F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 38/TFN – SD del 19 Settembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 3413/668pf21-22/GC/GR/ff del 10 agosto 2022 nei confronti del sig. Leonardi Fabrizio + altri – Reg. Prot. 31/TFN-SD

 

Decisione/0038/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0031/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Francesca Rinaldi – Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 8 settembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3413/668pf2122/GC/GR/ff del 12 agosto 2022 nei confronti dei sigg.ri Leonardi Fabrizio, Turci Barbara, Bonatti Alberto, Somma Nello e della società Sporting Club Nave 1966,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 12 agosto 2022, Prot. 3413/668pf21-22/GC/GR/ff, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. Leonardi Fabrizio, all’epoca dei fatti allenatore Prima Squadra della società ASD Sporting Club Nave 1966, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1 e 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1 e 40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico e 39, commi 1 e 2 delle NOIF, per aver consapevolmente curato la pratica di tesseramento stagione sportiva 2021-2022 del calciatore Mourtala Diagne per la società ASD Sporting Club Nave 1966 e per non aver impedito la trasmissione della relativa modulistica all’Ufficio Tesseramenti pur essendo a conoscenza dell’apocrifia delle firme apposte nella richiesta di tesseramento stessa; tale firma, infatti, è risultata essere non veridica così come accertato dal Tribunale Federale Nazionale – sezione tesseramenti FIGC con Decisione n. 0036/TFNST-2021-2022 del 29 marzo 2022 (Registro procedimenti n. 0038/TFNST/2021-2022);

- la sig.ra Turci Barbara, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Sporting Club Nave 1966, per rispondere:

a) della violazione degli artt. 4, comma 1 e 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 39, commi 1 e 2 delle NOIF, per aver consentito o comunque non impedito che la sua società di appartenenza inviasse all’Ufficio Tesseramenti della FIGC una richiesta di tesseramento del sig. Mourtala Diagne omettendo di verificare che la firma apposta in calce alla stessa fosse quella dell’appena citato calciatore; tale firma, infatti, è risultata essere non veridica così come accertato dal Tribunale Federale Nazionale – sezione tesseramenti FIGC con Decisione n. 0036/TFNST-2021-2022 del 29 marzo 2022 (Registro procedimenti n. 0038/TFNST/2021-2022);

b) della violazione dell’art. 22, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentata, senza addurre alcun motivo ostativo, dinanzi al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltata, sebbene ritualmente convocata per le date del 31 maggio 2022 e dell’8 giugno 2022, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

- il sig. Bonatti Alberto, all’epoca dei fatti dirigente-allenatore della società ASD Sporting Club Nave 1966, per rispondere:

a) della violazione degli artt. 4, comma 1 e 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1 e 40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico e 39, commi 1 e 2 delle NOIF, per aver consapevolmente curato la pratica di tesseramento stagione sportiva 2021-2022 del calciatore Mourtala Diagne per la società ASD Sporting Club Nave 1966 e per non aver impedito la trasmissione della relativa modulistica all’Ufficio Tesseramenti pur essendo a conoscenza dell’apocrifia delle firme apposte nella richiesta di tesseramento stessa; tale firma, infatti, è risultata essere non veridica così come accertato dal Tribunale Federale Nazionale – sezione tesseramenti FIGC con Decisione n. 0036/TFNST-2021-2022 del 29 marzo 2022 (Registro procedimenti n. 0038/TFNST/2021-2022);

b) della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, dinanzi al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, sebbene ritualmente convocato per le date del 24 maggio 2022 e del 31 maggio 2022, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

- il sig. Somma Nello, all’epoca dei fatti dirigente e tecnico Prima Squadra della società ASD Sporting Club Nave 1966, per rispondere:

a) della violazione degli artt. 4, comma 1 e 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1 e 40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico e 39, commi 1 e 2 delle NOIF, per aver consapevolmente curato la pratica di tesseramento stagione sportiva 2021-2022 del calciatore Mourtala Diagne per la società ASD Sporting Club Nave 1966 e per non aver impedito la trasmissione della relativa modulistica all’Ufficio Tesseramenti pur essendo a conoscenza dell’apocrifia delle firme apposte nella richiesta di tesseramento stessa; tale firma, infatti, è risultata essere non veridica così come accertato dal Tribunale Federale Nazionale – sezione tesseramenti FIGC con Decisione n. 0036/TFNST-2021-2022 del 29 marzo 2022 (Registro procedimenti n. 0038/TFNST/2021-2022);

b) della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, dinanzi al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, sebbene ritualmente convocato per le date del 24 maggio 2022 e del 31 maggio 2022, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

- la Società ASD Sporting Club Nave 1966, per rispondere a titolo di responsabilità sia diretta, ex art. 6, comma 1 del CGS per l'operato del proprio Presidente sig.ra Turci Barbara, sia oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del CGS, nei cui confronti o nel cui interesse della predetta società era espletata dai sig.ri Leonardi Fabrizio, Bonatti Alberto e Somma Nello l’attività sopra contestata ai sensi dell’art. 2, comma 2, CGS.

La fase istruttoria

Con ricorso ex art. 89, comma 1, CGS, il calciatore Mourtala Diagne adiva il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, per far accertare e dichiarare la nullità del tesseramento asseritamente effettuato in favore della società ASD Sporting Club Nave 1966 in data 16.12.2021, per apocrifia della propria firma.

Con provvedimento del 25 marzo 2022, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, dopo aver accertato l’apocrifia della firma apposta sull’atto di tesseramento impugnato, sia sulla base di una perizia calligrafica depositata in atti e sia in virtù del fatto che tale apocrifia era evidente ictu oculi laddove la firma veniva posta in comparazione con le firme del calciatore presenti sui documenti di identità, dichiarava la nullità del tesseramento con la società ASD Sporting Club Nave 1966 e mandava gli atti alla Procura Federale ai sensi dell’art. 89, comma 7, CGS.

La Procura Federale, ricevuti gli atti, in data 21 aprile 2022, provvedeva ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 668pf21-22, avente ad oggetto: “Apocrifia della firma sul modulo di tesseramento del calciatore Mourtala Diagne con la società ASD Sporting Club Nave 1966 mediante la presunta interposizione del tecnico Fabrizio Leonardi – cod. 118.329”. Nel corso dell’istruttoria la Procura acquisiva i fogli di censimento della società ASD Sporting Club Nave 1966 nonché gli atti relativi al procedimento svoltosi innanzi alla Sezione Tesseramenti del Tribunale e, in particolare, il provvedimento di accoglimento del ricorso ex art. 89 CGS e la stampa dell’estratto delle conversazioni WhatsApp intercorse tra il sig. Mourtala ed il sig. Leonardi.

Sempre nel corso dell’attività istruttoria, la Procura Federale procedeva all’audizione del sig. Fabrizio Leonardi e, in due occasioni, all’audizione del sig. Mourtala Diagne.

La Procura Federale provvedeva, altresì, a convocare, più volte, per la relativa audizione il Presidente della ASD Sporting Club Nave 1966, sig.ra Barbara Turci, ed i dirigenti della stessa società, sigg.ri Alberto Bonatti e Nello Somma, ma nessuno di loro, senza addurre alcuna giustificazione, rispondeva agli inviti.

In particolare, la sig.ra Turci veniva convocata, una prima volta, per il giorno 18.5.22.

Rispetto a detta convocazione, la sig.ra Turci mandava alla Procura una comunicazione con la quale dichiarava di non poter essere presente a causa di altri impegni e che comunque la stessa non era a conoscenza di quanto accaduto.

La Procura, pertanto, provvedeva a convocare nuovamente la sig.ra Turci per le date del 31.5.22 e dell’8.6.22. Entrambe le volte la sig.ra Turci non rispondeva all’invito.

Il sig. Bonatti ed il sig. Somma, invece, venivano convocati per le date del 24.5.22 e del 31.5.22, ed in entrambe le occasioni non si presentavano all’audizione senza fornire giustificazione alcuna.

Esaminati, quindi, gli atti dell'attività d'indagine espletata, in data 8 luglio 2022, la Procura Federale notificava ai soggetti sottoposti alle indagini l’avviso di conclusione delle indagini per poi notificare, in data 12 agosto 2022, l’atto di deferimento.

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione l’udienza dell’8 settembre 2022. Nessuno dei deferiti depositava memoria difensiva.

