F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 170/TFN – SD del 28 Giugno 2022 (motivazioni) – Ricorso del sig. Giovanni Pellilli contro AIA e FIGC – Reg. Prot. 163/TFN-SD
Decisione/0170/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0163/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Giammaria Camici – Componente
Amedeo Citarella – Componente (Relatore)
Andrea Fedeli – Componente
ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 21 giugno 2022, sul ricorso proposto dal sig. Pellilli Giovanni contro l’Associazione Italiana Arbitri – AIA e la Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, avverso la decisione - Prot. 5045/SS 2021/2022 - del Comitato Nazionale AIA,
la seguente
DECISIONE
Con ricorso ex art. 30 CGS-CONI depositato il 24.5.2022, proposto nei confronti dell’Associazione Italiana Arbitri e della Federazione Italiana Giuoco Calcio, il sig. Pellilli Giovanni, in proprio, già Arbitro della Sezione di Termoli fino al 22.01.2013, data in cui assume essersi dimesso per motivi di lavoro, dedotto in fatto l’intervenuto diniego della sua domanda di reintegro, come comunicatogli dalla Segreteria del Comitato Nazionale AIA con nota del 28/9/2021, prot. 5045/SS 2021-2022, assuntane la illegittimità ed ingiustizia perché adottato a seguito di parere negativo del Presidente di Sezione espresso in violazione dell’art. 6.1, punto 3 del Codice Etico dell’AIA, erroneamente valutato come “oggettivo” dal Presidente dell’AIA e dal Comitato Nazionale dell’AIA, ha chiesto “di giudicare nel merito del provvedimento di diniego di reintegro del 28/09/2021 [………….] (e) di essere reintegrato nell’Associazione Italiana Arbitri con il ricongiungimento della precedente anzianità associativa”.
Il ricorrente ha anche dedotto di avere richiesto all’AIA, già in data 30.9.2021, ai sensi dell’art. 22 della legge n.241/1990, la copia del parere del Presidente della Sezione di Termoli e di ogni altro documento inerente la richiesta di reintegra, non allegati al provvedimento di diniego e, non avendoli ottenuti, di avere proposto a questo Tribunale ricorso incardinato sub n. 0124/TFNSD/2021-2022 per ottenerne l’ostensione, di fatto intervenuta nelle more del ricorso in data 13.5.2022, onde il procedimento si concludeva in data 19.5.2022 con declaratoria di cessata materia del contendere.
LA MEMORIA DELL’AIA
Costituitasi nel procedimento con il ministero dell’avv. Valerio Di Stasio, l’AIA ha eccepito la inammissibilità e improponibilità del ricorso per intervenuta decadenza, perché proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 30 CGS-CONI.
In tesi, secondo l’AIA, nelle more dell’ostensione del parere sfavorevole del Presidente di Sezione di Termoli, avrebbe dovuto comunque ricorrere avverso il provvedimento di diniego, in quanto consentitagli, ad ostensione nelle more eventualmente sopravvenuta, la presentazione di motivi aggiunti.
Sempre secondo la difesa dell’AIA, inoltre, pur avendo presentato tempestiva istanza di ostensione, il ricorrente non avrebbe diligentemente coltivato il relativo procedimento e ne avrebbe unilateralmente dilatato i tempi, in quanto limitatosi ad un sollecito in data 22.12.2021 e presentato il relativo ricorso solo il successivo 22.3.2022.
Nel merito, parte resistente ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
Secondo l’AIA, invero, non esisterebbe un diritto incondizionato alla riammissione al di fuori della ipotesi della vincolatività, ove positivo, del parere del Presidente di Sezione [art. 8, comma 6, lett o) Reg. AIA], di talché il parere negativo del Presidente di Sezione rimetterebbe la valutazione della opportunità di provvedervi al libero e insindacabile apprezzamento del Presidente dell’AIA, avuto riguardo anche alla libertà dell’AIA di salvaguardare se stessa ed i valori associativi dalla medesima perseguiti, essendo comunque possibile, anche per il dimissionario, iscriversi ad un nuovo corso arbitri, in quanto subordinata ai medesimi principi di meritevolezza a base della riammissione anche il ricongiungimento dell’anzianità associativa [previa “partecipazione, da parte degli interessati, ad un corso di aggiornamento organizzato dal Settore Tecnico dell’AIA” lett. o), ultima parte, cit.].
Quanto ai veri motivi del parere negativo, infine, che secondo il ricorrente sarebbero da ricondurre a fatti inesistenti e non provati, l’AIA, ricordato che già in precedenza, come ammesso dal ricorrente, anche altro Presidente di Sezione si era in passato espresso negativamente su analoga istanza di riammissione, ha precisato che i fatti richiamati nel parere non ebbero seguito disciplinare per le intervenute dimissioni del Pellilli, secondo i regolamenti allora vigenti ostative alla sua sottoposizione ad un procedimento disciplinare.
Da ultimo, infine, l’AIA ha rimarcato il comportamento del ricorrente che, dopo le intervenute dimissioni, “ non ha mancato di tenere, sul proprio profilo facebook, una condotta pubblica contraria alle norme e ai principi associativi”, a titolo esemplificativo esternatosi con commenti negativi sull’operato del team arbitrale della finale dei campionati del mondo del 2018 disputati a Mosca, di cui faceva parte, quale VAR, l’italiano Massimo Irrati.
LA REPLICA DEL RICORRENTE
Con memoria del 18.6.2022 il ricorrente ha contestato le affermazioni dell’AIA.
In particolare:
ha ribadito che la proposizione del ricorso è stata possibile solo dopo avere avuto piena contezza dei motivi del parere negativo del Presidente di Sezione, fattogli pervenire il 13.5.2022 per fatto imputabile in via esclusiva al comportamento omissivo dell’AIA, di talché il ricorso deve ritenersi tempestivamente introdotto nei trenta giorni previsti dall’art. 30 CGS-CONI;
ha rimarcato l’assenza di motivazione del provvedimento di diniego, che avrebbe fatto proprio il parere negativo pur a sua volta privo di oggettive motivazioni;
ha eccepito l’irrilevanza del rigetto della precedente istanza di reintegro, non ostativa alla sua riproposizione; ha contestato l’esistenza di qualunque collegamento delle sue dimissioni con la vicenda richiamata nel parere; ha negato di avere espresso commenti negativi all’operato del Var Massimo Irrati in occasione della finale dei Mondiali 2018.
LA RIUNIONE DEL GIORNO 21 GIUGNO 2022
Il giudizio è stato chiamato alla riunione del giorno 21 giugno 2022, tenutasi in modalità videoconferenza. Sono comparsi il ricorrente, personalmente e, per l’AIA, l’avv. Valerio Di Stasio.
Nessuno è comparso per la FIGC, non costituitasi.
Il sig. Pellilli Giovanni si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
L’avv. V. Di Stasio ha insistito sull’eccezione di decadenza; ha ribadito il contenuto offensivo dei commenti sull’operato dell’arbitro Massimo Irrati e, da ultimo, ha sostenuto la bilateralità del diritto di associazione, con conseguente diritto dell’AIA di salvaguardare se stessa dal comportamento degli associati contrario ai principi e valori da essa perseguiti. All’esito della discussione il Tribunale ha riservato la decisione.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 In via preliminare, va scrutinata l’eccezione di intervenuta decadenza formulata dall’AIA.
L’eccezione è infondata.
Presentata dal ricorrente istanza di reintegro nell’AIA, il 28.9.2021 gli perveniva il provvedimento di diniego del seguente tenore:
“- acquisito il preventivo parere motivato in forma scritta dal Presidente della Sezione di ultima appartenenza del richiedente;
- valutate le oggettive motivazioni espresse dal Presidente della Sezione di Termoli a supporto del parere sfavorevole espresso, così come previsto dall’art. 8, punto 6, lettera o del vigente Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri;
- sentito il Comitato Nazionale;
il Presidente AIA non ritiene di procedere al nuovo inquadramento del richiedente.”
Attesa la mancata allegazione del richiamato parere negativo espresso dal Presidente dell’ultima sezione di appartenenza, il ricorrente proponeva immediata istanza di accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 della legge n.241/1990.
Nel silenzio dell’AIA sul punto, il richiedente, inesitato anche il sollecito a mezzo pec del 22.12.2021, si induceva a ricorrere a questo Tribunale onde ottenerne ordinanza ostensiva.
Solo il 13.5.2022, nell’imminenza della riunione fissata per il 19.5.2022, l’AIA inviava copia del richiesto parere, cui conseguiva, come visto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con Decisione/0147/TFNSD-2021-2022. Questo, il contenuto del parere:
“Termoli, 31 agosto 2021
P.LT/mz.8
Ill.ma Segreteria dell’AIA
SEDE
Oggetto: Richiesta di parere per il reintegro dell’ex associato Pellilli Giovanni.
