C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 86 del 06/05/2022 – Delibera – gara del 4/ 5/2022 VENTIMIGLIACALCIO – CAMPOMORONE SANT OLCESE

gara del 4/ 5/2022 VENTIMIGLIACALCIO - CAMPOMORONE SANT OLCESE

Il GS · Visto il referto arbitrale della gara in questione; · Preso atto che il ddg,sospendeva la gara al 40' del 2° t., con le seguenti motivazioni: "A seguito dei due provvedimenti disciplinari del minuto 40' del secondo tempo, alcuni giocatori del Ventimiglia Calcio hanno iniziato a dare calci, spintoni e pugni agli avversari, i quali hanno risposto con la stessa moneta. Questa rissa, che ha coinvolto anche le riserve di entrambe le squadre, è perdurata per svariati minuti, costringendomi a sospendere definitivamente la gara, venendo meno i presupposti per giocare, qual serietà, fair play, spirito del gioco e, in primo luogo, la stessa incolumità di chi era in campo. Soli si sono distinti dalla rissa: - il portiere ed il nº 10 della soc. Campomorone S.Olcese (vicecap. e capitano); - il nº 8 della soc. Ventimiglia; che hanno tentato di placare gli animi di compagni e avversari. Anche i dirigenti di entrambe le squadre hanno tentato di sedare la rissa seppur a fatica. In tribuna, la madre di un ragazzo della soc. Campomorone S.Olcese, scaraventava a terra un tavolino del bar. Un dirigente della società Pietra Ligure, testimone dell'accaduto, ha prontamente chiamato le forze dell'ordine, che si sono presentate in nº 2 pattuglie dei carabinieri (ore 20:20 circa)"; · Riscontrato, in base al referto arbitrale, che non appare emergere la chiara responsabilità dei fatti in questione in capo ad una delle due società; · Considerato che il Regolamento del Gioco del Calcio alla REGOLA 5 - "L'arbitro", nella parte riservata alle Decisioni Ufficiali FIGC "Poteri e doveri dell’arbitro in ordine all’inizio, alla prosecuzione o alla interruzione delle gare", prevede, far l'altro, che: "1) Durante la gara l’arbitro esercita i poteri che gli sono conferiti dalle Regole del Gioco e dalle Decisioni Ufficiali della FIGC. 2) L’arbitro deve astenersi dall’iniziare o far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievole della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell’uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. L’arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico"; · Considerato, altresì, che il Regolamento del Gioco del Calcio alla REGOLA 5 – "L'arbitro", nella parte riservata alle Guida Pratica AIA, prevede, fra l'altro, che: "L’arbitro deve astenersi dall’iniziare o far proseguire la gara qualora si verifichino fatti o situazioni che in concreto ritenga gravemente pregiudizievoli per la incolumità propria, per quella dei suoi assistenti o dei calciatori e/o tali da non consentirgli di dirigerla in piena indipendenza di giudizio. Prima di adottare tali eccezionali decisioni, l’arbitro - se le circostanze lo consentono - deve porre in essere tutte le misure disciplinari che sono in suo potere. Qualora tali circostanze non lo consentano o i provvedimenti assunti non conseguano il ripristino delle condizioni di normalità, l’arbitro deve sospendere definitivamente la gara o, se impossibile, continuar la direzione pro-forma esclusivamente al fine di evitare il verificarsi di eventi di maggiore gravità. Tale seconda decisione potrà essere comunicata, nel momento e nei modi più opportuni, agli altri eventuali ufficiali di gara e dovrà essere segnalata nel rapporto di gara, precisando esaurientemente i motivi che la hanno determinata, nonché il minuto esatto in cui la gara non è stata ritenuta più regolare"; · Rilevato che il Regolamento del Gioco del Calcio alla REGOLA 3 "Comportamento dei calciatori sul terreno di gioco" prevede, fra l'altro, che: "E’ dovere del capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra. Eventuali infrazioni commesse dal capitano nell’adempimento del proprio compito comportano aggravamento delle sanzioni a suo carico” Ed ancora: “Il capitano di una squadra non gode di uno status speciale o di privilegi, ma ha un grado di responsabilità per il comportamento della propria squadra. Il capitano è responsabile nei confronti dell’arbitro e degli Organi federali della condotta dei propri compagni. Durante la gara è l’unico ad avere facoltà di interpellare l’arbitro, in forma corretta ed a gioco fermo, per chiedere chiarimenti in merito alle decisioni assunte e per formulare eventuali riserve. E’ dovere del capitano coadiuvare l’arbitro, ai fini del regolare svolgimento della gara e della repressione di eventuali atti di indisciplina dei suoi compagni"; · Audito il ddg della gara in esame per le vie brevi, in considerazione dell'urgenza di adottare i provvedimenti conseguenti al verificarsi dei fatti de quo, il quale nulla ha aggiunto a quanto riportato a referto, utile ad una migliore disamina degli eventi di cui trattasi; · Rilevato che, in base al referto arbitrale ed alla successiva audizione dl ddg, non appare che lo stesso abbia posto in essere tutte le misure disciplinari che erano in suo potere, al momento del verificarsi dei fatti in questione -anche tenuto conto della giovane età dei contendenti- secondo quanto previsto dalla REGOLA 5 del Regolamento del Gioco del Calcio; · Considerato, in particolare, che il ddg, prima di adottare l'eccezionale decisione della sospensione della gara, anziché avvalersi dei capitani delle due squadre, - utilizzando il loro grado di responsabilità per il comportamento, ciascuno della condotta dei propri compagni e della propria squadra, in generale, nonché il loro dovere di coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra e della repressione di eventuali atti di indisciplina dei suoi compagni - nell'occasione si limitava, invece, esclusivamente ad annotare le persone che si rendevano estranee alla rissa, alcune delle quali, tra l'altro, per sua stessa ammissione, si rendevano disponibili per tentare di sedare gli animi; P.Q.M. · Dispone la ripetizione della gara in questione. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dal ddg, fino al momento della sospensione della stessa.

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