Il dibattimento

All’udienza dell’8 settembre 2022, svoltasi in videoconferenza, compariva solo l’avv. Massimo Adamo, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Fabrizio Leonardi, mesi 6 (sei) di squalifica;

- per il sig. Nello Somma, mesi 6 (sei) di squalifica;

- per il sig. Alberto Bonatti, mesi 6 (sei) di squalifica;

- per la sig.ra Barbara Turci, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la ASD Sporting Club Nave 1966, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

La decisione

Il Tribunale ritiene che vada affermata la responsabilità dei deferiti per i fatti agli stessi contestati, nei limiti di seguito specificati. Il primo punto dal quale occorre partire è l’apocrifia della firma del calciatore Mourtala Diagne sul modulo di tesseramento con la società ASD Sporting Club Nave 1966.

Difatti, le contestazioni oggetto del deferimento, o quantomeno parte delle contestazioni, possono avere rilievo solo laddove si possa ritenere raggiunta la prova in ordine alla sussistenza della apocrifia della suddetta firma.

I documenti e gli atti versati in giudizio consentono di ritenere comprovata tale circostanza.

Vi è, in primo luogo, la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, che ha accertato, con provvedimento del 25.3.22, detta apocrifia, dichiarando, di conseguenza, la nullità del relativo tesseramento.

Vi è, inoltre, la perizia grafologica della dott.ssa Cristina Carzeri che ha concluso riferendo che “Le due sottoscrizioni apposte sulla Richiesta di Tesseramento alla FIGC o Aggiornamento Posizione di Tesseramento e sulla dichiarazione del calciatore di data 15.12.21, sono apocrife in quanto non riferibili alla mano scrivente di Diagne Mourtala”.

L’apocrifia della firma del calciatore sul modulo di tesseramento con la società ASD Sporting Club Nave 1966 è, del resto, evidente ictu oculi, laddove tale firma venga posta in comparazione con le firme di Mourtala Diagne apposte sui documenti di identità dello stesso, depositati in atti.

A ciò si aggiunga che la circostanza che il modulo di tesseramento non sia stato sottoscritto dal calciatore Mourtala Diagne è riconosciuta dallo stesso deferito, sig. Fabrizio Leonardi, il quale, in sede di audizione innanzi alla Procura, ha espressamente riconosciuto che la firma in questione era stata apposta da persona diversa dal calciatore interessato.

Appurata, dunque, l’apocrifia della firma sul modulo di tesseramento con la ASD Sporting Club Nave 1966, occorre prendere in esame le contestazioni oggetto del deferimento.

Per ciò che concerne la posizione del sig. Fabrizio Leonardi, la Procura Federale, come innanzi detto, ha contestato allo stesso la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2 CGS, in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 39, commi 1 e 2 delle NOIF, per aver consapevolmente curato la pratica di tesseramento del calciatore Mourtala Diagne e per non aver impedito la trasmissione della relativa modulistica all’Ufficio Tesseramenti, pur essendo a conoscenza dell’apocrifia della firma apposta sul modulo di tesseramento.

Gli addebiti contestati dalla Procura Federale trovano conferma nella documentazione in atti.

Il sig. Leonardi, difatti, in sede di audizione innanzi alla Procura, alla domanda che fine ha fatto il modulo da firmare?, ha affermato: Il modulo è rimasto sul tavolo, quando Mourtala è stato chiamato al telefono in viva voce dal suo compagno per ricordargli di prendere borsa e tesseramento, lo stesso Diagne rispondeva “Mister per cortesia lo firmi lei”; ho risposto “no, non è possibile, se vuoi lo firma il tuo compagno e io chiudo un occhio”. Il compagno ha messo una firma alla mia presenza e i collaboratori Alberto Bonatti e Nello Somma. Quest’ultimo il giorno dopo gli ha consegnato la borsa e lo ha accompagnato in Comune per la presentazione della squadra.

L’esistenza di tale telefonata è stata smentita dal calciatore Mourtala Diagne, il quale, sentito dalla Procura proprio in ordine a detta telefonata, ha negato che la stessa sia avvenuta.

In realtà, la circostanza che detta telefonata non sia mai intervenuta sembrerebbe emergere dalla lettura dei messaggi WhatsApp scambiati tra il Leonardi ed il Mourtala da novembre 2021 a febbraio 2022.

Difatti, logica vorrebbe che, allorquando il Mourtala ha contestato al Leonardi l’intervenuto tesseramento, affermando di non aver mai apposto la firma sul relativo modulo, il Leonardi avrebbe dovuto smentire il Mourtala, ricordandogli proprio la telefonata intercorsa e la circostanza che, durante la stessa, gli aveva chiesto di firmare al suo posto.

