Decisione C.F.A. – Sezione IV: Decisione pubblicata sul CU n. 0038/CFA del 26 Ottobre 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0035/TFNSD-2022 – 2023 del 16.9.2022

Impugnazione – istanza: Sig. M.C./Procura Federale

Massima: Invero, pur nella prospettiva di un ridimensionamento della responsabilità del reclamante (condivisa dal Collegio, come si dirà in prosieguo, con l’accoglimento di un profilo del quarto motivo di reclamo), non si ritiene possibile la trasposizione tout court all’ordinamento sportivo dell’istituto contemplato dall’art. 131-bis c.p. (“Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”). Trattasi, invero, di istituto al quale non può riconoscersi il carattere di principio di diritto “comune”, atteso che la sua applicazione nell’ordinamento penalistico è condizionata non solo da una definizione dettagliata delle circostanze in cui l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità (comma 2) e il comportamento dell’autore può dirsi abituale (comma 3), ma anche dalla enunciazione dei limiti edittali dei reati per i quali la punibilità può essere esclusa (comma 1) e delle modalità di determinazione degli stessi limiti di pena (comma 4). Ne rimane che l’adattamento dell’istituto in questione all’ordinamento sportivo comporterebbe la creazione di regole applicative ad hoc da parte del giudice sportivo, che sono invece riservate agli organi federali cui è attribuita la potestà di produzione del diritto. Pertanto, la pur suggestiva tesi sostenuta con il reclamo non può trovare accoglimento de jure condito.

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