CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 51 del 22/07/2022 – dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Livorno / FIGC / A.S.D. Arca Atletica Aversa Agro Aversano

Decisione n. 51
Anno 2022
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da:
Vito Branca - Presidente
Angelo Maietta - Relatore
Guido Cecinelli
Tommaso Edoardo Frosini
Giuseppe Musacchio - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G.  ricorsi n. 31/2022, presentato, in data 6  maggio 2022, dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Livorno, rappresentata e difesa dall’avv. Federico Bottazzoli e dall’avv. Francesco Rondini,
contro
la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), rappresentata e difesa dall’avv. prof. Pierluigi Matera e dall’avv. Gian Paolo Guarnieri,
e contro
la A.S.D. Arca Atletica Aversa Agro Aversano, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Fabozzi e dall’avv. Stefano Fabozzi,
per l'annullamento
della decisione n. 1 del 28 marzo 2022, emessa dalla Corte Federale di Appello della FIDAL, in funzione di Corte Sportiva di Appello, depositata in data 7 aprile 2022, nella parte in cui il Giudice di secondo grado ha dichiarato estinto il procedimento con riferimento alle questioni tecnico- sportive e, per l’effetto, ha annullato la decisione impugnata, resa dal Giudice Sportivo Nazionale in data 9 marzo 2022, depositata in data 10 marzo 2022, in relazione all’emendamento della classifica formata e pubblicata all’esito della Fase Nazionale dei Campionati di Società, Finale Argento.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 24 giugno 2022, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, i difensori della parte ricorrente - Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Livorno - avv.ti Federico Bottazzoli e Francesco Rondini; l’avv. Giuseppe Fabozzi, per la resistente ASD Arca Atletica Aversa Agro Aversano; l’avv. Gian Paolo Guarnieri, per la resistente FIDAL, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella camera di consiglio del 24 giugno 2022, il relatore, avv. prof. Angelo Maietta.
Fatto
1.
Con ricorso del 6 maggio 2022, la Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Livorno ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisone n. 1 del 28 marzo 2022, emessa dalla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, depositata in data 7 aprile 2022, nella parte in cui il Giudice di secondo grado ha dichiarato estinto il procedimento con riferimento alle  questioni tecnico-sportive  e, per l’effetto,  ha annullato la decisione impugnata, resa dal Giudice Sportivo Nazionale in data 9 marzo 2022, depositata in data 10 marzo 2022, in relazione all’emendamento della classifica formata e pubblicata all’esito della fase nazionale dei Campionati di Società, Finale Argento.
La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della fase nazionale dei Campionati di Società, Finale Argento, svoltasi a Palermo nei giorni 18 e 19 settembre 2021 e durante la quale ha partecipato, con la A.S.D. Arca Atletica Aversa Agro Aversano, l'atleta lettone Dmitrijs Serjoginis in presunta posizione irregolare giacché, secondo quanto prospettato, simultaneamente tesserato presso detta ASD (affiliata alla FIDAL) e presso il Club Atletismo Ca La Sansi.
V’è da precisare, sin da subito, che la questione si è dipanata sotto un duplice aspetto, quello puramente tecnico - relativo ai punteggi ed alla classifica di detta competizione -, e quello relativo agli aspetti disciplinari derivanti dal presunto doppio tesseramento.
1.1
Ebbene, il 13 ottobre 2021,  l’A.S.D. Atletica Livorno proponeva ricorso al Giudice Sportivo Nazionale FIDAL che, con decisione del 20 ottobre 2021, n. 1, lo dichiarava inammissibile per intempestività del ricorso, in violazione dell’art. 32.1 del Regolamento di Giustizia FIDAL («tre giorni liberi dal compimento dell’evento»). Il Giudice Sportivo, in ogni caso, trasmetteva gli atti alla Procura Federale la quale, emerge dagli atti, era già stata notiziata dell’accaduto con un esposto del 21 settembre 2021.
Avverso tale decisione, la Atletica Livorno proponeva ricorso alla Corte Sportiva di Appello la quale, con decisione del 17 novembre 2021, confermava la decisione del Giudice di prime cure, onerando la Procura Federale «della segnalazione dei fatti al Giudice sportivo per le valutazioni di sua competenza ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia FIDAL, per le successive determinazioni che il Giudice predetto riterrà di adottare».