Tale mancata reazione da parte del Leonardi pone dubbi sull’esistenza della telefonata.

In ogni caso, a prescindere dall’esistenza o meno della telefonata e da chi abbia materialmente apposto la firma del Mourtala sul modulo di tesseramento, è certo, in quanto dallo stesso espressamente riconosciuto, che il Leonardi era consapevole che la firma era stata apposta da persona diversa del calciatore interessato.

Il sig. Leonardi, inoltre, pur nella consapevolezza dell’apocrifia della firma del Mourtala sul modulo, non impediva la trasmissione di detto modulo all’Ufficio Tesseramenti, consentendo, quindi, il tesseramento del Mourtala contro la sua volontà, e ponendo, pertanto, in essere una condotta contraria e non rispettosa dei principi di lealtà, probità e rettitudine morale.

Di qui la responsabilità del sig. Fabrizio Leonardi per gli addebiti allo stesso contestati.

Le medesime condotte addebitate al sig. Leonardi sono state contestate dalla Procura Federale anche ai sigg.ri Alberto Bonatti e Nello Somma.

Rispetto a tali addebiti, il Tribunale ritiene non essere stata raggiunta la prova della responsabilità dei sigg.ri Alberto Bonatti e Nello Somma.

Dalla documentazione in atti emerge che costoro sono stati chiamati in correità dal sig. Fabrizio Leonardi, allorquando, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, parlando della telefonata che sarebbe intercorsa con il Mourtala, ha riferito che, su richiesta dello stesso Mourtala, il compagno avrebbe apposto la firma apocrifa sul modulo di tesseramento alla presenza dei sigg.ri Alberto Bonatti e Nello Somma.

È pacifico in giurisprudenza che, affinché una chiamata in correità possa essere utilizzata come prova, deve essere dotata dei requisiti della credibilità del racconto e dell'attendibilità del soggetto dichiarante, sicché, in presenza di elementi incerti in ordine alla credibilità del racconto, occorre vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali e trovare conferma in altri elementi di prova.

Nel caso di specie, si è innanzi detto che sussistono forti dubbi in merito al racconto svolto dal Leonardi in ordine all’esistenza della telefonata in cui il Mourtala avrebbe richiesto di apporre la sua firma sul modulo di tesseramento, telefonata che sarebbe avvenuta alla presenza dei sigg.ri Alberto Bonatti e Nello Somma.

A ciò si aggiunga che le dichiarazioni del Leonardi costituiscono l’unico elemento a carico dei deferiti Bonatti e Somma, non essendo emersi, all’esito delle indagini, altri validi e reali elementi di riscontro.

In definitiva, secondo il Tribunale, il corredo probatorio formatosi all’esito delle indagini svolte sulla posizione dei sigg.ri Alberto Bonatti e Nello Somma in ordine agli addebiti di cui al capo a) dell’atto di deferimento non risulta idoneo a fondare una affermazione di responsabilità degli stessi, e per tale motivo vanno prosciolti dai relativi addebiti.

Discorso diverso deve farsi in ordine alle contestazioni mosse ai sigg.ri Alberto Bonatti e Nello Somma con il capo b) dell’atto di deferimento.

È pacifico in atti che la Procura Federale ha convocato per l’audizione i sigg.ri Benatti e Somma per le date del 24.5.22 e del 31.5.22 ed in entrambe le occasioni non si sono presentati senza fornire giustificazione alcuna.

Di qui la responsabilità degli stessi per la violazione dell’art. 22, comma 1, CGS.

Passando a considerare la posizione del Presidente della ASD Sporting Club Nave 1966, sig.ra Barbara Turci, la stessa, ad avviso del Tribunale, va ritenuta responsabile degli addebiti formulati sia al capo a) e sia al capo b) dell’atto di deferimento.

Per ciò che concerne il primo capo, l’art. 39 NOIF delinea il procedimento di tesseramento dei calciatori prevedendo, al primo comma, che I calciatori sono tesserati per la FIGC, su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno ed al secondo comma che La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla FIGC per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore.

Ebbene, è pacifico che la società ASD Sporting Club Nave 1966 abbia inviato all’Ufficio di Tesseramento il modulo di tesseramento del calciatore Mourtala Diagne con la firma apocrifa dello stesso.

