F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 007/CSA pubblicata del 31 Agosto 2022 – Sig. Strano Graziano
Decisione n. 007/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 001/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)
Andrea Galli – Componente
Franco Granato - Rappresentante AIA ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 001/CSA/2022-2023, proposto dal sig. Strano Carmelo Graziano, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 39/BS del 5.8.2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23.8.2022, l’Avv. Fabio Di Cagno;
Udito l’Avv. Giuseppe Matacena per il reclamante; sentito l’Arbitro;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 10.8.2022 il sig. Strano Carmelo Graziano, Dirigente della società Catania BS, ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la L.N.D., in relazione ai fatti occorsi al termine della gara Catania BS – BSC Terracina, disputatasi a Cagliari Quartu San’Elena il 5.8.2002 e valevole per la Tappa Beach Soccer 2022, gli ha comminato la sanzione della squalifica fino al 31.12.2025, “per avere, per l’intera durata della gara, rivolto espressioni offensive e minacciose accompagnate da gesti indecorosi nei confronti dei calciatori della società avversaria e della terna arbitrale. Al termine della gara entrava sul terreno di gioco e reiterava le espressioni offensive e minacciose all’indirizzo della terna arbitrale e, successivamente, proseguiva nella condotta nella zona antistante lo spogliatoio arbitrale e colpiva con un violento pugno al volto un componente dell’organo tecnico degli arbitri e gli lanciava con forza una sedia di legno colpendolo al fianco, ed a seguito dei colpi ricevuti si recava al pronto soccorso. Nella circostanza minacciava gli addetti alla sicurezza e veniva allontanato con fatica dopo diversi minuti, dopo essere stato identificato dalle forze dell’ordine”.
Il reclamante lamenta l’eccessività della sanzione, evidenziando come il suo comportamento non fosse animato da alcun intento lesivo dell’incolumità dell’Organo Tecnico degli arbitri, essendo ascrivibile piuttosto ad un gesto istintivo dettato dalla concitazione e dalla foga del momento, dopo essere stato spintonato dallo stesso O.T..
Lamenta altresì la non configurabilità, nel caso di specie, della fattispecie di cui all’art. 35 C.G.S. (“Condotte violente nei confronti degli Ufficiali di Gara”), posto che il soggetto in questione non si era assolutamente qualificato come tale, tanto da essere stato scambiato da esso reclamante per un dirigente della squadra ospite o, addirittura, per un tifoso.
Contestando inoltre la affermata reiterazione del proprio comportamento e sottolineando la circostanza che nessuna conseguenza sul piano fisico era derivata all’O.T., il reclamante conclude per la riduzione della squalifica “nella misura minima ritenuta di equità e giustizia”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.
Decisamente priva di pregio si presenta la censura, che assume rilievo pregiudiziale, relativa alla non identificabilità dell’Organo Tecnico degli arbitri, asseritamente scambiato per un dirigente della società avversaria o per un tifoso.
Sul punto, a sgomberare il campo da ogni equivoco, la Corte ha ritenuto di ascoltare l’Arbitro a chiarimenti ex art. 50, comma 4, C.G.S.: il Direttore di Gara ha precisato che gli Organi Tecnici degli arbitri (designatore, osservatori) presenziano normalmente alle gare della Tappa e vestono sempre la divisa federale, costituita da bermuda neri e polo azzurra, il che li rende facilmente riconoscibili e – per il loro esiguo numero – addirittura conosciuti da tutti i dirigenti delle società.
Deve pertanto ritenersi che il sig. Strano fosse perfettamente consapevole circa l’identità del destinatario dell’aggressione da lui perpetrata.
Quanto all’eventualità che il comportamento di esso Strano possa qualificarsi come “gesto istintivo” dettato dalla concitazione del momento, ciò è smentito dalla concorde, minuziosa ricostruzione dei fatti come risultante dai rapporti dell’Arbitro e del Commissario di Campo, dai quali emerge inequivocabilmente non solo che l’aggressione fisica è avvenuta al culmine di una prolungata azione minacciosa e provocatoria, ma anche che tale aggressione si è concretizzata prima in un violento pugno sferrato al volto dell’O.T. e poi nel lancio di una sedia di legno all’indirizzo del medesimo.
Risultano pertanto confermate tanto la reiterazione del comportamento violento, quanto le conseguenze dannose patite dall’aggredito, il quale ha dovuto ricorrere alle cure sanitarie presso il locale pronto soccorso.
Resta da valutare la congruità della sanzione comminata dal Giudice Sportivo, anche in possibile applicazione dell’art. 35 C.G.S.
A tale ultimo proposito, ritiene questa Corte Sportiva di poter privilegiare un’interpretazione della norma meno restrittiva del solo ambito di applicazione soggettivo individuato dagli artt. 5 e 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitato cioè ai soli soggetti che concorrono direttamente ed immediatamente alle decisioni tecniche relative ad una singola gara. A ben vedere, difatti, considerata la gravità delle condotte che l’art. 35 intende reprimere, la norma sembra riferita più in generale alla tutela dell’intera classe arbitrale, quale presidio di garanzia del regolare svolgimento delle competizioni sportive e di imparzialità delle relative decisioni, già nella designazione degli arbitri cui è affidata la direzione della singola gara o nella attività di valutazione del loro operato. Considerato quindi che il comma 5 dell’art. 35, per i fatti così come accertati, prevede la sanzione minima di due anni di inibizione, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo (squalifica sino al 31.12.2025) appare congrua in relazione alla gravità dei fatti contestati ed accertati a carico del dirigente sig. Strano, il quale, peraltro, non nega di essere l’autore della violenta aggressione.
Per completezza espositiva, va comunque precisato che la Corte Sportiva ritiene congrua tale sanzione anche indipendentemente dall’applicabilità dell’art. 35 C.G.S., potendo comunque soccorrere, al riguardo, la più generale disposizione di cui all’art. 4 C.G.S. ed il rinvio da essa operato all’art. 9, comma 1, lett. f).
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce