CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Iscrizione/ammissione campionati professionistici –  – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 52 del 25/07/2022 – S.S. Teramo Calcio s.r.l./ FIGC 

Decisione n. 52
Anno 2022
 IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT SEZIONE CONTROVERSIE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
DALLE COMPETIZIONI PROFESSIONISTICHE
composta da
Raffaele Squitieri - Presidente
Ferruccio Auletta - Relatore
Barbara Marchetti
Franco Massi
Stefano Varone - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 49/2022, presentato, in data 11 luglio 2022, dalla società S.S. Teramo Calcio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio e Federica Ferrari,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
 per l’annullamento
della delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, anche FIGC o Federazione) dell’8 luglio 2022, pubblicata, in pari data, con C.U. n. 7/A, che ha respinto il ricorso proposto alla Co.Vi.So.C. dalla società di Teramo e non ha concesso alla stessa la Licenza Nazionale 2022/2023, con conseguente non ammissione della società medesima al campionato di Serie C 2022/2023; della relazione Co.Vi.So.C. del 7 luglio 2022, richiamata in delibera, che ne costituisce parte integrante; nonché avverso ogni atto presupposto e precedente, anche se non conosciuto, tra cui la decisione Co.Vi.So.C del 1° luglio 2022, nonché, ove occorra, previo accertamento di illegittimità e annullamento del Sistema delle Licenze Nazionali 2022/2023 Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicato con C.U. n. 222/2022, sulla perentorietà del termine, nonché al titolo I, paragrafo I, ed in particolare le lettere E), F), nella parte in cui non consentono depositi ed integrazioni successivi al termine considerato perentorio del 22 giugno 2022 da parte di Co.Vi.So.C. e del Consiglio Federale FIGC.
Viste le difese e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 18 luglio 2022, i difensori della parte ricorrente – S.S. Teramo Calcio s.r.l. – avv.ti Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, nonché l’avv. Giancarlo Viglione, assistito dall’avv. Noemi Tsuno, per la resistente FIGC;
udito, nella successiva camera di consiglio tenutasi lo stesso giorno, il Relatore, prof. Ferruccio Auletta.
Fatto e svolgimento del procedimento
1. Con ricorso depositato in data 11 luglio 2022, la S.S. Teramo Calcio s.r.l. ha adito il Collegio di Garanzia al fine di ottenere l’annullamento della delibera del Consiglio Federale della FIGC dell’8 luglio 2022, pubblicata in pari data con C.U. n. 7/A, che ha respinto il ricorso della medesima società proposto alla Co.Vi.So.C. e non ha concesso la Licenza Nazionale 2022/2023, con conseguente diniego di ammissione al campionato Serie C 2022/2023.
2. A seguito della domanda di iscrizione presentata dal Teramo, in data 13 giugno 2022, la Co.Vi.So.C., con nota prot. n. 3709/2022 avente ad oggetto “Licenze Nazionali 2022/2023 -
3. Indicatore di Liquidità al 31 marzo 2022”, rappresentava quanto segue: «La Co.Vi.So.C., nella riunione del 13 giugno 2022, dall’esame dell’Indicatore di Liquidità calcolato sulle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2022, ha riscontrato che codesta Società presenta un valore inferiore alla misura minima di 0,7. In particolare, tenuto conto anche dei valori dell’indicatore di Indebitamento e dell’indicatore di Costo del Lavoro Allargato, si è rilevata una carenza finanziaria pari ad € 975.490,00=. Codesta società, pertanto, dovrà provvedere a ripianare la suddetta carenza finanziaria, esclusivamente mediante le modalità prescritte dal Titolo I), par. I), lett. D), punto 24), sub a), sub b), sub c), sub d) e sub e) del Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022, fornendo idonea documentazione a questa Commissione entro il termine perentorio del 22 giugno 2022. Si ricorda che, in caso di mancato ripianamento della carenza finanziaria contestata, codesta società non potrà ottenere la Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie C 2022/2023. Rimangono, ovviamente, salve tutte le altre ipotesi di non ammissione al suddetto Campionato previste dalle disposizioni contenute nel citato Comunicato Ufficiale».
La stessa Co.Vi.So.C., nella riunione del 1° luglio 2022, rilevava inoltre, nei confronti della società adesso ricorrente, il mancato rispetto di altri criteri normativi ed economico-finanziari previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 2022/2023. Segnatamente, la Commissione riscontrava che il Teramo - alla data del termine perentorio del 22 giugno 2022 - non aveva assolto ai seguenti adempimenti: «- ripianamento della carenza finanziaria di euro 975.490,00, risultante dall’indicatore di Liquidità al 31 marzo 2022; - deposito di una nuova relazione emessa dalla società di revisione, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2021; - deposito di una nuova relazione emessa dalla società di revisione, attestante l‘avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2022.
Inoltre, in ragione dell’intervenuta decadenza delle procedure di pagamento rateale già in itinere
- alla data del termine perentorio del 22 giugno 2022 previsto dalla disciplina di riferimento – la Società non ha ritualmente adempiuto all’obbligo di pagamento dei risalenti debiti fiscali di seguito descritti:
- IVA risultante dalle Liquidazioni periodiche relative al primo ed al secondo trimestre del periodo d’imposta anno 2019;
- IVA risultante dalle Liquidazioni periodiche relative al primo, secondo, terzo e quarto trimestre del periodo d’imposta anno 2018;
- IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo e secondo trimestre del periodo d’imposta anno 2017;
- IVA risultante dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta anno 2017;
- IVA risultante dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta anno 2016.
Nello specifico è emerso che - alla data del 22 giugno 2022 - per i menzionati debiti erariali oggetto di iscrizione a ruolo (eccezione fatta comunque per l’IVA annuale 2017) - pur avendo la Società presentato in data 20 giugno 2022 una istanza di rateazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73
- il competente Agente della Riscossione non ha ancora fornito alcun riscontro né ha elaborato il rituale piano di ammortamento.
Ne deriva quindi che, al termine perentorio del 22 giugno 2022, i menzionati debiti erariali non possono essere considerati oggetto di un rituale adempimento rateale tale da permettere di affermare la tempestività dei pertinenti obblighi di pagamento».
4. La S.S. Teramo Calcio s.r.l. presentava, dunque, ricorso secondo la disciplina di cui al C.U. n. 222/A; e la Co.Vi.So.C., nella riunione del 7 luglio 2022, si determinava, rilevando quanto segue:
«In via preliminare la Co.Vi.So.C. ritiene che non integri una esimente la ipotizzata causa di forza maggiore integrata dall’assoggettamento alla procedura di amministrazione giudiziaria a suo tempo disposta dalla competente Autorità Giudiziaria. Ad avviso della Commissione, infatti, tale circostanza non può essere apprezzata alla stregua di un evento tale da rendere impossibile l’adempimento delle specifiche obbligazioni della Società; a maggiore ragione tenuto conto del fatto che, pur assoggettata alla richiamata procedura giudiziale, la stessa ha ritualmente concluso la stagione sportiva 2021/2022.
Al netto di questa osservazione preliminare, peraltro, la Co.Vi.So.C. rileva che la contestata carenza finanziaria determinata sulla scorta dell’indicatore di liquidità al 31 marzo 2022 non risulta in ogni caso ripianata integralmente; e ciò anche a considerare la circostanza (invero evidenziata dalla Società solo in sede di ricorso) tale per cui il saldo finanziario attivo derivante della campagna trasferimenti (pari ad euro 162.500,00) - certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico - dovrebbe essere impiegato a tale scopo. Ove pure si voglia apprezzare tale novità, infatti, permane una carenza finanziaria di euro 812.990,00 che non ha formato oggetto di alcun ripianamento.
La Co.Vi.So.C. osserva altresì come il pure lungamente articolato ricorso della Società non rechi alcun elemento utile a consentire di ritenere superato il secondo elemento di difformità a suo tempo rilevato dalla Co.Vi.So.C., vale a dire la evidenziata impossibilità da parte della società di revisione di esprimere una conclusione (disclaimer of conclusion,) sulla possibilità della Società di proseguire la propria attività quale entità in funzionamento tanto nella relazione semestrale al 31 dicembre 2021 quanto nella situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2022.
