F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 13/TFN – SD del 1 Agosto 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 18995/420pf21-22/GC/GR/ff del 7 giugno 2022 nei confronti di Luigi Sandri, Salvatore Ferla, Lara Cini e la società Treviso FBC 1993 SSDRL – Reg. Prot. 165/TFN-SD
Decisione/0013/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0165/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Giammaria Camici – Componente (Relatore)
Amedeo Citarella – Componente
Andrea Fedeli – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 21 luglio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 18995/420pf21-22/GC/GR/ff del 7 giugno 2022 nei confronti dei sigg.ri Luigi Sandri, Salvatore Ferla, Lara Cini e della società Treviso FBC 1993 SSDRL,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del giorno 30.05.2022, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale:
1. sig. Luigi Sandri, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società Treviso FBC 1993 SSDRL (già FCD Treviso Academy SSD a RL);
della violazione degli artt. 4, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito e comunque non impedito ai tecnici sigg.ri Enrico Maria Simeoni, Dario Dell’Armi, Alessandro Zanato ed Salvatore Ferla ed ai dirigenti Alessandro Marcon e Lara Cini di porre in essere durante la stagione 2020-2021 attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori tesserati per la società ASD Condor SA Treviso, al fine di convincere i calciatori appartenenti al settore maschile a tesserarsi per la Treviso FBC 1993 SSDRL nella stagione sportiva seguente e le calciatrici appartenenti al settore femminile a tesserarsi per la Treviso Women SSDARL – che si sarebbe poi costituita in data 1 luglio 2021 – nella stagione sportiva seguente e riuscendo nel loro intento stante il tesseramento nella stagione sportiva 2021-2022 per la Treviso FBC 1993 SSDRL di ben 55 giovani calciatori del comparto maschile del settore giovanile e scolastico appartenenti nella precedente stagione sportiva alla ASD Condor SA Treviso e di ben 36 giovani calciatrici del settore giovanile e della prima squadra della ASD Condor SA Treviso femminile, tesseratesi poi nella stagione sportiva 2021-2022 con la Treviso Women SS DARL; nonché per aver trattato direttamente e preso contatti nella stagione 2020-2021 con i sigg.ri Enrico Maria Simeoni, Dario Dell’Armi, Alessandro Zanato ed Salvatore Ferla e con i dirigenti Alessandro Marcon e Lara Cini tutti tesserati con la società ASD Condor SA Treviso, per stipulare accordi anche di natura economica con la Treviso FBC 1993 SSDRL, al fine di tesserarli nella stagione sportiva successiva 2021-2022 con quest’ultima società, e sua collegata costituenda come in effetti verificatosi.
2. sig. Enrico Maria Simeoni, all’epoca dei fatti tesserato come allenatore per la ASD Condor SA Treviso;
della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere - durante la stagione sportiva 2020-2021 ed essendo tesserato come allenatore per la società ASD Condor SA Treviso - unitamente agli allenatori sigg.ri Dario Dell’Armi, Alessandro Zanato, ed al dirigente Alessandro Marcon attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori tesserati per la società ASD Condor SA Treviso, al fine di convincere i calciatori appartenenti al settore maschile a tesserarsi per la Treviso FBC 1993 SSDRL nella stagione sportiva seguente e riuscendo nel suo intento stante il tesseramento nella stagione sportiva 2021-2022 per la Treviso FBC 1993 SSDRL di ben 55 giovani calciatori del comparto maschile del settore giovanile e scolastico appartenenti nella precedente stagione sportiva alla ASD Condor SA Treviso.
3. sig.ra Lara Cini, all’epoca dei fatti tesserata come dirigente per la ASD Condor SA Treviso;
della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuta meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere - durante la stagione sportiva 2020-2021 ed essendo tesserata come dirigente per la società ASD Condor SA Treviso - unitamente all’allenatore Salvatore Ferla attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatrici tesserate per la società ASD Condor SA Treviso, al fine di convincerle a tesserarsi per costituenda società Treviso Women SSDARL – società collegata alla Treviso FBC 1993 SSDRL e poi effettivamente costituita in data 1 luglio 2021 – nella stagione sportiva seguente e riuscendo nel suo intento stante il tesseramento nella stagione sportiva 2021-2022 per società Treviso Women SSDARL di ben 36 giovani calciatrici del settore giovanile e della prima squadra appartenenti nella precedente stagione sportiva alla ASD Condor SA Treviso.
4. la società Treviso FBC 1993 SSDRL, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai soggetti sopra specificati, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Successivamente la Procura Federale, avvedutasi di aver commesso un errore materiale nell’atto anzidetto, con ulteriore atto del giorno 7.06.2022, deferiva a questo Tribunale:
1. il sig. Luigi Sandri, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società Treviso FBC 1993 SSDRL (già FCD Treviso Academy SSD a RL) per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito e comunque non impedito ai tecnici sigg.ri Enrico Maria Simeoni, Dario Dell’Armi, Alessandro Zanato ed Salvatore Ferla ed ai dirigenti Alessandro Marcon e Lara Cini di porre in essere durante la stagione 2020-2021 attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori tesserati per la società ASD Condor SA Treviso, al fine di convincere i calciatori appartenenti al settore maschile a tesserarsi per la Treviso FBC 1993 SSDRL nella stagione sportiva seguente e le calciatrici appartenenti al settore femminile a tesserarsi per la Treviso Women SSDARL – che si sarebbe poi costituita in data 1 luglio 2021 – nella stagione sportiva seguente e riuscendo nel loro intento stante il tesseramento nella stagione sportiva 2021-2022 per la Treviso FBC 1993 SSDRL di ben 55 giovani calciatori del comparto maschile del settore giovanile e scolastico appartenenti nella precedente stagione sportiva alla ASD Condor SA Treviso e di ben 36 giovani calciatrici del settore giovanile e della prima squadra della ASD Condor SA Treviso femminile, tesseratesi poi nella stagione sportiva 2021-2022 con la Treviso Women SS DARL; nonché per aver trattato direttamente e preso contatti nella stagione 2020-2021 con i sigg.ri Enrico Maria Simeoni, Dario Dell’Armi, Alessandro Zanato ed Salvatore Ferla e con i dirigenti Alessandro Marcon e Lara Cini tutti tesserati con la società ASD Condor SA Treviso, per stipulare accordi anche di natura economica con la Treviso FBC 1993 SSDRL, al fine di tesserarli nella stagione sportiva successiva 2021-2022 con quest’ultima società, e sua collegata costituenda come in effetti verificatosi.
2. il sig. Salvatore Ferla, all’epoca dei fatti tesserato come allenatore per la ASD Condor SA Treviso, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere - durante la stagione sportiva 2020-2021 ed essendo tesserato come allenatore per la società ASD Condor SA Treviso unitamente alla dirigente sigg. Lara Cini - attività di proselitismo nei confronti di le giovani calciatrici tesserate per la società ASD Condor SA Treviso, al fine di convincere a tesserarsi per costituenda società Treviso Women SSDARL – società collegata alla Treviso FBC 1993 SSDRL e poi effettivamente costituita in data 1 luglio 2021- nella stagione sportiva seguente e riuscendo nel suo intento stante il tesseramento nella stagione sportiva 2021/2022 per società Treviso Women SSDARL di ben 36 giovani calciatrici del settore giovanile e della prima squadra appartenenti nella precedente stagione sportiva alla ASD Condor SA Treviso.
3. la sig.ra Lara Cini, all’epoca dei fatti tesserata come dirigente per la ASD Condor SA Treviso, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuta meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere - durante la stagione sportiva 2020-2021 ed essendo tesserata come dirigente per la società ASD Condor SA Treviso – unitamente all’allenatore Salvatore Ferla - attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatrici tesserate per la società ASD Condor SA Treviso, al fine di convincerle a tesserarsi per costituenda società Treviso Women SSDARL – società collegata alla Treviso FBC 1993 SSDRL e poi effettivamente costituita in data 1 luglio 2021 – nella stagione sportiva seguente e riuscendo nel suo intento stante il tesseramento nella stagione sportiva 20212022 per società Treviso Women SSDARL di ben 36 giovani calciatrici del settore giovanile e della prima squadra appartenenti nella precedente stagione sportiva alla ASD Condor SA Treviso.
4. la società Treviso FBC 1993 SSDRL, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai soggetti sopra specificati, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
In data 17/01/2022 la Procura Federale, a seguito di un esposto del 20.12.2021 dell’avv. Alessandro Michielan per conto della Società ASD Condor SA Treviso con il quale si segnalavano presunti comportamenti antiregolamentari finalizzati ad attività di proselitismo posti in essere, a suo danno, da vari soggetti suoi tesserati per la stagione 2020-2021, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 420pf21-22 avente ad oggetto “Presunta attività di proselitismo posta in essere da vari tecnici e tesserati della società ASD Condor SA Treviso finalizzata al trasferimento di giovani calciatori e calciatrici in favore della società Treviso FBC 1993”.
Nel citato e circostanziato esposto, cui erano allegati numerosi documenti, si precisava che tra la ASD Condor SA Treviso e il Treviso FBC 1993 SSDARL (già FCD Treviso Academy SSDARL), dal mese di febbraio 2021, erano state instaurate trattative tese a una fattiva collaborazione tra le due Società che avrebbero dovuto condurre alla realizzazione di un progetto comune, denominato “Treviso soccer school”, riguardante una scuola calcio, la categoria primi calci e quella esordienti. Tuttavia, nel maggio 2021, il progetto naufragava ma si verificava, però, una sorta di migrazione di dirigenti, allenatori delle categorie minori e atleti già tesserati per l’ASD Condor, sia del settore maschile che di quello femminile, verso la società Treviso FBC 1993 SSDARL e verso la neo costituita Treviso Women SSDARL. In particolare nella Società Treviso FBC 1993 sarebbero confluiti ben 55 calciatori già in forza all’ASD Condor in uno ai tecnici Enrico Simeoni, Dario Dell’Armi e Alessandro Marcon, mentre i sigg.ri Massimiliano De Silvestro, allenatore, Salvatore Ferla, allenatore, Lara Cini, dirigente accompagnatore, e Boris Visentin, Vice Presidente, tutti già tesserati per l’ASD Condor, davano vita alla Treviso Women alla quale si trasferivano 36 calciatrici costituenti l’intero parco atlete della Condor (prima squadra e settore giovanile).
L’attività istruttoria posta in essere dalla Procura Federale è consistita nell’acquisizione del citato esposto e dei suoi allegati, nell’acquisizione dei fogli censimento delle Società interessate completi degli elenchi dei rispettivi tesserati, nell’acquisizione delle posizioni dei vari tecnici coinvolti presso il Settore Tecnico e nell’audizione del sig. Adriano Mendicino, Direttore generale della società ASD Condor, del sig. Francesco Piovesan, Direttore amministrativo della medesima Società, della sig.ra Paola Dotta, dirigente della società denunciante, dei sigg.ri Riccardo Ferrarese, Carmine Alberto Crispino, Sebastiano Bettiol ed Emanuele Berushi, calciatori della società ASD Condor, della sig.ra Silvia Ferlin in qualità di madre del minore sig. Nicolò Pesce, calciatore per la medesima società, del sig. Marco Giuliato, allenatore della Società FCD Treviso Academy, del sig. Silvano Colusso, allenatore della Società AC Casier Dosson ASD, del sig. Angelo Vernucci, responsabile del settore giovanile della Società Prodeco Calcio Montebelluna, del sig. Enrico Maria Simeoni, Responsabile Scuola Calcio del Treviso FBC 1993, del sig. Alessandro Zanato, Responsabile del Settore Giovanile del Treviso Calcio FBC 1993, del sig. Dario Dell’Armi, allenatore presso la medesima Società, del sig. Alessandro Marcon, Dirigente Accompagnatore del Treviso Calcio FBC 1993, delle sigg.re Matilde Dei Rossi e Margherita Castellaro, calciatrici della società Treviso Women, del sig. Massimo Spresian nella qualità di genitore della minore sig.ra Chiara Spresian, calciatrice della società predetta Società, della sig.ra Lara Cini, Presidente della società Treviso Women, sentita due volte, e del sig. Salvatore Ferla, Direttore Sportivo della società Treviso Women, sentito in due occasioni.
La Procura Federale, alla luce dell’attività istruttoria espletata, vista la relazione d’indagine redatta dai suoi Collaboratori, rilevava violazioni del Codice di Giustizia Sportiva ascrivibili ai sigg.ri Alessandro Zanato, Enrico Maria Simeoni, Alessandro Marcon, Dario Dell’Armi, Luigi Sandri, Salvatore Ferla, Lara Cini, nonché, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, la responsabilità diretta della società Treviso FBC 1993 SSDARL e in data 5.04.2022 notificava la comunicazione di conclusione delle indagini ai soggetti anzidetti.
Successivamente alla notifica di tale atto i sigg.ri Alessandro Zanato, Enrico Maria Simeoni, Alessandro Marcon e Dario Dell’Armi convenivano con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione concordata ai sensi dell’art. 126 del CGS, mentre i sigg.ri Luigi Sandri, Salvatore Ferla, Lara Cini e la società Treviso FCB 1993 SSADRL non facevano pervenire memorie e né chiedevano di essere ascoltati.
La Procura Federale provvedeva quindi, in data 30.05.2022, ha notificare a questi ultimi l’atto di deferimento con i capi di incolpazione in precedenza evidenziati. Tale notifica veniva poi rinnovata in data 7.06.2022 in quanto nella prima versione dell’atto era stato deferito il sig. Simeoni in luogo del sig. Ferla.
La prima fase predibattimentale
In conseguenza del primo deferimento operato dalla Procura Federale, il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 21 giugno 2022.
Depositavano memoria il sig. Sandri e la società Treviso FCB 1993 SSADRL, con il patrocinio dell’avv. Leonardo Rebecchi, eccependo, in via preliminare di rito, il mancato rispetto del termine a comparire in relazione alla notifica del secondo atto di deferimento, in via preliminare di merito, l’incompetenza funzionale del TFN in favore del TFT presso il CR Veneto e, nel merito, l’assoluta infondatezza del deferimento non potendosi riscontrare nella condotta del Sandri nessun proselitismo né con riferimento al settore maschile né, tantomeno, a quello femminile in quanto la Società Treviso Women ha personalità giuridica differente dal Treviso FCB 1993.
Depositava memoria anche la sig.ra Lara Cini, rappresentata dall’avv. Gianmaria Daminato, la quale, dopo aver argomentato nel merito, concludeva per il proscioglimento e, in via istruttoria, per l’ammissione di sedici capitoli di prova, indicando i testi.
La prima udienza
All’udienza del 21 giugno 2022, erano presenti: il Sostituto Procuratore Federale avv. Maurizio Gentile, l’avv. Leonardo Rebecchi per il sig. Sandri e la società Treviso FCB 1993 SSADRL, l’avv. Gianmaria Daminato in rappresentanza della sig.ra Lara Cini, presente anche personalmente, nonché il sig. Salvatore Ferla personalmente.
Il Presidente del Tribunale, preso atto dell’eccezione preliminare di rito sollevata dall’avv. Rebecchi, circa il mancato rispetto del termine a comparire, rinviava la trattazione del procedimento all’udienza del 21 luglio 2022.
La seconda fase predibattimentale
Il solo avv. Gianmaria Daminato, nell’interesse della sig.ra Lara Cini, depositava ulteriore memoria difensiva reiterando le precedenti difese e conclusioni, anche istruttorie, e depositando documentazione a comprova delle proprie tesi difensive.
Il dibattimento
All’udienza del 21 luglio 2022 sono comparsi l’avv. Maurizio Gentile per la Procura Federale, l’avv. Leonardo Rebecchi per il sig. Sandri e la società Treviso FCB 1993 SSADRL, l’avv. Gianmaria Daminato in rappresentanza della sig.ra Lara Cini, presente personalmente, nonché il sig. Salvatore Ferla anch’egli presente personalmente.
Il Presidente dava quindi la parola all’avv. Leonardo Rebecchi affinché questi illustrasse la propria eccezione preliminare di merito circa la pretesa incompetenza funzionale del TFN in favore del TFT presso il CR Veneto. Al termine, l’avv: Gentile, per la Procura Federale, dopo aver illustrato il deferimento e replicato all’eccezione preliminare articolata dall’avv. Rebecchi chiedendone il rigetto, chiedeva la reiezione anche delle istanze istruttorie avanzate dall’avv. Daminato e concludeva per l’affermazione della responsabilità di tutti i deferiti e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Luigi Sandri, mesi 12 di inibizione; per il sig. Salvatore Ferla, mesi 6 di squalifica; per la sig.ra Lara Cini, mesi 9 di inibizione; per la società Treviso FBC 1993 SSDRL, euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda. Prendeva nuovamente la parola l’avv. Rebecchi che illustrava le proprie difese nel merito richiamando quanto ampiamente dedotto nella propria memoria. Altrettanto faceva l’avv. Daminato nell’interesse della sig.ra Cini, insistendo per l’ammissione della prova per testi articolata. Prendeva, infine, la parola, il sig. Salvatore Ferla il quale rappresentava di non aver svolto alcuna attività di proselitismo e chiedendo il proprio proscioglimento.