Sussiste, pertanto, la responsabilità del Presidente e legale rappresentante della Società, sig.ra Turci, per non aver operato alcun controllo o verifica in ordine alla sottoscrizione del calciatore, come sarebbe stato ben possibile, ad esempio, interpellando lo stesso, dal momento in cui la firma non era stata apposta in sua presenza.

Ciò trova conferma nella stessa dichiarazione resa dalla sig.ra Turci, e contenuta nella pec del 17.5.22 inoltrata alla Procura, con la quale giustificava la sua mancata partecipazione all’audizione del 18.5.22.

Con detta dichiarazione, difatti, la sig.ra Turci, nel motivare la sua mancata partecipazione, spiegava che Io non seguo l’attività dell’Associazione in prima persona, né quella sportiva né quella amministrativa. Mi sono informata solo oggi sui fatti con il nostro allenatore sig. Fabrizio Leonardi e quindi, non essendo minimamente a conoscenza di quanto accaduto, non potrei risponderle in merito.

Da tale dichiarazione emerge con assoluta chiarezza l’omissione, da parte del Presidente, di ogni attività non solo volta ad impedire le condotte contestate ma anche a vigilare sull’operato dei propri collaboratori.

La sig.ra Barbara Turci, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Sporting Club Nave 1966, va ritenuta responsabile anche degli addebiti formulati al capo b) dell’atto di deferimento.

Al pari dei sigg.ri Benatti e Somma, la Procura Federale ha convocato per l’audizione anche la sig.ra Turci, per le date del 18.5.22, 31.5.22 e 8.6.22.

Rispetto alla prima convocazione la sig.ra Turci ha inviato alla Procura la pec di cui si è innanzi detto, mentre non si è presentata alle ulteriori convocazioni senza fornire giustificazione alcuna.

Di qui la responsabilità della stessa per la violazione dell’art. 22, comma 1, CGS.

Dell’illecito contestato risponde anche la società ASD Sporting Club Nave 1966 sia a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per le condotte tenute dal Presidente, sig.ra Barbara Turci, e sia a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS, per le condotte tenute dai sigg.ri Leonardo, Bonatti e Somma.

Quanto alle sanzioni, il Tribunale ritiene congrua la sanzione di 6 mesi di squalifica per il sig. Fabrizio Leonardi e di due mesi di squalifica per i sigg.ri Alberto Bonatti e Nello Somma, rispondendo, questi ultimi, della sola violazione dell’art. 22, comma 1, CGS.

Per quel che riguarda il Presidente della ASD Sporting Club Nave 1966, sig.ra Barbara Turci, con riferimento alla violazione degli artt. 4, comma 1 e 32, comma 2, CGS, il Tribunale ritiene di dover differenziare la condotta tenuta dalla stessa rispetto alla condotta tenuta dal sig. Fabrizio Leonardi.

Si è visto, difatti, che il sig. Fabrizio Leonardi era pienamente consapevole della apocrifia della firma del calciatore Mourtala Diagne sul modulo di tesseramento e, nonostante ciò, nulla ha fatto per impedire la trasmissione del modulo all’Ufficio Tesseramenti, con ciò determinando il tesseramento del calciatore in favore della ASD Sporting Club Nave 1966 contro la sua volontà.

La stessa consapevolezza, invece, non è ravvisabile in capo alla sig.ra Turci, la quale ha solo omesso di verificare la sottoscrizione del calciatore.

Sanzione congrua per la sig.ra Barbara Turci è, pertanto, l’inibizione di 6 mesi, di cui, 4 mesi in relazione alla violazione degli artt. 4, comma 1 e 32, comma 2, CGS, e 2 mesi in relazione alla violazione dell’art. 22, comma 1, CGS. Sanzione congrua per la società ASD Sporting Club Nave 1966 è l’ammenda di 800,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Leonardi Fabrizio, mesi 6 (sei) di squalifica;

- per la sig.ra Turci Barbara, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il sig. Bonatti Alberto, mesi 2 (due) di squalifica, in relazione alla violazione dell’art. 22, comma 1, CGS; - per il sig. Somma Nello, mesi 2 (due) di squalifica, in relazione alla violazione dell’art. 22, comma 1, CGS;

- per la società Sporting Club Nave 1966, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 8 settembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Francesca Rinaldi                                                       Carlo Sica

 

Depositato in data 19 settembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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