F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 009/CSA pubblicata del 19 Settembre 2022 – A.S.D. Martina Calcio 1947
Decisione n. 009/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 009/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
SEZIONE III
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Sebastiano Zafarana – Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo con procedimento d’urgenza numero 009/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Martina Calcio 1947 in data 10.09.2022,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la LND Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n.17 del 06/09/2022, avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Schmidt Hector Damian, in relazione alla gara A.S.D. Martina Calcio 1947/S.S.D. Casarano Calcio S.R.L. del 4.09.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 15.09.2022, il dott. Sebastiano Zafarana e sentito l’arbitro;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.S.D. Martina Calcio 1947 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Schmidt Hector Damian, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale (cfr. Com. Uff. n. 17 del 06.09.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie D (Girone H), A.S.D. Martina Calcio 1947/S.S.D. Casarano Calcio S.r.l. del 04.09.2022 terminata col risultato di 2-4.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il predetto calciatore per n.3 (tre) giornate effettive di gara così motivando il provvedimento: “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.
Ciò premesso, con il reclamo la società A.S.D. Martina Calcio ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.
Sostiene in particolare, la società reclamante, che la condotta sanzionata andrebbe contestualizzata con la fase di giuoco in margine alla quale è stata posta in essere e, al riguardo, riferisce quanto segue:
- al 31 ST sul risultato di 2-3 ed in occasione di un corner concesso in favore della ASD Martina Calcio 1947, l’arbitro, resosi conto delle numerose trattenute in area di rigore, avrebbe ritardato la ripresa del gioco invitando i calciatori di entrambe le squadre a terminare la lunga serie di "strattonamenti" reciproci;
- in tale frangente sarebbe scaturito un battibecco tra il n. 8 del Casarano, sig. Gianmarco Rizzo, ed il n. 5 del Martina, sig. Hector Damian Schmidt, i quali dapprima si sarebbero fronteggiati in “un testa a testa molto ravvicinato”; a seguire ed istintivamente, Hector Damian Schmidt avrebbe allontanato dal proprio viso, con la mano destra e in modo non violento, il viso del suo avversario il quale - secondo la prospettazione della reclamante - avrebbe esagerato le conseguenze del gesto (“rotola a terra e si dimena come fosse stato colpito da un pugno sferrato da un pugile (magari professionista)”.
- l’arbitro, osservata la scena, ha dunque richiamato il calciatore Schmidt ed estratto il cartellino rosso.
La reclamante, sull’assunto che il gesto non sia stato connotato da alcuna violenza e da alcuna volontà di menomare l’avversario, bensì dal solo intento di allontanare dal proprio viso il viso del calciatore antagonista, chiede di riqualificare la condotta tenuta dal proprio tesserato in condotta gravemente antisportiva e, conseguentemente, chiede la riduzione della squalifica del calciatore Schmidt Hector Damian da tre a due giornate effettive di gara.
Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 15 settembre 2022, sentito l’arbitro della gara, sig. Antonio Monesi della Sezione di Crotone, il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità della memoria integrativa e dei documenti presentati dalla società reclamante via pec il 14/09/2022, in quanto tardivi. Ciò premesso, le censure mosse dalla società reclamante attengono esclusivamente alla qualificazione della condotta tenuta dal proprio tesserato, non intendendo la società contestare in sé l’episodio per come rilevato dal direttore di gara, ritenendo invece di meglio circostanziare i fatti medesimi ai fini di consentire al giudicante di inferirne una diversa valutazione sul piano della rilevanza della condotta e, conseguentemente, sul piano sanzionatorio.
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, apparendo opportuno preliminarmente rammentare – come precisato in altre decisioni di questa Corte - che, in astratto, un colpo inferto all’avversario a mano aperta ed a gioco fermo può integrare tanto gli estremi della condotta violenta che della condotta gravemente antisportiva e che la qualificazione della stessa non può prescindere dall’esame del fatto concreto di volta in volta sottoposto all’esame della Corte.
Venendo al merito del reclamo qui in esame, il rapporto dell’arbitro registra succintamente che al 33’ del secondo tempo il calciatore n.5 della A.S.D. Martina Calcio, sig. Schmidt Hector Damian è stato espulso per condotta violenta “Poiché a gioco fermo, prima si avvicina testa a testa con un avversario e poi lo colpisce con una manata (tra mento e guancia)”.
In mancanza di ulteriori elementi di valutazione – in disparte la prospettazione di parte offerta dalla reclamante - il Collegio ha ritenuto opportuno sentire l’arbitro della gara, sig. Antonio Monesi, il quale ha dichiarato che: a sua memoria la condotta è stata posta in essere dal calciatore della A.S.D. Martina Calcio a giuoco fermo e, in particolare, nella fase di posizionamento in area dei giocatori delle rispettive squadre in occasione di un calcio d’angolo; in tale frangente i due calciatori antagonisti si sono dapprima fronteggiati testa a testa, finché lo Schmidt con un “movimento del braccio non particolarmente violento” ha colpito con una manata tra mento e guancia il calciatore n.8 del Casarano Calcio sig. Rizzo Gianmarco, il quale è rovinato per terra; il Rizzo, dopo la caduta, si è effettivamente dimenato per terra e - precisando di non potere giudicare se egli abbia esagerato la manifestazione di dolore - ha comunque ribadito che il movimento del braccio non è stato particolarmente violento e che in ogni caso non ha procurato particolari conseguenze fisiche per la parte offesa.
Ciò premesso, sulla scorta dell’integrazione motivazionale fornita dall’arbitro e della più puntuale contestualizzazione della condotta sanzionata, il Collegio reputa meritevole di accoglimento la domanda proposta dalla reclamante di riduzione della sanzione inflitta, ritenendo nella specie non sussistenti gli elementi integrativi della condotta violenta di cui all’art. 38 C.G.S.
Infatti tutti gli elementi qualificanti il fatto in esame, come sopra refertati e integrati dall’arbitro, inducono questa Corte a ritenere plausibile che nel caso di specie il calciatore della A.S.D. Martina Calcio, Schmidt Hector Damian, non abbia inteso porre in essere una condotta connotata dall’intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS.
E tuttavia la condotta perpetrata dal tesserato della Società reclamante va comunque configurata come gravemente antisportiva – come in effetti richiesto e riconosciuto anche dalla reclamante - considerato in particolare la circostanza che il gioco fosse fermo in una fase prodromica alla immediata ripresa del giuoco e che la manata abbia comunque attinto l’avversario tra collo e mento, pur senza procurare conseguenze fisiche per il calciatore della squadra avversaria, il quale ha continuato a disputare la gara senza necessità di intervento medico.
Ai fini della decisione della presente controversia, dunque, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 39, comma 1, C.G.S., riguardo alla condotta gravemente antisportiva commessa dai calciatori in occasione o durante la gara, che prevede come sanzione minima la squalifica per due giornate effettive di gara.
Conclusivamente, la domanda di riduzione della squalifica del calciatore Schmidt Hector Damian da tre a due giornate, formulata dalla Società reclamante, può pertanto essere accolta.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sebastiano Zafarana Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce