattimentale

In vista dell’udienza non sono state compiute attività difensive dai deferiti.

Il dibattimento

All’udienza del 07.06.2022 per la Procura Federale è comparso l’avv. Alessandro Avagliano, il quale si è riportato all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento, concludendo per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Emilio Naitza, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società ASD Atletico Oristano CF, euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda. Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

L’istruttoria ha permesso di accertare documentalmente la violazione da parte del sig. Emilio Naitza dell’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF per non aver provveduto al deposito degli accordi economici delle calciatrici Chessa Giorgia, Esu Eleonora, Marras Clara, Pieri Sara, Podda Serena Martina e Senes Marina, nel termine previsto dalla norma.

In particolare, l’art. 94 ter, comma 2, NOIF, rubricato “Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei campionati nazionali della LND” afferma testualmente che “gli accordi economici possono essere stipulati anche per le calciatrici tesserate per società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia stata delegata dalla FIGC alla LND”. La suddetta norma, al punto seguente dello stesso comma, prevede che “gli accordi devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione” stabilendo, da ultimo, che il deposito effettuato oltre i termini “non è consentito e non sarà accettato”.

L’art. 94 ter comma 2 NOIF citato prevede, pertanto, l’obbligo in capo alle società sportive di osservare i termini per il deposito degli accordi economici sanciti dalla norma federale.

Nel caso in esame risulta dalla documentazione versata in atti che gli accordi economici regolarmente sottoscritti dalla Società odierna deferita con le menzionate calciatrici non siano stati debitamente depositati nei termini prescritti dalla società.

Nessun pregio si può attribuire ai fini della rilevanza disciplinare della condotta alla circostanza che tali accordi non prevedano la corresponsione di alcun premio economico e questo in quanto, sebbene la normativa in tali casi renda meramente facoltativa per le parti la formalizzazione dell’accordo, qualora le parti optino per la sottoscrizione subentra a loro carico l’obbligo di deposito presso i competenti organi federali. Quando, infatti, la conclusione del contratto avvenga attraverso la sottoscrizione di un accordo, a prescindere dal contenuto dello stesso, il deposito dell’atto deve improrogabilmente essere effettuato entro i termini dettati dal comma 2, dell’art. 94 ter NOIF, pena l'impossibilità di provvedervi successivamente.

Le condotte oggetto di contestazione sono pertanto ascrivibili al sig. Emilio Naitza quale Presidente munito di poteri di legale rappresentanza della Società ASD Atletico Oristano CF ed alla stessa società ASD Atletico Oristano CF, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS.

Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso, il Tribunale ritiene eque, in assenza di previsioni edittali, le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per Emilio Naitza, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la società ASD Atletico Oristano CF, euro 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 giugno 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                       IL PRESIDENTE

Gaia Golia                                                               Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 17 giugno 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

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