Dovendosi previamente decidere sull’ammissione o meno delle istanze istruttorie formulate dalla difesa della sig.ra Cini, il Collegio si ritirava in Camera di Consiglio e, all’esito, dava lettura della seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, pronunciando sull’istanza istruttoria formulata dalla difesa della sig.ra Lara Cini, rileva che i capitoli di prova articolati hanno ad oggetto circostanze irrilevanti (cap. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 15) ovvero già risultanti documentalmente o da dimostrare documentalmente (cap. 2, 3, 11, 14) ovvero pacifiche in atti (cap. 4, 8, 9, 10, 16) ovvero generiche (cap. 13, 15). Conseguentemente rigetta l’istanza istruttoria e dispone procedersi oltre”.
Il Presidente, rilevato, a questo punto, che tutte le parti avevano esercitato i propri diritti processuali, riteneva chiuso il dibattimento e riservava la pubblicazione del dispositivo nell’arco della giornata e della decisione nei dieci giorni successivi.
La decisione
Il Collegio ritiene che gli addebiti rispettivamente ascritti ai deferiti trovino riscontro nelle carte del procedimento e nelle condotte degli stessi, così come accertate.
Prima di passare all’esame delle singole posizioni dei deferiti e dell’eccezione “preliminare di merito”, come definita dalla difesa del sig. Sandri, circa la competenza funzionale di questo Tribunale, occorre sin da subito evidenziare un dato che è pacificamente acquisito agli atti del processo e che non è mai stato in discussione tra le parti. Tale dato consiste nel fatto che al termine della stagione sportiva 2020-21 ben 55 giovani calciatori del settore giovanile maschile della ASD Condor SA Treviso sono confluiti nell’analogo settore della Società Treviso FBC 1993 SSDRL (già FCD Treviso Academy SSDARL) e ben 36 calciatrici del settore giovanile e della prima squadra della ASD Condor SA Treviso, in pratica l’intero settore femminile, sono confluite nella neo costituita Treviso Women SSDARL.
Il Tribunale valuta molto significativo questo riscontro di fatto, risultando questa “trasmigrazione” così significativa e anomala da non potersi comprendere se non quale effetto di un’operazione di convincimento e di induzione a trasferirsi in una nuova società pur rimanendo la precedente società ASD Condor affiliata e attiva.
Ciò posto, il Collegio ritiene che l’eccezione di incompetenza funzionale di questo Tribunale in favore del TFT presso il CR Veneto, circa la posizione del sig. Luigi Sandri e del Treviso FBC 1993, non colga nel segno per quanto infra.
Innanzi tutto occorre ricordare che, come più volte affermato dalla giurisprudenza endofederale, la competenza di un Organo giudicante si radica al momento del deferimento avuto riguardo al contenuto intrinseco ed estrinseco di tale atto. Nella fattispecie al sig. Sandri viene contestata “ … la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito e comunque non impedito ai tecnici sigg.ri Enrico Maria Simeoni, Dario Dell’Armi, Alessandro Zanato ed Salvatore Ferla ed ai dirigenti Alessandro Marcon e Lara Cini di porre in essere durante la stagione 2020-2021 attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori tesserati per la società ASD Condor SA Treviso, al fine di convincere i calciatori appartenenti al settore maschile a tesserarsi per la Treviso FBC 1993 SSDRL nella stagione sportiva seguente e le calciatrici appartenenti al settore femminile a tesserarsi per la Treviso Women SSDARL … nonché per aver trattato direttamente e preso contatti nella stagione 2020-2021 con i sigg.ri Enrico Maria Simeoni, Dario Dell’Armi, Alessandro Zanato ed Salvatore Ferla e con i dirigenti Alessandro Marcon e Lara Cini tutti tesserati con la società ASD Condor SA Treviso, per stipulare accordi anche di natura economica con la Treviso FBC 1993 SSDRL, al fine di tesserarli nella stagione sportiva successiva 20212022 con quest’ultima società, e sua collegata costituenda come in effetti verificatosi”. Alla luce, quindi, del novellato art. 84 del CGS, che ha attribuito al TFN, Sezione Disciplinare, la competenza a giudicare sui “… procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico …” appare di tutta evidenza che l’analisi e il giudizio sulle condotte imputate al sig. Sandri debbano competere a questo Organo giudicante poiché certamente e strettamente connesse a quelle del sig. Salvatore Ferla, all’epoca dei fatti tesserato come allenatore per la ASD Condor SA Treviso, attualmente deferito, e a quelle dei tecnici sigg.ri Enrico Simeoni, Dario Dell’Armi, Alessandro Marcon e Alessandro Zanato la posizione dei quali questo Tribunale deve valutare, sia pure incidentalmente, pur avendo gli stessi acceduto all’istituto dell’applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento di cui all’art. 126 del CGS.
