F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 44/TFN – SD del 23 Settembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 1750/256pf21-22/GC/blp del 22 luglio 2022 nei confronti del sig. Foggia Pasquale – Reg. Prot. 11/TFN-SD

Decisione/0044/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0011/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente (Relatore)

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Francesca Rinaldi – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 15 settembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1750/256pf21-22/GC/blp del 22 luglio 2022 nei confronti del sig. Foggia Pasquale,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con l’atto indicato in epigrafe, ha deferito a questo Tribunale il sig. Pasquale Foggia, all’epoca del fatto Direttore Sportivo del Benevento e presente in campo quale dirigente addetto all’arbitro (come da distinta della gara Benevento – Frosinone del 6 novembre 2021), al quale ha contestato la violazione degli artt. 4, comma 1, e 37 CGS per aver pronunciato nel corso di detta gara, valida per il Campionato di Serie B della stagione sportiva 2021-2022, un’espressione blasfema.

Il fatto veniva segnalato dai collaboratori della Procura Federale designati al controllo della gara, nella cui relazione si evidenziava che l’espressione era stata pronunciata dal sig. Foggia al 20° minuto del secondo tempo.

Il deferimento oggetto del presente procedimento è intervenuto ai sensi dell’art. 126, comma 6, CGS, non avendo il sig. Foggia ottemperato all’accordo a suo tempo intervenuto con la Procura Federale e divenuto efficace a seguito di pubblicazione con C.U. della FIGC n. 153/AA del 12 gennaio 2022, la quale, con successivo C.U. 319/AA del 21 giugno 2022, dava atto della mancata ottemperanza da parte del tesserato.

La fase istruttoria

Sono stati richiamati tutti gli atti della fase istruttoria a suo tempo completata, consistenti (per quanto rileva) nella relazione controllo gara e allegati a firma dei collaboratori della Procura Federale presenti alla gara, nell’AS400 del sig. Foggia, nel censimento della società Benevento Calcio Srl s.s. 2021-2022, di cui all’iscrizione nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 09.11.2021 al n. 256pf21-22 sfociata nella comunicazione di conclusione delle indagini del 12 novembre 2021.

Il dibattimento

Fissata da questo Tribunale l’udienza del 9 agosto 2022, tenutasi in modalità video conferenza, si collegava per la Procura federale l’avv. Fabio Esposito, che insisteva nel deferimento.

Il Tribunale, all’esito della Camera di consiglio, emanava la seguente ordinanza “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, dispone l’acquisizione, a carico della Procura Federale, della documentazione con la quale la Procura stessa inviò la segnalazione dei propri collaboratori al Giudice Sportivo ex art. 61 CGS, specificandone la data e l’orario. Rinvia il procedimento all’udienza del 15 settembre 2022, alle ore 11:00 in modalità videoconferenza”, cui la Procura Federale dava seguito depositando gli atti a suo tempo inviati al Giudice Sportivo, risultati privi della relazione dei collaboratori riguardante la espressione blasfema.

All’udienza del 15 settembre 2022, risultavano presenti l’avv. Fabio Esposito per la Procura Federale e l’avv. Eduardo Chiacchio per il deferito.

L’avv. Esposito, pur dando atto della giurisprudenza endofederale formatasi in materia, ha insistito nel deferimento in ragione della considerazione che, con la richiesta di accordo ex art. 126 CGS, l’incolpato ha rinunciato ad ogni eccezione di rito.

Ha, quindi, chiesto irrogarsi le sanzioni di giorni 15 (quindici) di inibizione per le condotte indicate nell’atto di deferimento ed euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda, per la rinuncia all’accordo.

L’avv. Chiacchio ha dedotto che il patteggiamento non prevedesse una sanzione disciplinare per il suo assistito e, conseguentemente, ritenendo eccessive le richieste formulate dalla Procura Federale in sede dibattimentale, ha chiesto l’esclusione della sanzione dell’inibizione.

La decisione

Il Tribunale ritiene che il deferimento non possa che essere dichiarato inammissibile.

Al riguardo, va preliminarmente ritenuto che la considerazione della Procura Federale non può essere condivisa perché: a) l’accordo ex art. 126 CGS, così come non comporta ammissione di responsabilità, non può certamente essere valutato come rinuncia ad eccezioni di rito tantomeno implicite o silenziose; b) comunque, l’accordo è ovviamente intervenuto prima del deferimento allorquando la Procura Federale non si era ancora determinata a procedere con lo stesso e, quindi, l’incolpato non avrebbe comunque potuto rinunciare ad eccezione riguardanti un atto eventuale e futuro; c) in ogni caso, vertendosi in tema di inammissibilità del deferimento per ragione di competenza conseguente alla mancata osservanza della procedura dettata dall’art. 61, comma 3, CGS (come risultante dagli atti depositati dalla Procura Federale in adempimento all’ordinanza istruttoria emessa dal Tribunale), essa è rilevabile d’ufficio.

Ciò premesso, posto dunque che la Procura Federale non ha osservato il disposto dell’art. 61, comma 3, CGS, al fine della dichiarazione d’inammissibilità è sufficiente richiamare, ex art. 51, comma 3, CGS le motivazioni di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 108/ss 2021-2022 pubblicata in data 11 marzo 2022, confermata dalla decisione delle SS. UU. della Corte Federale d’Appello n. 75/ss 2021-2022 pubblicata in data 15 aprile 2022.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara il deferimento inammissibile.

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 settembre 2022.

 

IL PRESIDENTE RELATORE

Carlo Sica               

 

Depositato in data 23 settembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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