FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 59/AA del 30/08/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MORRIELLO MORRONE DEL CHIERICO ASD BUCCINO VOLCEI

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 634 pf 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Franco MORRIELLO, Maurizio MORRONE, Gaetano DEL CHIERICO e della società A.S.D. BUCCINO VOLCEI, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCO MORRIELLO, all’epoca dei fatti iscritto nei ruoli del settore tecnico, ma non tesserato come allenatore, ma come dirigente accompagnatore della società ASD Buccino Volcei Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 33 comma 1 del Regolamento del settore tecnico e art. 38 comma 1 delle N.O.I.F. poiché per tutta la stagione sportiva 2021-2022 ha svolto l’attività di allenatore, come risulta da tutte le distinte ufficiali di gara, in favore della A.S.D. Buccino Volcei - partecipante al campionato regionale juniores under 19, girone L - pur non essendo tesserato con tale qualifica, nonché per rispondere della violazione di cui all’art. 35 comma 1 del Regolamento del settore tecnico per non aver richiesto ed ottenuto l’obbligo di sospensione dall’Albo del settore tecnico per espletare attività di dirigente accompagnatore della società A.S.D. Buccino Volcei nella stagione sportiva 2021-2022;

MAURIZIO MORRONE, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in favore della società A.S.D. Buccino Volcei, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 delle N.O.I.F. per avere presenziato in panchina durante gli incontri del campionato regionale juniores under 19, girone L: Buccino Volcei - Calpazio dell’ 8 novembre 2021; Buccino Volcei - Faiano del 22 novembre 2021; Buccino Volcei - Giffoni Sei Casali del 6 dicembre 2021; New Mary Rosy - Buccino Volcei del 6 febbraio 2022; Bucino Volcei - Agropoli del 24 febbraio 2022; Giffoni Sei Casali - Buccino Volcei del 21 marzo 2022; Bucino Volcei - Scuola Calcio Spes del 4 aprile 2022; Real Palomonte - Buccino Volcei del 20 aprile 2022; Buccino Volcei - Rossoblu Castel San Giorgio del 28 aprile 2022 con la qualifica di massaggiatore senza essere tesserato per la predetta società e privo di tale qualifica e per avere presenziato in panchina durante l’incontro Buccino Volcei - Temeraria 1957 San Mango del 28 marzo 2022 con la qualifica di dirigente addetto all’arbitro senza essere tesserato;

GAETANO DEL CHIERICO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Buccino Volcei, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 comma 1 e 38 comma 1 delle N.O.I.F. per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Franco Morriello nella stagione sportiva 2021-2022 di svolgere l’attività di allenatore - così come emerge da tutte le distinte ufficiali di gara - in favore della A.S.D. Buccino Volcei per il campionato regionale juniores under 19, girone L, benché lo stesso non fosse tesserato come allenatore per la predetta società ma bensì come dirigente accompagnatore, nonché per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 39 lettera Fc) del Regolamento del settore tecnico per non aver adempiuto all’obbligo di tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico per la partecipazione al campionato regionale juniores under 19, stagione sportiva 2021-2022 disputato dalla predetta società, nonché per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 35 comma 1 del Regolamento del settore tecnico per avere consentito e comunque non impedito nella corrente stagione sportiva, al Sig. Franco Morriello soggetto iscritto ai ruoli del settore tecnico ma senza essere tesserato con tale qualifica per nessuna società di svolgere l’attività di dirigente accompagnatore in favore della A.S.D. Buccino Volcei senza che lo stesso avesse chiesto e ottenuto la necessaria sospensione dall’Albo del settore tecnico, nonché per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 comma 1 delle N.O.I.F. per avere consentito e comunque non impedito, nella corrente stagione sportiva, al Sig. Maurizio Morrone soggetto privo di tesseramento di svolgere attività rilevante per l’ordinamento federale in occasione di 10 gare del campionato regionale juniores under 19 consentendogli e comunque non impedendogli di prendere posto in panchina con la qualifica di dirigente addetto all’arbitro o massaggiatore pur non essendo tesserato e non possedendo nessun titolo abilitativo;

A.S.D. BUCCINO VOLCEI, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Gaetano Del Chierico e Franco Morriello ed al cui interno e nel cui interesse il Sig. Maurizio Morrone ha posto in essere gli atti e i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Franco MORRIELLO, dal Sig. Maurizio MORRONE e dal Sig. Gaetano DEL CHIERICO in proprio e, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza, per conto della società A.S.D. BUCCINO VOLCEI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Franco MORRIELLO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Maurizio MORRONE, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Gaetano DEL CHIERICO e di € 400,00 (quattrocento) di ammenda per la società A.S.D. BUCCINO VOLCEI;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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