Ciò posto, la posizione del Presidente Sandri risulta ben delineata nelle carte processuali e, in particolare, nelle dichiarazioni rilasciate all’Organo inquirente sia dalle persone sentite sia come “informate sui fatti” sia quali “indagati”.
È pacifico che nel febbraio 2021 fu intavolata una trattativa fra il Treviso FBC 1993, nella persona del Presidente Sandri e del suo Vice sig. Enrico De Bernard, e la Condor SA Treviso, nella persona del Direttore Generale Adriano Mendicino e del Direttore Amministrativo sig. Francesco Piovesan, volta alla realizzazione di un progetto comune, denominato “Treviso soccer school”, riguardante una scuola calcio, la categoria piccoli amici, primi calci e quella esordienti nonché il settore femminile. Tale trattativa tuttavia naufragò definitivamente nel maggio 2021 allorquando il Consiglio Direttivo della Società Condor, tenutosi il 27 maggio 2021, cui partecipava anche il sig. Salvatore Ferla, responsabile del settore femminile di quella società, decise, con il solo voto contrario del Ferla stesso significativamente favorevole a mantenere e realizzare il progetto, di non proseguire i contatti con il Treviso FBC 1993 essendo emersi comportamenti poco corretti da parte del Sandri che, in pendenza delle trattative volte al perfezionamento del progetto comune, aveva contattato direttamente sig. Enrico Maria Simeoni, all’epoca dei fatti tesserato come allenatore per la ASD Condor e responsabile del settore giovanile, raggiungendo con lo stesso un accordo per il suo trasferimento al Treviso FBC 1993 e per il trasferimento del suo staff composto dagli allenatori Dario Dell’Armi e Alessandro Marcon.
I contatti diretti tra il Sandri e il Simeoni, antecedenti il termine della Stagione sportiva 2020-21, risultano confermati dal Simeoni stesso e, de relato, dagli allenatori Dario Dell’Armi e Alessandro Marcon cui il Simeoni aveva riferito l’accaduto invitandoli a seguirlo al Treviso FBC 1993.
Risultano altresì confermati dal sig. Alessandro Zanato i contatti fra questi e il Presidente Sandri, avvenuti nella primavera del 2021, quando il primo era ancora tesserato per la FC Internazionale quale responsabile delle scuole calcio all’estero. Peraltro, il sig. Zanato cominciò a interagire con la sua futura Società e, su mandato del Presidente Sandri, contattò a sua volta il Simeoni al fine di invitarlo a costituire uno staff di collaboratori per il nuovo incarico che avrebbe assunto al Treviso FBC 1993.
Dalle dichiarazioni del Simeoni risulta ancora l’attività di proselitismo che questi ebbe a svolgere per conto della Società del Presidente Sandri addirittura durante il Camp estivo della Condor che ebbe luogo nei mesi di giugno e luglio 2021. Per stessa ammissione del citato allenatore, durante le prime settimane del mese di giugno 2021, nel corso del Camp, furono distribuiti ai giovani tesserati della Condor volantini reclamizzanti un “open day” che il Treviso FBC 1993 aveva organizzato per il 4.07.2021. Tale circostanza, come i contatti del gruppo degli allenatori in procinto di trasferirsi con genitori e tesserati della Condor al fine di convincerli a seguirli, risulta confermata dalle dichiarazioni dei calciatori Riccardo Ferrarese, Carmine Alberto Crispino, Nicolò Pesce per il tramite della madre Silvia Ferlin, Sebastiano Bettiol, dal padre di questi Alessandro Bettiol e da Emanuele Berushi.
La volontà del Sandri di acquisire il “parco tesserati” della Condor traspare poi dal tenore della mail del 24.04.2021 inviata dal Presidente allo Zanato e al Simeoni nella quale è testualmente scritto “sarà determinate quanti pulcini (genitori) si convinceranno a passare dal Condor e dall’Indomita al FBC Treviso 1993” nonché da quanto dichiarato dal sig. Angelo Vernucci, già responsabile del Settore Giovanile del Treviso FBC 1993, il quale riferisce, tra l’altro, che nel mese di maggio 2021 gli fu imposto di organizzare una serie di amichevoli, poi effettivamente disputatesi, con le varia squadre della Condor “affinché il Simeoni e Zanato e tutto il nuovo staff, potessero fare le opportune valutazioni per costruire le squadre per la nuova stagione sportiva del Treviso 1993”. Ritiene, dunque, il Collegio che le incolpazioni ascritte al Presidente Sandri, con la conseguente responsabilità diretta del Treviso FBC 1993, trovino puntuale riscontro negli atti procedimentali.