In riferimento alla richiesta evidenziata all’oggetto, si evidenzia quanto segue:
— In data 22 gennaio 2013 io non avevo incarichi, pertanto, non ho conoscenza diretta di quanto si diceva riguardo le dimissioni del Pellilli;
— Ricordo che già una volta il Pellilli chiese il reintegro ma il Presidente dell’epoca diede parere negativo e l’AlA la respinse;
— La motivazione per cui anch’io non sono d’accordo ad un suo reintegro si riassume nella “voce” che in Sezione da allora circola, è che, in seguito ad un tentativo di alterare la visionatura in pejus di un collega dell’epoca, il Pellilli, allora AA alla CAN D, insieme ad un Osservatore originario della Sezione di Termoli (anch’egli alla CAN D, trasferitosi alla limitrofa Sezione di Vasto, per incomprensioni con l’allora dirigenza arbitrale locale), tramarono in tal senso. L’eco del fatto arrivò all’orecchio del responsabile dell’OT nazionale dell’epoca che, in una visionatura susseguente, andò nello spogliatoio facendo capire che sapeva tutto e che ognuno doveva assumersi le responsabilità di un atto così grave. Dopo pochi giorni arrivarono le dimissioni del Pellilli. Alla luce di fatti, ormai datati che però tutti sanno, penso che il reintegro di una figura così ambigua non sia di valore aggiunto per la Sezione ma soprattutto per l’AIA tutta, colgo l’occasione per salutare.
Il Presidente della sezione AIA di Termoli Luca Tagarelli”.
Seguiva il 24.5.2022.
Le anzidette circostanze, risultano per tabulas e non sono oggetto di contestazione.
Ritenuto che, a mente dell’art. 30 CGS-CONI “ il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento”, è di tutta evidenza che solo con la ricezione del parere del Presidente di sezione il ricorrente abbia avuto “la piena conoscenza dell’atto” e, quindi, l’esatta conoscenza degli elementi che hanno espressamente portato al diniego della sua richiesta di reintegro, onde solo da questo momento ha potuto esercitare appieno il suo diritto di difesa con il ricorso a questo Tribunale.
Contrariamente all’assunto dell’AIA, invero, in assenza dell’espresso rimedio costituito dalla possibilità di proporre motivi aggiunti, invece previsto in ambito amministrativo, per quanto in ambito sportivo non escluso in via assoluta, sebbene la concreta applicabilità vada valutata caso per caso, la “piena conoscenza” cui si riferisce la norma deve essere intesa come “conoscenza integrale”.
Se possibile, tanto è ancora più vero quando, come nella specie, il diniego si fondi prevalentemente, se non esclusivamente, sul contenuto di un atto endoprocedimentale solo formalmente richiamato nel provvedimento finale, ma allo stesso non allegato e non portato a conoscenza dell’interessato, al momento in disparte le considerazioni sulla motivazione addotta.
Può allora affermarsi che “Sebbene l’istanza di accesso agli atti non abbia valore sospensivo del termine per ricorrere, quando il provvedimento conclusivo, come nella specie, si risolva in una mera comunicazione dell’aggiudicazione, che fa riferimento ad altri atti, è la conoscenza di questi che determina il decorso del termine per ricorrere, sicché diviene in proposito rilevante l’accesso, con le sue modalità; che devono essere tanto più complete quanto maggiore è la complessità della procedura seguita, onde permettere all’interessato di formulare convenientemente e compiutamente i suoi motivi di impugnazione” (Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 15/03/2004, n. 1332).
1.2 Merita, infine, una considerazione l’affermazione dell’AIA secondo cui il ricorrente avrebbe volutamente dilatato i tempi della proposizione del ricorso.
Vi è invece, che, dopo la sentenza n. 74/2017 del Collegio di garanzia, condivisa dagli Organi di giustizia federale ( ex plurimis: Sezioni unite, decisione n.97/CFA/2019-2020), non vi sono più dubbi sulla configurabilità ed esistenza del diritto di accesso agli atti anche nell’ambito dell’Ordinamento sportivo, attesa la sua non autosufficienza rispetto all’Ordinamento statale ai cui principi generali non può sottrarsi, comunque ferma l’autonomia del primo rispetto al secondo.
Sicché, secondo il richiamato arresto delle SS.UU. (cit.), “Ne deriva che gli interessi e le situazioni giuridiche dei soggetti facenti parte dell’ordinamento sportivo devono essere valutati anche in correlazione alle norme dell’ordinamento statale: in particolare qualora le norme dell’ordinamento statale stabiliscono dei principi che possono essere in un certo modo espressione anche dei principi che permeano l’ordinamento settoriale”, “quest’ultimo è chiamato a recepirli e ad adattarli al proprio diritto positivo, attesa anche la propria non autosufficienza e il suddetto rapporto di collegamento con l’ordinamento statale esprimente interessi generali” (Collegio di garanzia 74/2017)”.