1.2
Di tal che, su istanza dell’Ufficio del Procuratore Federale, il Giudice Sportivo Nazionale dava avvio ad un ulteriore procedimento, all’esito del quale emetteva la relativa decisione (in data 9 marzo 2022) con cui: «- dichiara accertato che l’atleta di nazionalità lettone signor Dmitrijs Serjoginis, tesserato FIDAL nell’anno 2021 con A.S.D. ARCA ATLETICA AVERSA AGRO AVERSANO (AFFIL. CE033) risultava tesserato al contempo presso la Federazione Spagnola di Atletica Leggera tramite il Club Atletismo La Sansi, al momento dello svolgimento della fase nazionale dei Campionati di società, Finale Argento, in Palermo, nei giorni 18 e 19 settembre 2021;
- accerta la violazione del divieto di doppio tesseramento statuito all’art. 12, comma 1°, del Regolamento Organico Fidal da parte dell’atleta;
- dispone l’emendamento della classifica formata e pubblicata all’esito della fase nazionale dei Campionati di società, Finale Argento, disputata a Palermo nei giorni 18 e 19 settembre 2021, con espunzione del punteggio assegnato ad A.S.D. ARCA ATLETICA AVERSA AGRO AVERSANO conseguente alla partecipazione alle gare dell’atleta signor Dmitrijs Serjoginis con gli adempimenti connessi e conseguenti alla riformulazione della graduatoria finale, come meglio precisato in parte motiva;
APPLICA
- all’atleta signor Dmitrijs Serjoginis la sanzione della squalifica di giorni 120 (centoventi) per i titoli e le ragioni in parte motiva;
- alla società A.S.D. ARCA ATLETICA AVERSA AGRO AVERSANO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la sanzione pecuniaria di Euro 3.500,00 per i titoli e le ragioni in parte motiva».
1.3
La Arca Atletica proponeva reclamo alla Corte Sportiva di Appello che, con la decisione quivi impugnata (n. 1/2022 del 28 marzo -7 aprile 2022), lo accoglieva, dichiarando l’incompetenza del Giudice Sportivo a decidere sulle questioni di natura disciplinare e, per l’effetto, annullando sul punto la decisione di prime cure con riferimento alle menzionate sanzioni, nonché dichiarando
«estinto il procedimento con riferimento alle questioni tecnico – sportive e per l’effetto annulla la decisione impugnata in relazione all’emendamento della classifica formata e pubblicata all’esito della fase nazionale dei Campionati di Società Finale Argento».
In particolare, la Corte rilevava che: «[…] Nel caso degli illeciti disciplinari e degli illeciti sportivi devono trovare applicazione le norme relative ai procedimenti disciplinari innanzi al Tribunale Federale, che contemplano l’intervento della Procura Federale, organo chiamato a effettuare le indagini necessarie, e prevedono un procedimento improntato al rispetto del principio del contraddittorio, mediante un complesso di garanzie tese ad assicurare all’incolpato la piena conoscenza dei fatti per i quali è esercitata l’azione e dei documenti alla base dell’atto di incolpazione formulato dalla Procura Federale (Collegio Garanzia CONI n. 84/2019).
[…]
La Procura Federale della FIDAL nella comunicazione PEC di segnalazione del 29.11.2021 al Giudice Sportivo - effettuata ai sensi dell’art. 31 lett. a) RG FIDAL - espressamente attestava che la segnalazione al Giudice Sportivo era effettuata “al fine di poter valutare situazioni riguardanti i punteggi e le classifiche”.
Con l’occasione la Procura Federale, nella citata comunicazione, informava lo stesso Giudice Sportivo che la medesima aveva già aperto un procedimento per la contestazione delle sole violazioni disciplinari.
È di tutta evidenza, ad avviso di questa Corte, che la segnalazione della Procura ineriva una richiesta di valutazione delle mere questioni tecnico-sportivo.
Una lettura sistematica delle disposizioni in materia di competenza degli organi di giustizia sportiva,
nonché del Procuratore Federale, induce a ritenere che il Giudice Sportivo, come si evince anche dal testo e dal tenore della motivazione della decisione impugnata, nel caso de quo abbia quindi esorbitato dai limiti delle sue attribuzioni.
[…]
A tale rilievo consegue una prima conseguenza fondamentale, rilevante nel caso di specie, poiché se si dovesse ammettere che al Giudice Sportivo spetti anche un potere di accertamento degli illeciti disciplinari - come occorso nel caso de quo dove espressamente l’organo di primo grado ha qualificato giuridicamente i fatti da lui decisi come illecito sportivo ex art. 2 Regolamento Giustizia FIDAL (cfr. pag. 10/11 decisione impugnata e ha effettuato, come emerge dagli atti, una complessa e articolata istruttoria della durata di quasi 3 mesi) – si dovrebbe parimenti concludere che  la  Procura  Federale  è  parte  necessaria  del  relativo  giudizio  di  accertamento;  con  la conseguenza  che  per  tale  via  la  decisione  impugnata  sarebbe  comunque  invalida,  stante l’applicazione di una sanzione disciplinare d’ufficio senza la richiesta della Procura Federale. Deve comunque osservarsi che la prospettazione nel senso di ammettere il potere del Giudice Sportivo di applicare sanzioni disciplinari contrasterebbe con i principi fondamentali dell’ordinamento sportivo e statale in quanto si realizzerebbe un procedimento sostanzialmente inquisitorio nel quale il Giudice assomma i poteri che gli sono propri con quelli dell’organo requirente.
[…]
Questa Corte ad ogni buon conto reputa, quindi, corretto addivenire ad una soluzione più radicale, poiché considera che sia comunque precluso al Giudice Sportivo di statuire in merito all’accertamento degli illeciti disciplinari, e all’applicazione delle relative sanzioni: poteri devoluti tutti alla competenza del Tribunale Federale, e riservati all’iniziativa della Procura Federale.
Alla luce di quanto sopra, si ribadisce quindi come il Giudice Sportivo abbia esorbitato dai limiti della Sua competenza, in quanto qualificando i fatti di causa come illecito sportivo ha invaso la sfera disciplinare di competenza di altri Organi.
[…]
Quanto invece alle sanzioni irrogate sotto il profilo tecnico-sportivo, e ferme restando le censure sopra indicate in relazione al modus operandi del Giudice Sportivo si rileva in ogni caso, ed in via assorbente, che la decisione del Giudice Sportivo è intervenuta oltre i termine di regolamento, e tale violazione temporale comporta l’estinzione del giudizio, con riferimento alle valutazione e conseguenti adozione dei provvedimenti di natura tecnico sportivo non solo afferenti la classifica e i punteggi ma anche attinenti allo status e alla posizione irregolare dell’atleta.
Dagli atti del fascicolo di primo grado emerge, infatti, che in data 29.11.2021 la Procura Federale a mezzo PEC trasmetteva specifica segnalazione al Giudice Sportivo.
Ai sensi dell’art. 51 co. 8 del Regolamento di Giustizia FIDAL (nonché art. 38 co. 8 CGS CONI) “le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell’eventuale reclamo”.
Si tratta di norme che non lasciano alcun margine di interpretazione diverso da quello letterale. Nessun dubbio, può esservi, allora, circa la perentorietà di termini come innanzi stabiliti, anche considerando come gli stessi risultino essere in perfetta armonia con i principi generali della Giustizia  Sportiva  che  prevedono,  espressamente,  la massima  restrizione  dei tempi  per  la risoluzione delle controversie sportive, dovendosi la giurisdizione armonizzare all’incalzare di qualificazioni, tornei, campionati, ecc.. (Collegio Garanzia CONI n. 27/2016).
Nel caso de quo l’atto introduttivo è la  segnalazione della  Procura Federale intervenuta il 29.11.2021.
Il termine di 90 giorni per l’assunzione della decisione scadeva quindi il 27.02.22. Essendo però tale giorno una Domenica si evince ex art. 155 c.p.c. che il termine ultimo per l’assunzione della decisione era prorogato ex lege al 28.02.2022.
Per contro, la decisione di primo grado è stata assunta il 09.03.2022, ben oltre quindi il termine regolamentare, producendo, quindi, l’estinzione del giudizio in riferimento alle questioni tecnico sportive, e l’inefficacia della decisione in parte qua.
La rilevata estinzione del procedimento svoltosi davanti al Giudice Sportivo, rende superfluo l’esame delle ulteriori censure sollevate dalle parti nel procedimento, nonché le richieste di sospensive avanzate in sede di reclamo».
1.4
Inoltre, si segnala che è pendente dinnanzi al Tribunale Federale della FIDAL il procedimento n. RGTF 7/2022 – RGPF 25/2021, instaurato con atto di deferimento della Procura Federale per illecito sportivo dell’atleta Dmitrijs Serjogins e conseguente dedotta responsabilità oggettiva dell’ASD Arca Atletica Aversa Agro Aversano.
2.
Tale pronuncia è stata impugnata dalla Atletica Livorno con ricorso al Collegio di Garanzia, nel quale si deducono i seguenti motivi di diritto.
- “Violazione  di  norma  diritto  circa  un  punto  decisivo  della  controversia  per mancata applicazione della normativa ex art. 51 - comma 5 - lettera b) prevista dal Regolamento di Giustizia FIDAL nonché dall’art. 38 co. 5 C.G.S. CONI”.
Secondo la ricorrente, la dichiarazione di estinzione del procedimento sarebbe illegittima, in quanto il Giudice Sportivo ha sospeso il procedimento innanzi a sé per ben tre volte per permettere sia l’integrazione del contraddittorio con l’incolpato, sia per integrare l’attività istruttoria con l’ufficio tecnico della FIDAL che doveva acquisire la documentazione necessaria ai fini della propria decisione finale circa il tesseramento del soggetto incolpato presso altra Federazione, visto che il tesserato non si era costituito in giudizio. Alla luce di quanto sopra, sarebbe evidente che il termine di 90 giorni previsto per l’assunzione della decisione è stato sospeso per colpa dell’incolpato e per tutto il tempo necessario, ai sensi dell’art. 51 - comma 5 - lettera b), del Regolamento di Giustizia FIDAL, nonché dall’art. 38, co. 5, CGS CONI.
- “Violazione della norma di diritto circa un punto decisivo della controversia sulla natura ordinatoria del termine di cui all’art. 51 co.8 del Regolamento di Giustizia FIDAL”. Secondo la prospettazione della ricorrente, i termini previsti dall’art. 51, co.8, del Regolamento di Giustizia FIDAL sono da intendersi liberi e non perentori, così come affermato dalla Corte Federale di Appello nella propria pronuncia ivi impugnata. Infatti, sul punto il vigente Regolamento di Giustizia  FIDAL è chiaro, all’art. 13, comma 1: “I termini perentori sono espressamente qualificati  tali  nel  presente  regolamento”.  Mentre,  al  comma  2  dell’art  13,  si  prevede espressamente che: “ogni altro termine è da intendersi libero”, come nel caso dell’art. 51, comma 8, del Regolamento di Giustizia FIDAL.
- “Sul vizio motivazionale ex art. 54 C.G.S. in seno alla decisione impugnata relativamente alla mancata applicazione di norma di diritto circa un punto decisivo della controversia”. La Corte si sarebbe limitata ad affermare che era stato superato il termine dei 90 giorni previsti dal Regolamento di Giustizia senza motivare il perché non si sia potuto fare riferimento all’art. 51
- comma 5 - lettera b), previsto dal Regolamento di Giustizia.
- “Sulla violazione ex art. 111 della Costituzione in merito alla composizione del Collegio nei procedimenti innanzi alla Corte di Appello Federale in Funzione di Corte Sportiva D’Appello”.
La decisione impugnata sarebbe, infine, illegittima altresì in ragione della mancanza di terzietà e imparzialità del Collegio giudicante. Invero, la composizione del Collegio dal quale è scaturita la prima decisione del 17 novembre 2021 (depositata in data 25 novembre 2021), nonché la seconda pronuncia - oggetto di gravame - del 28 marzo 2022 (depositata in data 7 aprile 2022) era per due terzi la medesima.
La ricorrente, A.S.D. Atletica Livorno, ha concluso chiedendo al Collegio:
- in via cautelare, di disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell’efficacia della decisione e, per l’effetto, di adottare i provvedimenti cautelari ritenuti idonei e confacenti con la fattispecie concreta dedotta in giudizio, ad ogni modo indicati nel ricorso e, in particolare, la sua ammissione alla Fase Nazionale in categoria “Serie A Argento”, al fine di non arrecare pregiudizio sportivo ed anche economico alla ricorrente;
- in via principale, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, previa sospensiva dell’efficacia in accoglimento dei motivi di ricorso, di cassare la decisione impugnata, emessa dalla Corte Federale, in funzione di Corte Sportiva di Appello FIDAL, nella parte in cui la Corte di Appello ha dichiarato   estinto   il   procedimento   con   riferimento    alle    questioni    tecnico    sportive; per l’effetto, di disporre l’emendamento della classifica formata e pubblicata all’esito della fase nazionale dei Campionati di società, Finale Argento, disputata a Palermo nei giorni 18 e 19 settembre 2021, con espunzione del punteggio assegnato ad A.S.D. Arca Atletica Aversa Agro Aversano conseguente alla partecipazione alle gare dell’atleta sig. Dmitrijs Serjoginis, con gli adempimenti connessi e conseguenti alla riformulazione della graduatoria finale, come meglio precisato in parte motiva;
- in via subordinata, di accogliere il ricorso e, ai sensi dell'art. 62, comma 2, CGS CONI, di rinviare la decisione agli organi di giustizia FIDAL, in diversa composizione, enunciando il principio di diritto al quale la Corte Federale di rinvio competente dovrà attenersi.
2.1
Con Decreto del 12 maggio 2022 (Prot. n. 00582/2022), il Presidente di questa Sezione ha rigettato l’istanza cautelare invocata.
3.
Si sono costituite in giudizio la FIDAL e la controinteressata ASD Arca Atletica, che hanno concluso per il rigetto del ricorso.
Sulla scorta delle prefate circostanze di fatto, è opportuno svolgere le seguenti considerazioni in
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In virtù del principio della ragione più liquida - secondo il quale, come è noto, una domanda o un ricorso possono (e in alcuni ordinamenti debbono) essere respinti o accolti sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata (e, quindi, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordine previsto, per esempio, nel diritto processuale dell’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana dagli artt. 276 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.) - si ritiene di iniziare dall’esame del quarto motivo di gravame concernente Violazione della norma di diritto circa un punto decisivo della controversia sulla natura ordinatoria del termine di cui all’art. 51 co.8 del Regolamento di Giustizia FIDAL.
Il punto nodale della vicenda oggetto di scrutinio riguarda la perentorietà o meno dei termini entro cui va depositata la decisione, sotto pena di estinzione del procedimento.
Le difese delle parti resistenti hanno invocato e richiamato più volte i precedenti di Questa sezione, secondo cui i termini nel diritto sportivo debbono sempre intendersi perentori per non svilire o falsare la naturale velocità delle procedure, che debbono allinearsi, ad esempio, alle esigenze di partenza dei campionati o comunque della formazione delle classifiche. Orbene, in questa sede, il Collegio ritiene di confermare con fermezza tali principi, che costituiscono l’architrave del processo sportivo ma, al contempo, non  può  non rilevare  come la vicenda  de qua  abbia caratteristiche di specialità in relazione alla norma regolamentare federale esistente.
Invero, nei precedenti citati dalle difese resistenti, ci si trovava dinanzi ad un quadro normativo federale silente o lacunoso, per la qual cosa la funzione nomofilattica unitamente al principio iura novit curia – che sono prerogative dell’intestato Collegio – imponeva una affermazione sistematica dei principi generali utili a chiarire le nebulose vicende esaminate.
Nel caso che ci occupa, per contro, il Regolamento della FIDAL, in una norma di apertura e, come tale, a carattere generale, afferma con chiarezza il principio di tipizzazione dei termini procedurali, nel senso che si afferma che “i termini perentori sono espressamente qualificati tali nel presente regolamento” e che “ogni altro termine si intende libero” (cfr., art. 13, n. 1 e 2, Regolamento di Giustizia FIDAL).
Da una siffatta affermazione normativa non ci si può discostare perché si scalfirebbe o, peggio, si abrogherebbe per via giustiziale una norma federale che, per contro, può essere modificata o abrogata unicamente dal legislatore federale.
In tale quadro di riferimento, l’opera interpretativa del Collegio deve avere una linea guida ben precisa, ovvero la cucitura ed il raccordo tra il principio generale della tassatività del termine perentorio, sancito dall’art. 13 del Regolamento di Giustizia FIDAL e l’articolo 51, comma 8, del medesimo Regolamento, che poi ricalca pedissequamente l’art. 38 del Codice di Giustizia del CONI in tema di “Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”, ove si legge che “le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell’eventuale reclamo”. Come è agevole notare, non v’è traccia in quest’ultima norma del richiamo alla perentorietà che, laddove fosse stata prevista, avrebbe dovuto essere espressamente sancita (come, ad esempio, nell’art. 50, comma secondo o comma settimo, del Regolamento Giustizia FIDAL), stante il disposto generale dell’art. 13 richiamato, che va letto in combinato disposto con la norma richiamata innanzi.
Chiarita la questione inerente alla perentorietà o meno del termine, che già da sola condurrebbe ad un accoglimento del ricorso, va ulteriormente precisato che, in relazione alla dedotta sospensione del termine, pur sollevata dalla ricorrente, essa è da ritenersi sussistente nel caso che ci occupa, atteso che il Giudice Sportivo ha sospeso il procedimento innanzi a sé per ben tre volte, per permettere sia l’integrazione del contraddittorio con l’incolpato, sia per integrare l’attività istruttoria con l’ufficio tecnico della FIDAL che doveva acquisire documentazione necessaria ai fini della propria decisione finale circa il tesseramento del soggetto incolpato presso altra Federazione, visto che il tesserato non si era costituito in giudizio. Sono prive di pregio le deduzioni delle resistenti che negano tale evidenza, assumendo che non vi è stato alcun provvedimento di sospensione da parte del Giudice Sportivo atteso che, se è vero l’assunto che non vi è stato alcun provvedimento di sospensione, è però altrettanto vero che la norma federale, all’art. 51, comma 5, non prevede che debba esserci un provvedimento di sospensione, ma prevede un automatismo di sospensione al verificarsi di determinate circostanze tassativamente elencate nel medesimo comma dalle lettere a, b, c, d, ed e.
La norma, infatti, stabilisce che “il corso dei termini è sospeso…omissis” ed elenca i casi, senza stabilire che la sospensione debba essere dichiarata, ma, al contrario, essa è nell’incedere procedimentale per il solo fatto di compiere le attività espressamente indicate nella medesima norma.
L’accoglimento del motivo innanzi richiamato assorbe l’esame delle altre doglianze, ma va, in ogni caso, stigmatizzato il procedimento della Corte Federale, che aveva, nel secondo ricorso deciso, una composizione di due terzi uguale alla Corte che aveva deciso il primo ricorso sui medesimi fatti perché tale condotta viola l’art. 158 c.p.c. (espressamente invocabile grazie alla norma di rinvio di cui all’art. 2, comma sei, del Codice di Giustizia del CONI), in relazione alla costituzione del giudice, come affermato dalla Suprema Corte, per la quale: “La sentenza che dispone il rinvio ex art. 383, comma 1, c.p.c. contiene una duplice statuizione, di competenza funzionale, nella parte in cui individua l'ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado), e sull'alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato; ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all'ufficio giudiziario individuato nella sentenza predetta, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si  svolge   davanti   allo   stesso   magistrato   persona   fisica   (in   caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull'alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., senza che necessiti la ricusazione (art. 52 c.p.c.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità) (Cass. Civ., sez. II, 29/01/2021, n. 2114; Cass., Sez. Un., n. 8723/2012, n. 5087/2008, n. 10139/2004).
Le spese seguono la soccombenza, trattandosi di questioni di agevole inquadramento sistematico e, come tali, da ritenersi quale jus receptum. Esse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 31/2022, presentato, in data 6 maggio 2022, dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Livorno contro la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e contro la A.S.D. Arca Atletica Aversa Agro Aversano per l'annullamento della decisione n. 1 del 28 marzo 2022, emessa dalla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, depositata in data 7 aprile 2022, nella parte in cui il Giudice di secondo grado ha dichiarato estinto il procedimento con riferimento alle questioni tecnico-sportive e, per l’effetto, ha annullato la decisione impugnata, resa dal Giudice Sportivo Nazionale in data 9 marzo 2022, depositata in data 10 marzo 2022, in relazione all’emendamento della  classifica formata e pubblicata all’esito della Fase Nazionale dei Campionati di Società, Finale Argento.
Accoglie il ricorso con ogni conseguenziale effetto di legge.
Condanna le parti resistenti alle spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge, a carico di ciascuna parte, in favore della Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Livorno.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 24 giugno 2022.
Il Presidente                                                                                           Il Relatore
F.to Vito Branca                                                                                     F.to Angelo Maietta
Depositato in Roma, in data 22 luglio 2022.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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