Anche le condotte imputate al sig. Salvatore Ferla e alla sig.ra Lara Cini, nonché gli stretti legami tra il Treviso FBC 1993 e il Treviso Woman risultano provati al di là di ogni ragionevole dubbio e possono essere scrutinati in unico contesto.
Occorre precisare, al fine di delimitare il campo di valutazione, che la Procura Federale non ha deferito, innanzi questo Organo giudicante, la società Treviso Women SSDARL in quanto le condotte illecite contestate alla sig.ra Cini e al sig. Ferla debbono riferirsi a comportamenti tenuti nel corso della stagione sportiva 2020-21 e non oltre. Quanto accaduto successivamente non è di interesse sotto il profilo disciplinare ma verrà comunque preso in esame in via incidentale.
Che la Società presieduta dal Sandri fosse interessata inizialmente a una collaborazione e poi all’acquisizione del settore femminile della Condor, come in effetti poi avvenuto, risulta tanto dalle dichiarazioni rese alla Procura Federale dal Direttore Generale della Condor sig. Mendicino e dal Direttore Amministrativo sig. Piovesan, quanto dal comportamento tenuto dal Ferla durante la riunione del Comitato direttivo della Condor del 27.05.2021. Come già evidenziato in precedenza, in quella sede fu definitivamente cassato il progetto di collaborazione fra la Condor e il Treviso FBC 1993 e la mozione promossa dal Mendicino fu approvata con dieci voti favorevoli e uno solo contrario, per l’appunto quello del Ferla. Risulta dal verbale che quest’ultimo chiese “almeno di continuare con il progetto femminile con la Società Calcio Treviso. Il Consiglio direttivo ribadisce che nessun progetto dovrà essere messo in atto con il Calcio Treviso visto come stanno andando avanti le cose”. Di qui, il successivo 28 maggio, le dimissioni del Ferla con decorrenza 30 giugno 2021.
L’interesse del Treviso FBC 1993 ad avere un settore femminile è poi confermata anche dal sig. Angelo Vernucci, già responsabile del Settore Giovanile del Treviso FBC 1993, il quale riferisce che “… nei mesi di maggio e giugno ho saputo che stava prendendo forma la formazione di un settore calcio femminile presso la Società Treviso calcio. Non avrei mai immaginato che fossero partiti con questo progetto attraverso l’utilizzo di calciatrici già formate perlopiù provenienti dalla Società Condor”.
Altri elementi che confermano le azioni poste in essere dalla sig.ra Cini e dal sig. Ferla per acquisire le calciatrici della Condor e il sicuro collegamento tra la società di calcio maschile e quella femminile, neo costituita il giorno 1.07.2021, sono rappresentati i) dal messaggio whatsapp inviato dalla sig.ra Cini alla calciatrici e genitori il giorno 01.07.2021 alle ore 00,14, quindi prim’ancora che venisse costituita la Treviso Women; ii) dalla circostanza che la presentazione ufficiale della neo società di calcio femminile si è tenuta il giorno 2 Luglio presso la Stadio Tenni di Treviso, sede della Treviso FBC 1993, e nei locali messi a disposizione da quest’ultima società; iii) da documentazione fotografica tratta da facebook risulta che alla presentazione della Treviso Women del 2 luglio 2021, sedeva, al tavolo di rappresentanza della Società, oltre alla sig.ra Cini e al sig. Ferla, anche il Vice Presidente della Treviso FBC 1993, sig. Enrico De Bernard che, come visto in precedenza, aveva partecipato alla prima riunione fra la Condor e la sua Società insieme al Presidente Sandri; iv) dall’allegato n. 18 all’esposto della Condor risulta che anche la Treviso Woman avesse sede presso lo Stadio Tenni di Treviso come la società maschile; v) il sig. Massimo Spresian, padre della calciatrice Chiara Spresian, riferisce di aver tesserato la figlia per la società neo costituita in data 3 agosto 2021 e di essersi recato per tale incombente presso lo Stadio Tenni dove, in un’unica stanza, vi era la segreteria della società maschile che raccoglieva le iscrizione e, di fronte, quella della società femminile con la sig.ra Cini e un’altra persona; vi) risulta, nel fascicolo di indagine, estratto dal computer della segreteria femminile della Condor, cui avevano accesso la sig.ra Cini e il sig. Boris Visentin, un file datato 3.06.2021, denominato “Squadra femminile” nel quale si fa espressa menzione del “Tipo di organizzazione (se facente parte integrante del FC Treviso 1993 o costituzione di Società affiliata”; vii) il Ferla riferisce, in sede di audizione, che alcune trasferte della Treviso Women sono state effettuate con l’uso di un pulmino concesso in comodato gratuito dalla ditta Sandri di Nervesa di proprietà del Presidente Sandri.
Infine, lo stesso Ferla, nella sua audizione del 4.03.22, ammette di aver avuto contatti diretti, nel giugno 2021, con il Presidente del Treviso FBC 1993, Sandri, al fine di ottenere, per la costituenda società, spazi per l’attività sportiva e per la logistica di segreteria e nella successiva audizione del 12.03.2022 conferma che l’interesse della predetta società era quello di creare “un unico polo giovanile che avrebbe coinvolto sia il settore maschile che quello femminile”.
Circa, poi, l’attività di proselitismo posta in essere dal Ferla e dalla Cini, appare di tutta evidenza che la stessa sia stata messa in atto prima della chiusura della stagione sportiva 2020-21. Al di là delle dichiarazioni raccolte dalla Procura Federale, sulle quali torneremo a breve, occorre considerare che il disegno di creare una nuova entità per lo sviluppo del calcio femminile sorge ben prima della conclusione della citata stagione. Ciò è inconfutabilmente dimostrato dal messaggio inviato alle 00,14 del giorno 1.07.2021 dalla sig.ra Cini a circa 39 tesserate o genitori di tesserate, quando la Treviso Women non era ancora stata tecnicamente costituita, dalla costituzione della Società nella mattinata del primo giorno utile della nuova stagione sportiva e dalla organizzazione della conferenza di presentazione il giorno successivo.
Risulta, inoltre, che nel mese di giugno 2021 tra le calciatrici tesserate per la Condor circolasse con insistenza la voce relativa al fatto che sarebbe stata costituita una nuova società nella quale sarebbero confluiti il Ferla, la Cini e altri tecnici portando con sé le calciatrici allenate in quella stagione sportiva. Tale circostanza veniva confermata dal primo in più occasioni e, da ultimo, in occasione della cena tenutasi il 22 giugno 2021 per celebrare la chiusura della stagione sportiva alla quale era presente anche la Cini.
Fu durante quella cena in pizzeria che il Ferla e la Cini misero palesemente al corrente del loro progetto ragazze e genitori, promettendo una società più efficiente che avrebbe offerto alle calciatrici maggiori prospettive per il loro futuro di atlete.
In tal senso le dichiarazioni rilasciate dalla calciatrice Matilde Dei Rossi “… durante la cena di chiusura della stagione sportiva l’allenatore Ferla Salvatore ci ha comunicato che si sarebbe trasferito in un’altra società e che successivamente ci avrebbe comunicato nei tempi giusti dove sarebbe andato e che se fossimo stati interessati avremmo potuto seguirlo. Inoltre ci evidenziava che la società in cui sarebbe andato avrebbe offerto più servizi e maggiori opportunità di crescita sportiva”. Anche la mamma della Dei Rossi, sig.ra Camilla Bisoffi, conferma che le dimissioni del Ferla “… erano in previsione della creazione di una nuova squadra calcistica femminile … Ho notato che le mamme erano molto interessate … ho avuto la chiara impressione che l’allenatore ne avesse parlato con loro in precedenza in più occasioni. Sembrava proprio una cosa già in stato avanzato …”.
Ritiene, in conclusione, il Collegio che non possano sussistere dubbi neanche circa la responsabilità della sig.ra Cini e del sig. Ferla, per quanto loro contestato.
Si ritiene equo comminare le sanzioni di cui in dispositivo, valutata la gravità dei comportamenti tenuti che hanno portato ad una vera e propria “spoliazione” di una società.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Luigi Sandri, mesi 8 (otto) di inibizione;
- per il sig. Salvatore Ferla, mesi 4 (quattro) di squalifica; - per la sig.ra Lara Cini, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per la società Treviso FBC 1993 SSDRL, euro 4.000 (quattromila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 21 luglio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Giammaria Camici Carlo Sica
Depositato in data 1° agosto 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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