Questo elemento di criticità e di difformità, pertanto, risulta di fatto incontestato da parte della Società.
Avuto riguardo, infine, all’ulteriore criticità constatata dalla Co.Vi.So.C. (id est la mancata regolarizzazione, entro il termine perentorio del 22 giugno 2022, di diverse posizioni debitorie fiscali in ragione della decadenza delle rateazioni in itinere) è opinione della Commissione che la perentorietà dei termini prescritti dalla disciplina federale di riferimento impedisca di attribuire rilievo all’avvenuta emanazione del (nuovo) provvedimento di rateazione che è stato formalizzato da parte della competente Autorità fiscale solo in data 5 luglio 2022».
5. Pertanto, nella riunione dell’8 luglio 2022 il Consiglio Federale della FIGC, nel recepire gli elementi offerti dalla Commissione, deliberava di non concedere la Licenza Nazionale e di non ammettere la Società al Campionato di Serie C per la stagione sportiva 2022/2023, il tutto giusta C.U. n. 7/A, qui impugnato.
6. La S.S. Teramo Calcio s.r.l., tanto essendo accaduto, presenta ricorso a questo Collegio di Garanzia.
6.1 La Società ricorrente allega preliminarmente la circostanza per la quale non è riuscita, nel termine del 22 giugno 2022, a completare i complessi adempimenti esigibili per la denegata ammissione, in particolare imputando l’inadempimento proprio e l’inerente causa di giustificazione all’applicazione della misura di prevenzione sopra le quote della società detentrice della maggioranza del capitale della S.S. Teramo Calcio, secondo quanto disposto dal Tribunale di Roma il 16 dicembre 2021.
In particolare, secondo la prospettazione, da tale ultima data e fino al 10 giugno 2022, il Teramo è risultato in gestione di un collegio di amministratori giudiziari, espressione del socio maggioritario le cui quote erano cadute in sequestro, collegio agente per la sola conservazione del patrimonio e per la sola finalità sportiva di consentire il compimento della stagione sportiva in corso. Il Tribunale, invero, non avrebbe neppure consentito che il socio di maggioranza (Green Sport Italia s.r.l.) conferisse nuovo capitale alla società partecipata, né dunque ripianasse le perdite siccome scopo alieno rispetto “agli interessi aziendali della società” (cfr. doc. 7 allegato al Ricorso). Rileva, quindi, la ricorrente l’esiguità del tempo (10 giugno 2022 – 22 giugno 2020) rimasto infine a disposizione dell’Amministratore Unico, poi nominato in persona di Massimo Chierchia, ex presidente della S.S. Teramo Calcio s.r.l., per realizzare gli adempimenti richiesti dal Manuale delle Licenze. Invero, «la stessa amministrazione giudiziaria ha riconosciuto nella nomina del nuovo Amministratore unico (cfr. doc. 6) il soggetto capace di trovare le risorse per iscrivere il club in Lega Pro così come il Giudice Delegato – munito dei poteri di disporre anche su atti di straordinaria amministrazione - ha autorizzato la cessione delle quote di Green Sports Italia s.r.l. a Davide Ciaccia, proprio per consentire l’iscrizione al campionato».
In sostanza, il deficit relativo all’indice di liquidità rispetto ai parametri sarebbe dipeso dallo statuto proprio degli amministratori giudiziari, ipotesi – dunque – di forza maggiore o di impossibilità oggettiva, stante che l’operatività del socio di maggioranza era di fatto inibita dalla disciplina dell’amministrazione giudiziaria e dalla modalità di relativo governo in concreto datale dal Tribunale di Roma; conseguentemente, l’A.U., quando nominato, non avrebbe disposto di tempo adeguato: all’iniziale divieto posto dal Tribunale di Roma al socio (di maggioranza) Green Sport Italia s.r.l. di apporto di nuovo capitale, a decorrere dal 10 giugno 2022 sarebbe subentrato, con l’astratta praticabilità degli adempimenti, un’insufficienza altrettanto obiettiva nel tempo a disposizione.
6.2 Medesime argomentazioni sarebbero valse con riferimento all’impossibilità per la società di revisione di esprimere una conclusione (disclaimer of conclusion) sulla possibilità della S.S. Teramo Calcio s.r.l. di proseguire l’attività aziendale caratteristica quale entità in funzionamento, tanto nell’occasione della relazione semestrale al 31 dicembre 2021 quanto della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2022. E, però, si allega che nel verbale assembleare del 6- 10 giugno 2022 l’amministratore giudiziario, nell’assentire alla nomina di un nuovo amministratore in sostituzione dei componenti del consiglio di amministrazione dimissionari, dava conto di così “consentire di programmare una ripresa delle attività di sponsor nell’interesse della società calcistica e della possibile iscrizione al campionato” (cfr. doc. 6 allegato al Ricorso). Tanto equivarrebbe, secondo la ricorrente, alla somministrazione della “prova” di continuità esigibile altrimenti sulla base delle determinazioni del revisore, un mezzo diverso – sì – di attingere la prova stessa, ma equipollente di quello richiesto dal Sistema delle Licenze e parimenti idoneo ad attestare il requisito.
6.3 Infine, quanto alla rateazione dei debiti IVA, la ricorrente rileva la circostanza per la quale la richiesta di rateizzazione del debito IVA presentata dal Teramo il 20 giugno 2022 è stata accolta dall’Agenzia delle Entrate il 5 luglio 2022. Tale contingenza, nonostante la posteriorità rispetto al termine del 22 giugno, non impedirebbe di ritenere comunque avvenuta la regolarizzazione, eventualmente sub specie di c.d. soccorso istruttorio. Assume la difesa di parte ricorrente che «La FIGC reputa invece inammissibile consentire ad un club di soddisfare il requisito delle Licenze Nazionali solo presentando una domanda che potrebbe non essere mai accolta. Ciò è corretto, ma non si può disdegnare il fatto che nel caso de quo la rateazione è stata accolta e che quindi il requisito delle Licenze è stato dimostrato come esistente».
6.4 Per tutte queste ragioni, la difesa della ricorrente ha perciò richiesto al Collegio di Garanzia, «accertata la regolarità degli adempimenti del club che risultano conformi alle norme sportive, anche tenuto conto della particolarità della situazione», di «annullare il provvedimento del Consiglio Federale della FIGC pubblicato con C.U. n. 7/A il giorno 8 luglio 2022 e per l’effetto disporre l’ammissione della stessa al Campionato Serie C 2022/2023 anche mediante remissioni in termini e/o appello al soccorso istruttorio per consentire al club di regolarizzare la propria posizione nonché, solo in subordine, per l’accertamento del diritto di concorrere in serie D anche in sovrannumero».
7. Si è costituita in giudizio la FIGC, richiedendo il rigetto del ricorso con analitiche argomentazioni di contrasto degli assunti avversari.
7.1 Sul  mancato  ripianamento  della  carenza  finanziaria  di  euro  975.490,00,  risultante dall’indicatore di Liquidità al 31 marzo 2022, secondo la FIGC, vi sarebbero state, nonostante ogni altro impedimento, ulteriori possibilità di adempiere a quanto richiesto dal punto 24) del Manuale delle Licenze indipendente dalla circostanza «che il Tribunale avesse vietato un’operazione straordinaria come l’apporto di liquidità nella società di calcio SS Teramo da parte del socio di maggioranza Green Sport Italia». Né, peraltro, la concorrenza della amministrazione giudiziaria potrebbe essere ricondotta alla nozione di forza maggiore o di impossibilità oggettiva; invero, per ammissione di controparte, «a giugno 2022, l’amministrazione del club che fino ad allora ha agito con il solo fine di garantire la permanenza della prima squadra nel campionato in corso “attraverso una oculata gestione delle risorse finanziarie”, realizza che solo una nuova gestione potrà consentire al club di iscriversi al campionato 2022/2023 e che l’iscrizione è possibile». Dunque, non causa di forza maggiore, ma mera modalità di gestione stava a impedire la compliance relativa all’indicatore di liquidità; del resto, già in data 13 giugno 2022 la Co.Vi.So.C. segnalava come
«dall’esame dell’Indicatore di Liquidità calcolato sulle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2022, [si] riscontra[va] che codesta Società presenta un valore inferiore alla misura minima di 0,7».
7.2 Inoltre, quanto alle mancanze di attestazioni del revisore, la disciplina formale non consentirebbe in nessun caso di superare il difetto di requisiti risultante quale conseguenza dell’inerzia del soggetto abilitato, né residuano spazi per sindacati di equipollenza o, ancor meno, di scusabilità dell’omissione, poiché – dato il carattere concorsuale della procedura – l’ammissione indebita di una società, in favore della quale si consenta una deroga in ordine ai tempi o ai contenuti dei requisiti previsti dalla disciplina speciale, si risolverebbe in un pregiudizio per altri soggetti controinteressati.
7.3 Infine, sull’esposizione debitoria per IVA, la circostanza che l’istanza presentata il 20 giugno 2022 sia stata successivamente accolta non vale ad integrare anche il rispetto dei termini perentori previsti dall'ordinamento federale (Titolo I), lett. E), del Manuale delle Licenze, che espressamente prescrive che «gli adempimenti di cui alla precedente lettera D) effettuati successivamente al termine perentorio del 22 giugno 2022, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale».
8. Con successiva Memoria, la S.S. Teramo Calcio s.r.l., nel replicare alle difese della FIGC, ha introdotto nuovi temi di dibattito, segnatamente quello per cui «Le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia hanno pubblicato venerdì 15 luglio le motivazioni della decisione relativa all’indice di liquidità come previsto ed inserito nelle Licenze Nazionali e di cui la Lega Serie A ha chiesto l’annullamento.
Il Collegio di Garanzia ha annullato tale previsione sul presupposto che, pur nell’osservanza del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, “le norme sportive non possono derogare a quanto previsto dai Principi Contabili OIC e dagli ulteriori criteri generali contenuti nella disciplina nazionale codicistica e sovranazionale”.
Da ciò deriva l’inapplicabilità alla stagione 2022/2023 delle disposizioni contenute nei provvedimenti oggetto di gravame da parte della Lega in ordine all’applicatore di liquidità essendo prescrizioni da ritenere illegittime nella parte in cui intervengono ad esercizio in corso, ed addirittura a ridosso della sua chiusura, atteso che il termine del 31 maggio (rectius marzo) 2022 per il deposito contenente il prospetto contenente l’indicatore di liquidità da sottoporre alla Co.Vi.So.C. e comunque l’ulteriore termine del 22 giugno 2022 previsto dalla successiva lettera
C) per gli adempimenti integrativi, sono antecedenti al termine di chiusura dell’esercizio in corso delle società calcistiche professionistiche, già individuato nel 30 giugno 2022” (cfr. Decisione 45/22 del 12 luglio 2022)».
Secondo la Società ricorrente, «l’accertata illegittimità delle modalità di applicazione dell’indicatore di liquidità, che le Licenze Nazionali hanno previsto essere accertato alla data del 31 marzo 2022, ha una evidente e diretta incidenza nell’attuale contesa, ove la FIGC - e ancor prima la Co.Vi.So.C:
- ha contestato alla società ricorrente di non aver ripianato quella carenza finanziaria che risulta applicando, proprio al 31 marzo 2022, l’indicatore di liquidità», prospettando che «ogni valutazione sull’andamento della società debba essere fatta al termine dell’esercizio in corso».
La Società assume che, per es., soltanto «una mancanza di coordinamento temporale impedisc[e] di sfruttare un credito “reale” perché non garantito nel termine dell’iscrizione al campionato, proprio nel momento in cui la società ne ha maggiore necessità», così come soltanto la ristrettezza temporale, in guisa di forza maggiore, ha impedito modalità di ripianamento alternative, cioè mediante «operazioni che possono essere poste in essere dai soci per apportare alla società ulteriori mezzi finanziari per il perseguimento dell’oggetto sociale.[…].Nessuna delle citate operazioni era realizzabile per effetto della amministrazione giudiziaria cui era sottoposta Green Sports Italia s.r.l., socia di maggioranza di S.S. Teramo Calcio s.r.l.».