Alla luce del chiaro principio, ormai consolidato anche nell’ambito dell’Ordinamento sportivo, non si vede come possa imputarsi al richiedente la dilatazione dei tempi per la proposizione del ricorso, considerato che l’AIA, in assenza di qualunque palese impedimento, non consentendogli l’accesso alle informazioni relative al procedimento, è venuta meno al dovere di comunicargli le informazioni richieste, di fatto costringendolo ad adire (e gravare) gli Organi di giustizia con la richiesta ostensiva, peraltro soddisfatta solo il 13.5.2022, a distanza di oltre sette mesi dalla richiesta di accesso del 30.9.2021.
2. Nel merito, il ricorso va accolto nei termini di seguito specificati.
Si premette il disposto dell’art.8, comma 6, lettera o) del Regolamento dell’AIA che disciplina la materia, secondo cui il Presidente nazionale dell’AIA, “su richiesta scritta e motivata dell’interessato, acquisito il preventivo parere favorevole motivato in forma scritta del Presidente della Sezione di ultima appartenenza del richiedente, provvede alla riammissione nell’AIA di ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera e dal ritiro tessera disciplinare; in caso di parere sfavorevole del Presidente della Sezione alla richiesta di riammissione, ogni decisione, valutate le oggettive motivazioni del detto parere, spetta al Presidente nazionale, che delibera con provvedimento motivato; il nuovo inquadramento, con ricongiungimento della precedente anzianità associativa, è subordinato alla partecipazione, da parte degli interessati, ad un corso di aggiornamento organizzato dal Settore Tecnico dell’AIA”.
Nel caso di provvedimento sfavorevole per l’interessato, la norma richiamata prevede espressamente l’obbligo di motivazione sicché, “in caso di parere sfavorevole del Presidente della Sezione alla richiesta di riammissione, ogni decisione, valutate le oggettive motivazioni del detto parere, spetta al Presidente nazionale, che delibera con provvedimento motivato”.
Nel caso in esame il provvedimento si limita ad un mero richiamo del parere sfavorevole (valutate le oggettive motivazioni espresse dal Presidente della Sezione di Termoli a supporto del parere sfavorevole espresso), senza specificare quali siano né come siano state valutate le “oggettive motivazioni” ed il perché del diniego, di talché può ragionevolmente ritenersi che la motivazione, se non del tutto assente sotto l’aspetto grafico e materiale, sia quanto meno apparente, per tale motivo inidonea a comprendere il percorso logico argomentativo che ha condotto all’adozione del provvedimento in esame e tale da condurre, invece, all’annullamento dell’atto.
Né, maggiore supporto, va rilevato, perviene dalla disamina del parere sfavorevole del Presidente di Sezione (v. sopra 1.1), chiaramente fondato su “voci” e “sentito dire” circolanti in sezione (“La motivazione per cui anch’io non sono d’accordo ad un suo reintegro si riassume nella ‘voce’ che in Sezione da allora circola”), ed invece privo delle “oggettive motivazioni” che ne avrebbero potuto finanche consentire la condivisione da parte del Presidente Nazionale.
Lo stesso dicasi quanto alle presunte ragioni postume addotte in questa sede, anche a non volerne considerare la tardività, perché basate su fatti estranei all’oggetto del ricorso e perché normativamente non preclusa, la riproposizione dell’istanza di reintegro, da un precedente rigetto.
Fermo, dunque, il diritto dell’AIA di valutare l’esistenza delle condizioni e dei presupposti per accedere ad un’istanza di reintegro, non può revocarsi in dubbio che tanto debba avvenire nel rispetto del principio della trasparenza degli atti, non disgiunto dai principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 4, comma 1, CGS cui devono attenersi tutti i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, CGSFIGC.
In ragione delle considerazioni che precedono, il provvedimento gravato va dunque annullato, con assorbimento degli ulteriori profili di censura dedotti.
3. Nulla in ordine alla richiesta di reintegro, in quanto di competenza dell’AIA e, per essa, del suo Presidente Nazionale, nel rispetto degli enunciati principi e delle norme regolamentari, provvedere nel merito delle istanze di reintegro degli associati.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Così deciso nella Camera di consiglio del 21 giugno 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella Carlo Sica
Depositato in data 28 giugno 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia