F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 47/TFN – SD del 27 Settembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 4793/704pf21-22/GC/GR/ff-mg del 31 agosto 2022 nei confronti del sig. Parato Mario e della società Duomo Chieri ASD – Reg. Prot. 43/TFN-SD
Decisione/0047/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0043/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Valentina Aragona – Componente
Giammaria Camici – Componente
Amedeo Citarella – Componente
Francesca Rinaldi – Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 27 settembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4793/704pf21-22/GC/GR/ff-mg del 31 agosto 2022 nei confronti del sig. Parato Mario e della società Duomo Chieri ASD,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 31 agosto 2022, a carico di:
1) il sig. Parato Mario, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Duomo Chieri ASD;
2) la società Duomo Chieri ASD; per rispondere:
- il sig. Parato Mario, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Duomo Chieri ASD, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in data 27 marzo 2022 ed in occasione della gara del Campionato di Terza Categoria - Torino - Girone B, PSG Leo Chieri - Duomo Chieri ASD, rilasciato una dichiarazione mendace al direttore di gara riferendo al medesimo, che gli chiedeva le generalità del tesserato del Duomo Chieri ASD che era entrato nel recinto di gioco a fine gara ponendo in essere una condotta irriguardosa nei suoi confronti, il nominativo del sig. Reginato Daniele in luogo di quello del sig. Puglia Andrea, facendo così comminare dal Giudice Sportivo la sanzione della squalifica per due gare effettive al sig. Reginato Daniele invece che al sig. Puglia Andrea;
- la società Duomo Chieri ASD, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta, come sopra descritta, posta in essere dal sig. Parato Mario, all'epoca dei fatti tesserato per la società in qualità di allenatore.
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale, il sig. Mario Parato, nonché la società Duomo Chieri ASD nella persona del Presidente, sig. Paolo Pirocca, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza, l’avv. Alessandro Avagliano per la Procura Federale, e l’avv. Antonio Francesco Morone, in rappresentanza del sig. Mario Parato e della società Duomo Chieri ASD, i quali hanno confermato il contenuto delle proposte di accordo; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dichiara l'efficacia degli accordi e irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Mario Parato, giornate 4 (quattro) di squalifica, da scontare in gare ufficiali di campionato;
- per la società Duomo Chieri ASD, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.
Dichiara la chiusura del procedimento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 27 settembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Francesca Rinaldi Carlo Sica
Depositato in data 27 settembre 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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