9. Le difese hanno discusso la controversia avanti al Collegio in data 18 luglio 2022.
Motivi della decisione
1. Il Collegio ritiene di premettere il carattere incontroverso delle circostanze che sono poste a fondamento della delibera impugnata, e così – rispettivamente – che la S.S. Teramo Calcio s.r.l. non ha «provved[uto] a ripianare la suddetta carenza finanziaria, esclusivamente mediante le modalità prescritte dal Titolo I), par. I), lett. D), punto 24), sub a), sub b), sub c), sub d) e sub e) del Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022, fornendo idonea documentazione […] entro il termine perentorio del 22 giugno 2022»; poi, che non è stata acquisita alcuna «relazione emessa dalla società di revisione, attestante l‘avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2022»; e, in ultimo, che «al termine perentorio del 22 giugno 2022, i menzionati debiti erariali non [risultavano] oggetto di un rituale adempimento rateale tale da permettere di affermare la tempestività dei pertinenti obblighi di pagamento».
E’, pertanto, degli effetti della situazione determinatasi che si discute in giudizio, in particolare se l’inadempimento relativo alla carenza finanziaria possa dirsi giustificato, se la esigibile relazione emessa dalla società di revisione ammetta equipollenti – quali nella specie asseritamente acquisiti
– e, infine, se la sopravvenienza del beneficio della rateazione del debito tributario riveli pure la regolarità ex tunc del rapporto d’imposta del contribuente.
Prima di svolgere l’analisi degli argomenti spesi dalle parti, occorre premettere che la S.S. Teramo Calcio s.r.l. ha nel corso del giudizio sostanzialmente in-novato la propria difesa di seguito alla decisione del Collegio di garanzia – sez. un., n. 45 del 12 luglio 2022, lasciandone derivare univocamente la pretesa di essere, allo stato, finanche dispensata senz’altro dal rispetto dell’indicatore di liquidità («ogni valutazione sull’andamento della società debba essere fatta al termine dell’esercizio in corso») e, in guisa di motivo a fortiori, anche dagli adempimenti connessi alla situazione patrimoniale e strumentali a rilevarne l’andamento.
2. Nessuna delle ragioni del ricorso è fondata.
2.1 Non lo è la pretesa di essere assolti dal rispetto dell’indicatore de quo ovvero di andare giustificati per il suo mancato rispetto (ove da considerarsi, invece, ulteriormente attuale); invero, ferma l’assenza di ogni effetto diretto della Decisione n. 45/2022 cit., per alienità soggettiva e oggettiva alla controversia qui in atto (alla quale, peraltro, rimane estranea ogni manifestazione di volontà impugnatoria dei pertinenti atti delle Licenze Nazionali, del medesimo tipo – cioè – di cui «la Lega Serie A ha chiesto l’annullamento»), gli è che da quest’ultima Decisione non può derivare già in termini logici la obliterazione dell’indicatore, quanto – e piuttosto – la sola sua ri-modulazione temporale, e però la difesa interessata non allega, assai significativamente, alcuna data in relazione alla quale univocamente poter riscontrare l’assenza o venir meno «della carenza finanziaria contestata» alla S.S. Teramo Calcio s.r.l..
Soltanto nel corso della discussione orale presso il Collegio la stessa difesa ha affermato che il requisito  patrimoniale  in  questione  avrebbe  dovuto  trovare  verifica  al  termine  dell’esercizio contabile precedente quello in corso, e che lì sarebbe stato invero riscontrato positivamente. Sennonché, di là della circostanza che l’asserzione in tal senso – vale a dire che al termine dell’esercizio contabile scorso per la S.S. Teramo Calcio s.r.l. l’indicatore di liquidità esigibile avrebbe trovato corrispondenza – non v’è documentazione né altro conforto indiziario, sta di fatto che l’invocazione delle risultanze di bilancio anteriori allo stesso evento che ha determinato la pretesa causa di forza maggiore (la misura di prevenzione patrimoniale, invero disposta dal Tribunale di Roma il 16 dicembre 2021) contraddice il significato che l’indicatore di liquidità concordemente deve assumere ai fini della prognosi di equilibrio economico-finanziario della società che partecipa al campionato di riferimento, tanto più nella fattispecie in cui in limine della scadenza la Società presentava una situazione di vera e propria «insolvenza», per quanto emerge dal verbale di assemblea dei soci del 6-10 giugno 2022.
In altre parole, dato che la risultanza riassunta dall’indicatore si conviene in termini già di sola logica che debba prendere tratti di concretezza e prossimità alla situazione che effettivamente si registra al principio della stagione sportiva per la quale la verifica di equilibrio economico - finanziario interessa, stride invocare una risultanza più che inattuale, pressoché irreale se è vero che rimane distanziata da quella presente per un elemento di assoluta discontinuità, quale la sopravvenienza di un evento caratterizzato – al dire della stessa parte interessata – come eccezionalmente novativo della situazione qua ante.
Ne deriva, a giudizio del Collegio, che soltanto l’ipotetica allegazione e prova che in una data comunque successiva alla disposizione della misura giudiziaria fosse risultata la piena compliance con lo standard finanziario esigibile avrebbe consentito l’ulteriore coerenza dell’argomento difensivo; diversamente, l’invocazione assolutoria tout court dal criterio conformativo della capacità finanziaria non merita di essere secondata.
Del resto, il Collegio nega che l’incontroverso inadempimento della Società possa dirsi giustificato da forza maggiore, come pure sembra ulteriormente sostenere la parte ricorrente; e ciò per una ragione non esattamente coincidente con quella spesa dalla opponente FIGC, vale a dire l’irriferibilità dell’evento che sostanzierebbe la condizione di inesigibilità alla S.S. Teramo Calcio s.r.l., avendo il provvedimento del Tribunale di Roma preso a oggetto le quote di un altro ente, Green Sport Italia s.r.l., che della prima era soltanto un socio, nemmeno unipersonale.
Infatti, quasi in via di principio, pare doversi negare che le vicende di un socio possano valere quale causa di giustificazione invocabile dalla Società, e tanto pur volendo prescindere dalla sicura compatibilità della misura giudiziaria in atto con la «possibil[ità]» dell’adempimento che occupa, non soltanto in termini di disciplina normativa, ma addirittura per lo svolgimento concretamente preso dalla vicenda, nella quale non è stato – né mai la difesa ciò allega – il venir meno della misura giudiziaria a costituire il primum movens della (pur) ristabilita possibilità in questione.
In sintesi, alla difesa della S.S. Teramo Calcio s.r.l., fermo che quest’ultima non può essere assolta dal rispetto dell’indicatore di liquidità, fa difetto o l’allegazione univocamente diretta a sostenere l’intervenuto  rispetto  dell’indicatore  di  liquidità  (ma)  in  (una  qualunque)  data  successiva all’efficacia della misura giudiziaria ovvero che sia stato proprio il venir meno di quest’ultima misura la causa di ristabilimento della possibilità di «ripianare la suddetta carenza finanziaria». Tale deficit finanche di allegazione appare concludente nel senso dell’immeritevolezza del ricorso in parte qua.
2.2 La difesa della S.S. Teramo Calcio s.r.l., per giunta e quasi per paradosso, attribuisce proprio al c.d. amministratore giudiziario la attestazione «della  possibile iscrizione al campionato», giungendo a farne un surrogato delle certificazioni del revisore richieste invece dal Sistema delle Licenze.
Ora, tale linea difensiva, per un verso, contribuisce a smentire l’altrimenti presunta assolutezza dell’impedimento derivante dalla misura giudiziaria in relazione alla compliance col citato Sistema delle Licenze, e, per altro, azzarda un’opinione di equipollenza che, quale che sia lo status dell’amministratore in parola (in nessun caso idoneo a coprirne valutazioni tecniche quali quelle in parola), va in ogni caso smentita per via della congenita terzietà della funzione che il solo revisore svolge (al netto di ogni altra considerazione sulle caratteristiche professionali dell’attività di questo e la responsabilità conseguente che gli è riferibile), terzietà che mai potrebbe esser supplita dall’esplicazione di una iniziativa gestoria dell’organo nel quale, al contrario, si immedesima la parte stessa.
In sintesi, è privo di pregio ogni assunto difensivo inteso a superare la constatazione oggettivamente inoppugnabile circa la mancanza di una propria e adeguata certificazione di terzi
«sulla possibilità della Società di proseguire la propria attività quale entità in funzionamento».
2.3 Anche per l’esposizione debitoria per IVA la difesa di parte ricorrente non appare decisiva nel senso di sovvertire la giurisprudenza di questo Collegio, che notoriamente (cfr., Decisione n. 56/2021) va nel senso per cui «il beneficio [della rateazione] non si produce automaticamente ma viene “concesso” con apposito atto dell’Agente della riscossione che può, dunque anche denegarlo»; «pertanto, la semplice richiesta del contribuente non può integrare alcuna formalizzazione di impegno al pagamento fintanto che non sia intervenuto apposito provvedimento di ammissione al beneficio», «circostanza che vale anche a togliere ogni rilevanza all’attività unilateralmente realizzata […] dalla Società e al pronostico di “ipotetica concedibil[ità]”  del beneficio pure rilasciato».
In particolare, il Collegio rileva che – in disparte la antergazione del beneficio, se e quando concesso, al tempo della relativa domanda – è altro il punto dirimente, cioè che la concessione del beneficio di per sé non può servire ad attestare la anteriore regolarità della posizione al tempo della domanda, quanto – semmai – al tempo della sua concessione (com’è proprio di una fattispecie autenticamente costitutiva di una nuova situazione giuridica soggettiva, al tempo della cui perfezione soltanto, non mai anteriore dunque al relativo compimento, è d’uopo verificarne le condizioni di ammissibilità e legittimità).
Tanto esclude che – pur in ipotesi accedendo all’effetto retroattivo della poi intervenuta concessione del beneficio, quasi si trattasse di avveramento della condizione apposta all’istanza del contribuente, di questa finendo così per fare inaccettabilmente un atto autosufficiente ai fini degli effetti – non prova di per sé che alla data anteriore e discriminante sussistesse la regolarità della posizione del contribuente.
In definitiva, non consta per la sola circostanza che il beneficio sia stato poi concesso – il che accadeva in data 5 luglio 2022 – che alla data precedente del 22 giugno (nemmeno coincidente con quella della domanda) la situazione tributaria dell’interessato fosse rispondente al requisito prescritto come valutabile esattamente uno puncto temporis; né è oltremodo rilevante, pertanto, che anche la somministrazione di elementi in senso contrario da parte della FIGC (con la tecnica redazionale già altrove censurata come sandwich, cioè per confusione di atto e documento in un ibrido genere terzo del quale giustamente si duole pure la difesa della S.S. Teramo Calcio s.r.l.) non risulti veramente superata dalla parte ricorrente.
3. Il Collegio, infine, ritiene di non dovere esaminare, nemmeno «in subordine», la pretesa della S.S. Teramo Calcio s.r.l. di «accertamento del diritto di concorrere in serie D anche in sovrannumero», e tanto in virtù dell’evidente difetto di interesse per la mancanza assoluta di allegazione di ogni vanto di parte che possa esser stato respinto o contestazione che al riguardo sia stata mossa da controparte o sia altrimenti insorta e, più in generale, di ogni idoneo procedimento suscettibile di determinare risultanze tali da generare un interesse appropriato all’accertamento così inammissibilmente promosso.
4. Già la sopravvenienza della Decisione n. 45/2022 del Collegio di Garanzia – sez. un., col suo carattere oggettivamente interferente con la materia del presente giudizio, pare al Collegio, unitamente a considerazioni inerenti alla situazione da cui origina il procedimento, costituire ragione sufficiente per esonerare la parte soccombente dall’obbligazione di pagamento delle spese di assistenza difensiva della controparte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche
Respinge il ricorso. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche a mezzo posta elettronica certificata.
Così deciso in data 18 luglio 2022.
Il Presidente                                                                           Il Relatore
F.to Raffaele Squitieri                                                             F.to Ferruccio Auletta
Depositato in Roma, in data 25 luglio 2022.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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